La valutazione degli apprendimenti e del comportamento nel primo ciclo di istruzione

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento nel primo ciclo di istruzione

1. Breve excursus

La valutazione degli apprendimenti nella scuola dell’obbligo, dopo l’emanazione della legge 517/1977, si è sempre configurata come una dimensione strutturale del sistema di istruzione e della professione docente, tanto da essere considerata parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento.

Nella scuola elementare e media fino al 1977, data di entrata in vigore della legge 517, era prevalso un orientamento prettamente misurativo del profitto scolastico.

Questa visione coincideva con un approccio valutativo selettivo, secondo il quale la riuscita di uno studente dipendeva unicamente dal suo impegno, dalla sua volontà e dalla sua intelligenza.

Con la legge 4 agosto 1977, n. 517 del 1977 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico), il parlamento abolì, nella scuola dell’obbligo, la storica pagella (istituita formalmente nel 1926), introducendo, al suo posto, la scheda di valutazione nella quale venivano descritti gli esiti degli alunni al posto dei voti su scala decimale. La scheda doveva essere compilata e aggiornata sia dagli insegnanti della scuola elementare sia dai docenti della scuola media.

Nel corso degli anni, però, la scheda personale si trasformò in uno strumento che ogni scuola declinava secondo modalità proprie, tanto da essere sostituita, in alcuni casi, con un documento elaborato «in proprio» dagli insegnanti, contravvenendo così agli orientamenti che avevano legittimato la sua introduzione.

Così, nel 1993, assistiamo a un primo significativo cambiamento. Con l’ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236 (Valutazione degli alunni nella scuola elementare), la scheda personale nella scuola elementare fu sostituita dal documento di valutazione in cui il livello degli apprendimenti conseguiti dagli alunni veniva valutato con l’utilizzo di una scala pentenaria in lettere: A, B, C, D, E.

Allo scopo di rendere esplicito e più facilmente comunicabile questo tipo di rilevazione/valutazione, il Ministero della Pubblica Istruzione indicava i seguenti enunciati per ognuna delle cinque lettere:

  • A – l’alunno ha conseguito la piena competenza;

  • B – l’alunno ha conseguito un buon livello di competenza e si impegna per migliorarlo;

  • C – l’alunno ha conseguito una competenza essenziale e si impegna per migliorarla;

  • D – l’alunno ha conseguito solo una competenza parziale e il suo impegno non è costante;

  • E – l’alunno deve ancora conseguire un livello adeguato di competenza e deve

  • manifestare un più costante impegno.

Tre anni dopo, tuttavia, anche questo strumento fu giudicato dal ministro Giancarlo Lombardo poco chiaro e scarsamente efficace sul piano della comunicazione ai genitori. Così, con la circolare ministeriale 7 agosto 1996 n. 491 (Valutazione degli alunni della scuola elementare e dell’istruzione secondaria di primo grado), venne modificato il documento individuale dell’alunno e introdotti al posto delle lettere (A, B, C, D, E) i giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.

2. L’ultimo quindicennio

La soluzione del giudizio sintetico, introdotto dalla circolare ministeriale n. 491/1996, ha caratterizzato la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 2008, quando con la legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Disposizioni in materia di istruzione e università) si ritornerà alla valutazione degli apprendimenti in decimi, quindi alla situazione esistente prima della legge 517 del 1977.

In particolare, per quanto concerne la scuola primaria, nell’articolo 3 della legge 169/2008, si stabilisce che, dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. Lo stesso principio viene esteso alla scuola secondaria di primo grado.

Alla legge 169/2008 il provvedimento di attuazione: DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative), nel quale si ribadisce quanto contemplato nella legge medesima. Nell’articolo 2 del Regolamento si afferma quanto segue:

 

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

 

Un ulteriore cambio avviene con l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). In essa era previsto che il Governo fosse delegato ad adottare uno o più decreti legislativi su otto materie; una di queste riguardava il tema della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze. Più precisamente, nel comma 181, lettera i) della legge si prevedeva l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato.

Dopo meno di due anni dalla promulgazione della legge 107/2015, il Governo, presieduto da Paolo Gentiloni, ha approvato gli otto decreti legislativi le cui materie erano state indicate nella 107/2015.

Così, alla luce del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)il quadro complessivo riguardante la valutazione didattica, lo svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze hanno conosciuto significativi cambiamenti.

Il Decreto legislativo 62/2027, pertanto, introduce un nuovo sistema di valutazione degli apprendimenti, all’interno di una cornice più ampia che interessa l’autovalutazione della singola istituzione scolastica e il sistema nazionale d’istruzione, in particolare delle prove nazionali in italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.

Nel Decreto legislativo 62/2017 (art. 1, comma 1) si ribadisce che la valutazione degli apprendimenti ha per oggetto il processo formativo, riveste una finalità educativa e

 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

 

Nel decreto viene richiamata altresì la necessità che la valutazione sia coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, mettendo al centro la personalizzazione dei percorsi con i contenuti delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione del 2012.

3. La valutazione nel primo ciclo di istruzione

Il Decreto legislativo 62/2017 conferma, in parte, quanto contemplato nella legge 169/2008 e nel Regolamento attuativo (DPR n. 122/2009), ribadendo che nel primo ciclo di istruzione

 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 

 

Il Decreto legislativo 62/2017 prevede che le alunne e gli alunni della scuola primaria siano ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

 

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali comprovati da specifica motivazione.

 

Per quanto concerne, invece, gli studenti della scuola secondaria di primo grado, l’art. 6 del Decreto legislativo n. 62/2017 stabilisce che siano ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo di Stato, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In questo caso, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.

Nel D.lgs. 62/2017 si prevede poi che l’istituzione scolastica, nell’ottica della personalizzazione dell’offerta formativa, si faccia carico del mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento e che, con un corretto uso dell’organico dell'autonomia, organizzi percorsi e attività volti a superare le carenze disciplinari degli alunni medesimi e a migliorare i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Relativamente all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la commissione, unica per tutta la scuola e articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è presieduta dal dirigente scolastico dell’istituto (presidente interno e non più esterno come nell’ordinamento previgente il decreto medesimo).

Si ricorda, inoltre, che nell’articolo 7 della legge 92/2019, che ha introdotto l’insegnamento dell’educazione civica in tutti i gradi e ordini scolastici, al fine di sensibilizzare gli alunni alla cittadinanza responsabile e di rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia, si prevede l’estensione del patto educativo di corresponsabilità, presente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche alla scuola primaria.

4. La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria

Al termine dell’anno scolastico 2019-2020, dopo la prima ondata della pandemia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di modificare i criteri di valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria, introducendo, al posto dei voti in decimi, il giudizio descrittivo. Nella scuola secondaria di primo grado rimane, invece, la valutazione con attribuzione della votazione in decimi.

Nell’Ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172 (Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria), si afferma che la valutazione concorre alla valorizzazione

 

dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di sviluppo delle competenze definiti nelle Indicazioni nazionali-2012 ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.

 

Pertanto, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, nella scuola primaria

 

la valutazione periodica e finale degli apprendimenti verrà espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

 

L’abolizione del voto nella scuola primaria era una richiesta che molti insegnanti e associazioni professionali avevano avanzato nella fase di chiusura totale delle scuole a causa del coronavirus.

Dopo l’approvazione della legge 13 ottobre 2020, n. 126, un’apposita commissione ministeriale ha elaborato nei mesi di ottobre-novembre 2020 il testo dell’Ordinanza del 4 dicembre 2020, n. 172 con allegate le Linee guida (La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria). Nell’Ordinanza si riconferma la funzione formativa della valutazione, sottolineando che essa «è parte integrante della professionalità del docente e si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento».

Nell’Ordinanza Ministeriale 172/2020, viene sottolineata l’opportunità di sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare, dunque, necessario evidenziare come la valutazione sia lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni.

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni.

5. La legge 150 del 2024

Con l’insediamento del governo di centro destra nell’ottobre del 2022, si è riproposto il tema della valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria. Così, il 2024 ha segnato un ritorno all’antico. Dopo soli quattro anni dall’introduzione dei giudizi descrittivi (O.M. n. 172/2020), il Ministero dell’istruzione e del Merito ha deciso di ripristinare, nella scuola primaria, i giudizi sintetici, al posto di quelli descrittivi.

La legge 1° ottobre 2024, n. 150 (Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati) interviene su vari aspetti inerenti alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione.

La norma consta di tre articoli, dei quali il primo e il terzo sono di interesse generale in quanto toccano i temi suaccennati. Il secondo, invece, detta disposizioni relative alle scuole del primo ciclo (primarie e secondarie di primo grado) che adottano il metodo Montessori: ne viene «liberalizzato» l’accesso a partire dall’anno scolastico 2025/2026, dettando le condizioni per future nuove istituzioni. Si tratta, quindi, di un settore particolare, che non incide sull’ordinamento scolastico complessivo.

La legge, come vedremo, si occupa prevalentemente di valutazione del comportamento. Per quanto concerne la scuola primaria, però, l’art. 1 della norma (Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti), che modifica il Decreto legislativo 62/2017, stabilisce quanto segue:

 

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.

 

Dunque, dal giudizio descrittivo si ritorna al giudizio sintetico, su una scala che va dal «non sufficiente» all’«ottimo».

6. Il Parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)

Dopo l’approvazione della legge 150 nell’ottobre 2024, il Ministro del Ministero dell'Istruzione del Merito ha provveduto a emanare una bozza di ordinanza che, come prevede la prassi, è stata inviata al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) per l’acquisizione del richiesto parere. Si tratta di un parere obbligatorionon vincolante per le decisioni del Ministro. Il CSPI si è espresso favorevolmente (anche se a maggioranza) sullo schema di ordinanza ministeriale concernente la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, come novellato dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150.

Tale decisione è stata assunta nella seduta plenaria n. 136 del 18 novembre 2024 tenutasi in modalità telematica. In relazione alla valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, nella Premessa del dispositivo, si prende atto che i giudizi descrittivi, stabiliti nella precedente O.M. n. 172/2020, sono sostituiti con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Il CSPI chiede di attribuire il giudizio sintetico solo a obiettivi di apprendimento significativi e non all’intera disciplina, lasciando all’autonomia delle singole scuole uno spazio maggiore di intervento.

In ogni caso, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sottolinea che l’ordinanza del MIM (Ministero dell'Istruzione del Merito) rispecchia quanto contemplato nell’articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 62/2017 in cui si afferma che

 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

 

Anche in relazione alle finalità della valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, si conferma quanto esplicitato nello schema dell’ordinanza del MIM. La valutazione, come previsto nel Decreto legislativo 62/2017, concorre alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali del 2012 ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.

Pertanto, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nelle classi della scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica (legge n. 92/2019), attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

 Tali giudizi sono, in ordine decrescente:

  • ottimo

  • distinto

  • buono

  • discreto

  • sufficiente

  • non sufficiente.

Il CSPI ha chiesto altresì di accompagnare l’ordinanza con Linee guida, in quanto il passaggio dal giudizio descrittivo al giudizio sintetico costituisce un cambiamento rilevante che presuppone un inquadramento nuovo dell’intera materia.

Relativamente alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, il CSPI richiede che tale voto non concorra all’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.

Infine, si sollecita il Ministero, al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, a far sì che le istituzioni scolastiche adottino modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e genitori.

7. L’Ordinanza ministeriale del 10 gennaio 2025

Dopo aver acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il 10 gennaio 2025, il Ministro dell’istruzione e del merito ha firmato l’ordinanza recante il titolo Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

Il Ministro non ha accolto buona parte delle proposte avanzate dal CSPI, anche se nell’O.M. viene confermata la funzione educativa della valutazione nella scuola primaria. Infatti, nell’articolo 2 dell’OM, si afferma che essa

 

ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenza, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.

 

Si ribadisce, inoltre, la stretta relazione tra la valutazione e la maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo (scuola dell’infanzia e primo ciclo d’istruzione) del novembre 2012.

I cambiamenti relativi alla valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e del comportamento nella secondaria di primo grado interessano la fase conclusiva dell’a. s. 2024-2025, che risulta, pertanto, un anno di transizione.

Infatti la valutazione periodica degli apprendimenti del primo quadrimestre, nella scuola primaria, è rimasta invariata: gli insegnanti, contitolari della classe, continueranno a utilizzare lo schema attualmente in uso. Lo stesso dicasi per la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado. Le modifiche introdotte dall’Ordinanza ministeriale si applicano a partire dall’ultimo periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico, cioè nel corso delle operazioni di chiusura quando i docenti sono impegnati nella definizione della valutazione finale.

Tale decisione è stata presa per consentire alle scuole di aggiornare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione, oltre che per informare adeguatamente le famiglie.

L’O.M. del 10 gennaio 2025 prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sia espressa con giudizi sintetici – ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente – integrati da una descrizione dettagliata dei livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni.

I giudizi sintetici per ciascuna disciplina, compreso l’insegnamento dell’educazione civica di cui alla legge 92/2019, devono essere riportati nel documento di valutazione.

I livelli di apprendimento con relativi descrittori sono stati riformulati dal MIM, dopo alcuni rilievi avanzati dal CSPI.

Di seguito, la tabella definitiva dei descrittori, allegata all’ordinanza ministeriale del 10 gennaio 2025 (si veda Tabella 1). 

 

Tabella 1

Tabella definitiva dei descrittori

Giudizio sintetico

Descrizione

Ottimo

L’alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale. Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.

Distinto

L’alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili. Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.

Buono

L’alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.

Discreto

L’alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi non particolarmente complessi. Si esprime correttamente, con un lessico semplice e adeguato al contesto.

Sufficiente

L’alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente. È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza. Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.

Non sufficiente

L’alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente. Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti. Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.

 

Le parole chiave della descrizione dei vari giudizi sono autonomia e consapevolezza. Conoscenze, abilità e competenze vengono riferite, dal giudizio «ottimo» a quello «non sufficiente», a questi due tratti della personalità scolastica dell’alunna/o.

Lo studente dimostra si essere autonomo quando sa assumere decisioni e agire in modo indipendente, collaborando, nel contempo, attivamente con gli altri. Quindi, «autonomia» non significa fare le cose da soli, ma saper decidere anche quando è il momento di chiedere aiuto.

«Consapevolezza» esprime la capacità di saper prevedere e valutare le conseguenze delle proprie azioni e rispondere di esse giustificandole attraverso argomentazioni plausibili.

 La consapevolezza, di fatto, è una forma di responsabilità che implica capacità di giudizio, di scelta, di assumersi impegni precisi e portarli a termine, dimostrando tenacia e perseveranza.

L’O.M. 10 gennaio 2025 precisa che la valutazione in itinere, cioè quella che viene effettuata dagli insegnanti nel corso delle settimane e dei mesi,

 

resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa come stabilito dall’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

 

Spetta, infatti, alle istituzioni scolastiche, in base a quanto stabilito dal Regolamento sull’autonomia (art. 4 del DPR 275/1999), elaborare i criteri di valutazione da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Come era prevedibile, l’articolo 4 dell’O.M. del 10 gennaio 2025 ribadisce che la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita agli obiettivi indicati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre quella degli allievi con disturbi specifici di apprendimento tiene conto del Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dai docenti della classe, come indicato nella legge 170/2010.

8. La valutazione del comportamento nella scuola primaria

La legge 150/2024 detta nuove istruzioni in materia di valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria, secondaria di primo grado e delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

L’ordinanza del MIM 10 gennaio 2025 recepisce quanto indicato nella legge e, relativamente alla scuola primaria, si afferma che la valutazione del comportamento dell’alunno/a

 

è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

 

Pertanto, per la scuola primaria l’O.M. applica integralmente quanto previsto dalla legge, confermando il criterio del «giudizio sintetico» indicato nel D.lgs. 62/2017.

Si rammenta che per tutti i gradi scolastici, compresa la scuola primaria, i riferimenti principali della valutazione del comportamento sono: lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti deliberati dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche.

Come precedentemente sottolineato, si ricorda che nell’articolo 7 della legge 92/2019 riguardante l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, al fine di sensibilizzare gli alunni alla cittadinanza responsabile e di rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia, si prevede l’estensione del patto educativo di corresponsabilità anche alla scuola primaria.

Nel medesimo articolo della legge 92/2019 sono stati aboliti gli articoli 412, 413, 414 del Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare di cui al Regio decreto n. 1297 del 1928. 

L’art. 412 prevedeva per gli alunni della scuola elementare «i seguenti mezzi disciplinari»:

  • l’ammonizione;

  • la censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la devono restituire vistata;

  • la sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione;

  • l’esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione;

  • l’espulsione dalla scuola con la perdita dell’anno scolastico.

Le prime tre sanzioni venivano inflitte dal maestro o dalla maestra, le ultime due dal direttore didattico, governativo o comunale, con provvedimento motivato.

Pertanto, dal 1° settembre 2020, data di entrata in vigore della Legge n. 92, l’azione disciplinare nei confronti degli alunni della scuola primaria viene esercitata da ogni istituzione scolastica autonoma. Nel Regolamento di istituto, in stretta sinergia con l’azione educativa delle famiglie, anche attraverso il patto educativo di corresponsabilità, dovrà essere indicata la tipologia delle punizioni ove si palesino condotte scorrette da parte degli alunni medesimi.

In ogni caso, le sanzioni disciplinari, per tutti i gradi scolastici, a maggior ragione per gli alunni della scuola primaria, devono ispirarsi al principio della finalità educativa, quindi costituire un momento di riflessione che porti a un cambiamento della condotta scorretta messa in atto.

9. La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Relativamente alle alunne e agli alunni della scuola secondaria di primo grado, la legge 150/2024 detta le seguenti istruzioni:

 

per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi […]. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

 

Si ritorna, dunque, a quanto previsto nel DPR (Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, che rimanda all’art. 2 della legge 169 del 2008 nella quale si afferma che, nella scuola secondaria di primo grado,

 

la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

 

L’Ordinanza del 10 gennaio 2025 riprende integralmente il dettato sia del DPR 122/2009 che della legge 150/2024. Nell’articolo 5 dell’O.M. si afferma che, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall’articolo 7 dell’Ordinanza che detta le norme transitorie per il medesimo anno scolastico (vedi paragrafo 7),

 

la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi […]. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all’intero anno scolastico. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

 

A partire dall’ultimo periodo dell’anno scolastico 2024-2025, cessano di produrre effetti le disposizioni dell’Ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172.

Relativamente alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado, la legge 150/2024 prevede che qualora essa sia pari a sei decimi, il consiglio di classe

 

assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo. […] Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

 

Inoltre, il punteggio più alto attribuibile al credito scolastico può essere attribuito solo se il voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi.

Come per il primo ciclo di istruzione, qualora la valutazione del comportamento sia inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Al fine poi di ripristinare la cultura del rispetto e di affermare l’autorevolezza dei docenti, nelle scuole secondarie di secondo grado, la legge 150 prevede l’inasprimento delle sanzioni a carico degli studenti.

L'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

L'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche.

Si prevede inoltre che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

In ogni caso, questa materia sarà oggetto di uno o più decreti che dovranno essere emanati dal Ministero dell’Istruzione e del merito nei prossimi mesi.