Scheda normativa – La valutazione degli apprendimenti

Scheda normativa – La valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti

La legge che determina uno spartiacque nella valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola dell’obbligo (elementare e media) è la 517/1977. In essa si prevede l’abolizione degli esami di riparazione e quelli di seconda sessione risalenti al ventennio fascista. Ma l’aspetto più innovativo di questa norma è l’introduzione di una scheda personale al posto della «vecchia» pagella (con votazione in decimi) risalente agli anni Venti del Novecento (riforma Gentile 1923).

Nella scuola dell’infanzia statale, istituita nel marzo 1968, non si è avvertita la necessità di introdurre strumenti di valutazione, mentre nell’istruzione superiore la valutazione degli apprendimenti è sempre avvenuta con votazione su scala decimale.

La scheda personale resiste fino ai primi degli anni Novanta quando viene sostituita dal Documento di valutazione che ha introdotto una valutazione degli apprendimenti nella scuola elementare e media su una scala pentenaria espressa con le lettere A, B, C, D, E.

Tre anni dopo, però, anche questo strumento fu giudicato dal ministro Giancarlo Lombardo poco chiaro e scarsamente efficace sul piano della comunicazione ai genitori. Così con la circolare ministeriale 7 agosto 1996 n. 491 (Valutazione degli alunni della scuola elementare e dell’istruzione secondaria di primo grado) viene modificato il documento individuale dell’alunno e introdotti, al posto delle lettere, i giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.

La soluzione del giudizio sintetico di cui alla circolare ministeriale n. 491/1996 caratterizzerà la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 2008, quando con la legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Disposizioni in materia di istruzione e università)  riporterà le lancette dell’orologio all’impostazione vigente prima del 1977.

Nell’art. 3 della legge si stabilisce che dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria, la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. Lo stesso principio viene esteso alla scuola secondaria di primo grado in cui si sottolinea che

 

la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonchè la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

 

Un ulteriore cambio viene sancito dal Decreto legislativo 62/2017, attuativo della legge 107/2015, nel quale, all’articolo 2, si prevede che la valutazione delle alunne e degli alunni del primo ciclo di istruzione venga effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe e «sia espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento» per ciascuna disciplina di studio compresa nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012.

Al termine dell’anno scolastico 2019-2020, dopo la prima ondata della pandemia, il Miur decide di modificare i criteri di valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria, introducendo, al posto dei voti in decimi, il giudizio descrittivo. Nella scuola secondaria di primo grado, invece, rimane la valutazione con attribuzione della votazione in decimi.

Nell’Ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172 (Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria), si afferma che, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021

 

la valutazione periodica e finale degli apprendimenti verrà espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione.

 

Il 2024 segna un ritorno all’antico. Dopo soli quattro anni dall’introduzione dei giudizi descrittivi, il Ministero dell’istruzione e del Merito ha deciso, nella scuola primaria, di ritornare ai giudizi sintetici. La legge 1° ottobre 2024, n. 150 (Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati) interviene su vari aspetti inerenti alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione.

La presente sezione, dunque, si occupa in prevalenza del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado), che negli ultimi cinquant’anni ha conosciuto i cambiamenti più significativi. Considerata l’importanza della materia, viene ripreso (solo in parte) anche il tema della certificazione delle competenze, affrontato in un’altra specifica scheda.

Nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione degli apprendimenti e del comportamento è sempre stata espressa con un voto su scala decimale. Il voto di comportamento ha conosciuto nel tempo pesi differenti. In particolare, nella legge 150/2024 sono state inasprite le sanzioni delle studentesse e degli studenti, compresa la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi nel caso di una votazione inferiore a sei decimi.

 

Norma e titolo

Commento

Legge 4 agosto 1977, n. 517.

Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico

Nell’art 4 della legge si afferma quanto segue:

L’insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonchè le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.

Viene abrogata la pagella introdotta con un apposito regio decreto nel lontano 1928.

Ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236.

Valutazione degli alunni della scuola elementare

La scheda personale introdotta nel 1977 viene sostituita, nell’allora scuola elementare, con il Documento di valutazione, composto da tre sezioni:

  • conoscenza dell’alunno;

  • rilevazione degli apprendimenti su cinque livelli (A: l’alunno ha conseguito la piena competenza; E: l’alunno deve ancora conseguire un livello adeguato di competenza);

  • valutazione dei processi formativi.

Circolare ministeriale 7 agosto 1996, n. 491.

Valutazione degli alunni della scuola elementare e dell’istruzione secondaria di primo grado

Nella nota si provvede ad apportare una modifica al Documento introdotto nel 1993. Tale cambiamento viene esteso anche alla scuola media. Nella rilevazione degli apprendimenti viene abbandonato l’apprezzamento mediante la scala pentenaria in lettere (dalla A alla E). A questo approccio viene preferita l’espressione di un giudizio sintetico con la formulazione: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.

Legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (conversione del decreto-legge del primo settembre 2008, n. 137)

Nella legge viene ristabilita, per quanto concerne la scuola primaria e secondaria di I grado, la valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze «mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi».

Si ritorna, pertanto, alla situazione antecedente alla legge 517 del 1977.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122.

Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

Il Decreto è attuativo della legge 169 del 2008 nella quale il Parlamento aveva deciso di reintrodurre i voti in decimi nella valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Nell’art. 1 del Regolamento si afferma che «la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni».

Si sottolinea altresì nel medesimo articolo (comma 9) che «i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione ai sensi dell’art. 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani».

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’aart.1, commi 180 e 181, lettera i)

Il decreto attua una delle otto deleghe contenute nella legge 107/2015 (commi 180 e 181). Nel punto i) del comma 182, infatti, si prevede «l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato».

Nel D.lgs. 62/2017 si conferma nel primo ciclo di istruzione la valutazione degli apprendimenti con votazione espressa in decimi, mentre a differenza di quanto contemplato nel D.P.R. 122/2009, la valutazione del comportamento, sia nella scuola primaria che secondaria di primo grado dovrà essere effettuata «collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione».

Relativamente alla certificazione delle competenze chiave di cittadinanza al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, si rimanda a un modello nazionale emanato dal MIUR, che verrà predisposto nello stesso anno.

Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742.

Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione

Nel decreto, attuativo del D.lgs. 62/2017, viene adottato il modello nazionale della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria (art. 3) e del primo ciclo di istruzione (art. 4).

La certificazione è prevista su un range di quattro livelli: avanzato, intermedio, base, iniziale.

Il decreto 742/2017 rappresenta la conclusione di una sperimentazione triennale a livello nazionale, introdotta nell’a.s. 2014-2015 con la circolare del 13 febbraio 2015, n. 3 (Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione).

La valutazione relativa alle competenze acquisite è effettuata dal team dei docenti (scuola primaria) e dal consiglio di classe (scuola secondaria di I grado) in sede di scrutinio finale. Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992, «il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato».

Il modello di certificazione reca la firma del dirigente scolastico.

Circolare ministeriale 3 gennaio 2018, n. 312.

Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017. Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative

Con la C.M. 312/2018 vengono diffuse le Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, collegate ai decreti ministeriali n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017.

Il D.M. 741 tratta della struttura dell’esame di Stato al termine del primo ciclo. I due decreti sono accompagnati dalla nota del 10 ottobre 2017, n. 1865 che ne fornisce elementi interpretativi e operativi.

Il documento di certificazione delle competenze, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell’alunno1 e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Legge 6 giugno 2020, n. 41, modificata e integrata dalla legge 13 ottobre 2020, n. 136.

Misure urgenti sulla regolare conclusione l’ordinato avvio dell’anno scolastico e dello svolgimento degli esami di Stato

Al termine del primo lockdown della primavera 2020, il Ministero dell’Istruzione ha modificato il sistema di valutazione nella scuola primaria, introducendo, al posto del voto, un giudizio descrittivo per ogni disciplina da riportare nel Documento di valutazione.

Rimane, invece, la valutazione degli apprendimenti in decimi nella scuola secondaria di primo grado, fatta eccezione per il comportamento.

Ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172.

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

L’Ordinanza, alla quale sono allegate le Linee guida, attua quanto previsto dalle leggi 41 e 136 rispettivamente del mese di giugno e del mese di ottobre 2020. L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che, come sottolineato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, «precede, accompagna e segue i percorsi curricolari». I livelli di apprendimento sono esplicitati nella Tabella 1 riportata di seguito.

 

Tabella 1

I livelli di apprendimento

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo, risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente e reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l'alunno port a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo sia in modo non autonomo ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

 

I docenti, pertanto, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento appositamente individuati, quale oggetto di valutazione periodica e finale, mediante un giudizio descrittivo su quattro livelli, individuati a livello nazionale.

Legge 1° ottobre 2024, n. 150.

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati)

La legge interviene su vari aspetti inerenti alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione.

L’art. 1, che modifica il Decreto legislativo 62/2017, relativamente alla scuola primaria, stabilisce quanto segue:

a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito. […]

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. […] Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Per quanto concerne la valutazione delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di II grado, in relazione alla valutazione del comportamento, si stabilisce che

nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo.

Nel caso, invece, che la valutazione del comportamento risulti inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.