Indice
- In principio … fu la legge 517/1977
- Dalla scheda personale al giudizio
- Il ritorno al voto
- Il quadro normativo dopo la legge 107/2015
- La valutazione nel primo ciclo di istruzione
- Funzioni e livelli della valutazione
- La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
- Il curriculum dello studente e il nuovo modello di diploma nella scuola secondaria di secondo grado
- Le parole chiave della valutazione nella scuola dell’infanzia
- Anno scolastico 2024-2025: nuovo cambio
- L’inasprimento delle punizioni a carico degli studenti
1. In principio … fu la legge 517/1977
La valutazione degli apprendimenti degli alunni ha conosciuto, soprattutto nella scuola primaria e secondaria di primo grado, diverse stagioni in ognuna delle quali è cambiato il valore simbolico dell’atto valutativo. Le ragioni di questi mutamenti sono legate principalmente agli orientamenti educativi e culturali dei momenti storici e soprattutto ai modelli antropologici prevalenti delle differenti epoche: l’immagine dello studente, la relazione docente-discente, il rapporto di fiducia tra generazioni e, più in generale, il rapporto tra scuola e società.
La valutazione si è, comunque, sempre configurata come una dimensione strutturale del sistema di istruzione, tanto che si può considerare una parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento.
Nella scuola elementare e media fino al 1977, data di applicazione della legge 517, è prevalso un orientamento prettamente misurativo del profitto scolastico.
Questa visione è coincisa con un approccio valutativo selettivo, secondo il quale la riuscita di uno studente dipendeva unicamente dal suo impegno, dalla sua volontà e dalla sua intelligenza.
Di conseguenza, gli insegnanti godevano di uno status che assicurava loro una certa impunità, in quanto il dogma della valutazione come misurazione e del voto come espressione di una rilevazione oggettiva non veniva minimamente messo in discussione.
In Italia, questo approccio ha conosciuto una radicale contestazione nei primi anni Settanta del Novecento. È stata decisiva, tra le varie posizioni che si confrontavano in quel periodo, la lezione di Don Lorenzo Milani e della scuola di Barbiana contraria a riprodurre una «scuola classista», che finiva per «curare i sani e respingere i malati».
Così, con la legge 4 agosto 1977, n.517 del 1977 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico), il parlamento abolì, nella scuola elementare, la storica pagella (istituita formalmente nel 1926), introducendo la scheda di valutazione nella quale venivano descritti gli esiti degli alunni al posto dei voti su scala decimale.
Relativamente alla scuola elementare, l’art. 4 della legge prevedeva che, al posto della pagella, l’insegnante o gli insegnanti (scuola a tempo pieno) di classe fossero tenuti a
compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sull’alunno e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonchè le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.
Dagli elementi registrati sulla scheda doveva essere desunta dall’insegnante o dagli insegnanti della classe una «valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione». Il contenuto della scheda doveva essere illustrato ai genitori trimestralmente. Gli elementi della valutazione periodica e finale, a loro volta, costituivano
la base per la formulazione per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe successiva. La frequenza dell’alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
L’articolo 4 della legge 517/1977 ha poi proceduto ad abrogare l’art. 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ancora in vigore, nel quale si prevedeva che:
le qualifiche del profitto e della condotta sono le seguenti: insufficiente, sufficiente, buono, lodevole. Nella qualifica della condotta si tiene particolare conto dell'osservanza delle regole di igiene e della pulizia della persona. […] È approvato l'alunno che abbia conseguito per la condotta almeno la qualifica di buono e almeno quella di sufficiente in ciascuna delle materie d'insegnamento. […] L'alunno qualificato insufficiente in condotta ripete la classe.
Relativamente alla scuola media, l’art. 9 della legge 517/1977 recita:
il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell’alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e su livello, di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
Dagli elementi registrati sulla scheda i docenti del consiglio di classe dovranno desumere la formulazione di «motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina» e una valutazione sul livello globale di maturazione. Tali giudizi saranno illustrati trimestralmente ai genitori dell’alunno o dell’esercente la potestà genitoriale.
Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere gli alunni alla classe successiva e all’esame di «licenza media», formulando un giudizio di idoneità e, in caso negativo, di non ammissione alla classe successiva e all’esame di licenza.
Nell’articolo 9 della legge era previsto che la valutazione dell’alunno e il giudizio finale fossero documentati con un apposito attestato.
2. Dalla scheda personale al giudizio
Le forme e gli strumenti della valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola elementare e media indicati nella legge 517/1977 non hanno conosciuto cambiamenti fino alla prima metà degli anni Novanta del secolo scorso. Il periodo successivo alla legge 517/1977 è stato assorbito dall’attuazione dei programmi della scuola media del 1979, dei programmi della scuola elementare del 1985, dal piano obbligatorio di formazione dei docenti della scuola elementare di durata quinquennale e dall’avvio dell’elaborazione degli Orientamenti (sostitutivi di quelli del 1969) della scuola materna statale, che verranno approvati nel 1991.
Nel frattempo, la scheda personale dell’alunno divenne uno strumento che ogni scuola declinava con modalità estremamente disomogenee. In qualche realtà fu addirittura sostituita da strumenti elaborati in loco dagli insegnanti stessi, contravvenendo alle disposizioni del Ministero.
Così, nel 1993 assistiamo a un primo significativo cambiamento. Con l’ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236 (Valutazione degli alunni nella scuola elementare), la scheda personale nella scuola elementare fu sostituita dal Documento di valutazione in cui il livello degli apprendimenti conseguiti dagli alunni veniva valutato con l’utilizzo di una scala pentenaria in lettere: A, B, C, D, E.
Allo scopo di rendere esplicito e più facilmente comunicabile questo tipo di rilevazione/valutazione, il Ministero della Pubblica Istruzione indicava i seguenti enunciati per ognuna delle cinque lettere:
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A – l’alunno ha conseguito la piena competenza;
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B – l’alunno ha conseguito un buon livello di competenza e si impegna per migliorarlo;
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C – l’alunno ha conseguito una competenza essenziale e si impegna per migliorarla;
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D – l’alunno ha conseguito solo una competenza parziale e il suo impegno non è costante;
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E – l’alunno deve ancora conseguire un livello adeguato di competenza e deve manifestare un più costante impegno.
Tre anni dopo, però, anche questo strumento fu giudicato dal ministro Giancarlo Lombardo poco chiaro e scarsamente efficace sul piano della comunicazione ai genitori. Così, con la circolare ministeriale 7 agosto 1996 n. 491 (Valutazione degli alunni della scuola elementare e dell’istruzione secondaria di primo grado), venne modificato il documento individuale dell’alunno e introdotti al posto delle lettere (A, B, C, D, E) i giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.
Ciascun insegnante, pertanto, fu chiamato a esprimere, nel rispetto dei principi di collegialità, trimestralmente o quadrimestralmente (a seconda dell’ordine di istruzione e delle decisioni del collegio dei docenti), un giudizio sintetico, che testimoniasse il livello di apprendimento raggiunto dall’alunno nelle diverse discipline previste dal curricolo scolastico.
La soluzione degli aggettivi (ottimo, distinto, ecc.), si legge nella circolare, fu determinata dall’esigenza «di garantire una coerenza con quanto in vigore per gli esami di licenza della scuola secondaria di I grado».
In ogni caso, per ogni riquadro relativo a ciascuna disciplina o insegnamento era disponibile uno spazio per gli eventuali adattamenti, allo scopo di rispondere alle esigenze degli alunni che si trovassero in particolari situazioni di difficoltà.
3. Il ritorno al voto
La soluzione del giudizio sintetico di cui alla circolare ministeriale n. 491/1996 caratterizzerà la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 2008, quando con la legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Disposizioni in materia di istruzione e università) si riporteranno le lancette dell’orologio addirittura al sistema di valutazione in vigore prima della 517 del 1977.
Nell’articolo 3 della legge, che si occupa della valutazione del rendimento scolastico, si stabilisce che dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria, la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. Lo stesso principio viene esteso alla scuola secondaria di primo grado in cui si sottolinea che
la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
Inoltre, l’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.
La legge 169/2008 sarà attuata dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative), nel quale si ribadisce quanto contemplato nella legge medesima.
Sia la legge che il Regolamento attuativo inaspriscono, rispetto al quadro normativo precedente, la valutazione del comportamento degli studenti. Per quanto concerne la scuola primaria nel D.P.R. n. 122/2009 tale valutazione è espressa dall’insegnante o collegialmente dagli inseganti contitolari della classe, attraverso un giudizio secondo le modalità formulate dal collegio dei docenti. Invece, nella scuola secondaria con un voto numerico espresso collegialmente in decimi. Tale voto è illustrato con una specifica nota e riportato in lettere nel documento di valutazione.
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 169/2008, nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione relativa al comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo.
4. Il quadro normativo dopo la legge 107/2015
Nella legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) era previsto che il Governo fosse delegato ad adottare uno o più decreti legislativi su otto materie, tra le quali il tema della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze. Più precisamente, nel comma 181, lettera i) della legge si prevedeva l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato. Nella medesima lettera veniva ipotizzata:
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la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti nel primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
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la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 di riordino del secondo ciclo di istruzione.
Dopo meno di due anni dalla promulgazione della legge 107/2015, il Governo, presieduto da Paolo Gentiloni, ha approvato gli otto decreti legislativi le cui materie erano state indicate nella 107/2015.
Così, alla luce del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato), il quadro complessivo riguardante la valutazione didattica, lo svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze hanno conosciuto significativi cambiamenti.
Il D.lgs. 62/2017 riordina in unico testo le disposizioni vigenti contenute nel seguente quadro normativo:
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D.P.R. 122/2009, regolamento sulla valutazione periodica e finale e sulla certificazione delle competenze per il primo ciclo d’istruzione;
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legge 425/1997, relativa alla riforma dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione;
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D.P.R 323/1998, regolamento concernente la disciplina degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione;
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legge 176/2007 che ha introdotto la prova scritta a livello nazionale predisposta dall'Invalsi nell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione e ha individuato gli anni di corso dei vari gradi scolastici durante i quali sono effettuate le rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
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D.P.R. 80/2013 che ha istituito nel nostro Paese il Sistema nazionale di valutazione.
Il Decreto legislativo 62/2027, pertanto, introduce un nuovo sistema di valutazione degli apprendimenti, all’interno di una cornice più ampia che interessa la singola istituzione scolastica e il sistema nazionale d’istruzione, in particolare dell’Invalsi (Si veda Figura 1).
FIG. 1 I livelli e gli ambiti della valutazione
Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti, nel Decreto legislativo 62/2017 (art. 1, comma 1) si ribadisce che essa ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni.
Ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Nel decreto viene richiamata altresì la necessità che la valutazione sia coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, mettendo al centro la personalizzazione dei percorsi con i contenuti delle Indicazioni nazionali (scuola dell’infanzia, I ciclo di istruzione e licei) e nelle Linee guida dell’istruzione tecnica (DPR 88/2010) e professionale (D.Lgs 61/2017) e successivi provvedimenti attuativi).
5. La valutazione nel primo ciclo di istruzione
Il Decreto legislativo 62/2017, all’articolo 2, prevede che la valutazione delle alunne e degli alunni del primo ciclo di istruzione venga effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe e «sia espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento» per ciascuna disciplina di studio compresa nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012.
Nella scuola primaria, la non ammissione alla classe successiva e al primo anno della secondaria di primo grado è effettuata con decisione assunta all’unanimità da parte di tutti i docenti della classe, i quali possono non ammettere un alunno alla classe successiva solo in casi eccezionalie comprovati da specifica motivazione. In ogni caso, potranno essere «promossi» anche alunni con livelli di apprendimento «parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione».
Nella scuola secondaria di primo grado, per l’ammissione alla classe successiva è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
Il Decreto legislativo 62/2017 ridimensiona l’art. 3 della legge 169 del 2008 nel quale si prevedeva che, nella scuola secondaria di primo grado, fossero ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che avessero ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno/anell’arco del triennio.
Le modalità di svolgimento dell’esame del primo ciclo di istruzione sono dettagliate nel decreto ministeriale del Miur del 3 ottobre 2018, n. 741 (Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione).
Invece, nel D.M. 3 ottobre 2018, n. 742 (Finalità della certificazione delle competenze), vengono illustrati lo scopo e gli strumenti del modello nazionale di certificazione delle competenze, in cui nell’art. 1, si sottolinea che le istituzioni statali e paritarie del I ciclo di istruzione certificano l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dagli alunni, in prospettiva anche della frequenza della scuola secondaria di II grado.
La certificazione delle competenze, si afferma, descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.
Nel Decreto si prevede, poi, che l’istituzione scolastica, nell’ottica della personalizzazione dell’offerta formativa, si faccia carico del mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento e che, con un corretto uso dell’organico dell'autonomia, organizzi percorsi e attività volti a superare le carenze disciplinari degli alunni medesimi e a migliorare i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Per quanto concerne l’esame di «terza media», nel D.lgs. 62/2017 si ribadisce che esso è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono: italiano, matematica, lingua straniera (quest’ultima articolata in una sezione per ciascuna lingua studiata).
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali-2012.
La commissione, unica per tutta la scuola e articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è presieduta dal dirigente scolastico dell’istituto (presidente interno e non più esterno come nell’ordinamento previgente il decreto medesimo).
La valutazione complessiva, espressa in decimi, è calcolata in modo da attribuire un peso rilevante al voto di ammissione, in quanto deriva dalla media tra tale voto e la media dei voti di tutte le altre prove (scritte e colloquio). Il voto di ammissione, pertanto, rappresenta il 50% del totale.
La valutazione del comportamento, espressa anch’essa collegialmente, è effettuata con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e «si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza» (art. 1).
I riferimenti principali della valutazione del comportamento sono: lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti deliberati dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche.
Nell’articolo 7 della legge 92/2019 che ha introdotto l’insegnamento dell’educazione civica in tutti i gradi e ordini scolastici, al fine di sensibilizzare gli alunni alla cittadinanza responsabile e di rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia, si prevede l’estensione del patto educativo di corresponsabilità, oltre che alla scuola secondaria di I e di II grado, anche alla scuola primaria.
Nel medesimo articolo della legge 92/2019 sono stati aboliti gli articoli 412, 413, 414 del Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare di cui al Regio decreto n. 1297 del 1928.
L’art. 412 prevedeva per gli alunni della scuola elementare «i seguenti mezzi disciplinari»:
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l’ammonizione;
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la censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la devono restituire vistata;
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la sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione;
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l’esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione;
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l’espulsione dalla scuola con la perdita dell’anno scolastico.
Le prime tre sanzioni venivano inflitte dal maestro o dalla maestra, le ultime due dal direttore didattico, governativo o comunale, con provvedimento motivato.
Pertanto, dal 1° settembre 2020, data di entrata in vigore della Legge n. 92, l’azione disciplinare nei confronti degli alunni della scuola primaria viene esercitata da ogni istituzione scolastica autonoma. Nel Regolamento di istituto, in stretta sinergia con l’azione educativa delle famiglie, anche attraverso il patto educativo di corresponsabilità, dovrà essere indicata la tipologia delle punizioni ove si palesino condotte scorrette da parte dei giovani studenti.
6. Funzioni e livelli della valutazione
Come riportato nel paragrafo 4, la valutazione riveste una funzione formativa; non coincide, pertanto, con un mero controllo dell’apprendimento. Al contrario diventa lo scopo e la modalità per cui si impara.
Valutare è un atto dovuto all’alunno, ai genitori, alla scuola. Il processo valutativo è una vera e propria azione di riconoscimento e di attribuzione di «valore» a fatti, eventi, prove, oggetti. Si valuta ogni qualvolta ognuno di noi si sforza di osservare una realtà per dirne il valore. Non a caso «valutazione» e «valore» hanno la medesima radice etimologica. Uno studente che rinuncia ad andare a giocare a pallone perché si è impegnato con il proprio professore a studiare il primo canto dell’Inferno di Dante ha stabilito una priorità valoriale. Il valore in questo caso giustifica la rinuncia. Il senso della valutazione formativa sta proprio nel desiderio del soggetto di valorizzare le qualità più profonde e vere del proprio sé: la capacità critica e di decisione, l’autonomia, la responsabilità, la desiderabilità di scegliere un percorso, ecc.
La distinzione tra valutazione formativa e sommativa costituisce uno dei criteri posti alla base di questo importante compito che gli insegnanti sono chiamati a esercitare con equilibrio e competenza.
Nella valutazione formativa, la verifica degli apprendimenti viene condotta in modo continuo durante il percorso didattico e, quindi, svolge la funzione di miglioramento delle condizioni che facilitano l’acquisizione delle conoscenze da parte degli alunni.
La valutazione sommativa, invece, interviene nella fase finale per accertare l’acquisizione di abilità, conoscenze da parte degli allievi.
Oltre alle dimensioni formativa e sommativa, la valutazione riveste una funzione tanto importante quanto dimenticata, quella iniziale-diagnostica.
A questo proposito, le Indicazioni per il curricolo-2012 sono estremamente chiare ed esplicite; in esse si afferma che
agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali […]. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine (Si veda Figura 2).
FIG. 2 Funzioni e dimensioni della valutazione degli apprendimenti
Come si evince dalle riflessioni sin qui svolte, la valutazione riveste una funzione di primaria importanza nell’esercizio della professione del docente. Oltre agli aspetti esaminati, essa ha un peso rilevante anche sul piano affettivo, emotivo, relazionale. Esprime, infatti, il senso di fiducia che l’insegnante ha dell’allievo, la percezione che quest’ultimo ha di sé, delle proprie forze e potenzialità. Le stesse modalità con cui si comunicano i giudizi agli studenti e ai genitori propongono valori o disvalori che vengono a poco a poco interiorizzati non solo dai diretti interessati, ma anche dalla comunità locale e, nel suo insieme, dall’intera società.
La valutazione didattica presuppone la promozione di un contesto collegiale, richiede disponibilità, ricerca e preparazione da parte di tutti gli operatori della scuola e, in primo luogo, da parte dei docenti. Determinante, in ogni caso, risulta il ruolo del dirigente e della leadership educativa che egli saprà esercitare.
7. La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
Al termine dell’anno scolastico 2019-2020, dopo la prima ondata della pandemia, il Miur decide di modificare i criteri di valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria, introducendo, al posto dei voti in decimi, il giudizio descrittivo. Nella scuola secondaria di primo grado invece rimane la valutazione con attribuzione della votazione in decimi. Nell’Ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172 (Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria), si afferma che la valutazione concorre alla valorizzazione
dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di sviluppo delle competenze definiti nelle Indicazioni nazionali-2012 ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.
Pertanto, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, nella scuola primaria
la valutazione periodica e finale degli apprendimenti verrà espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
Si tratta di una modifica arrivata a ridosso della conclusione del trimestre o del quadrimestre dell’a.s. 2020-2021: questo ha determinato un’accelerazione del lavoro dei docenti e delle istituzioni scolastiche.
Come si è arrivati a questa decisione? L’abolizione del voto nella scuola primaria era una richiesta che molti insegnanti e associazioni professionali avevano avanzato nella fase di chiusura totale delle scuole a causa del Coronavirus. Questa istanza fu recepita nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito nella legge 6 giugno 2020 n. 41. Per un banale errore contenuto nel decreto legge, la formulazione del giudizio riguardava solo la valutazione finale e non anche quella intermedia. Di conseguenza, paradossalmente le scuole avrebbero dovuto valutare con voto in decimi gli apprendimenti al termine del trimestre o quadrimestre e con giudizio descrittivo la valutazione finale, a conclusione dell’anno scolastico.
Si è reso così necessario attendere la conversione in legge di un successivo decreto-legge dell’agosto 2020: l’ingarbugliata vicenda si è finalmente conclusa con l’approvazione della legge 13 ottobre 2020, n° 126.
Un’apposita Commissione ministeriale ha infine elaborato nei mesi di ottobre-novembre 2020 il testo dell’Ordinanza del 4 dicembre 2020, n. 172 con allegate le Linee guida (La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria).
Nell’introduzione di questo ultimo documento si riafferma la funzione formativa della valutazione, sottolineando che essa
è parte integrante della professionalità del docente e si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento.
Nell’O.M. 172/2020, viene sottolineata l’opportunità di sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare, dunque, necessario evidenziare come la valutazione sia lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni.
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni.
Per ogni disciplina, nell’O.M. 172/2020, venivano indicati quattro possibili livelli di apprendimento (Si veda Figura 3).
FIG. 3 I quatto livelli di giudizio contemplati nelle Linee guida allegate all’O.M. 172/2020
L’ordinanza ministeriale n. 172/2020, come vedremo, è stata superata dalla legge n. 150/2024, che ha modificato la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e inasprito il peso della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di I e di II grado.
8. Il curriculum dello studente e il nuovo modello di diploma nella scuola secondaria di secondo grado
Il curriculum dello studente è stato introdotto dalla legge 107/2015; si tratta di un documento da allegare al diploma dello studente al termine della scuola secondaria di secondo grado, come strumento per favorire ulteriori percorsi formativi o per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’art. 1 comma 28 della legge 107/2015 prevede che le scuole di istruzione superiore introducano insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti sono parte del percorso dell’alunna/o e sono inseriti
nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a una identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro (oggi, percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento – PTCO) e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
Nel Decreto legislativo 62/2017 relativo alla valutazione delle competenze (I ciclo) e alla revisione dello svolgimento degli esami di Stato, all’art. 21 (relativo all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione) si afferma che al diploma finale sia allegato il curriculum della studentessa e dello studente nel quale sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. Si prevedeva, inoltre, che in una sezione specifica fossero indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale in italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi. Quest’ultimo punto, però, è stato stralciato; pertanto, il curriculum è articolato nelle parti di seguito descritte, illustrate nella nota 15598 del 2 settembre 2020, di trasmissione del Decreto ministeriale 6 agosto 2020, n. 88 (Adozione dei modelli di diploma e curriculum dello studente).
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La prima (Istruzione e formazione) riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite nel percorso formativo formale relative all’indirizzo di studi seguito. Questa sezione sarà precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati del Ministero;
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la seconda (Certificazioni) contiene le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura della scuola.
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la terza (Attività extrascolastiche) è curata esclusivamente dallo studente e contiene le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.
Mediante il decreto n. 88/2020, il Ministero rende noto anche il modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma si attestano l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto, in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea.
9. Le parole chiave della valutazione nella scuola dell’infanzia
La valutazione è una funzione complessa e la sua elaborazione pedagogica ha portato a intenderla come un sistematico processo di raccolta di osservazioni rivolte a uno scopo essenzialmente educativo.
In questa prospettiva, la forma più adeguata da privilegiare nella scuola dell’infanzia è proprio il suo carattere formativo. L’oggetto precipuo da valutare è la scuola, intesa come ambiente di apprendimento, di relazione e di cura.
Nelle Indicazioni per il curricolo del 2012 viene stabilito un collegamento diretto tra l’osservazione come tratto e stile del profilo del docente, la documentazione come processo finalizzato a produrre memoria e a caratterizzare determinate tracce del percorso scolastico e la valutazione, che deve essere funzionale alla valorizzazione dei progressi manifestati dal bambino nel suo cammino di crescita personale e sociale.
Si rafforza, pertanto, il principio di una valutazione educativa finalizzata alla formazione integrale del bambino, in particolare al perseguimento delle finalità poste alla base della mission della scuola dell’infanzia: identità, autonomia, competenza, cittadinanza della bambina e del bambino.
Il rapporto tra osservazione e valutazione era già stato accuratamente descritto negli Orientamenti della scuola dell’infanzia del 1991. Già in quel testo veniva scartata l’ipotesi che in questo segmento scolastico si dovessero adottare strumenti di tipo quantitativo (schede o documenti di valutazione), preferendo, ad approcci classificatori, l’osservazione educativa dei comportamenti del bambino nei diversi contesti della scuola (sezione, spazi comuni, atelier, ecc.).
I livelli raggiunti da ciascuno, si sottolineava negli Orientamenti 1991,
devono essere osservati più che misurati, compresi più che giudicati, poiché il compito della scuola è identificare i processi da promuovere per consentire a ogni bambino di realizzarsi al massimo grado possibile.
Anche nelle Indicazioni-2012 troviamo riflessioni che non si discostano dalla citazione sopra richiamata. In esse, infatti, si afferma:
l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perchè è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.
L’oggetto di valutazione nella scuola dell’infanzia non si rivolge esclusivamente alla bambina e al bambino, ma si allarga al progetto educativo, all’ambiente di apprendimento, all’adeguatezza degli interventi dei docenti, alla percezione che i genitori manifestano circa l’offerta formativa, al sistema di attesa delle famiglie e della più ampia comunità sociale.
In particolare, la valutazione del bambino all’interno dei vari contesti educativi presuppone una particolare attenzione alle modalità di osservazione. Prima di essere un metodo o una tecnica, l’osservazione è una dimensione di ricerca che ci aiuta ad avvicinare la realtà, un processo conoscitivo che implica buone capacità di leggere e di interpretare i comportamenti individuali e le relazioni sociali.
Essa può essere occasionale o sistematica.
La prima è l’attività che quotidianamente ognuno di noi compie, in forma non intenzionale. Alcuni autori preferiscono definirla «naturale», intendendo sottolineare l’assenza di strategie e scopi volutamente guidati. Risulta, quindi, soggettiva e non sempre attendibile. Ha però il vantaggio di restituirci aspetti imprevedibili, molto importanti per scoprire tratti di personalità e peculiari qualità degli altri.
L’osservazione sistematica, al contrario, fa parte di un progetto educativo ed è per sua natura selettiva, nel senso che, attraverso tale modalità osservativa, si individuano specifici ambiti di valutazione. Viene intenzionalmente messa in atto all’interno di una intenzionale progettualità che ne delimita e ne circoscrive il campo.
L’osservazione, finalizzata a processi valutativi, presuppone la capacità da parte dei docenti di lasciare tracce e produrre memoria di buone esperienze e di buone pratiche.
A tal proposito la documentazione consente di «fermare l’immagine» su aspetti salienti dei discorsi a cui i bambini si abbandonano. Rappresenta, pertanto, una forma di ri-conoscenza dei saperi e dei pensieri che essi stanno elaborando. Interroga il fare, il rappresentare, il raccontare intrecciando la realtà vissuta e quella ricostruita attraverso parole, immagini, gesti, ecc.
Questa prospettiva di lavoro implica che l’apprendimento sia vissuto in chiave relazionale e costruttiva; la scuola si pone così al centro di prassi educative capaci di esprimere i vissuti che il bambino manifesta nella varietà delle esperienze realizzate nei differenti spazi della sezione, quando egli è direttamente coinvolto nell’esser-ci della vita.
10. Anno scolastico 2024-2025: nuovo cambio
La valutazione scolastica costituisce un momento ineludibile nella pratica della professionalità degli insegnanti. Si tratta di un’operazione impegnativa e complessa. Eppure, per quanto costituisca una parte insostituibile del «mestiere» del docente, il processo valutativo rappresenta un «nervo scoperto» su cui le decisioni politiche si abbattono a ogni cambio di governo. E l’ordine di scuola che più di ogni altro è stato colpito da un susseguirsi di riforme e di modifiche dei modelli valutativi è la scuola primaria. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un tourbillon di decisioni che ha messo in difficoltà le scuole, provocando inevitabilmente sentimenti contrastanti tra insegnanti, genitori e alunni.
Dal 2009 a oggi tutte le norme in materia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento hanno fatto capo prima al D.P.R. 122/2009 e poi al D.lgs. 62/2017, che ha modificato sensibilmente alcuni articoli del precedente decreto. Nel comma 1 dell’articolo 2 del D.lgs. 62/2017 viene confermata la scelta dell’attribuzione del voto in decimi anche nella scuola primaria, anche se la nota 10 ottobre 2017, n. 1865 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione) cercherà di attutire tale scelta suggerendo di utilizzare ulteriori strategie per rendere il voto più chiaro e significativo, definendo, per esempio, descrittori e utilizzando rubriche di valutazione o altri strumenti.
Per quanto concerne la scuola primaria, nel solo 2020 poi anni si sono susseguite ben 4-5 provvedimenti:
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legge 6 giugno 2020, n. 41 (articolo 1, comma 2 bis);
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legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 32, comma 6 sexies;
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ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172;
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nota 4 dicembre 2020, n. 2158;
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Linee guida «Valutazione nella scuola primaria».
Il 2024 segna un ritorno all’antico. Dopo soli quattro anni dall’introduzione dei giudizi descrittivi, il Ministero dell’istruzione e del Merito ha deciso di ritornare, nella scuola primaria, ai giudizi sintetici. La legge 1° ottobre 2024, n. 150 (Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati) interviene su vari aspetti inerenti alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione.
L’art. 1 (Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti), che modifica il Decreto legislativo 62/2017, stabilisce quanto segue:
a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito. […] La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
Relativamente alle alunne e agli alunni della scuola secondaria di primo grado vengono inasprite le disposizioni concernenti il comportamento. Nell’articolo 1 della legge, a questo proposito, si afferma:
per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. […] Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
Per quanto concerne la valutazione delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di II grado, in relazione alla valutazione del comportamento, si stabilisce che
nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo.
Nel caso, invece, nel quale la valutazione del comportamento risulti inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
Inoltre, si sottolinea che
il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.
11. L’inasprimento delle punizioni a carico degli studenti
La legge 150/2024 provvede poi alla revisione della disciplina delle studentesse e degli studenti in relazione al loro comportamento, modificando il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).
In particolare, si provvede a modificare l’istituto dell’allontanamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per un periodo non superiore a 15 giorni, in modo che:
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l’allontanamento fino a un massimo di due giorni comporti il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze delle condotte che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
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l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporterà lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito.
Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, potranno proseguire anche dopo il rientro in classe, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.
L’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi potrà riguardare anche violazioni previste nel regolamento di istituto. Inoltre, nella valutazione periodica, in caso di voto inferiore a sei decimi, dovranno essere previste attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale.
Al voto di comportamento dovrà essere conferito un peso maggiore in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico.
Per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di II grado che abbiano riportato una valutazione di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospenderà il giudizio di ammissione alla classe successiva assegnando un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. Tale elaborato dovrà essere presentato prima dell’inizio dell’anno scolastico seguente: la valutazione «non sufficiente» da parte del consiglio di classe comporterà la non ammissione all’anno scolastico successivo.
Per quanto concerne la tutela dell’autorità del personale scolastico e il decoro degli ambienti, nell’articolo 3 della legge 150/2024 si prevede il pagamento di somme a titolo di riparazione pecuniaria, oltre all’eventuale risarcimento dei danni. Tali provvedimenti vanno applicati per reati commessi a danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, ATA della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni. Le somme, che possono variare dai 500 ai 10.000 euro, andranno a favore dell’istituzione scolastica. L’importo viene stabilito dal giudice, il quale dovrà tener conto di criteri specifici come, ad esempio, la gravità dell’infrazione, la reiterazione del comportamento illecito e le condizioni economiche dell’autore del reato.
Per definire le modalità e le tempistiche di attuazione della riforma, il Ministero dell’Istruzione e del Merito emanerà un’apposita ordinanza. Il provvedimento ministeriale fornirà indicazioni operative alle scuole, al fine di garantire un’applicazione uniforme e coerente delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale.
L’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, quando verrà diffusa, sarà oggetto di uno specifico commento, che completerà i riferimenti normativi contenuti nella legge 150/2024 e che sono stati sinteticamente illustrati in questi ultimi due paragrafi.