Gli Istituti comprensivi e omnicomprensivi
Le scuole del primo ciclo di istruzione sono state progressivamente riordinate come istituti comprensivi, il cui modello era nato nell’ambito delle operazioni di dimensionamento con la legge 31 gennaio 1994, n. 97, Nuove disposizioni per le zone montane come opportunità per garantire la formazione nelle zone scarsamente abitate o a rischio di spopolamento. La diffusione del modello è avvenuta dapprima in fase sperimentale e poi ordinamentale con la legge finanziaria del 1997, n. 662 del 23 dicembre 1996, completata dai provvedimenti n. 233/1998, n. 331/1998 e n. 112/1998. La scelta di far diventare obbligatorio a livello nazionale il modello dell’istituto comprensivo era sfumata con la Sentenza n. 147/2012 della Corte Costituzionale che aveva riconosciuto alle Regioni il compito di procedere alla programmazione dell’offerta formativa. Il modello si è comunque affermato di fatto su tutto il territorio nazionale. Gli istituti omnicomprensivi di scuole dell’obbligo e di scuole secondarie superiori sono stati costituiti con l’art. 2, comma 3 del Decreto del presidente della Repubblica (DPR) 18 giugno 1998 n. 233. Dopo il DPR n. 157/1998 per l’attuazione della aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore non sono stati effettuati altri particolari interventi. Rimane ancora aperta la questione della rappresentanza numerica delle componenti da eleggere all’interno del Consiglio di istituto, tanto che la Circolare ministeriale n. 38475 del 19 settembre 2024 per le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno 2024/2025 ha confermato che continuerà a operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto. Anche gli istituti comprensivi sono stati oggetto delle operazioni di dimensionamento svoltesi negli ultimi anni.
Norma e titolo |
Commento |
Legge 31 gennaio 1994, n. 97. Nuove disposizioni per le zone di montagna |
Per la scuola dell’obbligo, l’art. 21 ha previsto che nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado con assegnazione di personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti con specifica ordinanza. |
Ordinanza Ministeriale 9 novembre 1994, n. 315. Disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica e l’istituzione di scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica per l’anno scolastico 1995/96 |
L’Ordinanza ha definito all’art. 8 i criteri di aggregazione di circoli didattici con scuole medie già funzionanti nell’ambito dello stesso comune o viceversa; l’Ordinanza ha aperto alla possibilità di avere istituti comprensivi anche per territori non montani con fenomeni di dispersione scolastica o devianza giovanile. |
Ordinanza ministeriale 4 agosto 1995, n. 267, trasmessa con Circolare ministeriale 4 agosto 1995, n. 268. Istituti comprensivi di scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria di primo grado. Istruzioni organizzativo-didattiche e amministrativo contabili |
Con l’Ordinanza Ministeriale sono definite le disposizioni per la costituzione, la composizione e le competenze degli organi collegiali delle scuole «verticalizzate» ai sensi dell’art. 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 94. Ulteriori istruzioni sono finalizzate a costituire un primo quadro organizzativo-didattico e amministrativo-contabile delle nuove entità scolastiche, in vista di un’organica disciplina regolamentare. |
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997). Misure di razionalizzazione della finanza pubblica |
Il comma 70 nella riorganizzazione graduale della rete scolastica ha previsto dall’anno scolastico 1997-1998, se necessario, la costituzione su tutto il territorio nazionale di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado. Il comma 71 aveva affidato ai provveditori agli studi, sentiti gli enti locali e i consigli scolastici provinciali, la definizione dei piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri stabiliti. Sono previsti anche istituti omnicomprensivi. |
Circolare ministeriale 28 luglio 1997, n. 454. Linee di azione e di orientamento per il funzionamento degli istituti comprensivi delle scuole materna, elementare e media |
La Circolare ha indicato alcune modalità per l’ampliamento dell’offerta formativa, per l’impiego integrato del personale, per il funzionamento del collegio dei docenti. |
Circolare ministeriale 7 agosto 1998, n. 352. Documento di orientamento per il funzionamento degli istituti comprensivi della scuola materna, elementare e media |
La Circolare ha proposto specifici suggerimenti per consentire un approccio concreto all’innovazione dei comprensivi, per la definizione della struttura del curricolo e per gli aspetti organizzativi e didattici, richiamando l’opportunità di una integrazione tra tali istituti e il territorio in grado di coinvolgere anche gli enti locali. |
Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233. Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 |
Art. 1 Il Decreto è finalizzato a definire le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche per garantire l’efficace esercizio dell'autonomia, dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte sul territorio per l'esercizio del diritto all'istruzione. Art. 2, comma 2 Per acquisire la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni. Comma 3 Nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche con specificità etniche o linguistiche gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore con corsi o sezioni di diverso ordine o tipo. Possono anche essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado (omnicomprensivi) nelle località indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento. |
Decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331. Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola |
È il Decreto di prima applicazione del regolamento finalizzato al riequilibrio delle dimensioni delle istituzioni esistenti e ad assetti organizzativi stabili nel tempo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei rispettivi bacini di utenza. |
Legge 3 maggio 1999 n. 124. Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico |
Art. 11, comma 9 Dall’anno scolastico 1999-2000, i corsi sperimentali a indirizzo musicale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. |
Decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201. Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media |
Ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9, sono ricondotti a ordinamento i corsi sperimentali a indirizzo musicale ed è istituita la relativa classe di concorso. |
Circolare Ministeriale 3 agosto 2000, n. 192. Elezioni degli organi collegiali della scuola e dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali – anno scolastico 2000/01 |
Sono confermati il rinvio delle elezioni del Consiglio di Istituto e la nomina di un commissario straordinario in attesa della soluzione della corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti. |
Legge 10 marzo 2000, n. 62. Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione |
Art. 1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e dagli enti locali. Si definiscono «scuole paritarie» quelle che dalla scuola dell’infanzia in poi corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione:
Tali istituzioni sono soggette alla valutazione da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti. |
Legge 6 agosto 2008, n. 133. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria |
È la legge che ha definito il quadro giuridico dei successivi decreti Gelmini. Art. 64 comma 4 «f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti». |
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 |
È il primo dei due decreti Gelmini per la riorganizzazione ella rete scolastica. Art. 2 Le dotazioni di personale sono definite a livello nazionale e regionale in base a:
Art. 5. Le classi iniziali delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, con alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia motivata la necessità e siano definite le strategie e le metodologie adottate. Art. 9 Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26. Se non è possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, le iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della scuola senza superare le 29 unità, escludendo le sezioni con alunni con disabilità. Art. 10 Nella scuola primaria le classi prime sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Per il tempo pieno è confermato l’organico dell'anno scolastico 2008/2009. Nelle scuole e nelle sezioni staccate di comuni montani, piccole isole e aree geografiche con minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero non inferiore a 10 alunni. L’insegnamento della lingua inglese è affidato a insegnanti di classe che, se non specializzati, hanno l’obbligo di partecipare a corsi triennali di formazione linguistica. Art. 11 Nelle scuole secondarie di I grado le classi prime sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 se vi sono eventuali resti. Si forma un’unica prima classe se il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche con minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero di alunni inferiore e comunque non al di sotto di 10. Possono anche essere costituite classi con alunni di anni di corso diversi sino a un massimo di 18 alunni. Art. 12 Le classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado funzionano per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. Art. 16 Le classi prime degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi dividendo gli iscritti per tale numero. Le classi prime degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi dividendo gli iscritti per tale numero. Gli eventuali resti sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, se non è possibile trasferirli in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe. Si costituisce una sola classe se le iscrizioni non superano le 30 unità. |
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 |
È il secondo decreto Gelmini per il riordino dell’assetto del sistema scolastico. Art. 1 Il regolamento modifica l’organizzazione e il funzionamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione per assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e per l'assolvimento dell’obbligo di istruzione. Art. 2 La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie sono iscritti anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; la frequenza anticipata è autorizzata con:
L’orario di funzionamento è di 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore e, su richiesta da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Gli orari sono comprensivi della quota per l’insegnamento della religione cattolica. Le sezioni in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia, con un numero di iscritti inferiore a quanto previsto possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età tra i 2 e i 3 anni sulla base di progetti attivati, d’intesa e in collaborazione tra scuola e comuni. Non si possono sdoppiare le sezioni. Art. 4 La scuola primaria accoglie i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Il modello prevede l’insegnante unico prevalente con l’orario settimanale di 24, 27, e sino a 30 ore, 40 ore del tempo pieno. L’assegnazione di organico di istituto avviene in base alle classi per 27 ore settimanali, mentre per le classi a tempo pieno, attivate a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato, delle disponibilità di organico e in presenza delle necessarie strutture e servizi, sono assegnati due docenti per classe eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei titoli o requisiti. L’organico è completato dai docenti per l’integrazione degli alunni disabili. Art. 5 Nella scuola secondaria di I grado l’orario annuale obbligatorio delle lezioni è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferite agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è mediamente di 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate alle attività e al tempo mensa. Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della dotazione organica e tenendo conto delle esigenze formative per un orario settimanale di 36 ore, elevabili a 40 solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie se vi sono servizi e strutture per consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane. I corsi a indirizzo musicale si svolgono oltre l’orario obbligatorio delle lezioni. Le indicazioni per l’insegnamento pratico della musica sono definite con Decreto del Miur. Dall’anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e con disponibilità di organico è introdotto l’insegnamento dell’inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri. |
Atto di indirizzo 8 settembre 2009. Scuola dell’Infanzia e Primo Ciclo di Istruzione. Atto di indirizzo del Ministro Mariastella Gelmini recante i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 89 |
2. L’armonizzazione delle «Indicazioni» e l’essenzializzazione dei curricoli: un’opportunità progettuale per le scuole dell’autonomia. Negli ultimi anni le Indicazioni nazionali allegate al Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo, Decreto 31 luglio 2007, sperimentate nel biennio 2007/2008 e 2008/2009 sono state il riferimento per la progettazione dei piani dell’offerta formativa. Con il nuovo regolamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione esse sono in vigore per un periodo non superiore a tre anni scolastici in attesa che si realizzi la loro compiuta armonizzazione. |
Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 |
L’art. 19, commi 4, 5, 6, stabilisce che per garantire la continuità didattica nello stesso ciclo, dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di I grado sono aggregate in istituti comprensivi che, per avere l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche con specificità linguistiche. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche con specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici ma sono assegnate in reggenza. A tali istituzioni non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) ma in comune con altre istituzioni scolastiche. |
Ministero dell’Istruzione e del Merito 7 ottobre 2011, nota n. 8220. Costituzione Istituti Comprensivi |
La nota riporta indicazioni per una corretta realizzazione delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica tenendo conto della delicatezza delle scelte che vanno a incidere sulle attribuzioni delle Regioni che hanno competenza esclusiva in tale materia. È formulato l’invito ad avviare opportuni contatti ed è suggerito, poiché non esiste una catalogazione ufficiale dei «comuni montani», di far riferimento al documento ufficiale del giugno del 2004 sul sito del MIUR, Elenco Ufficiale Comuni di Montagna (ex legge 1 marzo 1957, n. 90 e richiamato dall’art. 125 luglio 1952, n. 991). |
Legge 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) |
La legge di stabilità 2012/2014 ha rivisto i numeri per l’autonomia riportandoli rispettivamente da 500 a 600 alunni e da 300 a 400, sotto il quale non sono garantite né la presenza del dirigente scolastico né del direttore SGA. |
Corte Costituzionale – Sentenza n. 147 del 4 giugno 2012 (depositata il 7 giugno). Illegittimità costituzionale delle norme relative al ridimensionamento della rete scolastica (aggregazione negli istituti comprensivi e fissazione della soglia di 1.000 alunni per l’acquisizione dell’autonomia) |
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 che ha stabilito l’obbligo di accorpamento di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado in istituti comprensivi con almeno 1000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni scolastiche in piccole isole, nei comuni montani e in aree con specificità linguistiche. |
Decreto 16 novembre 2012, n. 254. Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 |
È il Decreto di pubblicazione delle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione che valgono anche per gli istituti comprensivi e omnicomprensivi. |
Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 |
Art. 1, comma 978 Per il solo anno scolastico 2021-2022 è prevista per l’emergenza pandemica la riduzione da 600 a 500 alunni (ovvero da 400 a 300 nelle istituzioni scolastiche autonome situate in piccole isole, in comuni montani, in aree geografiche con specificità linguistiche) come parametro di riferimento per l’assegnazione alla scuola di un dirigente titolare e di un direttore SGA. |
Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 |
Viene estesa anche all’anno scolastico 2022/2023 la deroga prevista per l’anno scolastico 2021/2022, per il numero minimo di alunni per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi. Viene introdotto nella scuola primaria l’insegnamento obbligatorio dell’educazione motoria per due ore settimanali, a partire dalle classi quinte (a.s. 2022/2023) e quarte (a.s. 2023/2024). Nella legge per la prima volta, si prevede che tale insegnamento nella scuola primaria sia affidato a docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata classe di concorso «Scienze motorie e sportive». Si tratta, dunque, di un’attività affidata a docenti specialisti e non più a insegnanti operanti su posto comune. |
Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 |
Art. 19, commi 5 e 5 bis La legge finanziaria 2023 ha previsto un riordino complessivo del nostro sistema di istruzione con la riduzione del numero degli alunni per classe e il dimensionamento della rete scolastica, anche con la riduzione del numero dei dirigenti scolastici e dei Direttori SGA. Gli organici di questi ultimi sono definiti su base triennale e con aggiornamenti annuali con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito entro il 31 maggio e non più il 30 giugno tenendo conto: della popolazione scolastica regionale, non più di quella dell’istituto singolo; della necessità di salvaguardare le realtà dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree con specificità linguistiche. Le regioni provvedono al dimensionamento entro il 30 novembre di ogni anno. Per garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni è applicato un correttivo non superiore al 2%, anche con forme di compensazione interregionale. Il graduale dimensionamento prevede:
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Ministero dell'istruzione e del merito, Circolare ministeriale 19 settembre 2024, n. 38475. Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2024/2025 |
La Circolare ha confermato l’assegnazione di commissari straordinari negli istituti omnicomprensivi. |