Da Direttori SGA a Funzionari e dell’Elevata Qualificazione

Da Direttori SGA a Funzionari e dell’Elevata Qualificazione

1. Il Responsabile amministrativo

La consapevolezza di poter contare su una figura di elevata professionalità in grado di seguire gli aspetti amministrativi e contabili delle istituzioni scolastiche ha accompagnato da sempre lo sviluppo dei sistemi di istruzione ed è diventata inderogabile soprattutto negli ultimi tempi, quando, insieme all’avvento dell’autonomia scolastica, è stata fortemente affermata la cultura tecnologica e digitale anche in ambito amministrativo.

In realtà, una prima definizione delle figure di ausilio alle attività scolastiche era stata formulata con il Decreto delegato n. 420/1974; in particolare, l’art. 5 aveva definito le funzioni del segretario:

 

Art. 5. Funzioni del segretario

Il segretario cura, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e le direttive del direttore didattico o del preside, i servizi amministrativi; è preposto ai servizi contabili, di ragioneria e di economato; firma, con il direttore didattico o il preside, tutti i certificati, estratti di registro e copie di documenti; firma, con il presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto o, nelle istituzioni in cui non vi sia consiglio di istituto, del consiglio di amministrazione, i titoli di spesa e gli ordini di incasso; vigila sul personale esecutivo e ausiliario; provvede alle liquidazioni ed ai pagamenti; fa parte di diritto della giunta esecutiva predetta o, nelle istituzioni in cui non vi sia consiglio di istituto, del consiglio di amministrazione, svolgendo, nei predetti organi collegiali, anche le funzioni di segretario. Nei casi di assenza o di impedimento, il capo dei servizi di segreteria è sostituito dall'impiegato più anziano.

 

Sarebbero passati molti anni prima di assistere, con il DPR n. 588/85, all’istituzione dell’Area funzionale dei servizi amministrativi nella quale rientravano con la V qualifica i profili professionali dei Coordinatori Amministrativi e di quelli dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Era stato anche previsto che per accedere al ruolo di Coordinatori amministrativi occorresse essere in possesso di diploma rilasciato dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti professionali per il commercio.

A quella nuova figura si riconosceva, pur nell’ambito di direttive di massima dei capi d’istituto, l’autonomia operativa e la responsabilità diretta nella contabilità e nella organizzazione del lavoro di segreteria; per quel che riguardava i compiti, si richiedeva una specifica preparazione professionale e la conoscenza delle procedure amministrativo-contabili e tecniche.

A quella figura si affidava il coordinamento e la vigilanza sul personale amministrativo e dei servizi generali ausiliari; in particolare, avrebbe dovuto:

  • curare la tenuta e la conservazione dei registri e degli atti delle attività amministrative, contabili e patrimoniali;

  • mantenere i rapporti con l’utenza e con l’esterno per le attività legate al funzionamento dei servizi di segreteria;

  • firmare insieme al capo di istituto i certificati, gli estratti di registro e le copie di documenti, insieme al presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, come membro di diritto, i titoli di spesa e gli ordini di incasso e tutti gli atti previsti dalla normativa.

Tali figure, pur non essendo mai state attivate, sarebbero state ricordate nel Testo Unico del 1992:

 

Art. 545 - Qualifiche funzionali

1. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A. sono le seguenti:

[…]

Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Attività amministrative contabili, tecniche, o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Art. 546 - Profili professionali

1. Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

2. I profili professionali delle qualifiche del personale A.T.A. sono inseriti nelle seguenti aree funzionali:

[…]

c) l'area funzionale dei servizi amministrativi comprende i profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei coordinatori amministrativi e dei coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

3. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni.

Art. 547 - Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali

1. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali è la seguente.

[…]

4. Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili professionali dei coordinatori amministrativi, compresi i coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

 

Anche l’art. 25 bis del D.lgs. n. 29/1993, oggi integrato nel D.lgs. n. 165/2001, aveva delineato il profilo di Responsabile amministrativo a cui andava l’incarico di sovrintendere ai servizi amministrativi e a quelli generali dell’istituzione scolastica, di coordinare il personale ausiliario, conservando una propria autonomia operativa nell’ambito delle direttive di massima e degli obiettivi assegnati dal capo d’istituto.

Quel profilo di Responsabile Amministrativo in sostituzione del coordinatore avrebbe avuto la sua formalizzazione professionale nel primo CCNL Comparto Scuola del 4 agosto 1995, mentre il passaggio del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) degli Enti locali ai ruoli dello Stato sarebbe stato regolamentato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124.

 

Art. 8. Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. 

Legge 3 maggio 1999, n. 124, Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

2. Il Direttore SGA, l’autonomia, il primo Regolamento amministrativo-contabile

Con il riconoscimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche avviene il passaggio dei Responsabili amministrativi nel nuovo ruolo dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) il cui profilo professionale ha ricevuto una sua prima definizione con il CCNL Comparto Scuola 1999 con l’affidamento, nel quadro dell’unitarietà della conduzione dell’istituto scolastico, di funzioni di tipo amministrativo, contabile e direttivo. L’art. 34 del CCNL richiamava già la complessità di quelle funzioni che i nuovi Direttori SGA avrebbero esercitato:

 

Art. 34. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

1. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.

2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B. In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’a.s.1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. È ammesso, altresì, al corso il personale di cui all’art. 21 della legge 463/1978, purché contestualmente all’ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo. Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale. Si applica, in proposito, la disciplina di cui all’articolo 25 ter, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come integrato dal decreto legislativo n. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo.

3. Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza.

CCNL Scuola 1998-2001 del 26 maggio 1999.

 

A quel nuovo profilo avrebbero avuto accesso i Responsabili amministrativi assunti a tempo indeterminato in servizio nell’anno scolastico 1999/2000, previa frequenza di un corso di formazione di 100 ore complessive come da Decreto Ministeriale 27 dicembre 1999.

Con la successiva pubblicazione del Regolamento amministrativo-contabile degli istituti autonomi, Decreto interministeriale n. 44 del primo febbraio 2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, sarebbero state definite molte delle funzioni rientranti in quel profilo professionale.

Oltre a essere membro di diritto della giunta esecutiva, al Direttore SGA venivano assegnati i seguenti compiti:

  • il supporto tecnico al dirigente scolastico per la redazione del programma annuale per la realizzazione del POF (Piano dell’Offerta Formativa);

  • la redazione di una scheda illustrativa finanziaria costantemente aggiornata per ogni singolo progetto del programma annuale per l’attuazione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) con fonti di finanziamento, tempistiche, beni e servizi da acquistare;

  • relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni e dei pagamenti eseguiti per consentire le verifiche sull’andamento attuativo del progetto e per gli eventuali adeguamenti;

  • compilazione e firma insieme al dirigente delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento e loro conservazione;

  • la liquidazione delle spese previo accertamento su acquisti di beni e servizi e di esecuzione di lavori;

  • la predisposizione del conto consuntivo con una dettagliata relazione sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

  • la cura dell’inventario con responsabilità di consegnatario e di affidatario su indicazione del dirigente scolastico del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai rispettivi docenti;

  • la ricognizione dei beni ogni 5 anni e il rinnovo degli inventari ogni 10;

  • lo svolgimento su incarico del dirigente di singole attività negoziali;

  • le funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica;

  • la tenuta della contabilità, delle varie registrazioni, gli adempimenti fiscali e di tutte le scritture contabili composte da pagine numerate e timbrate;

  • la custodia dei verbali dell’attività dei revisori dei conti.

Al Direttore SGA si riconosceva anche la possibilità di avere un fondo per le minute spese:

 

Art. 17. Fondo per le minute spese

1. Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente al direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale.

2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f).

Decreto Interministeriale 1febbraio 2001, n. 44. Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

 

Al Direttore SGA veniva in altri termini affidata, con piena autonomia organizzativa, la realizzazione di attività complesse e con rilevanza esterna alla scuola; egli era chiamato a sovrintendere ai servizi generali amministrativo-contabili e a organizzare autonomamente le attività del personale ATA in base alle direttive del Dirigente scolastico. All’inizio dell’anno avrebbe dovuto predisporre e presentare il piano delle attività per il personale ATA al Dirigente scolastico il quale, verificata la sua congruità rispetto al POF, lo avrebbe attuato con le procedure della contrattazione di istituto. Il CCNL-Comparto istruzione 2016-2018 avrebbe apportato a tale procedura alcune modifiche:

 

Art. 41. Disposizioni speciali per la Sezione Scuola

3. Con riferimento all’art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007 (Modalità di prestazione dell’orario), il primo capoverso è così sostituito: All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017.

 

Al termine della contrattazione di istituto il Direttore SGA aveva la responsabilità dell’organizzazione delle attività del personale ATA, anche svolgendo funzioni di coordinamento e promozione e di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti e agli indirizzi impartiti. Toccava a lui assegnare gli incarichi di tipo organizzativo e autorizzare le eventuali prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo.

Tra i nuovi Direttori SGA figuravano anche molti insegnanti delle elementari che avevano optato in base alla normativa di allora per un diverso ruolo professionale.

 

Art. 21. Insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici

Gli insegnanti elementari che siano già stati inquadrati o saranno inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell'articolo 28, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, ferma restando la loro assegnazione alle segreterie dei circoli didattici, possono optare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il collocamento permanente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari.

Legge 9 agosto 1978, n. 463. Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l’immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado

3. La legge n. 107/2015 e il nuovo Regolamento

Insieme al tentativo di rilancio dell’autonomia, l’opportunità di procedere al rinnovo del Regolamento amministrativo contabile del Decreto Interministeriale n. 44/2001 era stata posta dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, comma 143: l’evoluzione delle dinamiche culturali prodotte dall’autonomia e i cambiamenti indotti dall’affermarsi della cultura digitale e del mondo del web avevano reso il precedente testo ormai obsoleto per vari aspetti.

D’altra parte, sullo sfondo la stessa normativa nazionale e quella europea, soprattutto in materia di acquisti, appalti e finanziamenti, avevano evidenziato l’esigenza di innovare profondamente il settore in quanto le modifiche apportate al precedente testo durante il quindicennio dell’autonomia non erano riuscite a risolvere definitivamente tutte le questioni. È così venuto alla luce il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche alla luce della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

Il nuovo testo è stato redatto dopo un attento lavoro di analisi, consultazioni e confronti che hanno consentito di migliorarlo in varie tematiche quali l’ampliamento dell’utilizzo della carta di credito, l’innalzamento della soglia minima per l’inventario dei beni, l’affidamento diretto con specifica delibera del Consiglio d’istituto, l’eliminazione del registro dei contratti.

Il documento finale, che nella sua organicità si presenta come un manuale di contabilità per le scuole, ha tenuto conto delle modifiche apportate alle leggi 31 dicembre 2009, n. 169 e 4 agosto 2016, n. 163, con quest’ultima che ha accorpato, secondo una prospettiva triennale, in un unico provvedimento la legge di stabilità e quella di bilancio.

L’adozione del nuovo Regolamento è stata finalizzata a favorire una maggior trasparenza negli aspetti contabili e gestionali delle scuole, a semplificare, snellire, migliorare le varie procedure, riconoscendo la centralità dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione e alle opportunità che offrono, sia per promuovere la trasparenza sia per ridurre i tempi di realizzazione delle varie attività e per consentire una più efficace assistenza alle scuole stesse; non meno efficace può rivelarsi per agevolare i controlli e, infine, per creare un vero e proprio mercato nazionale attraverso il web.

Per quel che riguarda il Direttore SGA, va sottolineato che il nuovo Regolamento ha definitivamente chiarito ambiti, competenze, rapporti tra Dirigente scolastico e quest’ultimo; recita l’art. 3:

 

Art. 3 Responsabilità della gestione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015, il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell’ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.

2. Il direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato DSGA, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

Nelle dinamiche dell’autonomia la figura del Direttore SGA non si sovrappone o si affianca a quella del Dirigente scolastico al quale sono comunque affidate le funzioni della gestione unitaria dell’istituzione scolastica con legale rappresentanza e tutte le responsabilità connesse: al Direttore SGA si riconosce piena autonomia operativa per i servizi amministrativi e generali e di coordinamento del personale ATA e per le materie a lui delegate, ma sempre nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente scolastico.

Il Regolamento affidava al Direttore SGA attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi contabili con autonomia operativa e responsabilità diretta, chiamandolo a svolgere anche compiti di funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Gli riconosceva spazi professionali per attività di tutorato, aggiornamento e formazione del personale e per lo studio e l’elaborazione di piani e programmi che richiedano un significativo livello di specializzazione.

Anche nella contrattazione di istituto il Direttore SGA avrebbe svolto un ruolo determinante di controllo con la predisposizione di una relazione sulla compatibilità finanziaria e nella costruzione del programma nel quale andavano definite operativamente le strategie del Piano triennale, collegando le proposte progettuali educative e didattiche alle risorse economiche e finanziarie.

 

Art. 4. Programma annuale e anno finanziario

1. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PTOF; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

 

Il documento, che si configurava come la traduzione in termini finanziari delle attività e dei progetti che la scuola aveva deliberato nel piano dell’offerta formativa, fissava le priorità strategiche, le linee operative e le scelte che si intendevano realizzare. Era compito del Direttore SGA predisporre per ciascuna spesa una scheda illustrativa finanziaria con tempistiche, fonti di finanziamento, dettaglio delle spese distinte per natura; doveva, infine, predisporre il conto consuntivo corredandolo con una relazione sull’andamento della gestione e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

Con la nota n. 8235 del 26 novembre 2024 del MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) sono state recentemente fissate le date per la predisposizione e l’approvazione del Programma annuale 2025: predisposizione entro il 15 gennaio 2025; parere dei revisori dei conti e approvazione del Consiglio di istituto entro il 15 febbraio 2025.

Il Regolamento ha anche modificato l’istituto delle minute spese il cui limite era stato fissato dal Decreto n. 44/2001 in 2.000 euro; questa procedura riguardava l’acquisto senza gara a cura del Direttore SGA di beni e servizi di modesto importo economico e relativi ad attività, funzioni e necessità dell’istituzione scolastica per i quali non era stato stipulato un contratto di appalto, per un importo massimo stabilito dal Consiglio di istituto nel Programma annuale. Con la successiva nota n. 74 del 5 gennaio 2019 il Ministero avrebbe chiarito che si trattava di spese relative a valori bollati, imposte, spese postali, spese per biglietti di mezzi di trasporto e altro. Il decreto aveva, infine, sancito il definitivo passaggio delle operazioni contabili al digitale e alle tecnologie, sia prevedendo il loro utilizzo per gli incassi e i pagamenti e fatturazione elettronica sia consentendo con la digitalizzazione e la dematerializzazione la conservazione in formato digitale di documenti amministrativo-contabili. Oltre alla custodia del registro dei verbali dei Revisori dei conti, al Direttore era stata riconosciuta la possibilità di svolgere le istruttorie per le attività negoziali del Dirigente e, su sua delega, anche attività negoziali curandone la documentazione.

 

Art. 44. Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività negoziale

1. Il dirigente scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del PTOF e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’articolo 45.

2. Nello svolgimento dell’attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del Direttore SGA.

3. Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l’attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all’articolo 21.

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

4. Il Direttore SGA e le Linee guida degli inventari

Il Regolamento aveva configurato altre funzioni per il Direttore GSA come Consegnatario e sostituto consegnatario responsabile dei beni e della tenuta dell’inventario. Si leggeva nel testo:

 

Art. 30. Consegnatario, sostituto consegnatario, sub-consegnatario

1. Le funzioni di consegnatario sono svolte dal DSGA che, ferme restando le responsabilità del Dirigente scolastico in materia, provvede a:

a) conservare e gestire i beni dell’istituzione scolastica;

b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;

c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;

d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;

e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale;

f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle pre- stazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

Decreto 28 agosto 2018, n. 129. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

 

Il Direttore SGA, ferme restando le responsabilità del Dirigente scolastico, si configurava come agente amministrativo responsabile dei beni mobili che doveva gestire con diligenza e cura in quanto necessari allo svolgimento delle ordinarie attività degli istituti scolastici. A chiarire ulteriormente questi aspetti avrebbero provveduto successivamente le nuove Linee guida per la gestione del patrimonio e degli inventaridelle istituzioni scolastiche diffuse con l’Allegato A, nota n. 4083 del 23 febbraio 2021, che avrebbero aggiornato i due precedenti testi pubblicati rispettivamente con le note n. 8910/2011 e n. 2233/2012.

Con le Linee guida venivano ulteriormente chiarite le norme per la custodia, la conservazione e l’utilizzazione dei beni della scuola; erano anche rafforzate le funzioni del Direttore SGA che diventava, ferme restando le responsabilità del Dirigente scolastico, il consegnatario della custodia dei beni e della tenuta degli inventari, configurandosi come agente amministrativo responsabile dei beni mobili che doveva gestire con diligenza e cura.

 

1. Ambito di applicazione delle linee guida

Le istruzioni contenute nelle presenti Linee Guida si applicano, in conformità all’art. 1 del D.I. 129/2018, a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali (ivi inclusi i Convitti annessi2 ) - comprese quelle di nuova istituzione o interessate da provvedimenti, anche recenti, di dimensionamento - cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 e del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, anche alla luce della riforma del sistema di istruzione e formazione adottata ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenuto conto delle esclusioni di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 233/1998, e all'articolo 21, comma 10, della legge n. 59/19973 .

Nota n. 4083 del 23 febbraio 2021, Allegato A: Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari delle istituzioni scolastiche

 

Il Direttore SGA consegnatario aveva il compito di curare la gestione dei beni, il loro approvvigionamento, il coordinamento del loro utilizzo; egli ne rispondeva direttamente al Dirigente scolastico che era tenuto, a sua volta, ad attuare tutte le necessarie misure di controllo e di vigilanza. Era possibile per il Direttore SGA delegare la sua funzione di consegnatario solo in caso di assenza o impedimento temporaneo; la sua funzione poteva essere svolta da una o più figure del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nominate dal Dirigente scolastico con specifico provvedimento per il tempo strettamente necessario.

Le funzioni di consegnatari comportavano per i Direttori SGA responsabilità amministrative di tipo patrimoniale per inosservanza degli obblighi di servizio con eventuali danni erariali, e responsabilità di tipo contabile per denaro, valori o altro.

In caso di avvicendamento sul posto del Direttore SGA era previsto che vi fosse stato, previa ricognizione, un vero e proprio passaggio di consegne. Il rinnovo degli inventari e la rivalutazione dei beni sarebbero avvenuti a cadenza almeno decennale: la prima operazione si concretizzava nell’implementazione di nuove scritture contabili, mentre la seconda era finalizzata ad aggiornare i valori dei beni. A provvedere al rinnovo era, per esigenze di trasparenza, economicità, garanzia e semplificazione amministrativa, una commissione appositamente nominata dal dirigente scolastico e di solito composta da lui o da un suo delegato, dal Direttore SGA che non poteva delegare, da un membro del personale scolastico con specifiche competenze tecniche; alla commissione spettava il compito di procede alla ricognizione dei beni, alla formalizzazione delle operazioni, alle sistemazioni contabili, all’aggiornamento dei valori, alla scrittura dei nuovi inventari.

5. Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018

Il rapido cambiamento di scenari e contenuti del mondo lavorativo della scuola avrebbe ben presto posto anche la questione di una ridefinizione dei profili professionali del personale scolastico, compresi gli ATA. Una prima svolta ci sarebbe stata con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Quadro per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2018 quando sarebbero stati definiti i nuovi Comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali, seguito dal rinnovo del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per lo stesso periodo temporale.

In quella occasione, dopo che l’art. 24 aveva ricordato la piena inclusione dei Direttori GSA nella comunità educante insieme a Dirigente scolastico, personale docente ed educativo, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, famiglie, alunni e studenti, era stata richiamata l’opportunità di nominare una Commissione paritetica presso l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) per innovare l’ordinamento professionale del personale ATA riguardo una serie di aspetti relativi al sistema di classificazione professionale per:

  • individuare soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche ed educative;

  • assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi;

  • riconoscere e valorizzare le professionalità del personale ATA.

Nel CCNL, per il riconoscimento della mole di lavoro svolto, veniva incrementata per il Direttore GSA la parte fissa dell’indennità di direzione e quella per la copertura di posti comuni a più istituzioni scolastiche:

 

Art. 56 – Indennità di direzione e sostituzione del DSGA

1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.

 

L’art. 34 del Contratto aveva avviato le procedure per una ridefinizione dell’ordinamento professionale del personale ATA prevedendo la nomina di una specifica Commissione: sia la parte pubblica sia quella sindacale avevano concordato di proseguire sull’innovazione del sistema di classificazione professionale impegnandosi a cercare le soluzioni più idonee per contemperare le esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche ed educative con il riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità ATA.

 

Art. 34. Commissione per l’ordinamento professionale personale ATA

1. Le parti, nel concordare sull’opportunità di dover proseguire il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale ATA, affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche ed educative e quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità del suddetto personale.

 

Alla Commissione paritetica si affidava il compito di procedere nella fase istruttoria per la successiva sottoscrizione del Contratto; essa sarebbe stata istituita entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL e ne avrebbero fatto parte l’ARAN e i sindacati e con la partecipazione di una rappresentanza del Ministero. Venivano indicate tre importanti prospettive:

  • procedere all’analisi della classificazione professionale in vigore per gli ATA;

  • individuare le possibili strategie per la valorizzazione delle loro competenze;

  • promuovere il miglioramento della gestione dei processi lavorativi.

Incaricata di chiudere i lavori entro il 15 luglio 2019, la Commissione si sarebbe insediata il 20 novembre 2018 per poi proseguire i lavori il 15 maggio 2019, procedendo nell’analisi delle tematiche che lo stesso art. 34 aveva a essa assegnato:

 

a) analisi delle caratteristiche dell’attuale sistema di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre istituzioni scolastiche ed educative dei Paesi europei;

b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tale sistema, con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle istituzioni scolastiche;

c) verifica delle declaratorie di area, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali;

d) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure professionale, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;

e) verifica del sistema di progressione economica all’interno delle aree al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e l’esperienza professionale maturata.

 

I documenti prodotti sarebbero stati considerati di grande rilevanza per la definizione dei successivi contratti. In ogni caso, la strada per una ridefinizione dei ruoli del personale ATA si era ormai aperta con una particolare attenzione per quella dei Direttori SGA la cui importanza sarebbe stata sottolineata anche nell’Atto di indirizzo del Ministero per la sottoscrizione del successivo contratto:

 

Atto di Indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il Personale del Comparto dell’Istruzione e della Ricerca

Il CCNL, tenuto conto dei lavori della commissione paritetica istituita in sede Aran a norma dell’art.34 del CCNL 2016-2018, procederà alla revisione dell’ordinamento professionale del personale Ata al fine di adeguare tale ordinamento ai nuovi compiti e alle mansioni determinate dagli sviluppi dell’autonomia scolastica e dall’innovazione tecnologica.

Nell’ottica del rafforzamento dell’organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche, la rivisitazione dell’ordinamento professionale dedicherà particolare attenzione alla valorizzazione del personale Dsga.

6. Gli organici dei Direttori SGA

Con la legge di bilancio 2021 sono state introdotte alcune norme sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche che hanno influito anche sugli organici dei Direttori SGA in quanto è stato stabilito che dall’anno scolastico 2020/2021 il numero minimo di 600 alunni per l’autonomia degli istituti scolastici e di 400 di quelli nelle piccole isole e nei comuni montani sarebbe stato abbassato rispettivamente a 500 e 300 alunni.

 

Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Comma 978. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome.

Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

 

La norma, che ha riguardato gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ha consentito a molti istituti di avere l’assegnazione di un Direttore SGA e di superare la questione delle reggenze.

Il comma 557 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, Finanziaria 2023, ha poi stabilito che il contingente dei Direttori SGA, con Decreto del MIM, di concerto con il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e previo accordo in sede di Conferenza unificata, venga definito ogni triennio e con eventuali aggiustamenti annuali entro il 30 giugno.

Una volta determinato il contingente, esso viene suddiviso e assegnato alle Regioni in base alla popolazione scolastica con un coefficiente di un numero di alunni non inferiore a 900 e non superiore a 1000 per ciascun istituto autonomo. Dall’anno scolastico 2024/2025 e per i primi sette anni sono previsti correttivi non superiori al 2% annuo per salvaguardare le scuole situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche con forme di compensazione interregionale.

Una prima operazione è stata realizzata con il Decreto n. 127 del 30 giugno 2023 che ha provveduto a definire i criteri per la determinazione degli organici dei Direttori SGA per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, confermando che per l’anno scolastico 2024/2025, l’organico dei Direttori SGA non avrebbe potuto essere superiore né inferiore rispetto a quello dell’anno precedente.

 

Art. 1. Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027

7. Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi stabilito ai sensi del presente articolo viene incrementato di un fattore percentuale pari a 1,80% nell’anno scolastico 2024/2025, 1,80% nell’anno scolastico 2025/2026 e 1,40% nell’anno scolastico 2026/2027.

Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.127 del 30 giugno 2023 concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. PNRR M4 C1 - Riforma 1.3

 

È stato, infine, deciso che dall’anno scolastico 2025/2026, il contingente dei Direttori SGA non potrà superare il contingente dell’anno precedente; in ogni caso, la legge finanziaria 2025 ha previsto una ulteriore riduzione del personale ATA dall’anno scolastico 2026/2027.

7. Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

Con il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 sottoscritto definitivamente in data 18 gennaio 2024 viene attuato il riordino dei profili professionali del personale ATA prevedendo all’art. 50 una classificazione articolata in quattro Aree alle quali corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia: Area dei Collaboratori, Area degli Operatori, Area degli Assistenti, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Per ciascuna Area è delineato l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento; alle Aree corrispondono livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per un’ampia e diversificata gamma di attività lavorative, con equivalenza e fungibilità delle mansioni e loro esigibilità in base alle esigenze dell’organizzazione del lavoro prevista nel Piano delle attività.

Per quanto riguarda i Direttori SGA, il CCNL modifica il titolo di accesso alla qualifica prevedendo, rispetto alla precedente laurea magistrale o specialistica, la semplice laurea triennale, malgrado siano aumentati i livelli di specializzazione e di competenza che tale lavoro oggi richiede.

Con l’art. 55 viene istituito presso ciascuna istituzione scolastica, a eccezione di quelle sottodimensionate, un posto di Direttore dei servizi generali e amministrativi (Direttore SGA) caratterizzato per un elevato grado di responsabilità e autonomia gestionale con un incarico a termine di Elevata qualificazione (EQ) assegnato con procedure a cui possono partecipare tutti i dipendenti dell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione.

Viene effettuata una distinzione tra i Direttori SGA storici e quelli nuovi: ai primi sono garantiti l’incarico e il diritto di precedenza per la riconferma sulla sede di servizio, anche se scompare il diritto alla titolarità sulla scuola; anche ai secondi viene riconosciuta la precedenza per la riconferma della sede dopo il conferimento dell’incarico nel caso in cui si verifichi una condizione di parità fra il numero degli incaricati e i posti di Direttore SGA. Il personale titolare di incarico di Direttore SGA può partecipare alle operazioni di mobilità territoriale come il restante personale della scuola.

L’incarico, attribuito dall’ufficio dell’Ambito territoriale, ha una durata triennale; esso viene attribuito al personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione in base a criteri e requisiti stabiliti in sede di confronto sindacale. Tale incarico viene assegnato prioritariamente e fino a esaurimento ai Direttori SGA.

L’art. 55 delinea anche aspetti del nuovo profilo dei Direttori SGA i quali, oltre a possedere conoscenze teoriche e pratiche complete, approfondite e specializzate, devono essere in grado di assumere responsabilità amministrativa e di risultato e di garanzia della conformità degli obiettivi conseguiti, anche prevedendo interventi di revisione e sviluppo; a essi si chiede capacità di autonomia nel sovrintendere al processo decisionale e attuativo e curarne l’organizzazione.

 

Art. 55. Incarichi di elevata qualificazione

4. A titolo esemplificativo, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il personale cui è conferito l’incarico di Direttore SGA, nell’ambito di direttive di massima e degli obiettivi assegnati:

- sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili;

- cura l'organizzazione ai servizi generali amministrativo-contabili svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA posto alle sue dirette dipendenze;

- si coordina con il dirigente scolastico per l’autorizzazione delle ferie al personale ATA;

- organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico;

- individua il personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, da proporre per l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa ed autorizza le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario;

- svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;

- è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024

 

Per quanto riguarda il trattamento economico, ai Direttori SGA sono corrisposti lo stipendio tabellare e un’indennità di direzione articolata in una parte fissa e in una variabile; quest’ultima è finanziata con il fondo FMOF (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) e assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. Con la contrattazione integrativa è possibile incrementare tale parte variabile anche con i fondi previsti dalla legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020). La parte fissa dell’indennità riassorbe il compenso individuale accessorio ed è inclusa nel calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle altre voci retributive. Per la copertura di eventuali oneri futuri per il trattamento di fine rapporto è previsto l’accantonamento annuale di una parte dell’indennità fissa dal FMOF.

Il contratto ha introdotto rilevanti novità per la sostituzione, in caso di assenza, dei Direttori SGA prevedendo due diverse modalità:

  • se l’assenza è di un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da influire sul corretto funzionamento della scuola, è il dirigente scolastico a dare un incarico temporaneo ad altro personale in servizio presso la scuola e inquadrato nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione o, in assenza, nell’Area degli assistenti;

  • se il Direttore SGA si assenta dall’inizio e per l’intero anno scolastico, fino al 31 agosto, o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, tocca all’ufficio dell’Ambito territoriale dare l’incarico ad altro funzionario privo di incarico in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM in sede di contrattazione sindacale, oppure, in assenza di funzionari con incarico di Direttore SGA, può conferire un incarico ad interim secondo il criterio della reggenza obbligatoria ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.

Di seguito, un quadro riassuntivo delle principali competenze, responsabilità e requisiti descritti all’interno del capitolo (si veda Tabella 1).

 

Tabella 1 

Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione 

Competenze e requisiti

Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione

Ne fanno parte i lavoratori che svolgono attività anche con rilevanza esterna, autonomia operativa nella definizione degli atti e nei servizi amministrativi e tecnici, con funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti con le risorse assegnate 

Preparazione culturale e professionale

 
  • conoscenze complete e approfondite, integrate nella dimensione fattuale e/o concettuale;

  • capacità di saper applicare vari metodi, prassi, procedure e strumenti in modo consapevole e selettivo, anche per modificarli, e un set esauriente di abilità cognitive, relazionali, sociali e propositive che consentano di trovare soluzioni tecniche anche non convenzionali proponendo interventi di revisione e sviluppo; 

  • responsabilità amministrative e di risultato sui processi con garanzia di conformità agli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse coordinate;

  • autonomia nella partecipazione al processo decisionale e attuativo in un contesto prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.

Requisiti di base per l’accesso

Per il personale dei servizi amministrativi: 

  • Laurea triennale o magistrale in Giurisprudenza, Scienze politiche sociali e amministrative, Economia titoli equipollenti;

  • certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Per il personale de servizi tecnici: 

  • Laurea triennale o magistrale nel settore di competenza;

  • certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

 

 

8. La Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) e il Sistema ACCREDIA

Con il nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 definitivamente sottoscritto il 18 gennaio 2024, è entrata in vigore per alcune figure del personale ATA la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). Essa consiste in una certificazione registrata e rilasciata da un ente con accreditamento nazionale presso ACCREDIA nella quale si attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai criteri europei. Nel documento viene attestato il superamento di un test finale sull’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra cui la conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica. È possibile comunque a chi è privo della certificazione CIAD partecipare alle prove di concorso con la riserva di conseguirla entro l’assunzione in ruolo.

 

Dichiarazione congiunta n. 5

Con riferimento all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all’Allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.

 

Il Sistema ACCREDIA nasce come organismo al servizio di istituzioni, imprese e consumatori per garantire l’affidabilità delle certificazioni e delle prove accreditate. Dopo i primi tentativi di definire un quadro comune di sistemi, regole e principi come garanzia della libera circolazione di prodotti e servizi sicuri e di qualità e una rappresentanza più significativa degli Enti di accreditamento europei nelle associazioni internazionali EA (European co-operation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), l’occasione era stata offerta dalla pubblicazione del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 che aveva richiesto agli Stati dell’UE di indicare un unico ente nazionale di accreditamento e di certificazione. In base a quell’invito, il 3 aprile 2009 era partito un progetto di fusione con relativo nuovo statuto per iniziativa delle Assemblee di SINAL (Sistema Nazionale per l’Accreditamento di Laboratori) e SINCERT (Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione): il 21 maggio di quell’anno un nuovo soggetto giuridico con il nome di ACCREDIA aveva assunto, per decisione di EA, la funzione di firmatario degli accordi internazionali EA MLA (EA Multilateral Agreement).

Con la successiva iscrizione del 15 luglio 2009 nel registro delle persone giuridiche ACCREDIA avrebbe assunto il carattere di associazione senza scopo di lucro come SINAL e SINCERT, raccogliendo grandi adesioni associative tra le Pubbliche Amministrazioni, le organizzazioni d’impresa, le associazioni dei consumatori, gli Enti di normazione e gli Enti pubblici di ricerca.

Il Sistema ACCREDIA si è da subito configurato come un organismo di iniziativa privata che svolge attività di interesse pubblico sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico come garanzia per istituzioni, imprese e consumatori sull’affidabilità delle certificazioni e delle prove accreditate.

Il 22 dicembre 2009 ACCREDIA viene designata con un Decreto ministeriale come Ente Unico nazionale di accreditamento che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Art. 1. Costituzione

L’Ente Italiano di Accreditamento, in sigla ACCREDIA, è un’Associazione originariamente costituita dalla fusione di SINAL e SINCERT, ed ha lo scopo di adeguare il Sistema di Accreditamento Italiano al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765 del 9 luglio 2008, di seguito denominato Regolamento.

L’Ente è un’Associazione senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, che opera con il riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché delle altre Pubbliche Amministrazioni che hanno contribuito alla sua designazione, secondo le rispettive competenze.

La durata dell’Ente è illimitata, salvo eventuale scioglimento, secondo quanto previsto ai successivi artt. 11, 12 e 29.

L’Ente si articola in Dipartimenti funzionali ai settori di accreditamento gestiti. L’istituzione, soppressione o accorpamento dei Dipartimenti, è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei 2/3 dei propri Componenti.

ACCREDIA – Statuto, 12 maggio 2021

 

Le funzioni che sono state affidate al nuovo Ente hanno riguardato l’accreditamento dei soggetti che svolgono l’attività di valutazione della conformità alle norme tecniche; tali funzioni sono state finalizzate a promuovere la competitività e il progresso tecnico ed economico, consentire la libera circolazione delle merci, lo sviluppo sostenibile, la leale concorrenza tra gli operatori. Oltre alla migliore qualificazione dei prodotti, l’Ente avrebbe dovuto favorire la trasparenza nei rapporti tra produttori, utenti e consumatori, anche salvaguardando le condizioni degli ambienti di vita e di lavoro.

Dopo aver incorporato le attività di SIT (Sistema Informativo Territoriale), il 10 dicembre 2010 con l’atto di intesa ACCREDIA-ISS l’Ente è stato accreditato per i laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti. Con l’attuazione della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli, ACCREDIA ha acquisito anche questo ambito di competenza, diventando responsabile di tutte le attività di accreditamento italiane; è diventato nel contempo collaboratore della PA (Pubblica Amministrazione) e riferimento per le reti internazionali EA, IAF e ILAC degli Enti di accreditamento.

ACCREDIA è organizzata in tre Dipartimenti che si occupano rispettivamente:

  • come terza parte indipendente, di garanzia dell’affidabilità dei servizi di valutazione della conformità;

  • come Authority super partes, di verifica e attestazione della competenza e dell’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura;

  • come organismo di accreditamento, di garanzia per il rispetto delle norme e di attendibilità per le certificazioni di conformità rilasciate sul mercato.

Con le sue attività contribuisce a garantire la qualità e la sicurezza dei beni e dei servizi sul mercato, garantendo l’interesse pubblico, la tutela della salute, la salvaguardia dell’ambiente.

Il 9 maggio 2024 vi è stata la presentazione all’Assemblea dei Soci della Relazione Annuale 2023, nella quale, oltre a segnalare l’incremento degli ambiti di certificazione per parità di genere, sostenibilità e cybersecurity, è stato confermato l’impegno dell’Ente a favorire la crescita e il benessere di cittadini e imprese.

 

A 15 anni dalla fondazione, avvenuta nel 2009, Accredia infatti ha raddoppiato il numero degli accreditamenti, arrivati a 2.756 alla fine del 2023. È cresciuto anche il numero degli organismi e dei laboratori che hanno conseguito l’accreditamento, oltre 2.300. Inoltre, nel 2023 l’Ente ha superato pienamente la verifica di peer assessment condotta da EA (European co-operation for Accreditation): Accredia è stata confermata competente a rilasciare accreditamenti in tutti gli ambiti in cui si applicano le norme tecniche armonizzate e si tratta di un risultato di particolare rilevanza, poiché i Multilateral Agreements europei godono del riconoscimento internazionale.

 

Nel frattempo, ACCREDIA è oggi particolarmente impegnata sul fronte di alcune figure del personale ATA che, in base al nuovo CCNL, deve acquisire entro il 30 aprile 2025 la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) per poter accedere alle graduatorie di terza fascia per Operatori scolastici, Assistenti, Funzionari. Lo stesso impegno della certificazione coinvolge anche i Direttori SGA.

9. Il DM n. 74/2024 e il passaggio degli assistenti con funzioni di Direttori SGA a Funzionari e delle elevate qualificazioni

La definizione degli organici delle istituzioni scolastiche ha posto la necessità di procedere a un ulteriore reclutamento per coprire tutti i posti vacanti per i Funzionari e delle elevate qualificazioni. L’operazione è stata promossa in riferimento ai principi affermati nell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.lgs n. 165 del 2001 e nell’art. 59 del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024. Si legge nel D.lgs n. 165/2001:

 

Art. 52. Disciplina delle mansioni

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.

 

Nell’art. 59 del CCNL si ribadisce l’importanza di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, e l’opportunità di realizzare la progressione tra le Aree con procedure valutative a cui possono partecipare i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti della tabella dell’Allegato D del CCNL.

Su tali principi il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito, previo confronto sindacale, i criteri per l’effettuazione delle procedure di progressione alle Aree, tenendo conto nella valutazione e per una percentuale non inferiore al 25%:

  • dell’esperienza maturata nell’Area di provenienza;

  • del titolo di studio;

  • delle competenze professionali acquisite attraverso percorsi formativi, quelle competenze certificate, quelle acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

Nello specifico degli Assistenti il passaggio all’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni è considerato prerequisito di partecipazione l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni interi.

Nel parere positivo del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) al MIM sullo schema di Decreto ministeriale per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, espresso nella seduta plenaria n. 122 del 28 marzo 2024 e trasmesso con nota del 28 marzo 2024, prot. 12790, è stata segnalata l’opportunità del riconoscimento degli anni di servizio come Direttori SGA e del mantenimento della validità della graduatoria fino alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027.

Dopo il confronto del MIM con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 14 marzo 2024, lo stesso Ministero ha formalizzato le procedure di valutazione per la progressione degli Assistenti Amministrativi Facenti Funzione Direttori SGA alla nuova area dei Funzionari ed elevate qualificazioni, come all’art. 59, comma 5, del CCNL 2019-2021, nel Decreto ministeriale n. 74 del 12 aprile 2024 relativamente agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e con le graduatorie regionali mantenute in vigore fino alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027.

Il requisito fondamentale per partecipare alla valutazione è costituito dal fatto di aver svolto le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici, compreso quello in corso.

Tale disposizione rende possibile la partecipazione alla procedura valutativa per:

  • gli assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e con almeno 5 anni di esperienza nell’area degli Assistenti amministrativi;

  • quelli di ruolo con il diploma di scuola secondaria di secondo grado e con almeno 10 anni di esperienza in quell’area.

Nel decreto sono indicati anche i titoli valutabili: l’esperienza maturata nell’area di provenienza (tabella A); i titoli di studio (tabella B); le competenze professionali (tabella C).

La legge n. 74/2024 ha previsto che le procedure siano realizzate a livello regionale a cura dell’USR (Uffici scolastici regionali):

 

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. […]

Le procedure sono indette, su base regionale, per la copertura dei posti disponibili per le assunzioni nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, nel limite del 50 per cento. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, il bando di cui all’articolo 5 potrà provvedere ad accorpare le procedure valutative, fermo restando che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all’atto dell’iscrizione. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale individuato dal bando quale responsabile dello svolgimento di più procedure valutative approva le graduatorie di merito sia della propria regione che delle eventuali ulteriori regioni aggregate.

 

Il bando va adottato con un Decreto del Direttore generale del personale scolastico e deve riportare:

  • i requisiti generali per l’ammissione, il contingente di posti a bando suddivisi per regione;

  • termine, contenuti e modalità di presentazione delle domande;

  • modalità di informazione agli aspiranti ammessi;

  • documenti richiesti per il passaggio di area;

  • informativa sul trattamento dei dati personali.

La conduzione delle procedure di valutazione è affidata a una Commissione nominata con Decreto del Direttore dell’USR. La sua composizione prevede, nel rispetto del principio della parità di genere, un Presidente e due componenti, anche con soggetti collocati in quiescenza, con possibilità di nomina di eventuali supplenti: il Presidente è individuato tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici e i dirigenti amministrativi con almeno 7 anni di anzianità nei ruoli del Ministero o di altra amministrazione; i componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli e uno tra chi ha ricoperto il ruolo di Direttore SGA, tutti con almeno 5 anni di anzianità.

Per i componenti sono stabiliti anche criteri di precedenza nella nomina:

  • dottorato di ricerca;

  • diploma di perfezionamento come da Decreto n. 42/2009;

  • attività di ricerca scientifica, legge n. 240/20210;

  • titolo di studio come da Allegato 1;

  • diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale.

A ciascuna commissione è assegnato un segretario tra il personale amministrativo della seconda area o superiore. Nel caso di un numero di concorrenti superiore alle 500 unità, le commissioni possono essere suddivise, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, in sottocommissioni composte allo stesso modo della Commissione originaria, con il Presidente di quest’ultima che svolgerà funzioni di coordinamento tra le sottocommissioni.

Nella legge sono anche richiamate possibili condizioni personali ostative per ricoprire l’incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni:

 

Art. 9, Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni

Sono condizioni ostative all’incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;

e) a partire dall’anno antecedente alla data di indizione della procedura, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l’incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f) avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g) essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.

Decreto ministeriale 12 aprile 2024, n. 74, Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

 

L’assegnazione del punteggio ai candidati viene effettuata in base all’esperienza maturata nell’area di provenienza (sino a un massimo di 25 punti), ai titoli di studio (sino a un massimo di 25 punti), alle competenze professionali acquisite (sino a un massimo di 50 punti). Al termine di tali procedure è prevista la formulazione di graduatorie a carattere regionale dalle quali saranno assunti i nuovi Funzionari e dell’elevata qualificazione che manterranno la loro validità sino all’anno scolastico 2026/2027. Dopo l’immissione in ruolo essi sono sottoposti per la conferma a un periodo di prova di 6 mesi con possibile esonero per chi lo ha già superato nello stesso profilo professionale oppure in un corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica. 

10. L’ipotesi di Intesa per il conferimento di incarichi 2024

Tra le questioni più delicate dell’ambito professionale dei Direttori SGA è rientrata quella degli incarichi per la copertura di posti rimasti scoperti per l’esaurimento della relativa graduatoria permanente. In realtà, tale operazione è stata inizialmente risolta facendo riferimento alle fonti di carattere contrattuale, quali gli artt. 56 e 47 del CCNL 2007, quest’ultimo integrato dalla sequenza contrattuale ATA del 2008, sulle quali è poi il riferimento all’art. 14 del CCNI per le assegnazioni provvisorie del personale ATA:

 

Art. 14 - Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti - copertura

1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 le cui modalità attuative sono regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009.

2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.

CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, siglato l’8 luglio 2020

 

L’entrata in vigore del nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 ha introdotto ora importanti innovazioni, soprattutto in riferimento all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, che riguarda in modo specifico il personale inquadrato nell’area D dei Direttori SGA. In seguito a tali cambiamenti, anche l’art. 14 del CCNI dell’8 Luglio 2020 è stato superato, rendendo necessario ridefinire le modalità di copertura dei posti rimasti vacanti o disponibili. È stata in questo senso sottoscritta il 27 giugno 2024 una Ipotesi di Intesa tra Ministero e sindacati sulle assegnazioni provvisorie del personale scolastico che ha modificato anche l’ambito di conferimento di tali incarichi.

L’Ipotesi di Intesa ha previsto che a livello di ambito territoriale le modalità di sostituzione avverranno secondo il seguente schema:

  • prioritariamente conferito ai funzionari di ruolo nel precedente ordinamento ma in situazione di esubero;

  • ad interim ai funzionari privi di nomina di Direttori SGA in servizio presso la stessa istituzione scolastica o ad altro funzionario titolare di tale incarico di DSGA in base ai seguenti criteri progressivi stabiliti in sede di confronto:

ad interim al Direttore SGA nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;

titolarità di incarico nell’istituzione scolastica nell’anno più recente;

maggiore anzianità di servizio come Direttore SGA o Funzionario e dell’elevata qualificazione;

titolarità in scuola dello stesso ciclo o, nel secondo ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni;

viciniorità tra la scuola da assegnare e la sede di titolarità;

maggior anzianità anagrafica;

  • al personale inserito nella procedura valutativa per la progressione all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, in base alla posizione nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;

  • ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e con almeno cinque anni di esperienza nell’Area degli Assistenti o equivalente, o con diploma di scuola secondaria di secondo grado e con almeno dieci anni di esperienza nell’Area degli Assistenti o equivalente;

  • ad altro personale di ruolo dell’area degli assistenti amministrativi, prioritariamente per quelli della seconda posizione economica e poi per quelli della prima;

  • ai candidati idonei nella procedura valutativa di altre regioni secondo il punteggio della loro graduatoria di merito.

 

Art. 1, comma 10

Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico e nelle more della definizione delle procedure per la progressione all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e del concorso ordinario relativo alla stessa area, l’Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:

a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;

b) ai funzionari di cui all’articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all’articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;

c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;

d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;

e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;

f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.

Il presente comma sostituisce l’articolo 14 del CCNI.

Ipotesi di Intesa sottoscritta il 27 giugno 2024

11. Il concorso pubblico per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

Dopo che con il Decreto interministeriale 28 giugno 2022, n. 146, del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, è stato diffuso il regolamento per il concorso per titoli ed esami per il profilo professionale di Direttore SGA, con le note nn. 216855 e 20394 del 16 dicembre 2024 del MIM è stata confermata la pubblicazione sul portale InPa del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

 

Art. 1. Oggetto

Con il presente decreto è indetto il concorso, per titoli ed esami, per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, finalizzato alla copertura di n. 1.435 posti.

2. La procedura è indetta, su base regionale, per la copertura dei posti disponibili per le assunzioni nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, nel limite del 50 per cento dei 2.870 posti autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 luglio 2024.

Decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

 

Il bando prevede che possano partecipare al concorso coloro che, entro la scadenza della domanda, siano in possesso di un diploma di una laurea del vecchio ordinamento, di una laurea specialistica o di una laurea magistrale, riportate nell’Allegato A del bando, e della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, conseguibile anche con riserva entro la data di immissione in ruolo.

La domanda va presentata solo online presso il Portale unico del reclutamento al quale si accede con le credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE) abilitate al servizio «Istanze on line».

Spetta ai Direttori Generali Regionali avviare le procedure concorsuali con la nomina delle commissioni esaminatrici composte da un presidente e due componenti e può comprendere anche personale in quiescenza nei limiti dell’attuale normativa; per la prova orale la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da uno esperto in informatica.

Nel confermare tutte le disposizioni impartite con il Decreto n. 74/2004, il bando ha previsto che, nel rispetto della parità di genere, il presidente sia individuato tra i Dirigenti tecnici, i Dirigenti scolastici e i Dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di altra amministrazione con almeno sette anni di anzianità; i componenti sono individuati uno fra i Dirigenti scolastici, i Dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e uno tra chi ha ricoperto il ruolo di Direttore SGA con almeno cinque anni di anzianità. È prevista la nomina di eventuali componenti supplenti.

Nel caso di un numero di candidati superiore a 500 le Commissioni possono essere suddivise in sottocommissioni con nomina di un presidente. A ciascuna commissione è assegnato un segretario scelto tra il personale amministrativo della seconda area o superiore.

La procedura concorsuale prevede una prova scritta, una prova orale e una successiva valutazione dei titoli.

La prova scritta, computer based e unica per tutto il territorio nazionale, si sostiene nella regione per la quale è stata presentata la domanda.

Della durata di 120 minuti, essa consiste nella risoluzione di 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, delle quali una sola corretta, sugli argomenti indicati nell’Allegato B; somministrati in modalità casuale, i quesiti riguardano:

  • diritto costituzionale e diritto amministrativo, diritto dell’Unione Europea (n. 5 quesiti);

  • diritto civile (n. 4 quesiti);

  • contabilità pubblica e gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (n. 18 quesiti);

  • diritto del lavoro, pubblico impiego contrattualizzato (n. 10 quesiti);

  • legislazione scolastica (n. 8 quesiti);

  • ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico (n. 12 quesiti);

  • diritto penale, delitti contro la Pubblica Amministrazione (n. 3 quesiti).

Alla prova scritta sono assegnati massimo di 60 punti:

  • 1 punto per ogni risposta esatta;

  • 0 punti per ogni risposta non data o errata.

La prova si intende superata e si accede alla prova orale se si consegue un punteggio di almeno 42/60.

 

Art. 7. Prova orale

2. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:

a) un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di D.S.G.A.;

b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;

c) una verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

Decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

 

Alla prova orale, della durata massima di 50 minuti, sono assegnati sino a un massimo di 60 punti:

  • 48 punti per il colloquio sulle materie d’esame;

  • 6 punti per la conoscenza degli strumenti informatici;

  • 6 punti per la lingua inglese.

La prova si intende superata se si consegue un punteggio di almeno 42/60.

Superate entrambe le prove, i candidati sono ammessi alla fase di valutazione dei titoli previsti dall’Allegato C. Segue, infine, la compilazione della graduatoria regionale e successiva chiamata dei vincitori di concorso.