Scheda normativa – Piano educativo individualizzato: il Decreto interministeriale del 1° agosto 2023 n. 153

Scheda normativa – Piano educativo individualizzato: il Decreto interministeriale del 1° agosto 2023 n. 153

Piano educativo individualizzato: il Decreto interministeriale n. 153/2023

Il Piano educativo individualizzato (PEI), introdotto con circolari ministeriali prima dell’emanazione della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, costituisce il punto di riferimento più importante del processo d’inclusione dagli anni Novanta del secolo scorso a oggi. Rappresenta, infatti, lo strumento teso a garantire le condizioni dello sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dell’alunna/o con disabilità nel contesto scolastico e, in particolare, del diritto allo studio.

Nel PEI si rispecchia la qualità dell’integrazione sia in relazione alle opportunità messe a disposizione dell’allieva/o in situazione di disabilità, sia alla qualità dell’ambiente della classe e delle relazioni con i compagni.

Tale documento è stato definito nel DPR 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali) e inquadrato in una visione più ampia con la proposta del Progetto individuale (o Progetto di vita), previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000, completamente rivisto nel Decreto interministeriale n. 153/2023.

La disamina delle norme concernenti il piano educativo individualizzato ci permette anche di seguire il cambiamento lessicale che ha connotato l’iter della definizione del soggetto in condizio

ne di fragilità: da «portatore di handicap» degli anni Settanta-Ottanta, a «persona handicappata» negli anni Novanta a «persona con disabilità» dopo la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dal Parlamento italiano (legge 3 marzo 2009, n. 18).

Nel Decreto legislativo n. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, si sottolinea che il PEI «esplicita le modalità di sostegno didattico, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, in relazione alla programmazione individualizzata».

Esplicitare significa “rendere chiaro” e non semplicemente “indicare”. La versione digitale del PEI, che verrà messa a punto nell’anno scolastico 2021-2022 consentirà una maggiore celerità della progettazione e della gestione del Piano educativo individualizzato (Capaldo e Rondanini, 2021).

Di fatto, fino all’a.s. 2023/2024, il modello di PEI poteva essere deciso autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, anche se un primo tentativo di un modello nazionale viene esperito con il Decreto interministeriale 182/2020, sospeso nel settembre dell’anno successivo dalla Sentenza del Tar del Lazio n. 9795 e successivamente rilegittimato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/2022.

Nel frattempo, il Ministero della Salute nel novembre 2022 ha pubblicato le Linee guida relative alla certificazione della condizione di disabilità e al profilo di funzionamento, rendendo possibile la conclusione dell’iter di formulazione nazionale del PEI.

Il primo agosto 2023, infatti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il Decreto 153/2023 ha provveduto a modificare il precedente provvedimento del dicembre 2020, introducendo definitivamente il modello nazionale di piano educativo individualizzato per i quattro gradi del nostro sistema di istruzione, dalla scuola dell’infanzia all’istruzione di secondo grado.

 

Norma e titolo

Commento

Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Nella circolare ministeriale 22 settembre 1983, n. 258 (Indicazioni di linee di intesa tra Scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap), nell’allegato 1, veniva delineata una proposta di piano educativo individualizzato, articolata in quattro parti, incentrate rispettivamente sulla situazione d’ingresso, sulla valutazione, sul PEI e sulla verifica degli esiti conseguiti.

Nella legge-quadro 104/1992, all’art. 12, si afferma che «l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione». Alla predisposizione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, fa seguito la «definizione del piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola».

Decreto del Presidente della Repubblica, 24 febbraio 1994

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

I principi della legge 104/1992 verranno trasfusi nel Decreto legislativo 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Si tratta dell’unico testo unico delle norme riguardanti la scuola degli ultimi decenni.

Due mesi prima era stato emanato il DPR 24 febbraio 1994, più conosciuto come Atto di indirizzo, nel quale venivano descritte le caratteristiche della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato. Di quest’ultimo si dava la seguente definizione: «il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione».

Legge-quadro 8 novembre 2000, n. 328

Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Nell’art. 14 della legge si afferma quanto segue: «Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale».

Con la legge 328/2000, pertanto, viene inaugurata una nuova stagione, quella del progetto individuale o progetto di vita. Mentre il PEI interessa prevalentemente il percorso scolastico dell’alunna/o con disabilità, il progetto individuale allarga l’orizzonte a tutte le opportunità offerte nella più ampia comunità territoriale.

Il tema del progetto individuale si collega all’approvazione nel 2001 dell’ICF (International Classification Functioning) dell’OMS, che pone alla base del concetto di salute un nuovo modello culturale, quello bio-psico-sociale. Si supera, pertanto, un approccio esclusivamente medico-clinico della condizione di disabilità e di salute. In particolare, quest’ultima viene collegata alle opportunità di sviluppo presenti nel contesto ambientale.

DPCM 23 febbraio 2006, n. 185

Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il Decreto modifica i criteri e le modalità della certificazione della persona con disabilità. Gli accertamenti, infatti, devono essere collegiali e la certificazione non può più essere redatta dal singolo neuropsichiatra o psicologo.

Nell’art. 3 del DPCM si afferma che, all’individuazione del soggetto con disabilità e della diagnosi funzionale, fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Gli operatori sanitari, il personale docente (curricolare e di sostegno), secondo quanto stabilito dall’Atto di indirizzo del 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

Nota MIUR 4 agosto 2009

Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità.

Nell’agosto del 2009, il Miur ha emanato le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. In esse si sottolinea l’importanza della corresponsabilità educativa di tutti i docenti della classe nella predisposizione del PEI.

Si ribadisce inoltre che: «il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni. Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di “un futuro possibile”, deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione».

Legge 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Nell’articolo 1, comma 181, lettera C) della legge 107/2015, si prevede che il governo sia delegato ad adottare un apposito Decreto legislativo riguardante «la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità». Il Decreto, relativo a questa delega, sarà adottato dal Governo presieduto da Gentiloni nell’aprile del 2017.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 

Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Nel D.Lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, si prevede che «successivamente all’accertamento della condizione di disabilità sia redatto un profilo di funzionamento (sostitutivo della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale) secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell’ICF (OMS, 2001)». Il profilo di funzionamento è «propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto individuale e del PEI».

Nell’art. 7 del Decreto vengono dettate istruzioni circa l’elaborazione, l’approvazione, l’esplicitazione delle modalità didattiche e degli strumenti che sottendono a una buona formulazione del piano educativo individualizzato. Si afferma altresì (art. 7, comma 2, lettera h) che il PEI «è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’ano scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni».

Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Il Decreto aggiorna e integra il D.lgs. 66/2017. In particolare, il decreto ribadisce che il Miur deve adottare il modello nazionale di PEI per tutti i gradi del nostro sistema di istruzione e formazione.

Il D.Lgs. 96/2019 rafforza poi la funzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO), deputato, a livello di istituto, alla predisposizione del PEI.

Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle risorse di sostegno agli alunni con disabilità.

Il Decreto 182/2020, annullato in data 14 settembre 2021 dalla Sentenza del TAR Lazio n. 9795, e successivamente rilegittimato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/2022, è integrato dalle Linee guida e dal modello nazionale di Piano educativo individualizzato per ognuno dei quattro gradi scolastici, dalla scuola dell’infanzia all’istruzione di secondo grado.

Ministero della salute, 10 novembre 2022

Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS.

Nel Decreto del Ministero della salute viene definito il modello nazionale del Profilo di funzionamento, che è propedeutico alla redazione del Piano educativo individualizzato.

Tale modello si articola in quattro sezioni:

  • Sezione 1: dati identificativi e anagrafici del soggetto;

  • Sezione 2: elementi clinici;

  • Sezione 3: punti di forza del soggetto;

  • Sezione 4: elementi attinenti al funzionamento della persona con disabilità.

MIM, nota 1° giugno 2023, n. 2202

 Indicazioni per la redazione del PEI.

La nota richiama quella precedente del 13 ottobre 2022 n. 3330, che forniva indicazioni operative circa la progettazione del PEI.

Nella nota 2202/2023 si precisa che, non essendo ancora state «adottate pienamente le nuove modalità di predisposizione del Profilo di funzionamento, si possono continuare a utilizzare la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale».

Infatti le Linee guida per la redazione del Profilo di funzionamento, illustrate dal Ministero della Salute (vedi box precedente), non risultano operative sull’intero territorio nazionale.

Pertanto, le sezioni 11 e 12 del modello nazionale di PEI, allegate al Decreto interministeriale n. 182/2020, devono essere compilate escludendo però le tabelle C (riguardante la definizione del debito di funzionamento dell’alunna/o con disabilità) e C1 (fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza). 

Nella nota ministeriale si precisa altresì che il Ministero sta ridefinendo il Decreto interministeriale n. 182/2020.

Decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153 

Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7 (comma 2-ter) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66».

Il 6 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto interministeriale di cui sopra, approvato il primo agosto, che modifica il testo precedente (D.I. n. 182/2020), compresi i quattro allegati relativi alla predisposizione del Piano educativo individualizzato per la scuola dell’Infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Sono state inoltre ridefinite le Linee guida per la progettazione del PEI (ALL. B), la scheda per l’individuazione del debito di funzionamento (ALL. C) e la tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza (ALL. C1). 

Il Decreto interministeriale 153/2023 non stravolge quello precedente n. 182 del dicembre 2020. Riprende alcune eccezioni sollevate dal TAR del Lazio (settembre 2021), cercando di andare incontro alle ragioni dei ricorrenti. Apporta, pertanto, correttivi al DIM n. 182/2020 che conserva la sua validità, pur essendo stato emendato in alcuni punti e avendo provveduto a rettificare i modelli nazionali di PEI e le Linee guida, allegate al Decreto medesimo.

MIM, nota 5 ottobre 2023, n. 4179

Indicazioni operative per la redazione del PEI- a.s. 2023-2024.

Nella nota si sottolinea che il decreto del 1° agosto 2023 è il frutto della verifica, della revisione e dell’aggiornamento del DI 182/2020, messi a punto da un Comitato tecnico, che ha valutato le osservazioni dei referenti per l’inclusione degli Uffici Scolastici Regionali. Il precedente Decreto 182/2020 mantiene la sua validità, pur essendo stato emendato in alcuni articoli.

Il già menzionato Comitato tecnico ha, tra l'altro, valutate anche le preziose osservazioni e/o indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche che, vagliate dai Referenti per l'inclusione di codesti UUSSRR sono, a suo tempo, state trasmesse alla Direzione generale per lo studente come richiesto con nota prot. 1376 del 15 giugno 2021.

Conseguentemente, si afferma nella nota «sono stati rettificati anche i modelli nazionali di Piano educativo individualizzato (PEI) ad esso allegati e le correlate Linee Guida».

MIM, nota 24 maggio 2024, n. 1690

Indicazioni per la compilazione del PEI.

Il dispositivo del D.I.M. n. 153/2023 è stato ripreso dalla nota del 24 maggio 2024, n. 1690, nella quale il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha fornito indicazioni, in merito alla stesura dei PEI provvisori per l’a.s. 2024/2025 e delle sezioni conclusive dei PEI per l’anno scolastico 2023-2024. Nella nota si ribadisce che «il Piano Educativo Individualizzato (PEI) riveste un ruolo fondamentale poiché si configura come uno strumento essenziale per garantire un'istruzione inclusiva e personalizzata. La compilazione dello stesso favorisce la collaborazione e la costruzione di partnership tra famiglie, scuole e servizi specialistici coinvolgendo attivamente genitori, tutori e altri soggetti interessati nel processo di pianificazione e monitoraggio del percorso educativo dello studente con disabilità».

Nelle scuole statali la compilazione del PEI avverrà utilizzando modelli informatizzati, mentre le scuole paritarie compileranno i modelli di PEI in formato cartaceo.

MIM, nota 28 maggio 2024, n. 1718

Indicazioni per la compilazione del PEI. Integrazioni.

La nota precisa che, a livello nazionale, non è stato ancora adottato, da parte delle strutture sanitarie competenti, il Profilo di Funzionamento, conseguentemente non è possibile procedere alla compilazione delle tabelle C e C1. Pertanto, le istituzioni scolastiche, dovranno compilare i modelli nazionali PEI vigenti provvedendo alla compilazione delle Sezioni 11 e 12 escludendo le sole parti che rimandano al Profilo di Funzionamento con riferimento alle tab. C e C1.

 

Bibliografia di riferimento

Capaldo N. e Rondanini L. (2021), Concorso docenti, Normativa scolastica, Trento, Erickson.