Scheda normativa – L’assegnazione dei docenti alle classi

Scheda normativa – L’assegnazione dei docenti alle classi

Norme relative all’assegnazione dei docenti alle classi

L’assegnazione dei docenti alle classi rappresenta uno tra i più importanti atti amministrativi che il Dirigente scolastico (DS) è tenuto ad assolvere. Considerate la complessità e la delicatezza del provvedimento, al DS sono richieste competenze giuridiche e doti di equilibrio, accuratezza e capacità organizzativa.

La materia è tuttora regolata dal Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Testo Unico relativo alle leggi sulla scuola) in cui, all’articolo 164, si afferma che

 

alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.

 

L’articolo 164 va letto contestualmente a quanto indicato nell’art. 10 del medesimo decreto, in cui, tra le attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto, è prevista l’indicazione dei «criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti».

L’articolo 396 del medesimo Testo Unico si occupa della funzione direttiva e, tra i vari compiti in esso delineati, si sottolinea che al capo di istituto spetta:


procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti.

 

Successivamente, è stata attribuita alle istituzioni scolastiche l’autonomia giuridica (legge n. 59/1997, art. 21 e Regolamento attuativo – DPR 275/1999). Coerentemente con queste norme, il ruolo degli ex-capi di istituto ha avuto il riconoscimento dirigenziale (Decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59). Di conseguenza, l’articolo 5 (Potere di organizzazione) del Decreto legislativo n. 165/2001 ha stabilito che le amministrazioni pubbliche assumano ogni determinazione organizzativa rispondente al pubblico interesse e gli organi preposti all’organizzazione degli uffici saranno tenuti a esercitare la loro attività «con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro».

Inoltre l’art. 25 del medesimo Decreto legislativo 165 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche) recita:

 

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, Ã¨ responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.

 

Il Dirigente scolastico, pertanto, nel provvedimento di assegnazione dei docenti alle classi è tenuto a rispettare «le competenze degli organi collegiali» e il criterio della continuità educativo-didattica.

Un significativo cambiamento relativo alla materia è contenuto nella legge n. 107/2015 (Buona Scuola) in cui viene introdotto l’organico dell’autonomia (art. 1, comma 5). Pertanto, ogni istituzione scolastica è tenuta a predisporre il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), «documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale», in cui si esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare di ogni singola scuola.

Nel PTOF viene indicato il fabbisogno:

  • di posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia;

  • dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Il DS, quindi, oltre a assegnare i docenti alle classi, deve anche individuare quelli ai quali vengono richieste attività di potenziamento.

Nel CCNI 2022-2025 si ribadisce che, per dare piena attuazione alla realizzazione dell’autonomia scolastica, è istituito, ai sensi della legge 107/2015, l’organico dell’autonomia, «funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali» delle scuole.

Può il Dirigente scolastico discostarsi dai criteri del consiglio di istituto e dalle proposte formulate dal collegio dei docenti?

La Corte di Cassazione con ordinanza del 15 giugno 2020 n. 11548 ha respinto un ricorso del MIUR in cui si affermava che il Dirigente scolastico «gode di autonomia decisionale» e che le determinazioni del Consiglio d’Istituto e del collegio dei docenti, «pur concorrendo alle sue decisioni, non hanno carattere imperativo».

La Corte di Cassazione (Sezione lavoro) ha stabilito, invece, che la competenza nell’assegnazione alle classi vada esercitata nel rigoroso rispetto delle determinazioni degli organi collegiali, nonché delle norme procedurali contenute nel Testo Unico (Decreto legislativo n, 297/1994).

Si possono però creare situazioni di incompatibilità in cui sussistono motivi oggettivi di impossibilità per un insegnante di continuare a svolgere il proprio servizio in una determinata classe. In questo caso il Dirigente scolastico può discostarsi dai criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi, motivando adeguatamente tale scelta.

 

Norma e titolo

Commento

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico).

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione

L’articolo 164 del Testo Unico del 1994 recita:

 

alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.

 

L’articolo 164 va letto contestualmente a quanto sottolineato nell’art. 10 del medesimo decreto, in cui, tra le attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto, è prevista l’indicazione dei «criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti».

L’articolo 396 del medesimo decreto si occupa della funzione direttiva. Tra i vari compiti in esso delineati, si afferma che spetta al capo di istituto:

 

procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei docenti, curando l’esecuzione delle deliberazioni prese dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

L’articolo 25 del D.lgs. 165/2001 recita:

 

Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.

 

Il DS, pertanto, non ha un potere discrezionale nell’assegnare le classi a questo o quel docente, in quanto è tenuto a rispettare «le competenze degli organi collegiali».

Ministero dell'Istruzione e del Merito, circolare 11 settembre 2011, n. 6900.

Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi

Nella circolare del MIUR n. 6900/2011 si afferma che il Dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto e conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali in base ai seguenti criteri:

  • il rispetto della continuità educativo-didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario. Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla normativa vigente;

  • nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (per esempio, conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico-organizzativa elaborata nel Piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti.

Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Nella legge n. 107/2015 viene introdotto l’organico dell’autonomia (art. 1, comma 5).

Ogni istituzione scolastica è tenuta a predisporre il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), «documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale».

Nel PTOF viene indicato il fabbisogno:

  • di posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia;

  • dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Il DS, pertanto, deve assegnare i docenti alle classi, ma individuare anche quelli che dovranno svolgere attività di potenziamento.

CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) 2022-2025.

Nell’art. 3, comma 5 del CCNI 2022-2025 si afferma che, in applicazione dell’art. 1, comma 5 della legge 107/2015,

 

al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione

scolastica l’organico dell’autonomia, che è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. […] Ferme restando le prerogative dei dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto.

Corte di Cassazione, Ordinanza 15 giugno 2020.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11548/2020

Con questa ordinanza la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso del Ministero che sosteneva che il dirigente scolastico «gode di autonomia decisionale» e che le determinazioni del Consiglio d’Istituto e del collegio dei docenti, «pur concorrendo alle sue decisioni, non hanno carattere imperativo».

La Corte di Cassazione (sezione lavoro) ha stabilito, invece, come la competenza nell’assegnazione alle classi non deve essere considerata atto discrezionale, ma va esercitata nel rigoroso rispetto delle competenze degli organi collegiali, nonché delle norme procedurali contenute nel Testo Unico della Scuola.

L’atto di assegnazione dei docenti alle classi, pur identificandosi come atto di natura privatistica, è soggetto a principi di ordine amministrativo, quali la pubblicità e la trasparenza, l’imparzialità e la parità di trattamento che non possono essere in nessun modo eluse da atti unilaterali.

In ogni caso, si possono creare situazioni di incompatibilità in cui risulta impossibile per un insegnante continuare a svolgere il proprio servizio in una classe precedentemente assegnata o a una nuova classe. In questo caso il Dirigente scolastico può discostarsi dai criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi, motivando adeguatamene una scelta diversa, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 241/1990.