Scheda normativa – L’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti

Scheda normativa – L’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti

Norme relative all’anno di formazione e prova dei docenti neo assunti

Il periodo di prova e formazione del docente neoassunto è stato riorganizzato dalla legge 107/2015 (art. 1, commi 115-120). In caso di esito positivo, il docente, con provvedimento del Dirigente scolastico, viene immesso definitivamente in ruoloNel comma 118 si sottolinea che con un apposito decreto, il MIUR procederà alla definizione degli obiettivi, delle modalità, delle attività formative e dei criteri di valutazione dell’anno di formazione e prova.

Nell’ottobre del 2015 il MIUR ha approvato il decreto n. 850 contenente obiettivi, attività, strumenti e criteri di valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova. Il docente neoassunto è tenuto a svolgere 50 ore obbligatorie di formazione, distribuite in quattro fasi:

  • incontri iniziale e finale (6 ore);

  • laboratori formativi (12 ore);

  • attività di peer to peer e osservazione in classe (12 ore);

  • formazione online su piattaforma Indire (20 ore).

Con il Decreto ministeriale n. 226/2022, il Ministero dell’Istruzione, sotto la direzione di Patrizio Bianchi, ha aggiornato il Decreto ministeriale n. 850 /2015, anche se l’impianto generale è rimasto inalterato. Pertanto, le attività formative, nel percorso di formazione e prova per il personale docente ed educativo, sono organizzate su una durata complessiva di 50 ore, articolate nelle quattro fasi sopra richiamate.

Una figura che negli ultimi anni, nel percorso di formazione e prova dei neodocenti, ha visto accrescere il proprio ruolo è l’insegnante tutor. Il Decreto ministeriale n. 226/2022 prevede per il tutor alcuni compiti essenziali:

  • accogliere il docente neo immesso in ruolo a cominciare dalle prime settimane di lezione e supportarlo nella predisposizione del bilancio iniziale delle competenze;

  • partecipare alle attività di osservazione reciproca (peer to peer);

  • redigere una relazione finale sul percorso svolto dal docente in prova.

Il tutor è designato dal Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del collegio dei docenti; può seguire fino a un massimo di 3 tra docenti neo assunti.

L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche: modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, supporto alle motivazioni degli alunni, costruzione di ambienti di apprendimento positivi e motivanti, verifica formativa degli apprendimenti.

Una delle innovazioni più rilevanti del Decreto ministeriale n. 850/2015 è stata l’introduzione del portfolio per i docenti neoassunti. Il modello di questo strumento ha conosciuto negli ultimi anni una serie di aggiornamenti. Al centro dell’ultima innovazione per l’a.s. 2024-2025 c’è il portfolio con un’apposita applicazione che guida l’insegnante nella sua realizzazione. Le due dimensioni fondamentali del portfolio sono:

  • gli standard professionali minimi;

  • le esperienze formative che il docente neoassunto, con la supervisione del tutor, è tenuto a documentare.

Gli standard minimi rappresentano il quadro di riferimento delle competenze professionali dei docenti, finalizzati alla predisposizione del bilancio iniziale, mentre le esperienze formative da documentare costituiscono l’aspetto centrale del portfolio stesso, che dovrà essere presentato al Comitato per la valutazione.

La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione conclusiva, come avveniva prima dell’introduzione di questo nuovo strumento.

Una delle principali innovazioni introdotte dal Decreto ministeriale n. 226/2022 è il test finale, finalizzato a valutare «la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente neoimmesso in ruolo».

Al termine dell’anno di formazione e prova, il Comitato per la valutazione è chiamato a esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente scolastico.

Gli esiti dell’anno di formazione e prova sono essenzialmente due. Se il docente supera la valutazione del test finale ottiene la conferma in ruolo. In caso di esito negativo, invece, deve ripetere l’anno di prova con la possibilità di una seconda valutazione.

L’articolo 1, comma 119 della legge 107/2015 prevede che il personale docente possa usufruire di una sola proroga, qualora non superi l’anno di prova.

Se, al termine del secondo anno, il docente neoassunto non dovesse superare la prova, l’insegnante verrà restituito al ruolo di provenienza, qualora l’anno di prova riguardi il passaggio di ruolo. Diversamente, il Dirigente scolastico, in forza di quanto stabilito nell’articolo 25 del Decreto legislativo 165/2001, avvierà il procedimento di dispensa dal servizio, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

 

Norma e titolo

Commento

Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

I commi 115-120 dell’articolo 1 della legge 107/2015 definiscono la cornice della nuova impostazione dell’anno di formazione e di prova.

Nel comma 118 si sottolinea che con un apposito decreto, il MIUR procederà alla definizione degli obiettivi, delle modalità, delle attività formative e dei criteri di valutazione dell’anno di formazione e prova.

 

Decreto ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850.

Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova

Il Decreto, in attuazione di quanto previsto dal comma 118 della legge 107/2015, definisce tempi, attività, modalità e strumenti dell’anno di formazione e prova, tra cui il bilancio iniziale di competenze. A questo riguardo, nell’articolo 5 del Decreto ministeriale si afferma che

il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere un’analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.

Il docente neoassunto è tenuto a svolgere 50 ore obbligatorie di formazione, distribuite in quattro fasi:

  • incontri iniziale e finale (6 ore);

  • laboratori formativi (12 ore);

  • attività di peer to peer e osservazione in classe (12 ore);

  • formazione online su piattaforma Indire (20 ore).

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e accesso nel ruolo di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Nel 2017, in attuazione della legge 107/2015, con l’articolo 16-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il MIUR ha provveduto a istituire la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione (SAFI), con lo scopo di promuovere e coordinare la formazione del personale scolastico, con un focus sull'analisi e sullo sviluppo di competenze specifiche. 

Il PNRR ha rafforzato le funzioni della SAFI, inserite nella Missione 4.

Con la legge 29 giugno 2022, n. 79, il Ministero dell’Istruzione (ministro Patrizio Bianchi) ha avviato una riforma della SAFI, portata a termine dal Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni successivi.

Decreto ministeriale 16 agosto 2022, n. 226.

Regolamentazione nuovo percorso formazione e prova personale docente ed educativo

Il Decreto ministeriale n. 226/2022 conferma l’impianto a suo tempo definito nel Decreto ministeriale n. 850/2015. Pertanto, nell’articolo 6 del Decreto n. 226 si prevede che le attività formative, nel percorso di formazione e prova per il personale docente ed educativo, abbiano una durata complessiva di 50 ore, organizzate nelle quattro fasi sopra richiamate.

Nell’articolo 13 del Decreto ministeriale n. 226/2022 viene sottolineato che il Comitato verifica altresì la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari, attraverso un test finale sottoposto al docente,

 

consistente nella discussione e valutazione delle risultanze delladocumentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Ministero dell'Istruzione e del Merito, 26 novembre 2024, n. 202382.

Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’anno scolastico 2024-2025

Nella nota del MIM n. 202382 del 26 novembre 2024, viene ribadito che a ogni docente neoimmesso in ruolo è affiancato un docente tutor della scuola, individuato dal Dirigente scolastico con il coinvolgimento del collegio dei docenti.

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado il docente tutor appartiene alla medesima classe di concorso del docente in periodo di prova a lui affidato, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. Il docente tutor segue il collega neoassunto in tutti i momenti più importanti dell’anno di formazione: predisposizione del bilancio iniziale delle competenze e del successivo patto formativo per lo sviluppo professionale, osservazione reciproca nelle classi in cui operano entrambi, presentazione delle risultanze e delle esperienze svolte al Comitato per la valutazione nel mese di giugno.