Scheda normativa – La valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

Scheda normativa – La valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Nel nostro Paese il problema degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare degli allievi con dislessia e discalculia, è stato sottovalutato fino agli inizi del nuovo secolo. Fece scalpore negli anni Ottanta del Novecento il libro Mio figlio non sa leggere, in cui Ugo Pirro, padre di un bambino dislessico e autore del testo, raccontò le sue vicissitudini e i «muri» contro i quali dovette scontrarsi.

L’istituzione a Bologna negli anni Novanta dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) avviò un percorso di sensibilizzazione, culminato, nel 2010 con un’apposita legge n. 170 riguardante gli alunni con DSA.

Un anno dopo l’emanazione della 170/2010 il Miur con decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 ha approvato le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni DSA, che sono tuttora il principale punto di riferimento sia per gli insegnanti, i genitori e gli esperti dell’AID. Le Linee guida attuano quanto indicato nella legge e prevedono che per ogni alunno con diagnosi di DSA debba essere predisposto il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Parallelamente al percorso scolastico, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha approvato nel 2010 le Linee guida per l’accertamento diagnostico dei disturbi specifici di apprendimento, aggiornate nel 2022. Nel frattempo nel 2012 nella Conferenza Stato Regioni sono state siglate le Linee di indirizzo per la gestione dei DSA.

In questa sezione vengono indicati e sinteticamente descritti i principali provvedimenti legislativi e amministrativi riguardanti le problematiche che hanno interessato e interessano alunne/i, studentesse/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), compresi i temi relativi alla valutazione degli apprendimenti.

Il percorso è breve. Infatti, solo agli inizi del 2000 l’allora Miur (ministra Letizia Moratti) ha assunto una posizione ufficiale in merito agli studenti con DSA.

Come riferimento iniziale di questa disanima viene assunta la nota del Miur n. 4099/2004.

 

Norma e titolo

Commento

Nota Miur 5 ottobre 2004, n. 4099

Iniziative relative alla dislessia.

Nella circolare ministeriale, la dislessia viene indicata come disturbo specifico di apprendimento che riguarda il leggere e lo scrivere. Nella nota si sottolinea che tali difficoltà si manifestano in persone dotate di quoziente intellettivo nella norma. In modo erroneo, gli insegnanti tendono ad attribuire le cause di tali disturbi ad altri fattori, quali: «negligenza, scarso impegno o interesse». Gli sforzi prodotti per imparare, destinati a sicuro fallimento, si ripercuotono negativamente sulla condizione psicologica dell’alunno determinando stati d’ansia, bassa autostima, comportamenti oppositivi e vere e proprie forme depressive. Ai docenti si suggerisce di utilizzare strumenti compensativi (sintesi vocale, registrazione di una lezione, programmi di videoscrittura, ecc.) e misure dispensative (evitare di far leggere ad alta voce, dare più tempo per le prove, ecc.).

Associazione Italiana Dislessia (AID- ente promotore), 22-23 settembre 2006, Montecatini Terme; 26 gennaio 2007, Milano

Disturbi evolutivi specifici di apprendimento. Raccomandazioni per la pratica clinica definite con il metodo della Consensus Conference.

Nelle due sedi di Montecatini e di Milano vengono condivisi da esponenti dell’AID, della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e di altre associazioni (logopedisti, psicologi, ecc.) i criteri fondamentali per la diagnosi di DSA (procedure e strumenti dell’indagine diagnostica e di valutazione). La caratteristica principale del disturbo specifico di apprendimento è la specificità, che interessa un particolare dominio di abilità in modo circoscritto, ma significativo.

Considerata la complessità delle tematiche relative alla materia dei disturbi evolutivi di apprendimento, si decise di costituire un gruppo interassociativo e interdisciplinare di permanente aggiornamento. 

Così nel 2011 a Bologna i rappresentanti di molte associazioni di servizi hanno provveduto ad aggiornare il documento del 2007, tramite il PARCC (Panel di Aggiornamento e Revisione della Consensus Conference).

Circolare ministeriale 10 maggio 2007, n. 4674

Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative.

L’allora Ministero della Pubblica Istruzione ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche indicazioni circa l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure dispensative, anche con riferimento ai componenti delle commissioni dell’esame conclusivo di Stato, sia al termine del primo ciclo di istruzione, sia alla fine della scuola secondaria di secondo grado. Nella circolare viene affrontato il problema delle prove scritte di lingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche quelle di latino e di greco, che nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento determinano particolari difficoltà. A differenza, di quanto verrà stabilito nella legge 170/2010, di precisa che gli studenti non possono essere dispensati dalla loro effettuazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.

Nell’art. 10 del Regolamento si indicano le modalità di valutazione degli alunni con DSA, che devono tenere conto «delle specifiche situazioni soggettive», compresi gli strumenti dispensativi e le misure compensative nello svolgimento delle attività didattiche e delle prove di esame. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo e del secondo ciclo non deve essere «fatta menzione delle modalità di svolgimento delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove».

Legge 18 ottobre 2010, n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

Nella legge vengono descritti quattro disturbi specifici di apprendimento: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. La finalità che l’istituzione scolastica deve perseguire è l’assicurazione del diritto allo studio, favorendo il successo scolastico e riducendo i disagi psicologici.

Il provvedimento assegna alla scuola il compito di individuare forme didattiche e modalità di valutazione degli apprendimenti adeguate.
Alle alunne e agli alunni con DSA deve essere assicurato l’uso di una «didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti».

Istituto Superiore di Sanità, Consensus Conference Roma 6-7 dicembre 2010

Diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento.

I problemi legati ai disturbi specifici di apprendimento coinvolgono trasversalmente i servizi sanitari specialistici e la scuola: entrambe queste istituzioni sono sollecitate a fornire risposte adeguate ai bisogni dei soggetti con DSA. La complessità del problema che coinvolge famiglie, docenti e operatori dei servizi specialistici, presenta aree di ambiguità e incertezza, a causa o della scarsità dei dati scientifici disponibili o della loro non concordanza.

È stato questo il motivo che ha determinato la scelta dello strumento della consensus conference per rispondere ai quesiti clinici sollevati sui DSA. La consensus conference del 2010, grazie all’ampia rassegna della letteratura internazionale realizzata, fornisce raccomandazioni cliniche basate sui più aggiornati dati scientifici di prova adattati al contesto italiano secondo il giudizio di una giuria multidisciplinare, rappresentativa dei diversi possibili approcci e interessi al tema.

PARCC (Panel di Aggiornamento e Revisione della Consensus Conference), Bologna, 1° febbraio 2011

Raccomandazioni cliniche sui DSA.

Esperti clinici, neuropsichiatri e psicologi elaborano l’aggiornamento della Consensus Conferenze del 2007 di Montecatini. Le Raccomandazioni sono articolate in cinque aree:

  • Diagnosi, procedure ed eziologia;

  • DSA adulti;

  • Evoluzione a distanza e co-concorrenza di altri disturbi;

  • Facilitazioni e trattamento;

  • DSA e visione.

Decreto 12 luglio 2011, n. 5669

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

Le Linee guida, allegate al Decreto ministeriale 5669/2011, costituiscono ancora oggi il principale riferimento di lavoro per i docenti che operano in tutti i gradi del sistema scolastico, dall’infanzia all’istruzione di secondo grado.

In particolare, nell’art. 5 del DM 5669/2011, si affida alla scuola il compito inderogabile di redigere per ogni alunno con DSA il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Le forme di verifica e di valutazione periodica e finale dovranno essere coerenti con gli obiettivi indicati nel PDP.

Nelle Linee guida vengono fornite puntuali indicazioni riguardanti tutti i gradi del nostro sistema scolastico, dalla scuola dell’infanzia all’istruzione di secondo grado.

Conferenza Stato Regioni, 31 luglio 2012

DSA Linee di indirizzo siglate dalla Conferenza Stato Regioni.

Nel 2012 è stato approvato in Conferenza Stato Regioni, il documento che guiderà le Regioni in materia di organizzazione per la gestione dei DSA. Il documento, che orienterà i servizi regionali nell’organizzare tale percorso diagnostico terapeutico, trae spunto dalla Consensus Conference approvata dall’ISS nel 2010.

Sulla base dell’Accordo approvato nella seduta della Conferenza del 31 luglio 2012, negli anni successivi ogni Regione ha provveduto a emanare leggi regionali o specifiche Linee di indirizzo in base alle caratteristiche dei servizi presenti nelle aree territoriali di riferimento.

Miur, nota 4 aprile 2019, n. 5772

Esami di Stato scuole primo ciclo.

Nella nota si precisa che il decreto legislativo n. 62/2017 e il DM n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell’apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel POP.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Istituto Superiore di Sanità, 20 gennaio 2022

Linee guida sui disturbi specifici dell’apprendimento.

A 10 anni di distanza dal precedente documento di consenso, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato le nuove Linee guida sui DSA.

Tra le novità del testo troviamo:

  • il disturbo di comprensione della lettura, problematica rimasta irrisolta nelle precedenti disposizioni del Consensus Conference;

  • il problema dei disturbi specifici di apprendimento negli studenti bilingui, per i quali sono stati precisati i criteri diagnostici;

  • il disturbo specifico di apprendimento negli adulti, sfiorato nella legge 170/2010 e nelle successive Linee guida del 2011. Mancavano però finora direttive chiare su cui basare gli accertamenti diagnostici. 

Sono poi stati definiti anche nuovi criteri e procedure diagnostici relativi alla disgrafia e al disturbo del calcolo, rimasti poco definiti nelle precedenti Consensus Conference.

Lo scopo delle nuove Linee guida è quello di migliorare e uniformare i protocolli diagnostici e riabilitativi, importante punto di riferimento per la comunità dei clinici.

Miur, O.M. 11 marzo 2019, n. 205

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dell’istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – anno scolastico 2018-2019.

Nell’articolo 21 dell’Ordinanza si ribadisce che gli studenti DSA che «hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all' effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto».

Invece, per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo.

Invece, per i candidati DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

MIM, O.M. 22 marzo 2024, n. 55

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023-2024.

A distanza di cinque anni dall’OM n. 205/2019, nell’articolo 25 dell’OM. n. 55/2024 si afferma che i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Nulla di nuovo, rispetto alla precedente ordinanza del 2019, si dice a proposito degli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera.