Scheda normativa – La valutazione degli alunni con disabilità

Scheda normativa – La valutazione degli alunni con disabilità

La valutazione degli alunni con disabilità

In questa scheda vengono presentati i passaggi normativi più importanti dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a cominciare dalle riforme degli anni Settanta del Novecento, con particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Con l’approvazione della legge 118/1971, l’Italia ha avviato un processo di integrazione dei ragazzi in condizione di disabilità che nessun altro Paese ha conosciuto e conosce tuttora.

Si è trattato di una vera e propria rottura epistemologica: l’affermazione del diritto di tutte le persone di frequentare le classi della scuola pubblica, indipendentemente dalle condizioni fisiche, psichiche e mentali che possono caratterizzare il loro stato di salute.

Il punto di osservazione della presente scheda non riguarda il tema dell’inclusione in generale, ma le norme di rango primario e secondario emanate negli ultimi 30-40 anni.

Le leggi 517/1977 e 104/1992 costituiscono il punto di riferimento più importante del processo d’inclusione dagli anni Novanta del secolo scorso ad oggi ed entrambe (soprattutto la 104/1992) si occupano del tema della valutazione «secondo PEI».

Infatti, il Piano educativo individualizzato è lo strumento attraverso il quale gli insegnanti definiscono il perimetro della crescita affettiva e cognitiva degli alunni che presentano bisogni educativi particolari.

Tale documento è stato definito nel DPR 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali) e inquadrato in una visione più ampia con la proposta del Progetto individuale (oggi, Progetto di vita), previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000.

Il PEI rappresenta il riferimento giuridico primario nella valutazione degli apprendimenti degli studenti in condizione di disabilità, anche sulla scorta di quanto affermato dalla Sentenza della Corte Costituzionale 215/1987. In questo provvedimento, i giudici della Corte hanno stabilito il principio che, per gli alunni con disabilità, capacità e merito devono essere valutati secondo parametri peculiari riconducibili alle specifiche situazioni personali.

La legge approvata dal parlamento il 25 settembre 2024, che reintroduce i giudizi sintetici nella valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e il «voto in condotta» nella secondaria di primo grado, inasprisce i criteri della valutazione del comportamento per gli alunni e gli studenti del II ciclo di istruzione. Il voto 5 comporta automaticamente la non ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato. Inoltre, nella scuola d’istruzione superiore, con un 6 «in condotta» il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo di Stato del secondo ciclo.

Nella presente scheda normativa, che integra e completa quella relativa allo svolgimento dell’esame conclusivo di Stato sia del primo che del secondo ciclo di istruzione, vengono riprese le norme primarie e secondarie che hanno caratterizzato la valutazione degli alunni con disabilità nell’ultimo mezzo secolo.

 

Norma e titolo

Commento

Legge 30 marzo 1971, n. 118

Norme in favore dei mutilati e invalidi civili.

Viene stabilito il principio di coeducazione tra «normodotati» e alunni con disabilità nelle «classi normali della scuola pubblica», a eccezione dei soggetti affetti da «gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi normali» (art. 28).

Legge 4 agosto 1977, n. 517

Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico.

Con la legge 517/1977 viene avviato il processo di inserimento e di integrazione degli alunni «portatori di handicap» nelle classi normali della scuola dell’obbligo (elementare e media). Nel contempo si provvede a sopprimere le scuole e le classi speciali e le classi differenziali che, dagli inizi degli anni Sessanta, nella fascia 6-14 anni, si erano diffuse capillarmente in tutto il Paese.

Dunque, si stabilisce il principio, che ancora oggi è alla base del modello educativo italiano, secondo il quale l’uguaglianza delle opportunità educative non può essere misconosciuta da situazioni sfavorevoli riconducibili a svantaggi derivanti da patologie o da altre sindromi invalidanti.

Nell’art. 2 della legge si afferma che le forme di integrazione a favore degli alunni «portatori di handicap» devono essere assicurate con la prestazione di insegnanti specializzati e da altri servizi specialistici dello Stato e degli enti locali.

Sentenza della Corte Costituzionale, 3 giugno 1987, n. 215

Soggetti portatori di handicaps e istruzione secondaria superiore: diritto alla frequenza.

Il primo decennio dell’integrazione scolastica dalla legge 517 del 1977 è segnato dalla Sentenza 215 della Corte Costituzionale, in cui i giudici dichiarano incostituzionale l’affermazione contenuta nella legge 118/1971 nella quale si afferma che «sarà facilitata» la frequenza della scuola secondaria di secondo grado da parte degli studenti con disabilità. La Corte stabilisce, invece, il diritto soggettivo pieno di tale frequenza, imponendo la cancellazione dell’espressione «sarà facilitata» con il principio «sarà assicurata».

Nella sentenza viene sancito anche il criterio di quella che oggi definiamo valutazione personalizzata. A tal proposito si afferma che «capacità e merito degli alunni portatori di handicap vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione».

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

L’emanazione della legge 104/1992 «chiude» positivamente un percorso iniziato vent’anni prima con la legge 118 del 1971. La legge ordina e rende fruibili le norme emanate nel corso di quel ventennio e disegna un insieme di percorsi e principi in tutti i contesti di vita, di studio, di lavoro delle persone con disabilità.

 Nell’art. 16 della legge si afferma che «nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del Piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline». 

Sulla base della valutazione «secondo PEI», richiamato nell’articolo 16 della legge, si stabilisce che:

  • nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli obiettivi esplicitati nel PEI, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali;

  • nella scuola secondaria di secondo grado, per gli studenti con disabilità sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185

Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il Decreto modifica i criteri e le modalità della certificazione della persona con disabilità. Gli accertamenti, infatti, devono essere collegiali e la certificazione non può più essere redatta dal singolo neuropsichiatra o psicologo.

Nell’art. 3 del DPCM si afferma che, all’individuazione del soggetto con disabilità e della diagnosi funzionale, fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Gli operatori sanitari, il personale docente (curricolare e di sostegno), secondo quanto stabilito dall’Atto di indirizzo del 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.

La legge approvata dal nostro parlamento il 25 settembre 2024 prevede, relativamente alla valutazione del comportamento, la modifica del Regolamento di cui al DPR n. 122/2009, sia per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, sia per le studentesse e gli studenti della secondaria di secondo grado.

Nota MIUR 4 agosto 2009

Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità.

Nell’agosto del 2009, il Miur ha emanato le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. In esse si sottolinea l’importanza della corresponsabilità educativa di tutti i docenti della classe nella predisposizione del PEI.

Si ribadisce inoltre che: «il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni. Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di “un futuro possibile”, deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione».

Legge 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Nell’articolo 1, comma 181, lettera C) della legge 107/2015, si prevede che il governo sia delegato ad adottare un apposito decreto legislativo riguardante «la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità». Il decreto, relativo a questa delega, sarà adottato dal Governo presieduto da Gentiloni nell’aprile del 2017.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Nell’art. 11 del Decreto si impartiscono istruzioni riguardanti la valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento del primo ciclo di istruzione.

Nell’art. 20 si affrontano i problemi relativi alla valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità del secondo ciclo di istruzione.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 

Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Nel D.Lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, si prevede che «successivamente all’accertamento della condizione di disabilità sia redatto un profilo di funzionamento (sostitutivo della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale) secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell’ICF (OMS, 2001)». Il profilo di funzionamento è «propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto individuale e del PEI».

Nell’art. 7 del decreto vengono dettate istruzioni circa l’elaborazione, l’approvazione, l’esplicitazione delle modalità didattiche e degli strumenti che sottendono a una buona formulazione del piano educativo individualizzato. Si afferma altresì (art. 7, comma 2, lettera h) che il PEI «è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’ano scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni».

Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Il decreto aggiorna e integra il d.lgs. 66/2017. In particolare, all’art. 6, di modifica dell’art. 7 del precedente decreto 66, è previsto che il Miur adotti il modello nazionale di PEI per tutte le istituzioni scolastiche.

Il D.lgs. 96/2019 rafforza poi la funzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO), a livello di istituto, nella predisposizione del PEI.

Al Gruppo di Lavoro Operativo spetta la definizione dei PEI e la verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento. 

Il GLO, convocato dal dirigente scolastico, si riunisce entro il 31 ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo e almeno altre due volte nel corso dell’anno per apportare eventuali modifiche al PEI e per predisporre il PEI provvisorio entro il 30 giugno.

È compito, invece, del consiglio di classe e del team dei docenti effettuare collegialmente la valutazione degli apprendimenti, guidati dal criterio del «progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali».

Dunque, tutto ciò che attiene alla valutazione del comportamento, delle discipline di studio e delle attività svolte è di esclusiva competenza dei docenti.

Pertanto, le strategie didattiche, la progettazione disciplinare, l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, le decisioni nella scuola di secondo grado del percorso di studi ricadono sotto la responsabilità degli insegnanti.

Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle risorse di sostegno agli alunni con disabilità.

Il decreto 182/2020, annullato in data 14 settembre 2021 dalla Sentenza del TAR Lazio n. 9795, e successivamente rilegittimato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.3196/2022, è integrato dalle Linee guida e dal modello nazionale di Piano educativo individualizzato per ognuno dei quattro gradi scolastici, dalla scuola dell’infanzia all’istruzione di secondo grado.

Ministero della salute 10 novembre 2022

Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS.

Nel decreto del Ministero della salute viene definito il modello nazionale del Profilo di funzionamento, che è propedeutico alla redazione del Piano educativo individualizzato.

Tale modello si articola in quattro sezioni:

  • Sezione 1: dati identificativi e anagrafici del soggetto;

  • Sezione 2: elementi clinici;

  • Sezione 3: punti di forza del soggetto;

  • Sezione 4: elementi attinenti al funzionamento della persona con disabilità.

Ministero dell'Istruzione e del Merito, nota 1° giugno 2023, n. 2202

Indicazioni per la redazione del PEI.

La nota richiama quella precedente del 13 ottobre 2022, n. 3330 che forniva indicazioni operative circa la progettazione del PEI.

Nella nota 2202/2023 si precisa che, non essendo ancora state «adottate pienamente le nuove modalità di predisposizione del Profilo di funzionamento, si possono continuare a utilizzare la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale».

Infatti le Linee guida per la redazione del Profilo di funzionamento, illustrate dal Ministero della Salute (vedi box precedente), non risultano operative sull’intero territorio nazionale.

Pertanto, le sezioni 11 e 12 del modello nazionale di PEI, allegate al decreto interministeriale n. 182/2020, devono essere compilate escludendo però le tabelle C (riguardante la definizione del debito di funzionamento dell’alunna/o con disabilità) e C1 (fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza). 

Nella nota ministeriale si precisa altresì che è in corso di ridefinizione del decreto interministeriale n. 182/2020.

Decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153

Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7 (comma 2-ter) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»

Il 6 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto interministeriale di cui sopra, approvato il primo agosto, che modifica il testo precedente (D.I. n. 182/2020), compresi i quattro allegati relativi alla predisposizione del Piano educativo individualizzato per la scuola dell’Infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Sono state inoltre ridefinite le Linee guida per la progettazione del PEI (ALL. B), la scheda per l’individuazione del debito di funzionamento (ALL. C) e la tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza (ALL. C1).

Ministero dell'Istruzione e del Merito, nota 5 ottobre 2023, n. 4179

Indicazioni operative per la redazione del PEI-a.s. 2023-2024.

Nella nota si sottolinea che il decreto del 1° agosto 2023 è il frutto della verifica, della revisione e dell’aggiornamento del DI 182/2020, messi a punto da un Comitato tecnico, che ha valutato le osservazioni dei referenti per l’inclusione degli Uffici Scolastici Regionali. Il precedente decreto 182/2020 mantiene la sua validità, pur essendo stato emendato in alcuni articoli.

Il già menzionato Comitato tecnico ha, tra l'altro, valutate anche le preziose osservazioni e/o indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche che, vagliate dai Referenti per l'inclusione di codesti UUSSRR sono, a suo tempo, state trasmesse alla Direzione generale per lo studente come richiesto con nota prot. 1376 del 15 giugno 2021.

Conseguentemente, si afferma nella nota «sono stati rettificati anche i modelli nazionali di Piano educativo individualizzato (PEI) ad esso allegati e le correlate Linee Guida».

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ordinanza ministeriale 22 marzo 2024, n. 55

Esame conclusivo di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2023-2024.

Prendendo spunto dall’OM 55/2024 sull’esame conclusivo di Stato del II ciclo di istruzione, in questo box, vengono ripresi i principi fondamentali della valutazione degli alunni con disabilità sia del primo che del secondo ciclo di istruzione.

Come precedentemente sottolineato, nella scuola dell’obbligo sono previste, per gli alunni con disabilità, prove d’esame, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, mentre nella scuola secondaria di II grado, la commissione, sulla base di quanto indicato dal consiglio di classe nel documento del 15 maggio, predispone prove equipollenti.

La formulazione di prove equipollenti, il superamento delle quali costituisce titolo per il rilascio del diploma finale, è stata esplicitata

nell’art. 6 del DPR 323/1998 (Regolamento sullo svolgimento dell’esame di Stato dell’istruzione superiore), in cui si stabilisce che le prove equipollenti «possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame».

Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita personalizzato e partecipato.

Il D.lgs. n. 62/2024 è incentrato sulla predisposizione e attuazione del progetto di vita della persona con disabilità, che sostituisce l’articolo 14 della legge 328/2000 con la seguente dizione: «Le persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l’elaborazione del progetto di vita di cui all’art. 2, comma 2, lettera c), della legge22 dicembre 2021, n. 227».

Legge 25 settembre 2024

(parte della riforma Valditara sul voto in condotta)

La legge, approvata dal parlamento il 25 settembre 2024, a decorrere dall’anno scolastico 2024-2025, reintroduce, nella valutazione periodica e finale, compresa l’educazione civica, i giudizi sintetici nella scuola primaria e il «voto in condotta» nella scuola secondaria di primo grado. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito.

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

 Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

La legge inasprisce i criteri di valutazione del comportamento anche per gli studenti di scuola secondaria di secondo grado. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Inoltre, il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.