Scheda normativa – La certificazione delle competenze

Scheda normativa – La certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze nel primo e nel secondo ciclo di istruzione

Il tema riguardante la certificazione delle competenze ha conosciuto un iter alquanto lungo e tormentato. Come per molti problemi relativi ad altri aspetti del funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche questa tematica può essere fatta risalire al Regolamento attuativo dell’autonomia, il DPR 275/1999. In esso all’art. 10, comma 3, si afferma che, con apposito Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, verranno

adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

In questa scheda vengono ripresi i riferimenti essenziali che hanno caratterizzato questo lungo percorso, a cominciare dalla fine degli anni Novanta del Novecento a oggi.

Il modello di certificazione delle competenze, sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione, è stato oggetto di molteplici interventi in entrambi i segmenti scolastici. Ha conosciuto un iter molto lungo e decisamente difficile. Il Ministero è pervenuto a una sintesi definitiva solo nel gennaio 2024 con l’approvazione del Decreto ministeriale 30 gennaio 2024, n.14.

 

Norma e titolo

Commento

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme per l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Nell’art. 10 (Verifiche e modelli di certificazione), comma 3 si afferma che, parallelamente all’attribuzione dell’autonomia scolastica, il Ministero della PI, con un apposito decreto, determini:

  • «metodi e scadenze per le rilevazioni periodiche» degli apprendimenti;

  • «l’adozione di nuovi modelli per le certificazioni, che devono indicare le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite dagli alunni».

Legge 28 marzo 2003, n. 53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Nell’art. 3 (Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema di istruzione e di formazione), comma 1 lettera a) si afferma che il Governo è delegato a emanare le norme generali sulla valutazione del sistema scolastico e degli apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: «la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate».

Questo principio viene confermato anche nell’art. 11, comma 2 del Decreto legislativo 59/2004, attuativo della legge 53/2003.

Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139

Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione.

Il principio della certificazione acquista un’evidente rilevanza anche in relazione alle modalità in cui si realizza l’obbligo di istruzione. A questo proposito, il Regolamento di cui sopra attua quanto previsto nell’art. 1 (commi 622, 623 e 624) della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007), in cui si afferma che «l’obbligo di istruzione è impartito per almeno dieci anni». Pertanto, l’obbligo di rimanere in un percorso di istruzione (come quello scolastico) o di formazione (Centri di formazione regionali) viene elevato a sedici anni.

Nelle Linee guida emanate il 27 dicembre 2007 sono contenute le indicazioni relative ai criteri per la certificazione dei saperi e delle competenze. Esse confermano il significato di valutazione e certificazione per l’apprendimento e l’orientamento dei giovani.

In merito al modello da utilizzare in ambito nazionale, si afferma che l’obiettivo è quello di predisporre uno strumento che consenta la «lettura» trasparente delle competenze acquisite.

La certificazione delle competenze accompagna il documento di valutazione; la finalità precipua è quella di misurare e certificare il livello di competenza raggiunto al termine del primo biennio dell’istruzione di secondo grado o all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (in genere, 10 anni di frequenza scolastica, che coincide con il compimento del 16° anno di età).

Decreto ministeriale 22 gennaio 2010, n. 9

Modello nazionale di certificazione delle competenze.

Al Decreto viene allegato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine dell’assolvimento dell’obbligo decennale di istruzione; esso è articolato nei quattro assi culturali di cui al D.M. 139/2007 (dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale). I livelli di certificazione sono: avanzato, intermedio, base. È previsto anche il «livello base non raggiunto» con l’indicazione della motivazione.

Al termine del primo biennio dell’istruzione superiore e nel corso delle operazioni di scrutinio finale, il consiglio di classe valuta l’intero percorso, predisponendo il modello nazionale della certificazione delle competenze, che sarà firmato dal dirigente scolastico.

Gli studenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età potranno completare iscriversi ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per conseguire il diploma di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e completare l’obbligo di istruzione. Dopo questo passaggio, potranno altresì frequentare i percorsi di II livello per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del II ciclo d’istruzione.

Questo primo modello di certificazione da rilasciare al termine dell’obbligo di istruzione è rimasto in uso fino all’a.s. 2022-2023. Il MIM ha provveduto alla sua sostituzione, come vedremo, con l’approvazione del DM 14 gennaio 2024. N. 14.

Decreto del Presidente della Repubblica, 22 giugno 2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.

Nell’art. 8 del Decreto si afferma che, «nel primo ciclo di istruzione, le competenze acquisite sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi».

Fino all’emanazione del D.lgs. 62/2017, ogni istituzione scolastica ha provveduto a certificare le competenze utilizzando modelli approvati dai rispettivi collegi dei docenti.

Per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado, il Decreto (artt. 5 e 8) conferma quanto previsto nel DM 139/2007 sia per quanto riguarda l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sia relativamente ai criteri e alle modalità riferite alla certificazione delle competenze.

Legge 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

In una delle otto deleghe al Governo contemplate dalla legge, nell’art. 1, comma 181, lettera l) della legge 107/2015 si prevede la revisione delle modalità di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la «funzione formativa e di orientamento».

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Il D.lgs. 62/2017 dà attuazione alla delega contenuta nella legge 107/2015.

Nell’art. 9 (Certificazione delle competenze nel primo ciclo) del provvedimento si afferma che la certificazione delle competenze «descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni». La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Miur sulla base dei seguenti principi:

  • riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

  • ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;

  • definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;

  • valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;

  • coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;

  • indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale.

Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742

Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

Nel Decreto vengono adottati il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria (art. 3) e al termine del primo ciclo di istruzione (art. 4), nel rispetto di quanto indicato dall’art. 9 del D.lgs. 62/2017.

Al Decreto sono allegati i modelli nazionali della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

Circolare 10 ottobre 2017, n. 1865

Indicazioni in merito a valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.

Nella circolare, estremamente particolareggiata, c’è un intero paragrafo dal titolo La certificazione delle competenze, in cui vengono descritte tutte le operazioni connesse a questo specifico procedimento. In questo paragrafo, si sottolinea che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Si rammenta, inoltre, che per le alunne e gli alunni con disabilità, la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.

Infine, si precisa che la certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall’alunna e dall’alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un’ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Miur, nota 9 gennaio 2018, n. 312

Trasmissione Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.

Nella nota si sottolinea che nelle Linee guida allegate viene fornito «il quadro culturale in cui inserire il tema della certificazione delle competenze» al termine della quinta classe della scuola primaria e del terzo anno della scuola secondaria di I grado. Nella nota si precisa che la certificazione delle competenze accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Le Linee guida illustrano le connessioni tra il momento della certificazione e le azioni progettuali, didattiche e valutative a esso connesse, con la presentazione degli strumenti da adottare.

Si sottolinea altresì che la certificazione delle competenze presuppone un «nuovo modo di fare scuola», integrando la didattica dei contenuti con modalità costruttive.

Raccomandazione Consiglio dell’Unione europea, 22 maggio 2018

Competenze chiave per l’apprendimento permanente.

La Raccomandazione sostituisce quella precedente del dicembre 2006. In essa vengono presentate otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, che dovranno costituire il nuovo riferimento del modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della quinta classe della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

Decreto ministeriale 24 agosto 2021, n. 267

Adozione del certificato di competenze per i nuovi percorsi di istruzione professionale.

Come precedentemente sottolineato, la nuova regolamentazione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione di cui al Decreto legislativo 62/2017 è intervenuta anche in materia di certificazione delle competenze. In particolare, è stato introdotto il curriculum dello studente, in cui vengono riportate «le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite».

Il Decreto n. 267/2021 rappresenta uno degli strumenti di attuazione della riforma dell’istruzione professionale di cui al Decreto legislativo 61/2017. In esso si afferma che la certificazione delle competenze costituisce l’elemento di caratterizzazione dell’assetto didattico dell’istruzione professionale, come indicato nell’art. 5 del D.lgs. 61/2017 ed è riferita alle unità di apprendimento, anche in relazione alle fasi dei passaggi dai percorsi di istruzione professionale ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Nell’art. 2 si afferma che «la certificazione delle competenze è effettuata con riferimento alle Unità di Apprendimento (UdA) quale insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente. Descrive i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze, ovvero di abilità e conoscenze laddove le competenze non siano state pienamente raggiunte».

MIM, Decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328

Linee guida per l’orientamento.

Nell’ambito del sistema di orientamento della Missione 4 del PNRR, si afferma che la certificazione delle competenze riveste una particolare importanza nelle annualità del biennio per favorire il riorientamento e il successo formativo.

«Nella scuola secondaria di secondo grado», si sottolinea nel testo delle Linee guida, «al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è allegato il curriculum dello studente di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. […] La certificazione delle competenze riveste una particolare importanza nelle annualità del biennio per favorire il riorientamento e il successo formativo, consentendo il passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado in maniera più flessibile, riconoscendo la possibilità che la scelta effettuata durante l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado possa essere rivista. Ai predetti fini saranno raccordati i molteplici modelli di certificazione oggi in uso, in relazione alle competenze chiave per l’apprendimento permanente» (Raccomandazione del Consiglio dell’UE, 22 maggio 2018).

Nota MIM 7 febbraio 2023, n. 4155

Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nella nota si conferma quanto previsto nel DM 742/2017 (ALL. B), sottolineando che «ai candidati interni che superano l’esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo».

Il consiglio di classe adempirà a tale incombenza durante lo scrutinio finale. Il documento verrà consegnato, terminate le operazioni d’esame, alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica del ciclo scolastico o formativo successivo.

MIM, Decreto ministeriale 30 gennaio 2024, n. 14

Adozione dei modelli di certificazione delle competenze.

Nei vari articoli del D.M. 14/2024 si riprende quanto contenuto nel testo delle Linee guida sull’orientamento (D.M. 22 dicembre 2022, n. 328) in cui si afferma che «al fine di assicurare i passaggi fra i percorsi di studio del sistema nazionale di istruzione e i percorsi dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) regionali o l’apprendistato formativo, nonché per l’attivazione di interventi di riorientamento, a partire dall’anno scolastico 2023-2024 sarà previsto, a richiesta, il graduale rilascio, da parte delle scuole, della certificazione delle competenze anche al termine di ciascuna annualità del secondo ciclo di istruzione».

Il modello della certificazione delle competenze allegato al D.M. n. 14/2024 interessa:

  • l’ultimo anno della scuola primaria;

  •  il terzo anno della scuola secondaria di I grado;

  •  il biennio iniziale della scuola secondaria di II grado, in assolvimento dell’obbligo di istruzione;

  • l’istruzione degli adulti nei CPIA, primo livello per coloro che acquisiscono il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Lo schema dei modelli riguardanti i vari ordini scolastici è lo stesso per i diversi ordini di scuola sopra richiamati ed è così articolato:

Competenze chiave desunte dalla Raccomandazione europea 22 maggio 2018

Competenze al termine del … (con relativi descrittori)

Livelli di certificazione: A, B, C, D.

Nell’art. 4 del DM 14/2024 si afferma che, per il primo ciclo di istruzione, relativamente agli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, «il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato».