Norme relative agli alunni con cittadinanza non italiana
In questa scheda vengono descritti i principali provvedimenti legislativi riguardanti l’inserimento, l’integrazione e l’inclusione delle alunne e degli alunni con background migratorio.
La presenza di alunne/i straniere/i è cresciuta costantemente dagli anni Novanta del secolo scorso fino alla prima decade del nuovo secolo. Con la crisi finanziaria del 2008 e il conseguente peggioramento della situazione economica, l’iscrizione di studenti con cittadinanza non italiana nelle nostre scuole ha conosciuto una fase di assestamento.
Il problema della presenza degli studenti stranieri viene affrontato dal Ministero della Pubblica Istruzione alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso con due importanti circolari: CM n. 301/1989 in cui si affermano le condizioni del diritto allo studio per gli alunni non italofoni nella fascia d’età 3-14 anni e CM n. 205/1990 nella quale si delinea la natura interculturale del nostro modello educativo.
Per quanto concerne il diritto allo studio e all’apprendimento, un posto di particolare rilievo è occupato dal DPR n. 394/1999. Nell’art. 45 del Decreto si afferma che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico alla stregua dei coetanei italiani, «indipendentemente dalla regolarità in ordine al soggiorno». Vengono inscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo diversa delibera del collegio dei docenti, tenuto conto dell’ordinamento del paese di provenienza, dell’accertamento delle competenze del corso pregresso degli studi, del titolo di studio eventualmente posseduto.
Un documento di particolare importanza è rappresentato dalle prime Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2006. Esse comprendono un insieme di orientamenti sul piano culturale ed educativo e vengono proposti suggerimenti organizzativo-didattici finalizzati a migliorare la qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con background migratorio.
Nel 2014, sulla scorta del testo del 2006, le Linee guida saranno aggiornate. Il filo conduttore di quest’ultimo documento ministeriale riguarda l’educazione interculturale che, si afferma, rifiuta «sia la logica dell’assimilazione, sia quella della convivenza tra comunità etniche chiuse».
Nel 2017, il Parlamento approva la legge n. 47, nella quale vengono descritte le misure a favore dei minori stranieri non accompagnati (MSNA); in essa si introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei MSNA, respingimento che non può essere disposto in alcun caso.
Dal momento dell’accoglienza del MSNA nelle strutture scolastiche, si afferma nell’art. 14, dirigenti e docenti devono predisporre progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.
Nel marzo del 2022, l’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, trasmette alle istituzioni scolastiche gli Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori. Tali Orientamenti costituiscono un aggiornamento delle Linee guida del 2014; si pongono, dunque, in continuità con i documenti precedenti attualizzando specifiche problematiche, a seguito anche dei problemi incontrati dagli studenti stranieri durante la crisi pandemica.
Un importante provvedimento legislativo è rappresentato, infine, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 all’art. 11 della legge (Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri), stabilisce dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministro dell’istruzione e del merito potrà procedere all’assegnazione di un docente destinato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi con un numero di studenti stranieri (che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base della lingua italiana) pari o superiore al 20% degli studenti della classe. Lo stesso criterio verrà applicato anche agli studenti stranieri che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo (QCER).
Norma e titolo |
Commento |
Circolare ministeriale 8 settembre 1989, n. 301 Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio. |
Nella Circolare si affronta il tema della scolarità nella fascia di età 3-14 anni, con particolare attenzione all’allora scuola dell’obbligo (elementare e media). Si afferma che la dignità delle bambine e dei bambini con background migratorio si fonda sull’uguaglianza delle opportunità formative, principio posto alla base del diritto allo studio. Il 20 novembre dello stesso anno, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato la Convenzione sui diritti dei bambini che verrà recepita dal nostro Parlamento con la legge 27 maggio 1991, n. 176. Nella Convenzione si afferma che il bambino gode di diritti inalienabili, che devono essere assicurati a quelle fasce, come i migranti, più esposte ai rischi dell’emarginazione e della vulnerabilità individuale e sociale. |
Circolare ministeriale 4 marzo 1990, n. 205 La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale. |
In questo documento, si afferma il principio della prospettiva interculturale «valida allo stesso tempo per gli alunni italiani e per quelli stranieri». Il problema dell’integrazione degli alunni con background migratorio viene affrontato in modo sistematico con indicazioni operative ancora oggi estremamente attuali. |
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza. |
Nell’articolo 1 della legge si afferma che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani. La legge sulla cittadinanza italiana è basata sul principio dello ius sanguinis, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani. |
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. |
Il Decreto si occupa di tutti gli aspetti riguardanti la condizione delle persone con background migratorio (disposizioni relative all’ingresso, al soggiorno, all’assistenza sanitaria, al lavoro stagionale, al ricongiungimento familiare, ecc.). In particolare, nell’art. 38 si afferma che «i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico». |
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. |
Nell’art. 45 del DPR si afferma che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico alla stregua dei coetanei italiani, «indipendentemente dalla regolarità in ordine al soggiorno». Vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo diversa delibera del collegio dei docenti, tenuto conto dell’ordinamento del paese di provenienza, dell’accertamento delle competenze del corso pregresso degli studi, del titolo di studio eventualmente posseduto. |
Circolare ministeriale M 1° marzo 2006, n. 24 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. |
Nel 2006, pochi mesi prima della scadenza naturale della legislatura, la ministra Letizia Moratti del governo di centro-destra presieduto da Silvio Berlusconi, ha emanato un importante documento. Si tratta delle prime Linee guida riguardanti gli alunni stranieri. In esse viene presentato un insieme di orientamenti sul piano culturale ed educativo e proposti suggerimenti organizzativo-didattici finalizzati a migliorare la qualità della loro integrazione scolastica. |
Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, ottobre 2007 La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri. |
Nel Documento predisposto dall’Osservatorio per conto del Ministero dell’istruzione si sintetizzano le peculiarità dell’approccio educativo della scuola italiana verso gli alunni stranieri. Il Rapporto, molto articolato, spazia su diversi fronti, sottolineando in particolare che occorre assumere la diversità «come paradigma dell’identità stessa della scuola del pluralismo, come occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze». Si pone, tra i molteplici problemi, anche quello dei neoarrivati ultraquattordicenni. |
Decreto del Presidente della Repeubblica 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni. |
Nell’art. 1 del DPR si afferma che «i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d’istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani». |
Circolare ministeriale 8 gennaio 2020, n. 2010 Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana. |
Nella circolare si rileva l’incidenza dell’insuccesso scolastico degli studenti immigrati. Si ritiene, pertanto, opportuno fissare criteri organizzativi tali da garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% di alunni stranieri per classe. Di fatto, però, tale soglia è risultata più formale che reale. In ogni caso, le circolari sulle iscrizioni emanate ogni anno hanno sempre confermato le disposizioni contenute nella CM n. 2/2010. |
Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. |
Si tratta dell’aggiornamento delle precedenti Linee guida del 2006. Il documento rappresenta uno strumento per i dirigenti scolastici, i docenti, i genitori, gli operatori delle associazioni, cui spetta il compito di rinnovare l’azione educativa e didattica a vantaggio di tutti. Una vera e propria occasione di cambiamento per tutta la scuola. L’articolazione del documento richiama in parte le Linee guida del 2006. Nella prima parte si afferma che «minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzi tutto persone e, in quanto tali, titolari di diritti e di doveri che prescindono dalla loro origine nazionale». Il filo conduttore di queste Linee guida è l’educazione interculturale che rifiuta «sia la logica dell’assimilazione, sia quella della convivenza tra comunità etniche chiuse». È, invece, orientata «al confronto, al dialogo e al reciproco riconoscimento e arricchimento». |
Legge 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA). |
Nella legge si afferma che il minore straniero non accompagnato, è «quel soggetto minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, il qualesi trova, per una qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto allagiurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altriadulti, per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano». La legge n. 47/2017 introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei MSNA, respingimento che non può essere disposto in alcun caso. Lo stesso dicasi per la disciplina relativa al divieto di espulsione, divieto che può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Stabilisce, inoltre, che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore ha la rappresentanza legale del minore; agisce, pertanto, in nome e per conto del tutelato, compiendo atti giuridici e curando gli interessi della persona. In particolare, l’art. 14 si occupa dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo. Dal momento dell’accoglienza del MSNA nelle strutture scolastiche, dirigenti e docenti devono predisporre progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 10 maggio 2024, n. 98), recante Modalità di svolgimento del colloquio del minore straniero non accompagnato, ha stabilito che il colloquio deve svolgersi il prima possibile, in ambienti idonei in grado di assicurare le migliori condizioni di ascolto. |
Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale, 17 marzo 2022 Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori. |
Costituiscono un aggiornamento delle Linee guida del 2014; si pongono dunque in continuità con i documenti precedenti attualizzando specifiche problematiche, a seguito della crisi pandemica. Si propongono di agire in una duplice direzione:
Le Linee guida del 2022 ripropongono le criticità più volte rilevate: scarsa presenza dei bambini stranieri nei servizi educativi 0-3 e ridotta presenza anche nelle scuole dell’infanzia. Inoltre, si sottolineano fenomeni quali il mancato accesso all’istruzione di secondo grado, le difficoltà legate al completamento degli studi, il problema dei ritardi, delle ripetenze e dell’abbandono. |
Legge 29 luglio 2024, n. 106 Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell’a.s. 2024/2025. |
Nell’art. 11 della legge (Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri), si afferma che il Ministro dell’Istruzione e del merito, in occasione del decreto degli organici, potrà disporre, dall’anno scolastico 2025/2026, «l’assegnazione di un docente destinato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi con un numero di studenti stranieri (che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base della lingua italiana) pari o superiore al 20% degli studenti della classe». I benefici della legge riguarderanno anche gli alunni che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiori al 20% degli studenti della classe. |
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183 Adozione delle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica. |
Nel decreto ministeriale n. 183/2924, si afferma che l’educazione civica contribuisce a una formazione volta a favorire l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana nella scuola italiana. Una delle finalità di questo insegnamento, introdotto con la legge n. 92/2019, è quello di supportare gli insegnanti nel lavoro di integrazione, producendo nei suoi esiti coesione civica e senso della comunità , evitando che anche in Italia si verifichino «fenomeni di ghettizzazione urbana e sociale». |