L'esame di Stato del secondo ciclo d'istruzione
L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha conosciuto, alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, una riforma strutturale.
L’emanazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) ha cambiato radicalmente la precedente impostazione. Fino ad allora, gli studenti continuavano a sostenere «l’esame di maturità», introdotto sperimentalmente nel lontano 1969.
Con il DPR 23 luglio 1998, n. 323 il Ministero dell’Istruzione ha attuato quanto previsto dalla legge 425/1997, disciplinando tempi, procedure e prove del nuovo esame, che comprendeva tre prove scritte, due a carattere nazionale (lingua italiana e la seconda prova di indirizzo) e la terza elaborata dalle commissioni d’esame, il cosiddetto «quizzone» e il colloquio.
L’esame di Stato del secondo ciclo ha conosciuto un ulteriore significativo aggiornamento con l’approvazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 che ha attuato una delle otto deleghe indicate nella legge 107/2015. Nel d.lgs. 62/2017 è stata abolita la terza prova scritta, mentre sono state confermate le prime due prove nazionali. La prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. La seconda prova scritta ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. Il colloquio si svolge in chiave multi e interdisciplinare al fine di valutare la capacità dello studente di cogliere i nessi tra i diversi saperi.
Dopo il periodo della pandemia, di cui non vengono riportate le norme emanate nella fase di emergenza sanitaria (fatta eccezione per circolare n. 65/2022 che può essere considerata di transizione dal periodo pandemico al ritorno dello svolgimento dell’esame con le modalità del pre-Covid), l’ordinanza ministeriale 22 marzo 2024, n. 55 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023-2024) ha confermato in larga misura le procedure previste dall’ OM 45/2023 dell’anno precedente. Con questa ordinanza viene ripristinato lo svolgimento dell’esame nella forma pre-Covid, nel rispetto, quindi, di quanto stabilito dal d.lgs. 62/2017 e successivi dispositivi di attuazione.
Norma e titolo |
Commento |
Legge 10 dicembre 1997, n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. |
Fino all’approvazione della legge 425/1997, l’esame di Stato (di maturità) risultava ancora quello introdotto sperimentalmente (si fa per dire!) nel 1969. La legge 425/1997 modifica radicalmente la precedente impostazione. Introduce tre prove scritte e un colloquio. La prima prova è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana; la seconda prova è di indirizzo e quindi ha per oggetto materie caratterizzanti il corso specifico di studio; la terza prova, a carattere pluridisciplinare, «verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti […]. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi dell’ultimo anno di corso». |
Decreto del Presidente della Repubblica, 23 luglio 1998, n. 323 Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. |
Il DPR attua quanto previsto nella legge di riforma. Nel Regolamento di attuazione della legge 425/1997 sono dettagliati tutti gli aspetti dello svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione: ammissione dei candidati interni ed esterni, contenuto delle prove, composizione della commissione, modalità delle prove per gli studenti con disabilità, calcolo del credito scolastico, ecc. |
Legge 11 gennaio 2007, n. 1 Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. |
Nella legge viene confermata la struttura dell’esame di cui al Regolamento del 1998 (tre prove scritte e il colloquio). Viene precisato che l’Invalsi provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministero della P.I., alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell’elaborazione della terza prova. |
Decreto legislativo 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative della legge 169/2008. |
Nell’art. 6 del decreto viene stabilito che siano ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione gli alunni che hanno conseguito una votazione non inferiore a sei/decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto in comportamento non inferiore a sei/decimi. Lo stesso dicasi per il voto di ammissione all’esame medesimo. |
Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. |
Una delle otto deleghe contenute nella legge 107/2015 riguarda la certificazione delle competenze e le modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio sia del primo che del secondo ciclo di istruzione. Tale ridefinizione è contenuta nell’art. 1, comma 181, lettera i) (Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze). Nella voce 2) della lettera i), si afferma la necessità di una «revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89». Si tratta dei decreti di riforma rispettivamente degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei. |
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. |
Il d.lgs. 6272017 apporta significativi cambiamenti all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21). Le novità più importanti sono l’abrogazione della terza prova scritta a carattere multidisciplinare (predisposta dalla commissione d’esame) e il fatto che l’ammissione all’esame possa avvenire anche nel caso di «votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline». In questo caso, il consiglio di classe deve fornire un’adeguata motivazione. Le novità previste nel d.lgs. 62/2017 sono diventate operative nell’a.s. 2018-2019. |
Circolare MIUR 4 ottobre 2018, n. 3050 Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di II grado. a.s.2018-2019- prime indicazioni operative. |
La nota contiene due allegati di particolare importanza:
Successivamente il D.M. 26 novembre 2018, n. 769 ha declinato i QdR per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. |
Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021-2022. |
A differenza dei due anni precedenti nei quali, a causa della pandemia, non sono state svolte le prove scritte, nell’a.s. 2021-2022 tali prove sono state reintrodotte, con sostanziali modifiche rispetto al periodo pre-pandemico. L’esame si articolava in una prova scritta nazionale di italiano e in una seconda prova scritta predisposta dai docenti della scuola che devono elaborare tre tracce. Nel giorno fissato per la prova la commissione d’esame provvederà a sorteggiare quella che dovrà essere sviluppata dai candidati. Inoltre al credito scolastico sono assegnati fino a un massimo di 50 punti, mentre alla prima prova scritta, 15; alla seconda, 10; al colloquio, 25. Il peso, dunque, del «profitto» scolastico dell’ultimo triennio risulta decisamente aumentato, tanto da valere il 50% dell’intero punteggio (100). In deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 62/2017, nell’Ordinanza si prevedeva che la commissione d’esame fosse composta da un presidente esterno e da sei commissari interni. |
Ordinanza ministeriale 9 marzo 2023, n. 45 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023. |
Con l’OM 45/2023, lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione riassume la veste del periodo pre-pandemico, in ottemperanza alle disposizioni stabilite nel decreto legislativo 62/2017. L’art. 12 dell’ordinanza prevede infatti che la commissione sia presieduta da un «presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame». Un’importante eccezione: non costituisce più requisito di ammissione all’esame lo svolgimento dei percorsi PCTO. Nessuna deroga, invece, è prevista rispetto alla partecipazione delle prove nazionali predisposte dall’Invalsi, confermate in maniera implicita nell’OM 45/2023 (art. 13, comma 2, lettera b), come peraltro indicato nella nota informativa del MIM, 30 dicembre 2022, n. 2860. L’esame consta di una prima prova scritta di italiano e una seconda di indirizzo. Per la valutazione di ciascuna prova, la commissione dispone di 20 punti per la prima e 20 per la seconda. Anche il colloquio è valutato fino a un massimo di 20 punti. Possono essere, invece, attribuiti fino a un massimo di 40 punti al credito scolastico. Il Supplemento Europass e il Curriculum dello studente sono resi disponibili agli studenti nell’apposita piattaforma. L’ordinanza prevede, poi che, «negli istituti professionali di nuovo ordinamento, la seconda prova non verta su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati». Tale disposizione è sostenuta dall’entrata definitiva a regime della riforma introdotta dal decreto legislativo 61/2017 e dal DM 766/2019 e allegate Linee guida. Il nuovo ordinamento è iniziato nell’a.s. 2018-2019: il primo quinquennio si è concluso, pertanto, nell’a.s. 2022-2023. Dunque, ai sensi dell’art. 20 dell’Ordinanza, la seconda prova d’esame degli istituti professionali di nuovo ordinamento è un’unica prova integrata, la cui parte ministeriale contiene la «cornice nazionale generale di riferimento» che indica:
Sulla base della cornice ministeriale, ogni commissione elabora tre proposte di traccia, una delle quali verrà sorteggiata il giorno dello svolgimento della prova scritta. |
Ordinanza ministeriale 22 marzo 2024, n. 55 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023-2024. |
Come precedentemente sottolineato, l’OM 55/2024 conferma l’impostazione dell’esame di cui all’OM n. 45/2023. Si precisa che eventuali sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Vengono inoltre fornite dettagliate istruzioni circa i candidati ricoverati in ospedali o in luoghi di cura per i quali può essere che, per lo svolgimento delle prove, la commissione d’esame «funzioni» presso il luogo di cura. |
Ordinanza ministeriale 31 marzo 2025, n. 67. Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024-2025 |
Con l’OM n. 67/2025, il MIM ha dettato le istruzioni per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024-2025. Le novità, rispetto agli anni precedenti, interessano gli effetti del voto di comportamento. Si prevede che, per l’ammissione all’esame, lo studente debba aver conseguito una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall’art.1, co. 1, lettera c), della legge n. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell’elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell’area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. La valutazione degli studenti per l’ammissione all’esame è effettuata dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale. |