L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
Lo svolgimento degli esami conclusivi di Stato del primo ciclo di istruzione ha conosciuto negli ultimi 20-25 anni significativi cambiamenti.
Nella presente scheda vengono presi in considerazione i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione, a cominciare dall’emanazione del decreto legislativo n.59/2004, attuativo della legge 53/2003.
Relativamente alle modalità impiegate nel dopo-emergenza sanitaria, si riportano i contenuti delle ordinanze relative all’a.s. 2021-2022 e all’a.s. 2022-2023. Per l’a.s. 2023-2024 nulla è cambiato rispetto all’anno precedente.
Si ricorda che nel d.lgs. 59/2004, il Ministero ha provveduto ad abrogare l’esame di «licenza elementare», che ha accompagnato il percorso degli studi di tutte le generazioni dall’Unità d’Italia fino a quella data.
Dopo una breve sintesi del decreto 59/2004, vengono ripercorsi i principali passaggi normativi, in particolare i due provvedimenti chiave relativi alla valutazione degli apprendimenti: il DPR n. 122/2009 e il decreto legislativo 62/2017, comprensivo quest’ultimo dei provvedimenti attuativi emanati negli anni successivi.
Dopo il periodo della pandemia, nella nota informativa del MIM del 7 febbraio 2023, n. 4155 (Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione), si richiamano i caratteri generali dello svolgimento delle prove d’esame previsti nel decreto legislativo n. 62/2017.
Le norme riguardanti la certificazione delle competenze in questa scheda sono solo richiamate; l’intera materia, infatti, viene dettagliatamente illustrata nel testo relativo alla certificazione delle competenze.
Infine, non vengono riportate le ordinanze e le note informative riguardanti lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione emanate durante il periodo della pandemia (2020-2022), in quanto contenuti e procedure di tali provvedimenti sono stati definitivamente abbandonati con l’anno scolastico 2022-2023.
Norma e titolo |
Commento |
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione. |
Si tratta del decreto di attuazione della legge 53/2003 in cui si stabilisce che «ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell’orario scolastico personalizzato». Si rammenta, inoltre, che il decreto abroga gli esami di licenza elementare, che erano stati confermati nell’art. 148 del d.lgs. 297/1994, più conosciuto come Testo Unico delle norme della scuola. Nel d.lgs. 59/2004 si afferma che «il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato». Come previsto nell’art. 3, lettera c) della legge 53/2003, «l’esame si svolge su prove predisposte dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Invalsi». Quest’ultima disposizione verrà abrogata dal decreto legislativo 62/2017. |
Legge 25 ottobre 2007, n. 176 Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’a.s. 2007-2008. |
La legge prevede le modifiche di una serie di norme varate dal precedente governo di centro-destra. In relazione all’esame di Stato del primo ciclo, all’art. 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (ministra dell’Istruzione, Letizia Moratti) sono apportate le seguenti modificazioni:
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Legge 30 ottobre 2008, n. 169 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e Università. |
In base all’art. 3 della legge, dall’a.s. 2008-2009, nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, «gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline». La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei/decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. |
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative della legge 169/2008. |
Il Regolamento attua quanto indicato nella legge 169/2008 e all’art. 1 prevede che la valutazione sia «espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente». Al collegio dei docenti si chiede di definire «modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione». L’ammissione all’esame, come affermato nella legge 169/2008, è disposta in presenza della sufficienza in tutte le discipline di studio o gruppo di discipline. Lo stesso dicasi per la valutazione del comportamento che, se risulta inferiore a sei/decimi, comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. La condizione preliminare per l’ammissione alla classe successiva e all’esame è la validità dell’anno scolastico che richiede la frequenza di almeno tre/quarti del monte ore annuale, fatte salve le deroghe deliberate dal collegio dei docenti. |
Circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 48 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente. |
La Circolare porta a sintesi le disposizioni diffuse negli anni 2010 e 2011; il Ministero attribuisce a questo provvedimento un carattere permanente. Si conferma che l’ammissione all’esame può essere assunta anche a maggioranza dal consiglio di classe nei confronti dell’alunna/o che abbia conseguito una votazione non inferiore a sei/decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Lo stesso criterio vale anche per la valutazione del comportamento. Anche il voto di idoneità all’esame non deve essere inferiore a sei/decimi. |
Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. |
Una delle otto deleghe contenute nella legge 107/2015 («Buona Scuola») riguarda la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio sia del primo che del secondo ciclo di istruzione. Tale ridefinizione è contenuta nell’art. 1, comma 181, lettera i) (Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze). |
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. |
Il decreto è attuativo della legge 107/2015 e all’art. 8 si prevede che le funzioni di Presidente siano svolte dal dirigente scolastico della scuola in cui svolgono gli esami (non più come prima un presidente esterno). Si conferma che l’esame di Stato si articola in tre prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere) e il colloquio. Una novità molto importante è rappresentata dal fatto che le rilevazioni standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese (computer based), predisposte dall’Invalsi, si effettuano nella classe terza nel mese di aprile. Viene, pertanto, abrogata la prova nazionale di italiano e matematica in quanto facenti parte delle prove d’esame di cui alla legge 176/2007. Il d.lgs. 62/2017 contiene un’importante novità, cioè la possibilità di ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo anche «nel caso di parziale o mancata di acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline». Tale decisione deve essere deliberata, con adeguata motivazione, dal consiglio di classe. Lo stesso dicasi del voto di ammissione che può risultare inferiore alla votazione di sei/decimi. |
Decreto MIUR 3 ottobre 2017, n. 741 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. |
Il decreto ministeriale attua, a sua volta, quanto previsto nell’art. 8 del d.lgs. 62/2017. Si precisano i contenuti delle tre prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere. Per quanto concerne quest’ultima, volta ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l’inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, si prevede che la stessa sia svolta nello stesso giorno, durante lo svolgimento dell’esame, articolata in due sezioni distinte. |
Nota MIUR 10 ottobre 2017, n. 1865 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. |
Nella Nota del Ministero vengono ulteriormente dettagliate le modalità di svolgimento sia delle prove scritte che del colloquio. Si ribadisce che «il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio». Il DM 741/2017, art. 13 così recita: «La valutazione finale è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio». Risulta, pertanto, molto importante il peso del voto di ammissione, che incide per il 50% sulla valutazione finale. Supera l’esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi. |
Nota informativa del MIM 7 febbraio 2023, n. 4155 Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. |
Dopo gli anni della pandemia nei quali l’esame conclusivo di Stato del primo ciclo ha conosciuto diverse versioni, con la nota del MIM 4155/2023, le procedure preliminari e lo svolgimento dell’esame per l’a.s. 2022-2023 tornano a essere configurati secondo le disposizioni pre-Covid. Pertanto, i requisiti di ammissione all’esame risultano i seguenti:
Nella nota 4155/2023 si confermano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 62/2017 e successivi provvedimenti precedentemente menzionati e illustrati. |
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ordinanza ministeriale 6 luglio 2023, n. 128 Calendario delle festività e degli esami – anno scolastico 2023-2024.
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L’ordinanza ministeriale 6 luglio 2023, n. 128 riprende la normativa di riferimento successiva al decreto legislativo n. 62/2017 e stabilisce che, per l’anno scolastico 2023-2024, «l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2023/2024, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2024, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie». Nell’art. 3 dell’OM 128/2023 il MIM fornisce istruzioni anche per l’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello (conseguimento del diploma di «licenza media») per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). L’esame in questione si effettua, in via ordinaria, entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. L’O.M. 128/2023 conferma quanto contenuto nella nota del MIM, n. 4155/2023 per lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anche per l’anno scolastico 2023-2024. |