Scheda normativa – L’aggiornamento delle Linee di indirizzo per gli alunni adottati (2023)

Scheda normativa – L’aggiornamento delle Linee di indirizzo per gli alunni adottati (2023)

Norme per il diritto allo studio degli alunni adottati

La questione della valorizzazione delle eccellenze degli studenti è stata posta in evidenza soprattutto negli ultimi anni con l’avvento dell’autonomia scolastica. Essa va interpretata come opportunità per realizzare iniziative specifiche finalizzate a valorizzare le eccellenze degli studenti in specifiche discipline e aree pluridisciplinari e negli studi di carattere tecnico e professionale più avanzati.

 

Norma e titolo

Commento

Legge 4 maggio 1983, n. 184

Diritto del minore a una famiglia.

La legge ha ridefinito l’ambito dell’adozione e dell’affidamento dei minori e il titolo VIII del libro primo del Codice civile, stabilendo il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia anche prevedendo interventi di sostegno per le famiglie indigenti. Tocca a Stato, regioni ed enti locali sostenere i nuclei familiari a rischio per prevenire l’abbandono con iniziative di formazione sull’affido e sull’adozione, sulle comunità di tipo familiare, organizzando la formazione professionale degli operatori sociali e la formazione e preparazione per le famiglie. È prevista la possibilità di stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro impegnati nella tutela dei minori e delle famiglie.

La legge ha disciplinato anche l’affido familiare e l’inserimento in comunità di tipo familiare o in istituti. La possibilità di adozione è stata prevista per coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, in grado di essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori e con una differenza di età di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni dagli adottandi con possibile deroga. La legge che ha definito altri aspetti tra i quali le dichiarazioni di adottabilità e di adozione, l’affido preadottivo, l’adozione internazionale e le adozioni in casi particolari, è stata successivamente modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

Convenzione UE, L’Aya, 29 maggio 1993

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.

La Convenzione si riferisce alle adozioni con legami di filiazione, riguardava e riguarda i minori residenti abitualmente in uno stato, detto di origine, trasferiti in un altro stato, detto di accoglienza.

È finalizzata a: stabilire garanzie nelle adozioni internazionali dell’interesse superiore del minore e del rispetto dei suoi diritti fondamentali; creare un sistema di cooperazione fra gli Stati per assicurare il rispetto di queste garanzie e prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori; assicurare il riconoscimento delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.

È stata delineata una sorta di iter per l’adozione, prevedendo l’accertamento della idoneità dei genitori, dell’adottabilità del minore e del reale interesse dell’adottando. Va assicurata l’assistenza e la consulenza a istituzioni e autorità titolari del consenso di adozione sulle conseguenze della loro scelta, accertando che il consenso sia stato dato liberamente e per iscritto e senza pagamenti o contropartite.

Anche per il minore, tenuto conto dell’età e della maturità, è stata prevista l’assistenza e l’informazione sulle conseguenze del suo consenso e dell’adozione e l’accertamento che il suo consenso sia stato libero e per iscritto, senza pagamenti o contropartite.

La Convenzione ha stabilito la designazione da parte degli stati contraenti di un’Autorità Centrale di riferimento.

Legge 31 dicembre 1998, n. 476

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.

La legge, oltre a ratificare la Convenzione, ha previsto la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Commissione per le adozioni internazionali con nomina quadriennale e composta da rappresentanti della stessa Presidenza, del Ministero degli affari esteri, di quello dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, della sanità, della Conferenza unificata e presieduta da un magistrato con esperienza nel settore minorile nominato per due anni dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Il testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità (art. 1, comma 1).

Legge 28 marzo 2001, n. 149

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

Il provvedimento ha modificato il titolo della n. 184/1983 sostituendolo con l’attuale Diritto del minore ad una famiglia. Ha anche modificato il testo della legge.

Direttiva ministeriale MIUR, 27 dicembre 2012

Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.

La direttiva del Ministero dell’istruzione ha richiamato l’attenzione del mondo della scuola sulla necessità di prestare attenzione a tutti i bisogni speciali degli alunni.

Circolare ministeriale MIUR 6 marzo 2013, n. 8

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative.

È la circolare applicativa della Direttiva che ricorda che «ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta».

Protocollo d’Intesa 26 marzo 2013 tra il MIUR e il CARE (Coordinamento nazionale di 28 Associazioni adottive e affidatarie in Rete)

Protocollo di Intesa per Agevolare l’inserimento, l’integrazione e Il benessere scolastico degli studenti adottati.

Ha delineato a larghe maglie un possibile protocollo di intesa da seguire nelle scuole per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.

Nota MIUR 21 febbraio 2014, n. 547

Deroga dall’obbligo scolastico di alunni adottati. Chiarimenti.

Nella nota erano stati forniti chiarimenti sulla deroga all’obbligo scolastico per gli alunni adottati invitando le scuole a esaminare i singoli casi anche con servizi, esperti e professionisti e far permanere nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario, comunque, per non più di un anno scolastico, gli alunni adottati in particolari situazioni e condizioni.

Nota MIUR 18 dicembre 2014, n. 7443

Linee di indirizzo per garantire il diritto allo studio agli alunni adottati.

Costituisce il primo testo di definizione delle Linee di indirizzo per il diritto allo studio dei bambini adottati.

Legge 19 ottobre 2015, n. 173

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

 

La legge riconosce il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare: l'intento è di tutelare le relazioni socio-affettive del periodo di affidamento anche quando il minore rientra nella famiglia di origine o sia adottato da altra famiglia.

Nel nuovo testo sono stati modificati i seguenti aspetti:

Art. 1

Comma 5-bis: se la famiglia affidataria chiede di poter adottare il minore, il tribunale deve considerare i legami affettivi e il rapporto esistente.

Comma 5-ter: vanno tutelate le relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento anche quando il minore rientra nella famiglia di origine o sia adottato da altra famiglia.

Comma 5-quater: per l’adozione il giudice deve tener conto delle valutazioni dei servizi sociali e ascoltare il minore di 12 anni o di età inferiore, se in grado di discernere.

Art. 2

Configura l’ipotesi di nullità nei procedimenti civili per responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità del minore affidato nel caso in cui la famiglia affidataria o collocataria non sia stata consultata.

Art. 3

comma 1-bis: ha previsto la possibilità della dichiarazione di adottabilità anche per un prolungato periodo di affidamento del minore.

Art. 4

Ha introdotto la possibilità di adozione del minore orfano di entrambi i genitori non solo per le persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, ma anche per chi, pur non essendo legato da parentela, ha avuto una relazione continuativa con il minore nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento.

Nota MIUR 11 dicembre 2017, n. 6636

Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e alunni fuori della famiglia di origine.

Le Linee guida riguardano gli alunni che si trovano, per varie ragioni, fuori dalla famiglia d’origine. Si tratta di bambine e bambini, ragazze e ragazze in affidamento familiare per difficoltà della famiglia di origine, di ospiti di comunità familiari, case famiglia, comunità educative, comunità sociosanitarie perché non è possibile l’affidamento familiare, di minori stranieri non accompagnati, di ragazze e ragazzi sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile.

Decreto 28 marzo 2023, n. 5

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni adottati.

La norma aggiorna le precedenti Linee di indirizzo per gli alunni adottati introducendo ulteriori suggerimenti e innovazioni a sostegno del processo.

Nota MIM 11 aprile 2023, n. 1589

Trasmissione Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023.

Il documento offre alcune indicazioni per la lettura delle nuove Linee di indirizzo.

Nota MIM 12 dicembre 2023, n. 40055

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025.

 

La nota ha stabilito che le iscrizioni per l'anno scolastico 2024/2025 devono avvenire on line anche per gli alunni e studenti adottati.

Nelle adozioni internazionali, se l’iscrizione avviene quando l’iter burocratico non è stato completato e non sono definiti codice fiscale o documentazione completa, si crea un codice provvisorio, poi sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI una volta completata la documentazione.

Nelle adozioni nazionali con preadozione l’iscrizione è effettuata direttamente presso la segreteria della scuola per garantire protezione e riservatezza dei dati.

Conferenza Unificata Stato – Regioni – Autonomie locali dell’8 febbraio 2024

Linee di indirizzo per l’Affidamento Familiare.

Il documento aggiorna le precedenti Linee che risalivano al 2012/2013 per quanto riguarda l’affido e al 2017 per quelle delle comunità. Esse costituiscono un passaggio fondamentale per garantire il diritto dei minori a crescere nel proprio nucleo familiare come la legge n. 149/2001 aveva auspicato.

Nota MIM 10 maggio 2024, n. 1526

Protocollo di intesa tra il Ministero dell’istruzione e del merito e la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Percorso formativo a distanza sulle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023”.

Il percorso formativo e-learning realizzato sulla piattaforma SOFIA è stato destinato al personale della scuola per migliorarne le competenze professionali. È stato strutturato in 5 moduli con video, letture di testi, autoverifiche, presenza di esperti.