Scheda normativa – Il contrasto al tabagismo

Scheda normativa – Il contrasto al tabagismo

Il contrasto al tabagismo

Nella nostra società la lotta al tabagismo ha una lunga storia considerando che una norma del 1934 aveva già stabilito il divieto di fumo nei luoghi pubblici e quello di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni, limite poi portato a 18 nel 2012. La lotta si è sviluppata su vari fronti, sia sulla produzione dei prodotti del fumo sia sulla loro commercializzazione sia sulla pubblicizzazione. Dopo la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1995 che ha esteso il divieto di fumo ai locali utilizzati per i servizi pubblici dalle amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dai privati, compresi quelli destinati all’accoglienza del pubblico, la legge di svolta è stata la n. 3 del 2003 per la tutela della salute dei non fumatori che ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi quelli di lavoro privati o non aperti al pubblico e di svago, alle palestre, agli esercizi commerciali, bar, ristoranti, pizzerie, i centri sportivi escludendo i locali riservati ai fumatori e gli ambienti privati. Per la scuola, particolarmente importante è stato il decreto-legge n. 104/2013 che ha stabilito il divieto di fumo in tutte le pertinenze della scuola e quello di utilizzo delle sigarette anche elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto.

 

Norma e titolo

Commento 

Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

Approvazione del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia

L’art. 25 aveva sancito il divieto di fumo nei luoghi pubblici e quello di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni.

Legge 10 aprile 1962, n. 165.

Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo

Composta da un unico articolo, la legge ha vietato la propaganda pubblicitaria di tutti i prodotti da fumo.

Legge 11 novembre 1975, n. 584.

Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

L’art. 1 ha posto il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte; nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d’arte pubbliche o aperte al pubblico.

Legge 22 febbraio 1983, n. 52.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo

La legge ha regolamentato alcuni aspetti del regime fiscale e inasprito le sanzioni per l’inosservanza dei divieti sulla pubblicità.

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

È il decreto legislativo che prescrive in modo organico e sistematico misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 dicembre 1995.

Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici

 

Il divieto di fumo deve essere osservato «dalle amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative; dalle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; dalle istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi e associazioni; dagli enti pubblici non economici nazionali e locali; dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale» (art. 1).

L’art. 4, lettera b) stabilisce che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio potranno nominare uno o più funzionari per il controllo.

Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

La legge estende il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi quelli di lavoro privati o non aperti al pubblico e di svago, alle palestre, agli esercizi commerciali, compresi bar, ristoranti, pizzerie, i centri sportivi. Esclude dal divieto i locali riservati ai fumatori e gli ambienti privati.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003.

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»

Il Decreto recepisce l’Accordo conseguito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 luglio 2003 per la tutela della salute dei non fumatori.

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.

Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco

 

Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente Decreto stabilisce norme riguardanti il tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, le avvertenze relative alla pericolosità per la salute, le altre indicazioni da riportare obbligatoriamente sui pacchetti dei prodotti del tabacco, come pure talune prescrizioni relative agli ingredienti di tali prodotti ed alle informazioni sui loro effetti dannosi.

Art. 6. Etichettatura 2. Ciascuna confezione unitaria dei prodotti, a eccezione dei prodotti del tabacco non da fumo reca obbligatoriamente le seguenti avvertenze: a) avvertenza generale: 1) Il fumo uccide; oppure: 2) Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

L’ Accordo stabilisce l’opportunità di tracciare delle linee guida per la salute dei lavoratori non fumatori.

Ministero della salute, Circolare del 17 dicembre 2004.

Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori

Il documento definisce alcuni chiarimenti e utili indicazioni sull’applicazione di una norma fortemente innovativa per la tutela dei lavoratori non fumatori.

Legge 18 marzo 2008, n. 75.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003

Viene ratificata la Convenzione dell’OMS del 2003 sulla lotta al tabagismo.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro

Il Testo Unico ha raccolto tutte le norme precedenti sulla tutela della salute e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute

L’art. 7, Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica ha confermato il divieto di vendita delle sigarette alzando il limite dei 16 anni stabilito in precedenza ai 18 anni.

Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

L’art. 4 del provvedimento ha stabilito il divieto di fumo in tutte le pertinenze della scuola e l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto delle scuole, comprese quelle che operano presso le comunità di recupero, gli istituti penali per i minorenni, i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale. Ha inoltre affermato che il personale scolastico preposto alla sorveglianza del divieto di fumo non può rifiutare l’incarico.

Ministero dell'Istruzione e del Merito, 27 gennaio 2014, nota n. 527

Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, commi 1 e seguenti, del decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in legge n. 128 dell’8 novembre 2013 – Divieto di fumo nelle scuole

La nota viene inviata alle scuole per l’applicazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 104/2013.

Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE

Il Decreto ha recepito una Direttiva UE del 2014 per armonizzare norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati europei sulla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e suoi correlati. Ha anche inasprito le sanzioni.