Parità scolastica e istruzione parentale
Con l’approvazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), è stato istituito nel nostro Paese il sistema della parità scolastica.
Le difficoltà di natura politica sopraggiunte nel corso della discussione parlamentare hanno trovato un punto di equilibrio nell’obiettivo di ampliare le opportunità formative delle famiglie.
L’estensione dell’offerta formativa allarga il concetto di «servizio pubblico», anche se tale riconoscimento, come recita l’articolo 33 della Costituzione, deve essere concretizzato senza prevedere «oneri per lo Stato».
Pertanto, la legge 62/2000 prevede finanziamenti diretti solo a sostenere l’espansione dell’offerta formativa.
Nell’articolo 1, comma 1 della legge si afferma che «il sistema nazionale di istruzione […] è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private e degli enti locali».
Prima della legge 62, nel sistema delle scuole non statali sono stati utilizzati diversi dispositivi, quali:
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il riconoscimento legale (per le scuole secondarie);
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la parificazione (per le scuole elementari);
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l’autorizzazione al funzionamento (per le scuole materne).
La legge 3 febbraio 2006, n. n. 27 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 recante misure urgenti in materia di università, ecc.) ha ricondotto le scuole non statali a due tipologie: paritarie e non paritarie.
Il riconoscimento della parità garantisce ai cittadini:
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le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, senza differenziazioni e in conformità all’art. 33 della Costituzione;
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l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
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l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale dalle scuole statali.
Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione, nel caso di opzione per la scuola paritaria, sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo esercitino la responsabilità genitoriale. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 76/2005, alla vigilanza sull’adempimento di tale dovere provvedono:
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il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
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il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti;
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la Provincia, in relazione alle funzioni di sua competenza a livello territoriale.
L’istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. La concessione della parità da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale è regolata dall’articolo 1, comma 4 della legge 62/2000.
A sua volta il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 (Regolamento recante Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento) riepiloga le modalità con cui può essere richiesto e mantenuto il riconoscimento della parità.
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, accertate le condizioni indicate nel Regolamento, conclude il procedimento, adottando motivato provvedimento di riconoscimento della parità.
Il 10 ottobre 2008 la ministra del Miur, Mariastella Gelmini, ha adottato il decreto n. 83 contenente le Linee guida in cui vengono riepilogate le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.
I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono provvedere all’educazione dei propri figli anche mediante l’istituto dell’istruzione parentale.
Nell’articolo 23 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato), si afferma che, in caso di istruzione parentale, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a darne comunicazione preventiva al dirigente scolastico. Quest’ultimo provvederà a informare i genitori circa l’obbligo annuale dell’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria al fine di verificare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Nell’articolo 1, comma 2, lettera f) del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, (Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione), questa forma di istruzione viene così definita: «l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi».
Nel decreto 5/2021 si riafferma il principio che gli alunni in istruzione parentale sono tenuti a svolgere annualmente l’esame di idoneità di passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell’obbligo di istruzione.
Diverso dall’istruzione parentale è il caso dell’istruzione domiciliare. Quest’ultima è regolata dall’articolo 16 del D.lgs.13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità), attuativo della legge 107/2015. Nell’articolo 16 si afferma che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali le ASL, assicurano alle alunne e agli alunni, impossibiliti a frequentare la scuola a causa di gravi patologie, l’istruzione a domicilio, anche mediante l’uso di dispostivi digitali.
La legge 3 febbraio 2006, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui) chiarisce le caratteristiche delle scuole non statali e non paritarie. Esse svolgono un'attività organizzata di insegnamento e devono presentare le seguenti condizioni di funzionamento:
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un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano;
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la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
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l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
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alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
Questa forma di istruzione è presente in tutte le regioni, anche se non raggiunge numeri particolarmente elevati.
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Norma e titolo |
Commento |
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Legge 10 marzo 2000, n. 62. Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione
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La legge 62/2000 può essere annoverata tra le riforme più importanti del nostro sistema di istruzione. Infatti, ha regolamentato la questione della parità scolastica, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 33 della Costituzione, nel quale si afferma che «Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». Il sistema nazione di istruzione, come affermato nell’art. 1 della legge, «è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita». Le scuole paritarie sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. |
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Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione |
Nel decreto viene riaffermata la titolarità dei genitori o di chi ne fa le veci di poter provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli. Devono però «dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli». Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti, così come previsto dal decreto, provvedono:
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Legge 3 febbraio 2006, n. 27. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 recante misure urgenti in materia di università, ecc. |
Tale provvedimento ha ricondotto le scuole non statali a due tipologie: paritarie e non paritarie. La frequenza delle scuole paritarie, si afferma nell’articolo 1bis della legge costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio. |
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Decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267. Regolamento recante Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento |
Il decreto riepiloga le modalità con cui può essere chiesto e mantenuto il riconoscimento della parità. Tra i requisiti richiesti, ricordiamo l’adozione di un progetto educativo coerente con i principi della Costituzione; l’introduzione di un bilancio pubblico; la costituzione degli stessi organi collegiali presenti nel sistema statale; l’obbligo di inserimento degli alunni con disabilità, DSA e con cittadinanza non italiana; la stipula di contratti di lavoro conformi ai contratti nazionali, ecc. Verificata la sussistenza delle condizioni indicate nel Regolamento, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale adotta il provvedimento del riconoscimento della parità. |
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Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83. Linee guida sulle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica |
Nel decreto 83/2008 vengono riepilogate le modalità per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, attraverso apposite Linee guida. |
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Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato |
Nell’articolo 23 del decreto vengono sinteticamente richiamati gli adempimenti di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in caso di istruzione parentale. I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, il quale li informerà circa l’obbligo di sostenere ogni anno l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. |
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Decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione |
Nel decreto l’istruzione parentale viene definita come «l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi». Nel decreto 5/2021 si riafferma il principio che gli alunni in istruzione parentale sono tenuti a svolgere annualmente l’esame di idoneità di passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell’obbligo di istruzione. |
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Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità |
Nel decreto legislativo 66/2017, attuativo della legge 107/2015, si precisano le caratteristiche dell’istruzione domiciliare. Nell’articolo 16 si afferma che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali le ASL, assicurano alle alunne e agli alunni, impossibiliti a frequentare la scuola a causa di gravi patologie, l’istruzione a domicilio, anche mediate l’uso di tecnologie informatiche. |
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Legge 3 febbraio 2006, n. 27. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui |
Le scuole non statali e non paritarie (rubricate come «non paritarie») sono quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano. Devono assicurare la disponibilità di locali e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene e l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti. Le scuole non paritarie sono iscritte in appositi elenchi affissi all’albo dell’Ufficio scolastico regionale, aggiornati ogni anno. Non fanno parte del sistema scolastico nazionale. |
