L’utilizzo degli smartphone a scuola
La diffusione dei dispositivi digitali tra i giovani, cresciuti a stretto contatto con Internet e con i social media, sin dai primi anni del Duemila, ha indotto il Ministero dell’Istruzione ad adottare provvedimenti finalizzati a un corretto uso di tali risorse nella vita della scuola.
In particolare, nel 2007, in concomitanza con l’approvazione del D.P.R. 235 che ha modificato lo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998, l’allora ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, ha emanato due note riguardanti l’utilizzo dei cellulari in classe da parte degli studenti.
Con la prima del 15 marzo 2007, n. 30, vengono emanate le Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. L’uso del cellulare e di altri strumenti elettronici, si afferma nel Documento, rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. Inoltre è una grave mancanza di rispetto nei confronti dell’insegnante, che configura un’infrazione sanzionabile attraverso provvedimenti orientati a scoraggiare tali comportamenti e a sollecitare la consapevolezza del disvalore dei medesimi.
Dopo l’emanazione del D.P.R. n. 235/2007, il ministro Fioroni ha diffuso la nota 30 novembre 2007, n. 104 (Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy) in cui vengono affrontati i problemi di acquisizione di dati sensibili tramite gli strumenti elettronici con il rischio di violazione della privacy.
L’anno successivo, con la nota del Miur 31 luglio 2008, n. 3602, la ministra Mariastella Gelmini, succeduta a Giuseppe Fioroni, ha inasprito il quadro sanzionatorio rivolto agli studenti, in quanto il compito della scuola, si afferma, «è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità».
A seguito dell’emanazione della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), il Miur ha adottato nel 2018 il decalogo sul BYOD (Bring Your Own Device) rifacendosi all’applicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, esplicitato nei commi 56-62 dell’articolo 1 della legge 107/2015. In questo documento si sottolinea che se ben impiegati, questi strumenti promuovono l’autonomia degli studenti, a condizione che gli insegnanti sappiano introdurli in modo guidato nella gestione delle attività d’aula.
Con la circolare n. 107190/2022 (Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe), il ministro Giuseppe Valditara riprende le Linee guida di Fioroni del 2007 nella quale si prevedeva il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione.
Due anni dopo, lo stesso ministro ha emanato la nota ministeriale 11 luglio 2024, n. 5274 (Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione. A.s. 2024-2025), in cui si dispone il divieto dei cellulari in classe per gli alunni del primo ciclo di istruzione.
Per quanto concerne il registro elettronico, si raccomanda, fin dai primi anni della scuola primaria, di «accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera su diari/agende personali».
Con la circolare del MIM 16 giugno 2025, n. 3392 (Disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione), il ministro Giuseppe Valditara ha disposto anche per gli studenti della scuola superiore il divieto di utilizzo del telefonino cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche e, più in generale, in orario scolastico. Nella nota ministeriale si afferma che «le istituzioni scolastiche provvederanno, pertanto, ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa».
L’uso del cellulare viene, in ogni caso garantito qualora sia previsto nel Piano educativo individualizzato o nel Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali. Analogamente, l’utilizzo del telefono cellulare rimane consentito se, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, risulti funzionale all’efficace svolgimento dell’attività didattica nell’ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell’istruzione tecnica dedicati all’informatica e alle telecomunicazioni.
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Norma e titolo |
Commento |
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nota 15 marzo 2007, n. 30. Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti |
In questo provvedimento si sottolinea che la scuola è una risorsa fondamentale per la crescita civile e culturale degli studenti e, in essa, vengono gettate le basi di un’alleanza educativa in cui adulti, ragazzi, genitori e docenti sono chiamati a condividere i principi di una costruttiva appartenenza. Si dispone il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione per ragioni di correttezza e per il fatto che l’uso dei telefonini durante le attività didattiche contravviene a quanto affermato nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. Per le medesime ragioni, il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento opera anche nei confronti del personale docente. |
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, circolare 30 novembre 2007, n. 104. Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy |
Le Linee di indirizzo furono disposte con il parere favorevole del «Garante della Privacy» e inviate a tutte le scuole con l'intento di informare i ragazzi delle sanzioni correlate a un eventuale utilizzo improprio dei «videotelefonini» a scuola. Il provvedimento si concentra in particolare sull’utilizzo dei telefonini finalizzato ad acquisire dati personali, che spesso vengono divulgati sui siti Internet. Nel provvedimento ministeriale vengono distinte due diverse situazioni giuridiche a seconda che l’acquisizione dei dati personali in questione sia finalizzata a una successiva divulgazione verso terzi oppure avvenga esclusivamente per un uso personale. |
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nota luglio 2007, n. 3602. D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria |
La scuola, si sottolinea nella premessa della circolare, è un luogo di crescita civile e culturale. Non deve solo far acquisire conoscenze e competenze, ma anche formare cittadini responsabili. Nella nota, si sottolinea che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 235/2007, è opportuno riordinare i contenuti dei regolamenti d’istituto in tema di disciplina degli studenti. Detti regolamenti dovranno individuare:
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, decalogo sul BYOD, 2018. BYOD (Bring Your Own Device) |
Nel decalogo il Miur valorizzava le opportunità offerte dall’integrazione della tecnologia nei processi educativi. La scuola, si sottolinea nel punto 3 «promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitali. Fornisce, per quanto possibile, i necessari servizi e l’indispensabile connettività, favorendo un uso responsabile dei dispositivi personali (BYOD). Le tecnologie digitali sono uno dei modi per sostenere il rinnovamento della scuola». «Tali risorse», si afferma, «devono essere un mezzo, non un fine. È la didattica che guida l’uso competente e responsabile dei dispositivi. Non basta sviluppare le abilità tecniche, ma occorre sostenere lo sviluppo di una capacità critica e creativa». |
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Ministero dell'Istruzione e del Merito, nota 11 luglio 2024, n. 5274. Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione. A.s. 2024-2025 |
Nella nota viene disposto il divieto dell’uso dei cellulari in classe per gli alunni della scuola del primo ciclo di istruzione. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti. Relativamente all’uso del registro elettronico, al fine di sostenere, fin dai primi anni della scuola primaria e proseguendo nella scuola secondaria di primo grado, lo sviluppo della responsabilità degli alunni nella gestione dei propri compiti dosando, al contempo, il ricorso alla tecnologia, si raccomanda di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera su diari/agende personali. |
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Ministero dell'Istruzione e del Merito, nota 16 giugno 2025, n. 3392. Disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione |
Con questa nota, il MIM ha disposto il divieto dell’uso del cellulare in classe anche per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Tale intervento, si sottolinea, «appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica» anche in relazione alle ricadute negative sul benessere degli adolescenti. Di conseguenza, per eventuali infrazioni da parte degli studenti dovranno essere irrogate sanzioni disciplinari. È rimessa all’autonomia scolastica l’individuazione delle misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto. L’uso del cellulare viene, in ogni caso garantito qualora sia previsto nel Piano educativo individualizzato o nel Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. |
