Scheda normativa – L’autonomia organizzativa e didattica nella revisione degli istituti tecnici

Scheda normativa – L’autonomia organizzativa e didattica nella revisione degli istituti tecnici

Scheda normativa – L’autonomia organizzativa e didattica nella revisione degli istituti tecnici

L’istruzione tecnica è stata riordinata con l’emanazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma della legge 6 agosto 2008, n. 133).

Con tale Regolamento il Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha provveduto a rivedere l’intero settore dell’istruzione tecnica, sottolineando che l’identità di questo ambito formativo deve poggiare su una solida base culturale, tecnologica e scientifica, in linea con le Indicazioni dell’Unione europea.

L’ordinamento degli istituti tecnici delineato nel D.P.R. 88/2010 è riconducibile all’architettura sotto riprodotta (si veda Figura 1), incentrata su due settori, economico e tecnologico, articolati rispettivamente in 2 e 9 indirizzi.

 

FIG. 1 L'organizzazione degli istituti tecnici.

 

Tale impostazione ha conosciuto una revisione nei più recenti provvedimenti di riforma, emanati dopo la pandemia da Covid; l’impianto di fondo però non è stato stravolto.

L’adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dall’UE per rilanciare l’economia dopo l’emergenza sanitaria, ha previsto, relativamente alla modernizzazione del nostro sistema d’istruzione, la riforma degli istituti tecnici con la Missione 4-C1–Riforma 1.1.

A questo proposito, la legge 17 novembre 2022, n. 175 ha definito negli articoli 26 e 27 l’iter della riforma sia degli istituti tecnici che degli istituti professionali.

Rispetto all’impianto contenuto nel D.P.R. n. 88/2020, nel Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) n. 29/2026, attuativo della legge 175/2022, l’indirizzo «Turismo» (settore economico) diventa «Turismo, beni culturali e ambientali». Nel settore tecnologico-ambientale (non più solo Tecnologico), viene modificato l’indirizzo «Agraria e agroindustria» in «Agraria, agroalimentare e agroindustria».

Il riordino dispiegherà i propri effetti dall’anno scolastico 2026-2027, a partire dalle classi prime. L’obiettivo mira ad allineare i curricula alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo, in particolare dal piano nazionale Industria 4.0.

In particolare, il D.M. 29/2026 conferisce una maggiore autonomia alle istituzioni scolastiche, che potranno utilizzare quote di flessibilità del curricolo al fine di adattare l’offerta formativa alle esigenze del territorio, garantendo comunque il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti per ciascun indirizzo.

Come anticipato, il nuovo assetto risulta suddiviso in due grandi settori: economico e tecnologico-ambientale, all’interno dei quali sono definiti gli indirizzi di studio e le relative articolazioni, sviluppate nel triennio finale.

Nel settore economico rientrano gli indirizzi «Amministrazione, finanza e marketing», con le articolazioni «Relazioni internazionali per il marketing» e «Sistemi informativi aziendali», e «Turismo, beni culturali e ambientali» (non solo «Turismo»).

Nel settore tecnologico-ambientale sono previsti diversi indirizzi, tra cui meccanica, meccatronica ed energia, trasporti e logistica, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, grafica e comunicazione, chimica, materiali e biotecnologie, sistema moda, agraria, agroalimentare e agroindustria e costruzioni, ambiente e territorio.

Le «opzioni» vengono eliminate e quelle più significative innalzate al rango di articolazioni (ad esempio, «Tecnologie del legno nelle costruzioni» diventa una articolazione in «Costruzioni Ambiente e Territorio»).

In sintesi, il Decreto del MIM del 19 febbraio 2026, n. 29 attua quanto previsto dagli articoli 26 e 26-bis della legge 175/2022, provvedendo a ridefinire gli indirizzi di studio, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento dei percorsi di istruzione tecnica, con l’obiettivo di aggiornare i curricoli in relazione alla domanda di competenze proveniente dal sistema produttivo nazionale.

Il Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito in legge il 15 aprile 2026, recante Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e in materia di politiche di coesione, stabilisce che l’utilizzo della quota di flessibilità del curricolo del primo biennio non deve determinare soprannumeri o esuberi del personale.

 

Norma e titolo Commento

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici

Nel D.P.R. n. 88/2010, l’organizzazione degli istituti tecnici veniva riordinata in due settori: economico, articolato in 2 indirizzi e tecnologico, suddiviso in 9 indirizzi (si veda Figura 1).

Legge 17 novembre 2022, n. 175.

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Gli articoli 26 e 27 della legge prevedono rispettivamente la riforma dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale, inserita nelle misure del PNRR e affidata a uno e più decreti attuativi.

Nell’articolo 26 si sottolinea che la revisione dell’assetto ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica si iscrive negli obiettivi del PNRR, orientandoli alle innovazioni introdotte dal piano nazionale Industria 4.0, in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Legge 29 aprile 2024, n. 56.

Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

La legge 56/2024, di conversione del decreto legge 19/2024, nell’ambito degli interventi del PNRR, definisce la riforma dell’istruzione tecnica e professionale e introduce il modello 4+2 (4 anni di istruzione superiore + 2 di ITS Acasdemy.

Prevede altresì i Patti educativi 4.0, di promozione di accordi territoriali tra scuole, imprese, università e ITS per la condivisione di risorse e laboratori, valorizzando i poli tecnico-professionali.

Legge 8 agosto 2024, n. 121.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione e dai percorsi formativi degli ITS Academy.

Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado.

Ministero dell’Istruzione e del Merito, decreto ministeriale 31 dicembre 2024, n. 269.

Decreto concernente le prime misure per l’attuazione della riforma dell’istruzione tecnica in applicazione dell’articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175

Il decreto, in attuazione dell’art. 26 della legge n. 175/2022, indica i criteri per:

  • il rafforzamento delle competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche e delle competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita;

  • l’implementazione della connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l’innovazione e l’apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio.

Legge 5 giugno 2025, n. 79.

La legge, di conversione del decreto legge n. 45 del 7 aprile 2025 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026), avvia la riforma dell'istruzione tecnica in Italia.

Il provvedimento introduce un riordino dei percorsi con nuovi profili educativi, culturali e professionali (P.E.Cu.P), risultati di apprendimento aggiornati per i settori economico e tecnologico-ambientale, e prevede una riorganizzazione basata su nuovi indirizzi e quadri orari. 

Ministero dell’Istruzione e del Merito, decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29.

Attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi

Il D.M. 29/2026 provvede a disciplinare la revisione dell’assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici.

Una delle novità più rilevante del D.M. 29/2026, dal punto di vista organizzativo e didattico, è la quota del curricolo a disposizione della scuola.

L’articolo 3 definisce l’assetto didattico dei percorsi di istruzione tecnica, che si struttura sulla metodologia per competenze e sulla progettazione interdisciplinare e multidisciplinare da realizzarsi, tra l’altro, attraverso una progressiva organizzazione della didattica per Unità di Apprendimento.

Nell’articolo 3 del D.M. 29/2026 si sottolinea altresì che P.E.Cu.P. della studentessa e dello studente tiene conto del quadro europeo e nazionale di riferimento con particolare richiamo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, al potenziamento delle discipline STEM, all’introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile.

Ministero dell’Istruzione e del Merito, Circolare 13 marzo 2026, n. 1397.

Decreto concernente l’attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi. INDICAZIONI OPERATIVE

La Circolare del 13 marzo 2026 n. 1397, che fornisce alcune indicazioni operative circa l’applicazione del D.M. 29/2026, ribadisce in premessa che il decreto 29 si muove in un’ottica di valorizzazione delle esperienze delle scuole ove sono presenti indirizzi di istruzione tecnica.

Tale provvedimento, pertanto, «non interviene stravolgendo la forte identità dell’istruzione tecnica, ma definisce alcune innovazioni a distanza di 15 anni dall’emanazione del precedente regolamento». Si sottolinea nuovamente che uno degli elementi caratterizzanti la riforma è un forte investimento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, principio cardine del D.P.R. 275/99.

Decreto legge 19 febbraio 2026, n.19, convertito in legge il 15 aprile 2026.

Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e in materia di politiche di coesione

Il provvedimento, adottato in vista della fase conclusiva del PNRR, stabilisce che le modalità di utilizzo della quota di flessibilità del curricolo del primo biennio non devono determinare soprannumeri o esuberi di personale.

Il decreto-legge consente alle istituzioni scolastiche di utilizzare la quota di autonomia e flessibilità curricolare proprio per riequilibrare la distribuzione delle ore tra le discipline. 

Di conseguenza, i dirigenti degli istituti tecnici, nella fase di predisposizione della proposta di organico, potranno modulare il monte ore complessivo in modo da mantenere inalterate le cattedre esistenti ed evitare tagli lineari dell’organico stesso.