L’accertamento della condizione di disabilità: il certificato medico integrativo
Con la legge 22 dicembre 2022, n. 227 (Delega in materia di disabilità), il Ministero della Salute ha avviato le procedure di revisione della legge-quadro 104/1992. Nella legge 227 si prevede l’approvazione di alcuni provvedimenti legislativi riguardanti:
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la riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità;
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l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;
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la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
In attuazione di quanto previsto dalla legge, nell’ambito delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i decreti legislativi approvati dal Governo negli anni 2023 e 2024 hanno avviato:
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la definizione della condizione di disabilità nonché della revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
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l’accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di
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base;
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la valutazione multidimensionale della disabilità e la realizzazione del progetto di vita
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individuale, personalizzato e partecipato;
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l’informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
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la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
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l’istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.
Le norme, attuative della legge n. 227/2022, approvate dal Governo, sono:
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Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 (Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità);
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Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 (Istituzione dell’Autorità nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in vigore dal 20 marzo 2024);
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Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato).
La complessità della riforma dell’intera materia ha indotto il Governo ad avviare un percorso sperimentale, prima dell’entrata in vigore delle nuove modalità di accertamento della condizione di disabilità a livello nazionale, fissata per il 1° gennaio 2027.
La sperimentazione delle nuove modalità di riconoscimento della condizione di disabilità ha coinvolto inizialmente alcune province italiane: Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste.
In un secondo tempo, dal 30 settembre 2025,si sono aggiunte le province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, la Provincia autonoma di Trento e Aosta.
Nel Capo II del D.lgs. 62/2024 (Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole) vengono definite le procedure relative alla valutazione di base, che rappresenta il momento in cui la Commissione medico-legale accerta, in un’unica visita collegiale, la condizione di disabilità e di invalidità.
L’avvio del procedimento è rappresentato dal certificato medico introduttivo, rilasciato dai medici certificatori (in servizio presso le ASL, le aziende ospedaliere, i centri di diagnosi e cura, ecc.).
Il 23 giugno 2025, l’INPS (Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità) con il messaggio n. 1980, nell’ambito della riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal D.lgs. 62/2024, ha comunicato alle province coinvolte nella sperimentazione, che durerà fino al 31 dicembre 2026, il rilascio di una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato all'INPS.
Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo documento, che integra il precedente, il certificato medico integrativo.
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Norma e titolo |
Commento |
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Legge 22 dicembre 2022, n. 227. Delega in materia di disabilità |
La legge 227/2022 ha avviato il procedimento di revisione della legge-quadro 104/1992 relativa all’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. In particolare con tale legge, attuata in questi anni, il Ministero della Salute ha iniziato le procedure per ridefinire la condizione di disabilità e l’elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. |
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Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222. Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità |
Il decreto 222/2023 mira a garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità in ambito nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle Pubbliche Amministrazioni. Stante a quanto stabilito dal decreto, per accessibilità deve intendersi l’accesso e la fruibilità, su base di uguaglianza con gli altri, dell’ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi quelli elettronici e di emergenza, dell’informazione e della comunicazione, compresi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli. |
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Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20. Istituzione dell’Autorità nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in vigore dal 20 marzo 2024 |
Nell’art. 1 del decreto si stabilisce che l’istituzione del «Garante» decorre dal 1° gennaio 2025 ed è finalizzata ad assicurare la concreta attuazione dei diritti delle persone con disabilità in conformità ai principi previsti dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali. Tale Autorità, con sede a Roma, è chiamata ad assicurare, in particolare, i diritti delle persone con disabilità sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18. Questo organismo, di natura collegiale, costituisce un’articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 18/2009. |
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Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato |
Il progetto di vita prende avvio dai desideri, dalle preferenze e dalle aspettative della persona con disabilità. In particolare, individua, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alle persone stesse di migliorare la qualità della propria esistenza, sviluppando tutte le sue potenzialità. Nel decreto 62/2024 è indicato anche il procedimento relativo alla valutazione di base, che viene avviato dal certificato medico introduttivo, rilasciato dai medici certificatori (in servizio presso le ASL, le aziende ospedaliere, i centri di diagnosi e cura, ecc.). In questo certificato sono esplicitati i contenuti essenziali della persona «in esame». Si tratta, oltre che dei dati anagrafici, della documentazione dei dati riguardanti la diagnosi, codificata in base al sistema ICD, il decorso e la prognosi delle patologie riscontrate. Le unità di valutazione di base, presiedute da un medico dell’INPS, specializzato in medicina legale, procedono alle visite delle persone interessate, che possono farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto. |
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INPS, 23 giugno 2025, messaggio n. 1980. Riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024. Rilascio del certificato medico integrativo |
Il 23 giugno 2025, l’INPS (Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità) con il messaggio n. 1980, nell’ambito della riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal D.lgs. 62/2024, ha comunicato alle province coinvolte nella sperimentazione il rilascio di una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato all'INPS. Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, che integra il precedente, cosiddetto certificato medico integrativo. Quest’ultimo, scrive l’INPS nel messaggio sopra richiamato, potrà essere utilizzato per:
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