Indice
- Il Piano di azione nazionale
- Le modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- Due nuove figure professionali: il pedagogista e l'educatore socio-pedagogico
- La riqualificazione e il potenziamento dell’edilizia per il Sistema integrato zerosei
- Ulteriori interventi
- Le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia
1. Il Piano di azione nazionale
Una delle maggiori novità degli ultimi anni nell’ambito della formazione è stata certamente l’istituzione del Sistema integrato zerosei costituito dal complesso dei servizi dedicati all’infanzia. Tale scelta, che vuole sostenere le famiglie e favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro e la cura dei bambini, è stata finalizzata a qualificare l’offerta formativa e promuovere la piena formazione di tutti i bambini, riducendo gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorendo dinamiche di reale inclusione di tutti i bambini e rispettando e accogliendo tutte le forme di diversità.
Si è trattato di una rilevante novità istituzionale che ha mirato a riordinare in un unico sistema le varie iniziative pubbliche e private dotandole di un’unica governance. Gli investimenti sono stati finanziati con Piani di azione che hanno messo a disposizione ogni anno risorse che le Regioni hanno destinato agli enti locali. Tali risorse hanno riguardato l’edilizia, la messa in sicurezza e il risparmio energetico degli edifici, il finanziamento di spese di gestione delle scuole e dei servizi educativi per l’infanzia, gli interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
I dati raccolti sui risultati di tali azioni sono confortanti e stanno coprendo settori un tempo in sofferenza: ad esempio, nella Relazione annuale sui servizi pubblici 2025, il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) ha segnalato un incremento della copertura del territorio nazionale del 17,6% con asili nido destinati all’infanzia di età 0-2 anni. Questo dato, malgrado la persistenza di uno squilibrio tra i dati delle singole Regioni, è confortante e conferma il progresso di un settore che si sta rivelando sempre più determinante per garantire il sostegno alle famiglie dei lavoratori e per sostenere le strategie per la conciliazione vita-lavoro.
La recente legge n. 182/2025 per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti per attività economiche e per servizi a favore dei cittadini e delle imprese ha introdotto alcune novità prevedendo che i prossimi Piani di azione nazionale dovranno avere una durata quinquennale e dovranno essere adottati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, con decreto del Ministro e non con deliberazione del Consiglio dei ministri.
Art. 51. Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie
7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
e) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale».
Legge 2 dicembre 2025, n. 182. Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
Il Piano di azione pluriennale attualmente in vigore è stato pubblicato con Decreto Ministeriale n. 7 del 17 gennaio 2025, Decreto di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zerosei e.f. 2025.
2. Le modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
La legge n. 182/2025 è intervenuta anche sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 apportando alcune significative modifiche che hanno riguardato aspetti importanti del Sistema integrato zerosei. Nell’art. 51, comma 7, è stato, infatti, chiarito definitivamente che i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento non rientrano nel Sistema perché in quest’ultimo le attività sono svolte sulla base di un progetto educativo organizzato che si pone in continuità con la scuola dell’infanzia e alla cui realizzazione concorre il personale educativo qualificato e con specifico titolo.
Art. 51. Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie
7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento» (Legge 2 dicembre 2025, n. 182).
Non meno significativa è poi la modifica dell’art. 12 del decreto n. 65/2017 sulle finalità e sui criteri di riparto del Fondo nazionale che apre anche alla possibilità di ridurre la partecipazione economica delle famiglie ai costi della qualificazione dei servizi e disegna un sistema organico che non pone distinzioni tra le iniziative dello Stato e quelle dei privati, ma parla di servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati accreditati.
La stessa legge n. 182/2025 ribadisce la scelta strategica che vede operare in sinergia per lo sviluppo del Sistema, il Ministero, le Regioni e le Province autonome, gli Enti locali.
A questi ultimi viene, infatti, affidato il compito di trasmettere annualmente i dati per il monitoraggio statale e regionale sull’impiego delle risorse del Fondo e di rendicontare sull’utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l’attuazione degli interventi del Piano di azione nazionale pluriennale.
Le Regioni e le Province autonome, una volta raccolti e verificati i dati su impiego e coerenza delle risorse, ne danno comunicazione al Ministero; quest’ultimo, insieme a Regioni ed Enti locali, attiva azioni di monitoraggio sull’impiego delle risorse del Fondo, di quelle della programmazione regionale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell'infanzia, delle risorse degli Enti locali per il Piano di azione nazionale pluriennale.
Il Ministero ha più recentemente avvertito l’opportunità di ritornare sui principi della legge n. 182/2025 e ha diffuso le note n. 36252 e n. 1710 in data 16 febbraio 2026. Nelle due note si ribadisce che i servizi educativi per l’infanzia sono distinti da quelli di semplice accudimento, quali i baby-sitting e i baby-parking, e da quelli puramente ludico-ricreativi, quali le ludoteche: questi non rientrano nel Sistema integrato zerosei e non possono essere finanziati con i Piani. I servizi educativi sono realizzati in continuità con la scuola dell’infanzia e spazi, tempi e organizzazione sono legati a un progetto educativo la cui realizzazione è garantita da personale qualificato e in possesso di specifici titoli riconosciuti e che le stesse note richiamano:
laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L-19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, secondo i percorsi delineati dal d.m. 378/2018;
laurea L-19 e laurea LM-85bis senza curvatura specifica/corso di specializzazione, purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019;
titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 65/2017 (31.05.2017), diversi da quelli sopra, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle normative regionali stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022.
Note n. 36252 e n. 1710 del 16 febbraio 2026, Legge 2 dicembre 2025, n. 182 - modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Le note ricordano inoltre che la legge 15 aprile 2024, n. 55 ha previsto che per l’esercizio della professione di educatore è necessaria l’iscrizione all’albo professionale. Esse ricordano, infine, che è stato rimosso il limite del singolo rinnovo di incarico ai componenti della Commissione nazionale per il sistema integrato zerosei che svolge compiti consultivi e propositivi e di elaborazione di Linee guida pedagogiche per il Sistema. La Commissione attualmente in carica è stata nominata con decreto n. 125 del primo luglio 2025, Ricostituzione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.
3. Due nuove figure professionali: il pedagogista e l'educatore socio-pedagogico
La realizzazione del Sistema integrato zerosei può, in realtà, far riferimento a due nuovi profili professionali introdotti dalla legge 15 aprile 2024, n. 55, Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, entrata in vigore l’8 maggio di quell’anno e che ha istituito, affinché possano operare nel segmento zerosei del Sistema, le figure del pedagogista e dell’educatore socio-pedagogico e i relativi albi professionali.
Per quanto concerne la prima figura, la legge stabilisce:
1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale (Art. 1. Definizione della professione di pedagogista. Legge n. 55/2024).
L’attività professionale del pedagogista, che si concretizza nella prevenzione, nell’osservazione pedagogica, nella valutazione e nella realizzazione di interventi educativi, attuati anche con l’impiego di strumenti conoscitivi e metodologici, è finalizzata a soddisfare i bisogni educativi espressi da adulti e bambini.
Si tratta di una figura di livello apicale, specialista nei processi educativi, la cui formazione è finalizzata a promuoverne l’acquisizione di abilità, competenze, conoscenze come da livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, Raccomandazione del Consiglio 22 maggio 2017.
Gli ambiti professionali del pedagogista, che può operare presso pubbliche amministrazioni e in servizi pubblici e privati conservando autonomia scientifica e responsabilità deontologica, riguardano funzioni di consulenza tecnico-scientifica e di attività di coordinamento, direzione, monitoraggio e supervisione nell’ambito sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, oltre che di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
Il pedagogista, la cui attività può essere svolta sia in forma autonoma sia con rapporto di lavoro subordinato, può svolgere anche funzioni di sperimentazione e ricerca negli ambiti del suo vissuto professionale.
Per quanto concerne l’accesso alla professione è previsto il possesso dei seguenti titoli di studio:
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laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
-
laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
-
laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
-
laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
-
laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia dell’ordinamento previgente all’entrata in vigore del regolamento del MURST (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica), decreto 3 novembre 1999, n. 509.
Tale professione può essere esercitata anche da professori universitari ordinari e associati e da ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche nelle università.
Il presente provvedimento interviene anche sulla legge 8 novembre 2021, n. 163, art. 1, comma 1, stabilendo che l’abilitazione all’esercizio della professione di pedagogista si consegue con il superamento dell’esame di laurea magistrale delle classi LM-50, LM-57, LM-85, LM-93, e delle scienze dell’educazione o di pedagogia dell’ordinamento previgente al regolamento del decreto del MURST n. 509/1999.
La seconda figura delineata dalla legge è quella dell’educatore socio-pedagogico, professionista dei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari con funzioni educative, progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica che può svolgere il proprio lavoro sia in forma autonoma sia con rapporto di lavoro subordinato. Tale figura svolge le sue attività anche in funzione dell’inserimento e reinserimento di persone in difficoltà o in condizione di disagio, spesso collaborando con altre figure professionali e con altre agenzie educative.
2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale (Art. 3. Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico. Legge n. 55/2024).
L’esercizio di tale attività richiede il possesso di uno dei seguenti titoli:
-
laurea triennale;
-
qualifica professionale attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; il provvedimento aveva previsto che tale qualifica si conseguiva con il superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari a cui avrebbero potuto accedere coloro che erano inquadrati come educatori nei ruoli delle amministrazioni pubbliche dopo un pubblico concorso, con lo svolgimento dell'attività per non meno di tre anni, anche non continuativi, in possesso il diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
Va ricordato che la legge n. 55/2024 ha stabilito che l’esercizio della professione per entrambe le figure di pedagogista e di educatore socio-pedagogico sia consentito previa iscrizione all’Albo che la stessa norma istituisce:
1. È istituito l'albo dei pedagogisti.
2. È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.
3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale (Art. 5. Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. Legge n. 55/2024).
Per i pedagogisti tale iscrizione avviene con il conseguimento del titolo di studio e l’accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio presso una struttura che, al termine, rilascia un attestato previsto dal corso di studi dell’università e dall’ente ospitante.
La prova di valutazione dopo il tirocinio presso una struttura è sostenuta alla presenza di un componente dell’Ordine professionale. La prova è svolta prima della discussione della tesi nell’ambito dell’esame finale per il titolo di studio abilitante.
Anche per gli educatori socio-pedagogici è prevista l’iscrizione all’albo dopo l’accertamento delle competenze professionali acquisite durante il tirocinio del corso di studi secondo le stesse modalità previste per i pedagogisti prima della discussione della tesi e alla presenza di un componente dell'Ordine professionale.
In riferimento alle nuove figure professionali è stata prevista l’istituzione con decreto del Ministero della Giustizia anche dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative che è articolato su base regionale e provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano. Questo organismo si configura come un ente pubblico non economico che opera come organo sussidiario dello Stato per garantire la tutela degli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale. Ha autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia. È finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti e applica modalità di funzionamento in base alle disposizioni relative al suo ordinamento interno e alle norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.
La possibilità di iscriversi agli albi professionali è subordinata al possesso di una serie di requisiti:
-
la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato in condizione di reciprocità;
-
l’assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l’interdizione dall’esercizio della professione;
-
l’abilitazione a tale esercizio;
-
la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, la dimostrazione di essere all’estero per «servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato».
È stato, infine, istituito il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, un organo collegiale composto dai presidenti degli ordini regionali e provinciali. Tale organismo è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia e prevede la nomina di un presidente che svolge funzioni di rappresentanza dell’Ordine delle professioni pedagogiche e educative ed esercita le attribuzioni conferitegli dalle norme. Si legge nel decreto:
4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:
a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;
b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;
c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;
f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;
g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine (Art. 8. Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Legge n. 55/2024).
In attesa delle specifiche elezioni l’art. 10 della legge aveva previsto che in sede di prima attuazione il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, avrebbe nominato un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, con il compito di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici ed entro 90 giorni sarebbero state indette le elezioni dei presidenti. Un più recente provvedimento del 28 febbraio 2026 ha stabilito che sono inclusi negli elenchi e partecipano al voto coloro che si saranno iscritti all’albo entro il 31 marzo 2027.
4. La riqualificazione e il potenziamento dell’edilizia per il Sistema integrato zerosei
Per quanto riguarda gli aspetti dell’edilizia scolastica, era stata prevista una specifica linea di investimento finalizzata a incrementare l’offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni su tutto il territorio nazionale con la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell’infanzia e la messa in sicurezza di quelli già esistenti, il tutto finalizzato a conseguire l’obiettivo europeo del 33% di copertura dell’offerta dei servizi per la prima infanzia, sia per assicurare a tutti i bambini un percorso formativo unitario sia per recuperare il divario nelle fasce 0-3 e 3-6 anni oggi esistente.
Dopo le incerte fasi iniziali, con l’art. 11 del decreto-legge n. 123/2023 era stata promossa la definizione di un ulteriore piano per asili nido per l’incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni:
1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 ((del PNRR,)) «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», è autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.
Art. 11. Potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni. Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
Dopo aver effettuato una ricognizione delle risorse non spese e di quelle ulteriormente disponibili, quali quelle stanziate con il decreto-legge n. 123/2023 relative all’annualità 2026, il Ministero ha pubblicato il 3 febbraio 2026 gli Avvisi pubblici nn. 22870 e 22871.
Entrambi finalizzati a rafforzare e a migliorare l’offerta educativa nella fascia 0-6, a sostenere la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente, hanno offerto la possibilità di accesso a finanziamenti per promuovere una didattica innovativa e laboratoriale, realizzando spazi educativi specifici per la fascia di età 0-6 anni. L’Avviso n. 22870/2026 è destinato alle Regioni cosiddette «meno sviluppate», Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, mentre l’Avviso pubblico n. 22871/2026 riguarda le Regioni cosiddette «più sviluppate», Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento, e quelle «in transizione», Abruzzo, Molise. Il disposto del secondo Avviso è stato modificato qualche giorno dopo con il chiarimento che tra le Regioni che avevano titolo a richiedere la fornitura di arredi didattici innovativi erano state inserite erroneamente in liste diverse la Regione Molise e la Regione Umbria:
Pertanto, per maggiore chiarezza, si riporta l’elenco corretto delle regioni i cui enti locali sono ammessi a partecipare all’avviso in questione prot. n. 22871 del 3 febbraio 2026:
Regioni “in transizione” (Abruzzo);
Regioni “più sviluppate” (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), nonché le Province autonome di Bolzano e di Trento (Avviso di rettifica n. 22875 del 6 febbraio 2026).
Le tipologie di intervento previste sono le stesse e sono illustrate nell’art. 3 di entrambi gli Avvisi:
Art. 3 – Tipologie di interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili prevedono la fornitura di arredi didattici innovativi per rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni.
2. Sono ammessi interventi di fornitura di arredi didattici innovativi per asili e scuole dell’infanzia, già oggetto di investimenti infrastrutturali nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, il cui CUP deve essere indicato e riportato nella candidatura al presente avviso e i cui lavori siano in linea con il cronoprogramma di attuazione del PNRR.
3. Non sono ammesse spese per servizi educativi, lavori per adeguamenti di ambienti e spazi esterni, trasporti, noleggi, acquisti di cancelleria e materiale di facile consumo.
4. Gli interventi oggetto del presente avviso devono essere dotati di Codice unico di progetto per la fornitura degli arredi seguendo le istruzioni e il template dedicato, come indicato nell’art. 5 del presente avviso.
5. L’intervento candidato dovrà essere inserito nella programmazione annuale e triennale delle opere e degli investimenti pubblici dell’ente locale, qualora previsto, con il relativo CUP.
6. Le forniture dovranno essere realizzate e collaudate entro il 31 dicembre 2026.
Avvisi pubblici n. 22870 e n. 22871 del 3 febbraio 2026.
Al fine di facilitare l’iter di richiesta dei relativi finanziamenti, il 13 febbraio 2026 sono stati pubblicati il Manuale operativo di candidatura (MOC), il Manuale di trasmissione delle candidature enti locali e il Manuale di accreditamento e registrazione Enti Locali.
Nel frattempo, il 7 aprile 2026 sono state pubblicate le graduatorie per arredi didattici innovativi negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia finanziati con il Piano per asili nido e scuole dell’infanzia. Sono in tutto coinvolti 1.778 asili nido e scuole dell’infanzia su tutto il territorio nazionale. Sono anche stati pubblicati altri due decreti con risorse aggiuntive destinate allo scorrimento delle graduatorie nelle regioni del Mezzogiorno e al rimborso ai comuni che hanno anticipato le spese.
5. Ulteriori interventi
Ulteriori interventi per la stabilizzazione del Sistema integrato zerosei sono stati definiti più recentemente. Il primo riguarda le sezioni primavera delle scuole dell’infanzia. È stato, infatti, confermato il 2 ottobre 2025 in sede di Conferenza Unificata l’Accordo già sottoscritto il primo agosto 2013 per attivare anche per l’anno 2025-2026 l’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, anche per migliorare il raccordo tra nido e scuola dell’infanzia e promuovere sul territorio i servizi socio educativi 0-6 anni.
L’accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 1° agosto 2013 (Rep. atti n. 83/CU) ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni, confermato in data 30 luglio 2015 (Rep. atti n. 78/CU), in data 27 luglio 2017 (Rep. atti n. 86/CU), in data 18 ottobre 2018 (Rep. atti n. 101/CU), in data 1° agosto 2019 (Rep. atti n. 83/CU), in data 6 agosto 2020 (Rep. atti n. 106/CU), in data 22 settembre 2021 (Rep. atti 132/CU), in data28 settembre 2022 (Rep. atti 162/CU) e in data 26 luglio 2023 (Rep. atti 106/CU) e, infine, per l’anno scolastico 2024/2025, con l’accordo del 12 settembre 2024 (Rep. atti 111/CU), è confermato per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso.
Conferenza Unificata, Rep. atti n. 131 /CU del 2 ottobre 2025. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, “di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6”, sancito in sede di Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013 (Rep. Atti 83/CU).
Un secondo aspetto riguarda le agevolazioni alle famiglie per il pagamento delle rette degli asili nido e per il supporto familiare. La Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità dell’INPS il 31 marzo 2026 ha infatti diffuso la circolare n. 1136 nella quale sono confermate le agevolazioni a cui le famiglie possono accedere: esse si concretizzano in un contributo per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati autorizzati o per forme di supporto domiciliare per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Si legge nella circolare n. 1136 del 31 marzo 2026:
In particolare, sono stati illustrati i requisiti per l’accesso al contributo, le tipologie di prestazione (“contributo asilo nido” e “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”), l’applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, con neutralizzazione dell’Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU), gli importi spettanti dall’anno 2026, la validità ultrannuale della domanda fino al compimento del terzo anno di età del minore e le istruzioni per la presentazione, la gestione e il pagamento delle domande.
INPS, Messaggio n. 1136 del 31 marzo 2026. Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Apertura del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” per la presentazione delle domande per l’anno 2026.
Era stato l’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a introdurre tale opportunità:
355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
Art. 1. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
È previsto che possano accedere al bonus asilo nido coloro che hanno la cittadinanza italiana, di uno Stato dell’UE o il possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo insieme alla residenza in Italia; l’erogazione del contributo è a favore del genitore che paga la retta, purché appartenga al nucleo familiare del minore, mentre per il contributo per il supporto domiciliare, le residenze del bambino e del genitore devono coincidere.
Dopo che l’art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, formulando l’interpretazione autentica della legge n. 232/2016, ha stabilito che dall’anno 2026, le agevolazioni hanno effetti in modo continuativo per l’intero ciclo di fruizione e sino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie i tre anni, l’art. 1, comma 208, della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199 ha determinato nuovi indicatori per l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, prevedendo franchigie più elevate sull’abitazione principale.
Indicazioni sulle modalità per accedere alle agevolazioni sono state anticipate anche dalla circolare n. 29 del 27 marzo 2026: le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica sul portale web dell’INPS con la identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS, o attraverso gli Istituti di patronato.
6. Le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia
La realizzazione del Sistema integrato zerosei non potrà, però, non fare i conti con un altro importante evento di questo periodo, ovvero il rinnovo delle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione. Tra commenti favorevoli e critici e, in alcuni casi, di aperto e franco confronto, è stato pubblicato il loro Regolamento applicativo con il decreto 9 dicembre 2025, n. 221, che ha stabilito che il nuovo testo entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 2026/2027 per la scuola dell’infanzia e le prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre il precedente testo rimane in vigore per le classi intermedie già funzionanti nell’anno scolastico 2025/2026 ma con la rielaborazione graduale del curricolo di istituto.
Art. 1. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
1. Con il presente regolamento sono adottate le allegate Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, che ne costituiscono parte integrante e che sostituiscono le Indicazioni nazionali allegate al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole dell'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione adottano le Indicazioni nazionali di cui al comma 1, a partire dalle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, procedendo in prima attuazione e con gradualità alla rielaborazione del curricolo d'istituto.
Decreto 9 dicembre 2025, n. 221. Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.
Nelle nuove Indicazioni viene riconosciuto il ruolo strategico svolto dalla scuola dell’infanzia sia perché fa parte del Sistema integrato zerosei sia perché è la prima articolazione del sistema di istruzione e formazione. Essa si pone, in questo senso, in continuità con i servizi educativi per l’infanzia e con il primo ciclo di istruzione e ha come principali finalità la maturazione dell’identità personale, la progressiva conquista dell’autonomia, la promozione di una crescita armonica ed equilibrata e del benessere psico-fisico, la costruzione di relazioni sociali positive, la collaborazione con gli altri per il conseguimento di un obiettivo comune, lo sviluppo di competenze comunicative, linguistiche ed espressive, l’avvio al pensiero critico e riflessivo. Il riferimento del documento è la Raccomandazione UE del 22 maggio 2019 con il pieno riconoscimento delle funzioni anche sociali che svolge la scuola dell’infanzia nel quadro del Sistema integrato zerosei per la coesione sociale, l’inclusione, la convivenza democratica, la prevenzione alla dispersione scolastica. Si sottolinea per questo l’importanza di favorire la generalizzazione dei servizi educativi seguendo i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale e di corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia.
La scuola dell'infanzia offre un contesto educativo di esperienze concrete e di modalità di apprendimento rispettose della natura e dei ritmi di sviluppo di ciascun bambino, in continuità con quanto promosso nei servizi educativi per l'infanzia e nella consapevolezza che proprio l'esperienza mediata didatticamente offre occasioni di maturazione di un pensiero critico-riflessivo e di avvio del processo di germinazione di saperi che verranno formalizzati in chiave disciplinare a partire dalla scuola primaria (Decreto 9 dicembre 2025, n. 221).
Va, in realtà, sottolineato che nel nuovo testo i riferimenti al Sistema integrato zerosei sono presenti soprattutto nella parte generale e danno per scontata la realizzazione di tale prospettiva, mentre si insiste molto sulle finalità della scuola dell’infanzia in quanto elemento del primo ciclo di istruzione.
La centralità della scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia riveste un ruolo strategico nel nostro Paese e rappresenta la prima articolazione del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, in quanto ordine di scuola con una propria identità pedagogica ed organizzativa rivolta a bambine e bambini in età compresa fra 3 e 6 anni, al compimento dei quali prende avvio l’obbligo di istruzione (Decreto 9 dicembre 2025, n. 221).
Qualche considerazione critica va fatta a proposito della conferma dei campi di esperienza, a lungo elemento caratterizzante delle attività della scuola dell’infanzia, la cui prima definizione risale agli Orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne statali, D.M. 3 giugno 1991 e che erano stati definiti gli «ambienti del fare e dell’agire del bambino» e i «settori specifici ed individuabili di competenza».
Gli elementi pedagogici che caratterizzano i cinque campi non hanno perso con il tempo la loro attualità; sono stati tuttavia definiti quando non era stato creato il Sistema integrato zerosei e, pertanto, in una prospettiva di continuità richiedono un grande impegno nella loro attuazione per creare il collegamento tra l’ultimo anno del segmento di età 0-3 e il primo anno del 3-6.
Un importante collegamento con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei si realizza quando si definiscono i campi di esperienza come «tracciati aperti di finalità, competenze attese, obiettivi specifici e suggerimenti metodologici» che offrono agli insegnanti quadri culturali per interpretare e amplificare le stesse esperienze dei bambini.
Si tratta di riferimenti simbolico-culturali , ritenuti fondamentali per progettare attività didattiche finalizzate a 24 favorire l’espressione personale, la scoperta e l’acquisizione di conoscenze, il gioco, la creatività e la curiosità, gli scambi sociali, l’avvio ad una prima competenza riflessiva, lo svolgimento di semplici attività manuali anche in contatto diretto con la natura, in stretta continuità con quanto realizzato nei servizi educativi per la prima infanzia e nei più ampi ecosistemi formativi, secondo quanto suggerito dalle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” (Decreto 9 dicembre 2025, n. 221).
In realtà, il collegamento pedagogico tra i due segmenti 0-3 e 3-6 è dichiarato, ma rimane molto tiepido se non quasi inesistente. Tutto dipenderà da come declineranno la loro professionalità tutti gli educatori impegnati nelle prossime, inevitabili e fondamentali attività sperimentali di continuità educativa.