Percorsi a indirizzo artistico e musicale

Percorsi a indirizzo artistico e musicale

1. Il riordino dei percorsi

La pubblicazione del decreto interministeriale del primo luglio 2022, n. 176, che ha definito nuove norme per i percorsi nelle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, ha costituito, insieme al decreto 11 maggio 2018, n. 382 per l’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale, uno dei più rilevanti interventi nell’ambito della formazione musicale nel nostro sistema di istruzione. Il provvedimento va ricondotto all’intento di promuovere il riordino di tutta la filiera dell’ambito umanistico, musicale, coreutico superando la precedente frammentazione per creare un sistema più organico che sia in grado di offrire una più ampia gamma di servizi sul territorio.

In realtà, il processo per l’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale aveva avuto inizio con la legge n. 107/2015 che aveva previsto nelle deleghe al Governo la definizione di un decreto delegato specifico di riordino del settore.

 

Art. 1

Comma 180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

Comma 181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico‐musicali e didattico‐metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico‐musicale, con particolare attenzione al percorso pre‐accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico‐musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero.

 

Sulla base di tale delega era stato pubblicato il D.lgs n. 60/2017 con l’intento di garantire ad alunne e alunni, studentesse e studenti l’apprendimento della cultura umanistica e dei saperi artistici come valori della persona. Il decreto aveva ribadito che tra i compiti del sistema nazionale d'istruzione e formazione rientrava anche quello di sostenere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, che venivano riconosciute come elementi fondamentali del curricolo per promuovere capacità sociali, civiche, critiche e metodologiche nelle nuove generazioni, anche in riferimento alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue varie dimensioni.

 

Art. 1 Principi e finalità

3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.

 

Elemento centrale del progetto era la valorizzazione delle personali capacità creative e artistiche intese nelle loro diverse espressioni, partendo dai temi della creatività declinati come elementi irrinunciabili del curricolo scolastico. Il decreto richiamava quattro grandi aree della creatività:

  • quella musicale-coreutica, che riguarda la conoscenza, fruizione e prassi della cultura coreutica e musicale e la sua dimensione storico-critica;

  • quella teatrale e performativa, che richiama la conoscenza storico-critica, la fruizione e la pratica delle forme teatrali, cinematografiche e delle varie altre attività dello spettacolo;

  • quella artistico-visiva, con conoscenza, fruizione, prassi della pittura, scultura, grafica, arti decorative, design, o altre forme artistiche, conoscenza degli elementi storici, richiamo all’artigianato artistico e alle produzioni del Made in Italy;

  • quella linguistico-creativa, che riguarda le attività di conoscenza, fruizione, pratica per l’acquisizione di competenze logiche, linguistiche, argomentative; riguarda ancora la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia, delle varie forme espressive, compresi i dialetti, i fondamenti linguistici classici, i linguaggi in generale.

La strategia che si voleva porre in atto era ispirata a un triplice ordine di prospettive: il rilancio della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico italiano, lo sviluppo delle varie tematiche legate alla creatività. L’intento era di dar vita a un sistema organico di formazione aperto anche al mondo della cultura e del lavoro, molto più organico di quello in vigore, guidato da un’unica governance che vedeva coinvolti il Ministero dell’istruzione e quello dei beni e delle attività culturali, con il sostegno dei loro apparati amministrativi e con un’articolazione sul territorio caratterizzata da poli, reti, scuole, aperti anche a soggetti pubblici e privati, produttori e fruitori di arte, in un quadro sinergico finalizzato a valorizzare il mondo della cultura, dell’arte, della creatività.

Va sottolineato che con i nuovi provvedimenti si voleva riordinare l’intera filiera dell’offerta formativa della scuola proprio partendo dalle certezze ormai tradizionalmente consolidate quali l’insegnamento della musica nella scuola dell’infanzia, in quella primaria, la presenza delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dei licei coreutici e musicali. Si trattava di una strategia ambiziosa, che avrebbe richiesto una realizzazione attenta, ponderata, prudente, per evitare che l’offerta in atto di servizi per la cultura e l’arte potesse entrare in crisi senza riuscire a conseguire adeguati risultati.

La strada non sarebbe stata certo agevole e avrebbe previsto anche dei passaggi molto delicati, quali quello di riordinare realtà già affermate come le scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e lo stesso percorso già tracciato dei licei coreutici e musicali. La prospettiva indicata sembrava, però, rivelarsi suggestiva, sia per il rinnovo dell’offerta formativa della scuola sia per la sua apertura al mondo del lavoro e dell’arte sia, ancora, per le possibilità di sviluppo dell’occupazione, con la rimessa in gioco di musei, siti culturali, prodotti delle tradizioni, produzioni qualificate, prodotti artistici.

 

2. Le Scuole medie a indirizzo musicale (SMIM)

Il modello scolastico delle SMIM, scuole medie a indirizzo musicale, era stato introdotto a livello sperimentale dall’art. 1 del D.M. 3 agosto 1979, Corsi sperimentali ad orientamento musicale, dall’anno scolastico 1979/80 con corsi triennali nelle scuole medie che prevedevano un minimo di tre sino a un massimo di cinque specialità strumentali.

 

Art. 1

A partire dal prossimo anno scolastico 1979/80, sono istituiti, sperimentalmente, corsi triennali di scuola media ad indirizzo musicale presso le sedi in elenco allegate.

I corsi, comprendenti da un minimo di tre ad un massimo di cinque specialità strumentali, sulla base di quelle previste nel quadro dei corsi principali dei conservatori di musica e precisamente: pianoforte, violino, violoncello, oboe, clarinetto, flauto, corno e tromba, si svolgeranno nelle prime classi per estendersi gradualmente, negli anni scolastici successivi, nelle seconde e nelle terze.

Oltre allo studio degli strumenti musicali indicati al comma precedente, è ammesso anche lo studio della chitarra classica.

 

A introdurre nuove norme per i corsi sperimentali nelle scuole medie statali a indirizzo musicale era successivamente stato il decreto 13 febbraio 1996, Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale.

 

Art. 1. Collocazione e finalità dei corsi

  1. I corsi sperimentali ad indirizzo musicale di cui al presente decreto costituiscono parte integrante del progetto metodologico-didattico della scuola media e si realizzano nell'ambito della programmazione educativo didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media. Gli stessi, pur non essendo indirizzati a prevalenti prospettive specialistiche, non escludono, per la loro specificità, una valenza funzionale e propedeutica alla prosecuzione degli studi musicali.

  2. Detti corsi sono finalizzati a:

concorrere a promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo al preadolescente, attraverso una più compiuta applicazione ed esperienza musicale, della quale è parte integrante lo studio specifico di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa, di consapevolezza della propria identità e, quindi, di capacità di operare scelte nell'immediato e per il futuro;

consentire al preadolescente, in coerenza con i suoi bisogni formativi, una consapevole appropriazione del linguaggio musicale nella sua globalità, inteso come mezzo di espressione e di comunicazione, di comprensione partecipativa dei patrimoni delle diverse civiltà, di sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico;

fornire, per la loro elevata valenza espressiva e comunicativa, ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche ad alunni portatori di situazioni di svantaggio.

 

Il provvedimento era stato destinato alla riorganizzazione dei corsi triennali prevedendo l’insegnamento di non meno di tre strumenti, scelti fra almeno tre dei gruppi di:

  • strumenti a tastiera;

  • strumenti a corda;

  • strumenti a fiato;

  • strumenti a percussione.

Era stata prevista la costituzione di gruppi di almeno cinque o sei alunni per lo strumento prescelto con tre ore di educazione musicale e una individuale di strumento, mentre per il tempo prolungato vi era stata l’aggiunta di due ore senza compresenza per i docenti, prevista, di contro, per quelli delle varie specialità per svolgere musica d’insieme. Era stato inoltre stabilito che le classi di scuola media a indirizzo musicale sarebbero state formate con gli stessi criteri previsti per le classi normali, mentre l’insegnamento sarebbe stato affidato a docenti di educazione musicale a tempo indeterminato o in servizio ai sensi dell’art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Già allora l’art. 5, comma 1, aveva previsto la possibilità di istituzionalizzare tali corsi realizzando una loro equilibrata diffusione sul territorio nazionale.

A ricondurre a ordinamento quei corsi musicali erano stati poi la legge n. 124 del 3 maggio 1999 e il D.M. n. 201 del 6 agosto 1999. La legge, nel diramare una serie di provvedimenti urgenti in materia di personale scolastico, aveva infatti stabilito all’art. 11, Disposizioni varie, che a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 i corsi autorizzati in via sperimentale sarebbero stati ricondotti a ordinamento.

 

Art. 11. (Disposizioni varie)

9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell’anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale.

 

Lo stesso provvedimento, in parte abrogato dal D.lgs 13 aprile 2017, n. 60, era intervenuto anche per la stabilizzazione dei docenti prevedendo che quelli che avevano prestato 360 giorni di servizio effettivo nell’insegnamento sperimentale di strumento musicale nel periodo tra l’anno scolastico 1989/90 e l’entrata in vigore della legge, di cui almeno 180 dall’anno scolastico 1994/95, sarebbero stati immessi in ruolo sui posti disponibili dall’anno scolastico 1999/00, mentre gli altri avrebbero sostenuto un concorso riservato per la nuova classe di concorso. 

Aveva completato la riorganizzazione dei corsi il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 che aveva confermato l’insegnamento dello strumento musicale nella scuola media dall’anno scolastico 1999-2000 e istituito la relativa classe di concorso di strumento per i docenti, classe n. 77/A, mentre i programmi e gli orari di insegnamento erano già stati definiti con decreto 9 giugno 1999 su proposta di una Commissione nominata dal Direttore Generale dell’istruzione secondaria di primo grado.

Tale attività, che si poneva come integrazione interdisciplinare e arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale, prevedeva la creazione di classi secondo i criteri generali, previa apposita prova orientativo-attitudinale per gli alunni, costituite, ciascuna di esse, con quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali le cui specialità erano scelte dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi, tenendo conto anche della musica d’insieme. Oltre alle due ore settimanali per classe di educazione musicale già previste, venivano assegnate quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi; le ore di insegnamento di pratica strumentale individuale e per piccoli gruppi, l’ascolto partecipativo, le attività di musica di insieme, la teoria e lettura della musica (un’ora settimanale per classe) potevano esser svolte anche per gruppi strumentali.

 

2. Orientamenti formativi

I contenuti dell'educazione musicale, a loro volta, e in specie l'educazione dell'orecchio, l'osservazione e analisi dei fenomeni acustici, il riconoscimento degli attributi fisici del suono, la lettura dell'opera musicale intesa come ascolto guidato e ragionato, si modellano con il necessario contributo della pratica strumentale.

L'insegnamento strumentale:

promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;

integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva;

offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale;

fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio.

In particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica strumentale comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità in rapporto al sistema operativo dello strumento concorrendo allo sviluppo delle abilità senso-motorie legate a schemi temporali precostituiti;

dà all'alunno la possibilità di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e categorie fondanti il linguaggio musicale che i repertori strumentali portano con sé;

consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche;

permette l'accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione-composizione), sviluppando la dimensione creativa dell'alunno.

Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media – Riconduzione e ordinamento – Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media – Allegato A

 

Era indicato un ampio numero di strumenti musicali tra i quali si potevano effettuare le opzioni: flauto, oboe, clarinetto, saxofono, fagotto, corno, tromba, chitarra, arpa, pianoforte, percussioni (tamburo, timpani, xilofono, vibrafono), violino, violoncello, fisarmonica.

Il modello delineato sarebbe rimasto invariato per un lungo periodo, sino alla pubblicazione dei decreti D.P.R. n. 89 e D.P.R. n. 81, entrambi del 2009. Il primo decreto aveva previsto all’art. 5 che i corsi a indirizzo musicale si sarebbero tenuti oltre l’orario obbligatorio delle lezioni; si stabiliva anche che per valorizzarne l’apprendimento pratico e l’insegnamento della musica sarebbero stati creati anche laboratori musicali: tutto sarebbe stato stabilito con decreto dal ministero con carattere non regolamentare insieme ai criteri per il riconoscimento dei percorsi formativi extracurricolari già realizzati dalle scuole. Il secondo decreto, che nell’Allegato A aveva definito i programmi di insegnamento di strumento musicale, all’art. 3 aveva stabilito che per ciascun corso a indirizzo musicale sarebbe stata assicurata la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per classe di educazione musicale e quella di quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi.

 

L’insegnamento strumentale:

promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;

integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva;

offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale;

fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).

 

Anche nelle Indicazioni Nazionali D.M. n. 254 del 13 novembre 2012 tale ambito aveva trovato ampio spazio; si legge in un brano, poi ripreso nel documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari del 2018:

 

La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse.

3. L’insegnamento della musica nella scuola dell’infanzia e nella primaria

La musica e la danza si qualificano nelle varie attività svolte nella scuola dell’infanzia e in quella primaria come elementi connaturati con lo stesso vissuto scolastico. A segnalare l’importanza di questo ambito educativo era già stata sin dall’anno scolastico 1999/2000 la circolare ministeriale 6 agosto 1999, n. 198 che, rilanciando il Progetto Speciale Musica finanziato con la legge n. 440/1997, aveva sottolineato la valenza educativa dell’attività musicale come elemento di sviluppo della sicurezza individuale e delle capacità di integrazione, in grado di promuovere lo stare bene con sé e con gli altri a scuola, fuori della scuola, dopo la scuola. Il documento segnalava, in questo senso, di far fronte ad alcune esigenze fondamentali:

 

  1. L'esigenza di dotare la Scuola, in particolare quella dell'infanzia e quella elementare, di insegnanti realmente in grado di svolgere i compiti decisivi in tema di educazione musicale, che allo stato vengono loro attribuiti.
  2. L'esigenza di provvedere a interventi che risultino coerenti con l'estensione dell'obbligo scolastico a sedici anni. Il che implica che occorre pensare a bisogni formativi inerenti all'ambito musicale che superino il livello primario e propedeutico al quale si limitano le "didattiche storiche" alle quali si può fare riferimento per l'educazione musicale di base. Occorre nell'ambito di quest'esigenza sviluppare da una parte una diversa attivazione dell'educazione musicale nella scuola media, e dall'altra proporre e sviluppare una "pedagogia musicale" per l'ultimo biennio dell'obbligo, dimensione sconosciuta al nostro sistema scolastico nella prospettiva trasversale di una presenza in tutti gli indirizzi di quel biennio.
  3. L'esigenza conseguente di individuare, per tutti gli studenti coinvolti dall'estensione dell'obbligo, un nuovo settore di studi musicali, orientabile sia nel senso dell'analisi musicale, che nasca da una potenziata "didattica dell'ascolto attivo e partecipativo", sia nel senso dell'acquisizione di una pratica strumentale di propria elezione, a fini non necessariamente professionalizzanti, avviata nel segmento scolastico precedente ed opportunamente fatta proseguire nella fascia della secondaria superiore, sia come pratica corale. In tale prospettiva, dovrà essere opportunamente valorizzata l'esperienza della musica d'insieme, finalizzata anche ad un uso creativo del linguaggio musicale, senza esclusione di generi, stili e prassi.

 

Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, nel campo d’esperienza Immagini, suoni, colori delle Indicazioni-2012 l’educazione al suono e alla musica viene definita una esperienza universale che si manifesta in modi e generi diversi, tutti di pari dignità, in grado di generare emozioni e di evocare le tradizioni culturali; essa può offrire una carica formativa intensa anche nello stesso sviluppo del linguaggio infantile: il timbro, il volume, il ritmo della voce diventano campi di sperimentazione dell’apparato fonetico e di conquista di spazi di espressività.

Nei Traguardi per lo sviluppo della competenza i bambini sono invitati a esprimere pensieri ed emozioni, a interagire con i loro compagni e con le educatrici con immaginazione e creatività, a partecipare pienamente ai canti, ai giochi di movimento, alla danza, alla comunicazione espressiva.

Anche la percezione del paesaggio sonoro può rivelarsi fondamentale per la crescita dei bambini; essi imparano progressivamente a scoprire la propria realtà, ascoltando, ricercando, discriminando i suoni, interagendo con le tecnologie digitali che possono facilitare queste esperienze. L’ascolto, il movimento ritmico, la danza, le esperienze motorie costituiscono il senso stesso della comunicazione infantile nei confronti degli altri, degli adulti, della realtà di appartenenza.

Nelle Linee pedagogiche per il sistema 0-6, adottate con il D.M. 22 novembre 2021, n. 334, nell’indicare le prospettive di realizzazione del curricolo, si afferma che ne fanno parte tutti i linguaggi della cultura:

 

il riconoscimento delle qualità tattili, sensoriali e formali di oggetti e materiali per il loro valore estetico; l’apprezzamento della bellezza per le sue caratteristiche di ordine, armonia, ritmo, funzionalità; l’esercizio del gusto e della fruizione artistica;

l’abilità di rappresentare il mondo e socializzare le proprie esperienze attraverso la narrazione e l’utilizzo di linguaggi corporei, espressivi, verbali, matematici, grafico-pittorici, plastici, musicali, coreutici.

 

Tale prospettiva è ulteriormente delineata negli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia, diffusi con D.M. n. 43 del 24 febbraio 2022, nei quali si afferma più volte la necessità di dare spazio ai linguaggi grafico-pittorici, plastici, musicali, coreutici, costruttivi, motori, oltre che a quelli scientifici, tecnologici e di esplorazione.

Anche la scuola primaria era stata coinvolta nel Progetto Speciale Musica del 1999 prevedendo attività sperimentali da svolgere insieme alle scuole degli altri gradi scolastici attraverso la creazione di laboratori musicali come da circolare ministeriale 6 agosto 1999, n. 198 e con finanziamento con i fondi della legge n. 440/1997 per l’ampliamento dell’offerta formativa. L’iniziativa aveva avuto successo, tanto che sul territorio nazionale sarebbero stati creati nell’anno scolastico 1999/2000 ben 200 laboratori musicali condivisi da scuole primarie e secondarie di primo grado.

Una svolta importante si era verificata con l’applicazione del D.M. n. 8/2011 che aveva previsto la possibilità per le scuole primarie di organizzare corsi di pratica musicale utilizzando docenti con specifica qualificazione, iniziativa alla quale avrebbero aderito oltre mille scuole.

 

Art.1

Il presente decreto ha per oggetto iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria.

 

Per tali docenti, ai quali era stato richiesto un impegno triennale, sarebbero partite in quella fase altre iniziative di formazione a cura del MIUR, quali quella organizzata presso l’Università Roma Tre, nota n. 6066 del 18 giugno 2013, il progetto Millecori presso i conservatori per direttori di cori scolastici, nota n. 9855 del 30 novembre 2011 e nota n. 1026 del 7 febbraio 2013, i Laboratori del D.M. n. 8/11 per pratica musicale dei docenti primarie presso l’AFAM, nota n. 7186 del 12 luglio 2013; InNovaMusica a cura di ANSAS e INDIRE, nota n. 10576 del 20 dicembre 2012.

Dopo qualche tempo sarebbero state pubblicate con nota n. 151 del 17 gennaio 2014 le Linee guida per la diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria; il documento era stato redatto con l’intento di sostenere le iniziative e attività di potenziamento, rilancio e valorizzazione della pratica musicale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche promuovendo la ricerca e la formazione in servizio dei docenti.

 

La globalità dell'esperienza sonora – che è esplorazione, ascolto, discriminazione, rappresentazione, appropriazione, ricomposizione ecc. costituisce l'orizzonte metodologico caratteristico delle attività pratiche nel ciclo primario, in cui ha un ruolo fondamentale il "fare musica insieme", inteso non solo quale preziosa occasione per la socializzazione e la condivisione di contesti esperienziali, ma anche quale modalità di apprendimento collaborativo collegiale. In tal senso la musica rappresenta anzitutto un campo esperienziale e di elaborazione della conoscenza, le cui "regole" (mai statiche, bensì reinventabili in condivisione costantemente) governano i processi di ca-costruzione nel fare significato.

 

Il testo, che era stato che era stato elaborato dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica (CNAPM) istituito con Decreto del Direttore Generale n. 19 del 13 maggio 2013, riportava anche il quadro normativo relativo a tale ambito di insegnamento; riconosceva, nel contempo, il ruolo fondamentale svolto dalle istituzioni scolastiche per la realizzazione di tale prospettiva: sarebbe toccato, infatti, a queste ultime formulare i progetti possibilmente triennali di pratica musicale e inserirli nel Piano dell’Offerta Formativa (POF).

 

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, sulla base di un progetto possibilmente pluriennale, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire l’assegnazione a una o più classi l’assegnazione di un docente in possesso dei titoli, di cui all’art. 3 del DM n. 81/11 per la realizzazione di tali attività formative. L’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa prevista dal DPR n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per un miglior impiego delle risorse disponibili.

Nota 17 gennaio 2014, n. 151, Trasmissione Linee guida al D.M. n. 81/2011. Indicazioni operative.

 

Era stata prevista la possibilità di realizzare progetti musicali pluriennali con le indicazioni del numero di ore per le attività musicali, due-tre ore per ciascun alunno, la dichiarazione di disponibilità di un docente con titoli, le risorse umane e strumentali impiegate. Erano stati definiti anche i documenti per la certificazione delle competenze, l’organizzazione didattica con l’articolazione oraria, il possibile intervento di Associazioni Musicali per attività di formazione musicale. Sul piano operativo erano state formulate proposte due possibilità non vincolanti (si veda Tabella 1).

 

Tabella 1

Proposte di modelli organizzativi per progetti musicali pluriennali

progettualità tipo

caratteristiche progettuali

risorse tipo

a) potenziamento dell’offerta musicale

si caratterizza, grazie ai corsi di musica organizzati nella scuola primaria, per una maggiore e più diffusa presenza della musica nella vita dell'Istituto

si basa sull’organizzazione interna dell’Istituto scolastico, utilizzando unicamente l’orario aggiuntivo concesso con l’utilizzo e/o la flessibilità consentita dall'Autonomia scolastica

b) IC/poli scolastici a orientamento musicale nei quali si sperimenta un curricolo musicale verticale

si realizza attraverso la collaborazione del docente musicista della scuola primaria con gli insegnanti di Strumento e di Musica della secondaria a indirizzo in Rete. Consente di estendere a 6 anni, anziché 3, i curricula dell’orientamento/indirizzo musicale

 si basa sull’introduzione nell’organico della scuola primaria di docenti utilizzati o di risorse umane esterne (esperti) rese disponibili nel’ambito di progettualità che vedono il coinvolgimento di realtà musicali territoriali

 

La nota sottolineava che le risorse professionali disponibili sarebbero state quelle dell’organico di istituto o con il ricorso all’utilizzazione di docenti di altri istituti, come previsto dall’art. 6 ter del CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) allora in vigore, che avrebbero avuto accesso al FIS (Fondo d’Integrazione Salariale) in base a protocolli sottoscritti dalle due istituzioni interessate; gli USR (Uffici Scolastici Regionali) avrebbero potuto concedere utilizzazioni per cattedre intere, se disponibili, o fino a un massimo di 6 ore per scuola, senza incremento di organico, con conseguente stipula di contratti di istituto finanziati con i fondi delle supplenze. I docenti, avrebbero dovuto essere in possesso dei titoli previsti dal D.M. n. 81/2011.

A ridefinire tutto l’ambito della pratica dell’arte e della musica sarebbe stata, infine, la legge n. 107/2015. Il provvedimento avrebbe affrontato tale tematica in vari commi dell’art. 1: al comma 20 avrebbe stabilito che, al pari della lingua inglese e dell’educazione motoria nella primaria, per l’insegnamento della musica avrebbero dovuto essere utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate e docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione come specialisti, tutti a seguito di una specifica formazione; al comma 58 richiamando l’importanza del Piano nazionale per la scuola digitale anche per la realizzazione di specifici laboratori tecnologici.

In realtà, l’aspetto più rilevante della legge avrebbe riguardato la questione delle leggi-delega dei commi 180 con la delega al governo di adottare, entro 18 mesi dalla legge, uno o più decreti per il riordino, la semplificazione, la codificazione, il coordinamento delle norme in materia di istruzione e il comma 181 con il richiamo al rispetto di principi e criteri direttivi dell’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di ulteriori criteri, al punto g) per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e il sostegno della creatività attraverso:

 

Art. 1, comma 20, lett. g)

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico‐musicali e didattico‐metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico‐musicale, con particolare attenzione al percorso pre‐accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico‐musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero.

 

Avrebbe fatto seguito il D.lgs 13 aprile 2017, n. 60, con la possibilità per gli istituti scolastici di realizzare attività ispirate ai temi della creatività e alla pratica artistica e musicale per promuovere le capacità espressive e di comunicazione degli alunni, anche per consentire a essi di conoscere e fruire del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di questo nuovo sistema coordinato, anche prevedendo l’intervento di docenti di altri gradi scolastici, dell’organico dell’autonomia e del 5% del contingente dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa dopo specifica formazione.

4. I licei coreutici e musicali

Anche i licei musicali e coreutici occupano un ruolo da protagonisti in questo riordino della filiera artistico musicale. Nati nell’anno scolastico 2010/2011 con il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, essi sono finalizzati a promuovere l’apprendimento tecnico pratico della musica e della danza, anche nella loro evoluzione storica, e vanno a completare l’offerta formativa del nostro sistema di istruzione in questo ambito.

I licei musicali e coreutici, che si articolano nelle due omonime sezioni, quella musicale e quella coreutica, si sono organizzati sin dalle prime fasi tendenzialmente con forti legami tra loro, tanto che già nel 2011 è stata stabilizzata ufficialmente la rete dei licei coreutici e musicali e oggi appare una importante realtà della nostra scuola che opera a livello nazionale ispirandosi al documento di base Qualità e Sviluppo dei licei musicali e coreutici sottoscritto il 23 novembre 2021 presso il Ministero.

L’intento della Rete nazionale è stato soprattutto quello di promuovere incontri tra i licei musicali e quelli coreutici, statali e paritari, progettare e sviluppare un portale della Rete, realizzare monitoraggi per rilevare i migliori processi innovativi, elaborare proposte e progetti, promuovere studi e seminari per lo sviluppo della cultura coreutica e musicale.

Il percorso che tali istituti propongono, in una cornice che richiama la cultura liceale, è finalizzato ad approfondire in un’ottica teorico-pratica lo studio dei linguaggi musicali e coreutici visitati attraverso la loro composizione, interpretazione, esecuzione, rappresentazione. Il percorso è delineato nel D.M. 7 ottobre 2010, n. 211 Indicazioni Nazionali, Allegato E, Liceo musicale e coreutico - Sezione musicale All. E1 – Sezione coreutica All. E2.

 

Art. 1

  1. Le Indicazioni nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, articolo 13, comma 10, lettera a), comprendono la nota introduttiva di cui all'allegato A e la declinazione degli obiettivi di apprendimento di cui agli allegati B, C, D, E, F, G del presente decreto del quale fanno parte integrante.

 

Insieme alle specifiche discipline dell’ambito musicale e coreutico, le studentesse e gli studenti sono invitati a esplorare i vari ambiti del sapere, dalla lingua e letteratura italiana alla lingua straniera, dalla storia e filosofia alla matematica, fisica, scienze naturali, storia dell’arte, con il coinvolgimento, per le materie di indirizzo, dei settori della musica e della danza.

Per quanto riguarda il percorso di studi, il piano ha previsto annualmente attività e insegnamenti obbligatori pari a 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali, mentre per gli insegnamenti di indirizzo sono previste 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.

Con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, commi 510 e 511, sono stati decisi l’attivazione e l’ampliamento di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, disposizione poi attuata con il decreto n, 167/2022.

 

Art. 3 Obiettivi generali

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 1, comma 510, della legge n. 178 del 2020, le istituzioni scolastiche selezionate ai sensi dell’articolo 4, assicurano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) ampliamento dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica attraverso corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, anche tramite l’attivazione di laboratori e di percorsi finalizzati alla produzione autoriale di testi e musica e alle dimensioni creative e produttive collegate all’universo digitale;

b) realizzazione di prodotti creativi inerenti al progetto formativo realizzato.

2. Presso ciascun Ufficio scolastico regionale può essere costituito un Comitato tecnico scientifico incaricato di supportare e monitorare l’attivazione delle attività formative. Ai componenti dei Comitati non spettano compensi o indennità comunque denominati.

Decreto 24 giugno 2022, n. 167, Ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali ai sensi dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Dall’anno scolastico 2022/2023 è stato previsto, come da nota n. 14603 del 27 aprile 2022 per la definizione degli organici, il limite massimo, per ciascuna sezione, di n. 10 ore di Storia della musica (classe di concorso A53), n. 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63), n. 15 ore di  eoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Questa scelta è stata conseguente a una sentenza del TAR del Lazio che aveva nominato un Commissario ad acta per istituire la seconda ora di lezione frontale e non di ascolto partecipativo di primo strumento per gli alunni del primo biennio dei licei musicali, fatto che aveva spinto il Ministero dell’Istruzione a intervenire.

Per l’insegnamento di strumento (classe di concorso A-55) nei cinque anni di corso possono essere attivate per ciascuna sezione n. 8 ore di primo strumento e n. 4 di secondo strumento per ciascun alunno, prevedendo il limite massimo della classe di 27 alunni, mentre per i laboratori di musica d’insieme nel quinquennio sono fruibili massimo n. 13 ore a cura degli insegnamenti di strumento anche curando il completamento delle cattedre.

 

L'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, è definito in coerenza ai quadri orari vigenti, avendo cura in particolare, considerata l'attribuzione di risorse aggiuntive in base alla L. 145/2018, di attribuire in organico di diritto i posti necessari allo svolgimento della seconda ora di primo strumento prevista per le classi prime e seconde. In particolare, l'organico viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 8 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d'insieme attivato all'interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre.

Nota n. 14603 del 12 aprile 2022, Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/23.

 

È stata anche prevista per le classi terze, quarte e quinte della sezione coreutica la possibilità di ottenere risorse di organico in più per poter attivare le sezioni Danza classica e Danza contemporanea, mentre per le prime classi della sezione musicale vi è stata la conferma che l’iscrizione è subordinata alla prova di verifica del possesso di competenze.

5. La pubblicazione del decreto delegato n. 60/2017

Il decreto n. 60/2017 si è posto sin da subito come vero e proprio spartiacque perché, abbandonando la tradizionale politica scolastica di interventi singoli sui vari segmenti della scuola, ha promosso il riordino complessivo del settore ridisegnando strategie, compiti funzioni, organismi nella prospettiva di creare un sistema unitario coordinato per la promozione dei «temi della creatività».

Tale riordino ha avuto la finalità generale di promuovere la cultura e delle arti e valorizzare il patrimonio e la produzione culturale, musicale, teatrale e coreutica, cinematografica in una prospettiva di sostegno alla creatività e di promozione del nostro patrimonio culturale e artistico, anche in riferimento al Made in Italy, legando tradizione e innovazione. Si legge nel decreto:

 

Art. 1, Principi e Finalità

  1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.

  2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

 

L’intera governance del settore è stata rivista, proponendo un articolato sistema costituito a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, da quello dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, dall’INDIRE; sul territorio il riferimento è stato quello delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, da riorganizzare nelle reti e nei poli. Sono stati coinvolti anche il sistema AFAM, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le università, le scuole tecniche superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli istituti italiani di cultura. È stato infine previsto il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, in particolare di quelli del terzo settore che si occupano dell’ambito artistico e musicale specificatamente accreditati dal MIUR e dal MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) in base a un decreto del MIUR adottato di concerto con il MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo).

Al Ministero dell’istruzione, all’INVALSI e all’INDIRE il decreto ha affidato specifici compiti: l’INVALSI avrebbe definito, anche in riferimento al RAV (Rapporto di Autovalutazione), indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi conseguiti circa l’attuazione dei temi della creatività; il Ministero e l’INDIRE avrebbero promosso la realizzazione di iniziative ispirate allo sviluppo dei temi della creatività:

 

Art. 6. Collaborazione con INDIRE

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti i temi della creatività:

1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività;

2) documentazione delle attività inerenti i temi della creatività;

3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei poli a orientamento artistico e performativo;

4) raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creatività, al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza;

5) diffusione delle buone pratiche più efficaci al fine del conseguimento, da parte delle studentesse e degli studenti, di abilità, conoscenze e competenze relative ai temi della creatività.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 – Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

La complessità del riordino sarebbe stata sostenuta con varie iniziative. Oltre a prevedere che il 5% dei posti in organico per il potenziamento dell’offerta formativa sarebbe stato impegnato sui temi della creatività, è stato stabilito l’accesso per tali docenti al Piano nazionale di formazione e il suo inserimento nel più generale Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). È stato istituito insieme al Piano delle Arti, pur non prevedendo maggiori oneri per la finanza pubblica, uno specifico fondo denominato Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività.

È stato, infine, affidato al Ministero il controllo dopo un biennio dalla entrata in vigore della norma sia per verificare costi, finalità e qualità dell’esperienza sia per regolarne l’andamento.

Lo scopo fondamentale del riordino del sistema ha perseguito, nel suo complesso, il riequilibrio dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche sul territorio, sia prevedendo la riorganizzazione di queste ultime in reti e poli a orientamento artistico e performativo sia il superamento del sistema delle scuole medie a indirizzo musicale (SMIM). In questo senso, il decreto, riconoscendo l’importanza di tali esperienze anche per gli effetti sulla scuola dell’infanzia e su quella primaria, ha previsto una fase iniziale nella quale in tutte le scuole del sistema SMIM, utilizzando i posti in organico per i corsi a indirizzo musicale e per il potenziamento, siano attivati nelle sezioni ordinarie percorsi a indirizzo musicale, organizzate prioritariamente per gruppi di studenti. 

L’innovazione ha coinvolto anche i licei musicali e coreutici ai quali è stato consentito, a organico invariato, di introdurre insegnamenti opzionali, prevedendo che a regime ciascun corso quinquennale avrebbe contato su un organico di almeno otto insegnamenti di strumento differenti e non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con eventuali deroghe sino a cinque insegnamenti solo per il pianoforte. Infine, per gli istituti AFAM del settore musicale è stata prevista l’autorizzazione a organizzare corsi curriculari propedeutici di preparazione alle prove di accesso agli studi accademici di primo livello.

La scelta di costituire a regime reti di istituzioni scolastiche si giustifica con l’intento di potenziare il sistema sviluppando le tematiche della creatività, promuovendo la realizzazione di progetti, la valorizzazione della professionalità dei docenti anche attraverso iniziative di formazione, l’utilizzo di risorse strumentali, tecnologiche e laboratoriali, la stipula di accordi tra i soggetti del sistema coordinato, l’organizzazione di eventi.

È stata prevista la creazione di Poli a orientamento artistico e performativo autorizzati dagli USR ai quali avrebbero potuto far riferimento, le istituzioni scolastiche del primo ciclo dello stesso ambito territoriale qualora avessero adottato in una o più sezioni curricoli verticali per lo sviluppo di almeno tre temi della creatività: tale aggregazione avrebbe consentito l’ottimizzazione delle risorse professionali e strumentali.

 

Art. 11. Poli a orientamento artistico e performativo

  1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creatività, possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

  2. Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali (D.lgs.13 aprile 2017, n. 60).

 

Particolarmente significativa è stata, infine, considerata la scelta di definire con cadenza triennale un Piano delle Arti destinato alle istituzioni scolastiche, alle reti di scuole e ai Poli per promuovere l’apprendimento e lo sviluppo di competenze musicali, artistiche, cinematografiche, tecnologiche. Nel Piano erano definite misure e azioni per favorire la fruizione del nostro patrimonio artistico e la diffusione di conoscenze relative a tale ricchezza, anche valorizzando il Made in Italy.