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Il nuovo PEI tra novità e dubbi

Alcune risposte alle domande più frequenti sulla compilazione del Piano Educativo Individualizzato per conoscere i diritti degli studenti e dei genitori da un punto di vista normativo e pratico.

Da quando, a gennaio del 2021, il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il DI (Decreto Interministeriale) n. 182/2020 con i nuovi modelli e le Linee guida, sono arrivati su questo tema al gruppo Facebook «Normativa Inclusione» innumerevoli quesiti, dubbi e richieste di chiarimenti e il loro flusso, da allora, non si è praticamente mai arrestato.
Un grande interesse verso questi argomenti era del resto facilmente prevedibile considerando che le novità introdotte andavano ben oltre i famosi modelli di PEI ma investivano, con l’istituzione del Gruppo di lavoro operativo (GLO), tutta la gestione del percorso personalizzato degli alunni con disabilità cambiando profondamente ruoli e responsabilità delle figure coinvolte.
Rispondere sempre in modo preciso e sensato, pur in assenza di riferimenti normativi precisi, non è stato per nulla facile.
Il principio generale che si è seguito è stato quello di basarsi sempre sulla legislazione primaria e ingrediente fondamentale di ogni risposta è in ogni caso l’attenzione ai principi dell’inclusione, e quindi alle finalità, pedagogiche e educative, a cui deve mirare uno strumento educativo come il PEI, sulla base di una autentica corresponsabilità educativa.

 

 

Davvero scrivere il PEI spetta all’insegnante di sostegno?

Che il PEI debba essere elaborato e approvato dal GLO è previsto dalla legge (D.lgs. n. 66/17, art. 7, comma 2/a) ed è fuori discussione. All’incontro del GLO si arriva di solito con una bozza di PEI che qualcuno ha elaborato prima. Questo qualcuno è spesso, anche se non necessariamente, l’insegnante di sostegno. Si può garantire una reale condivisione preparando la riunione in modo adeguato e svolgendo ciascuno la propria parte.

 

Un bambino con ADHD non ha diritto a nessuna tutela perché non ha ritardi. È proprio così?

Per ottenere a scuola un insegnante di sostegno, ma di solito anche un educatore, va dichiarata la situazione di disabilità che non significa necessariamente ritardo cognitivo o difficoltà scolastiche. Moltissimi bambini con una diagnosi di ADHD hanno supporti di questo tipo a scuola perché, anche se non ci sono veri e propri «ritardi», hanno bisogno di un aiuto altrimenti non potrebbero accedere al servizio di istruzione di cui hanno diritto.

 

Come gestire gli aggiornamenti del PEI, tra stampe e firme successive

Il PEI è per sua natura un documento dinamico, destinato per tutto un anno scolastico a verifiche e conseguenti revisioni; non viene «congelato» con la stampa e le firme. Il GLO approva un PEI redatto in un certo momento e le firme sono riferite a quella versione e a quella data. Il nuovo modello nazionale prevede vari spazi per le successive verifiche e integrazioni, ciascuno con la sua data e il suo verbale del GLO.

 

I genitori sono obbligati a compilare il quadro informativo?

I genitori non possono essere obbligati a fornire queste informazioni. È una opportunità che viene data loro per poter integrare formalmente la descrizione del minore, soprattutto se ritengono che il quadro che emerge dalla documentazione clinica o dall’osservazione in contesto scolastico risulti non adeguato a far emergere le potenzialità del loro figlio.
Rispetto alle preoccupazioni sulla privacy si può ricordare ai genitori che il PEI è un documento riservato, che non esce dalla scuola senza la loro autorizzazione, e che tutti i membri del GLO sono tenuti alla riservatezza professionale. Ma se essi rimangono nella loro posizione si può solo prenderne atto e la sezione 1 rimarrà in bianco specificando i motivi nel verbale.

 

Chi redige il Profilo di funzionamento?

Il D.lgs. n. 66/17 ha sostituito la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale (entrambi aboliti) con un Profilo di funzionamento predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell’ICF (art. 5, comma 2b).
La redazione del Profilo di funzionamento è di competenza dell’Unità di valutazione multidisciplinare (UVM) dell’ASL, con la collaborazione dei genitori e la partecipazione del dirigente scolastico o un altro docente specializzato della scuola presso cui è iscritto l’alunno in questione (art. 5, comma 4c).

 

Che differenza c’è tra il PEI su base ICF e il PEI su modello bio-psico-sociale?

L’ICF è un sistema di classificazione mentre il PEI è un documento di progettazione. È il Profilo di funzionamento, di competenza dei clinici, che dovrebbe descrivere il funzionamento degli alunni utilizzando la classificazione ICF e avvalendosi dei relativi codici.
Nel PEI non si classifica ma si decide come intervenire per sviluppare le potenzialità dell’alunno, partendo dalla certificazione e dal Profilo di funzionamento ma integrando il quadro con osservazioni sullo specifico contesto scolastico che i clinici non sempre conoscono. Lo scopo è quello di intervenire, non solo di descrivere: le barriere si individuano per rimuoverle o per lo meno ridurle, i facilitatori per valorizzarli.
Il PEI va redatto secondo un approccio bio-psico-sociale, prospettiva che sta alla base anche della classificazione ICF dell’OMS. Nella stesura del PEI quindi non ci sono codici e non si fanno classificazioni, ma i principi rimangono quelli.

 

PEI semplificato, differenziato, personalizzato

Nel primo ciclo, primaria e secondaria di primo grado, il percorso didattico è sempre personalizzato in base alle esigenze e alle potenzialità dell’alunno; non servono, quindi, altre specificazioni se non quelle realmente necessarie per definire come e che cosa si personalizza. Sia alla primaria che alla secondaria è possibile prevedere semplificazioni, riduzioni, facilitazioni e adattamenti vari, e nel PEI bisogna sforzarsi di spiegare cosa e come si semplifica, si adatta, ecc. senza accontentarsi di classificare gli interventi con etichette sintetiche, ad alto rischio di equivoco. Si parla di programmazione differenziata, con perdita del valore legale del titolo di studio, solo alla secondaria di secondo grado e in quel caso è necessario il consenso da parte dei genitori.

 

Si può (o «si deve») personalizzare la valutazione degli alunni con disabilità?

Poiché tutti gli interventi didattici e educativi destinati agli alunni con disabilità sono personalizzati e vanno definiti nel PEI di ciascuno, anche la valutazione lo deve essere. Non avrebbe senso insegnare loro contenuti diversi in modo diverso e poi valutarli come tutti gli altri.
Le griglie sono strettamente connesse ai criteri di valutazione, da definire per ciascun alunno, e sono pertanto esplicitati a cura del GLO (D.lgs. n. 66/17, art. 7, comma 2, lettera d) e definiti nel PEI di ciascuno, disciplina per disciplina, nella sezione 8.

 

Fuori o dentro l’aula: che cosa dice la normativa?

La normativa non entra nel merito di queste scelte e lascia decidere alle singole scuole in base al principio della flessibilità didattica. Ma questo non significa arbitrio: queste decisioni vanno condivise e formalizzate nel PEI, alla cui redazione partecipano anche i genitori, e assunte in base a un progetto che deve essere sempre riferito all’effettiva convenienza della scelta, rapportata all’alunno, ovviamente, non agli insegnanti. Ricordiamo che convenienza significa confronto tra vantaggi e svantaggi, e va sempre verificata. Che cosa fa l’alunno quando esce? Che cosa fanno i compagni? L’insegnante di classe sa che cosa sta facendo l’alunno fuori? È un suo alunno anche quello, è bene ricordarselo. E l’insegnante di sostegno o l’educatore sanno che cosa sta facendo la classe? Hanno deciso come concretamente raccordare le due attività? Può avere senso se si esce per uno scopo, non semplicemente perché è previsto dall’orario settimanale.

 

Gli apprendimenti sono valutati in base al PEI, le competenze no. È corretto?

La valutazione degli apprendimenti è sempre riferita al PEI, e quindi liberamente personalizzabile, ma non è così per la certificazione delle competenze con cui appunto la scuola «certifica» il raggiungimento o meno di precisi obiettivi.

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