L’Intelligenza Artificiale e l’Europa

L’Intelligenza Artificiale e l’Europa

1. La quarta rivoluzione: l’Intelligenza Artificiale

Gli studiosi convengono sul fatto che con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale (IA) ci troviamo di fronte a uno dei passaggi epocali dell’esistenza dell’uomo, tanto che si spingono a definire questa fase come la «quarta rivoluzione» dopo quella copernicana della terra e del sistema solare, quella darwiniana del processo evolutivo delle specie e quella freudiana della psicanalisi e degli studi sulla personalità.

Con il termine «Intelligenza Artificiale» sono definiti i sistemi che sono in grado di attuare nella propria realtà comportamenti analoghi a quelli umani intelligenti, con azioni anche autonome, per conseguire determinati obiettivi.

Si tratta di una tematica di grande attualità che si è imposta proprio per la velocità del suo progresso e per le implicazioni che tale sviluppo può avere sul futuro dell’uomo. Per questo motivo, il filosofo Umberto Galimberti ha avvertito il bisogno di mettere in guardia da un utilizzo indiscriminato dell’IA, per lui l’elemento più avanzato dell’età della tecnica, in quanto è in grado di effettuare calcoli ma di non comprenderli, sostituendo di fatto le dinamiche degli algoritmi al pensiero critico della persona e riducendo a modelli matematici la complessità della vita stessa.

L’IA sta, infatti, modificando profondamente il nostro modo di vivere, anche abbattendo le barriere tra la vita reale e quella virtuale ed esercitando una grande influenza sul pensiero e sull’esistenza delle persone per la sua pervasività e per la sua capacità di trasformare il mondo. Non a caso, gli studiosi quando descrivono il contesto dell’IA utilizzano i termini «infosfera», indicando la condizione di continua comunicazione con il mondo che caratterizza la quotidianità rendendola diversa rispetto alla realtà stessa, e «onlife», ovvero una condizione che pone le persone in una iperconnessione continua con il mondo virtuale.

È ormai diffusa la consapevolezza che non ci troviamo solo di fronte a un cambiamento analogo a quelli che l’uomo ha vissuto nel passato. Infatti, se le rivoluzioni precedenti hanno incrementato possibilità già insite nel progresso in atto migliorandolo e confermando intuizioni o elementi già conosciuti, quella dell’IA, per la sua rapidità e la sua natura auto-evolutiva, pone l’uomo davanti alla necessità di reinventare il suo modo di esistere e interagire, sia a livello individuale sia collettivo.

La rivoluzione apportata dall’IA produce effetti a livello economico e industriale, perché incide sulla produzione e sui sistemi di lavoro, a livello sociale, perché i suoi effetti toccano tutti, nessuno escluso, e, infine, a livello epistemologico, perché cambia i concetti stessi di ricerca, sperimentazione e funzionamento del pensiero.

Va ricordato, inoltre, che l’interesse per l’IA non è stato sempre costante: a fasi più intense, durante le quali l’interesse degli studiosi è stato incrementato dalla convinzione che essa avrebbe potuto davvero migliorare la vita dell’uomo, si sono susseguite fasi di minor interesse caratterizzate da scetticismo, per poi sancire, puntualmente, una fase di ripresa e di rilancio.

Di IA si comincia più diffusamente a parlare già negli anni ’50 del Novecento, anche se il dibattito ha assunto una certa rilevanza con l’affermarsi della logica matematica e computazionale e con lo sviluppo delle prime ricerche svolte da George Boole e Gottlob Frege, con la «Macchina di Turing», uno dei primi modelli computazionali astratti realizzato da Alan Turing e in grado di compiere operazioni logiche. Gli studi hanno avuto ulteriori sviluppi nel corso degli anni ’60 e ’70, soprattutto a opera di Allen Newell, Herbert Simon e Marvin Minsky con il collegamento sempre più stretto tra lo studio dell’IA e quello della mente e delle scienze cognitive. La discussione è proseguita negli anni ’80 e ’90 focalizzandosi sul confronto tra «IA forte» e «IA debole», mentre è solo a partire dagli anni Duemila che il dibattito sull’IA, uscendo dall’ambito tecnico, si è spostato sugli aspetti esistenziali stessi dell’umanità, in un confronto che ha coinvolto la vita delle persone, comprese la sfera etica e valoriale.

2. Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)

L’Europa è stata ben presto consapevole dell’importanza strategica dell’IA, tanto che già nell’aprile 2018, 25 degli Stati membri, insieme alla Norvegia, hanno sottoscritto la Dichiarazione di cooperazione, un accordo per promuovere lo sviluppo dei sistemi di IA, mentre nella stessa data la Commissione europea ha reso nota, con la Comunicazione L’intelligenza artificiale per l’Europa, la sua strategia per il mercato unico digitale, anch’essa finalizzata a rafforzare la leadership nell’IA e la sua diffusione nell’economia, preparare ai conseguenti cambiamenti e definire un quadro giuridico adeguato basato su valori e principi etici.

Ha fatto seguito, nel dicembre 2018, la pubblicazione, a cura della Commissione e degli Stati membri, del Piano coordinato sull'Intelligenza Artificiale destinato a promuovere una forte sinergia tra gli investimenti europei. Nel frattempo, una Commissione di 52 esperti provenienti dalle imprese, dalla pubblica amministrazione, dal mondo della ricerca e dalle università ha lavorato tra il 2017 e il 2018 all’individuazione dei principi e alla definizione delle regole per la redazione di linee guida sui sistemi di IA, analizzandone gli aspetti valoriali, sociali e legali.

Dopo la diffusione del documento Revisione 2021 del Piano Coordinato sull’Intelligenza Artificiale per la competitività, ulteriori iniziative sono state promosse dalla Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Infine, dopo l’inizio dei lavori il 21 aprile 2021 e la loro conclusione a fine giugno 2024, è stata pubblicata la Raccomandazione UE 2024/1689 (AI Act), nella quale è stato definito un primo quadro giuridico globale sui sistemi di IA, denominato anche Regolamento AI Act, che conferma la scelta per una IA sicura, affidabile e fondata sui valori della persona. Sono state anche fissate le date per la sua applicazione, prevedendo in una prima fase, sino al febbraio 2025, l’entrata in vigore delle norme per i sistemi di IA con rischio inaccettabile, sino al 2 agosto per quelli di uso generale e da quella data per tutto il resto. Si legge nel Regolamento:

 

(4) L'IA consiste in una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che contribuisce al conseguimento di un'ampia gamma di benefici a livello economico, ambientale e sociale nell'intero spettro delle attività industriali e sociali. L'uso dell'IA, garantendo un miglioramento delle previsioni, l'ottimizzazione delle operazioni e dell'assegnazione delle risorse e la personalizzazione delle soluzioni digitali disponibili per i singoli e le organizzazioni, può fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e condurre a risultati vantaggiosi sul piano sociale e ambientale, ad esempio in materia di assistenza sanitaria, agricoltura, sicurezza alimentare, istruzione e formazione, media, sport, cultura, gestione delle infrastrutture, energia, trasporti e logistica, servizi pubblici, sicurezza, giustizia, efficienza dal punto di vista energetico e delle risorse, monitoraggio ambientale, conservazione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.

 

Il Regolamento richiama pienamente il quadro delineato dai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in vigore dal 1953, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, approvata nel 2000 a Nizza e in vigore con il Trattato di Lisbona del 2009.

Il suo fine è di migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di una IA antropocentrica e affidabile che sostenga l’innovazione e assicuri un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo stato di diritto e l’ambiente.

Il documento è stato redatto sulla base di principi e regole finalizzati a conseguire una serie di obiettivi:

  • l’armonizzazione del quadro normativo europeo per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi di IA e per quelli con finalità generale;

  • il divieto di talune pratiche di IA;

  • la definizione dei requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio e degli obblighi per i loro produttori e utilizzatori;

  • una maggior trasparenza per alcuni sistemi di IA;

  • il monitoraggio sul mercato, la sua vigilanza e governance;

  • il sostegno dell’innovazione.

 

Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

(1) «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali (Regolamento UE 2024/1689).

 

Nella definizione del Regolamento, nella quale i sistemi sono considerati nel loro ciclo di vita, costruzione e utilizzo, la Commissione ha individuato alcuni elementi che li caratterizzato, anche se non sempre presenti nell’intero ciclo. I sistemi di IA:

  • sono vere e proprie macchine con componenti hardware e software che le fanno funzionare. Hanno natura computazionale e prevedono l’utilizzo di dati e l’esecuzione di operazioni;

  • sono progettati con vari livelli di autonomia, anche potendo operare con indipendenza o senza l’intervento dell’uomo, ma in quest’ultimo caso è proibito il loro uso;

  • possono avere capacità di adattabilità dopo il loro utilizzo, mostrando spazi di autoapprendimento o di modifica del comportamento in base all’esperienza effettuata, anche con effetti diversi, ad esempio scoprendo nuovi modelli e individuando diverse relazioni;

  • operano per obiettivi. I sistemi hanno sempre uno o più obiettivi espliciti, dichiarati con chiarezza e direttamente codificati da chi sviluppa il sistema, o impliciti, non dichiarati, ma deducibili dal comportamento o dalle ipotesi di base del sistema. In alcuni casi, possono essere prodotti anche dall’interazione del sistema con l’ambiente o da quella tra gli stessi suoi dati;

  • hanno capacità di inferenza e di generazione di output. I sistemi di IA differiscono dagli altri software tradizionali perché sono in grado di analizzare dati complessi, apprendere dalle esperienze e adattare il funzionamento a richieste più impegnative, mentre quelli tradizionali eseguono solo istruzioni predefinite;

  • sono in grado di generare previsioni su dati anche sconosciuti, contenuti come materiali creati dal sistema, raccomandazioni come suggerimenti in base ai dati e decisioni come celte fatte autonomamente dal sistema;

  • possono influenzare ambienti fisici o virtuali. Non sono passivi, ma possono produrre effetti concreti sulla realtà o sugli ambienti digitali.

3. Alcune caratteristiche dei sistemi di IA

Il Regolamento si configura come un passo fondamentale per il miglioramento del mercato interno dell’UE per i sistemi di IA. Se, da un lato, la definizione di un quadro giuridico uniforme facilita lo sviluppo del settore, dall’altro, lo indirizza verso principi etici in modo da avere sistemi IA affidabili, sicuri, antropocentrici e in grado di sostenere l’innovazione, assicurando la protezione anche rispetto agli stessi effetti dell’IA.

Nella definizione del Regolamento (si veda Paragrafo 2) sono indicati sette elementi costitutivi dell’IA: un sistema automatizzato; il suo funzionamento con livelli di autonomia variabili; l’adattabilità dopo la diffusione; gli obiettivi espliciti e impliciti; la capacità di dedurre dall’input che riceve come generare output; capacità di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni; potere di influenza su ambienti fisici o virtuali.

Per la definizione dei principi guida, la Commissione ha fatto ricorso ai quattro principi della bioetica perché godono di una certa condivisione. Essi sono:

  • beneficenza, nella prospettiva di procurare del bene;

  • non maleficenza, con particolare attenzione a non creare danni o avere conseguenze;

  • autonomia, esercitando sempre il controllo umano e non delegando;

  • giustizia, nel senso di equità e pari opportunità per tutti.

In realtà, presentando tali caratteristiche peculiari assolutamente nuove, si è preferito ampliare il quadro dei principi etici inserendo quelli della supervisione umana, della robustezza tecnica, del rispetto per la privacy anche in riferimento al General Data Protection Regulation (GDPR) del Regolamento UE 2018 in aggiornamento, della trasparenza, dell’equità e del benessere sociale.

Tuttavia, malgrado le dichiarazioni di intenti legate a questi grandi principi, l’applicazione dei sistemi di IA può generare molti rischi e varie criticità, quali l’opacità e l’imprevedibilità applicative, perché non se ne conoscono gli effetti finali, così come non si possono prevedere gli effetti di operazioni errate intenzionali o meno.

Questa consapevolezza ha permeato tutte le fasi di definizione e stesura del documento perché si voleva creare un contesto legislativo adeguato e efficace, in grado di consolidare la fiducia pubblica e nel contempo definire con chiarezza le responsabilità. Anche per questo nel Regolamento è stata prevista la designazione di un’autorità di notifica per ciascuno Stato membro per definire le procedure della valutazione e definizione della conformità dei sistemi alle leggi:

 

Art. 28. Notificare le autorità

1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce almeno un’autorità di notifica incaricata di definire e attuare le procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio. Tali procedure sono elaborate in collaborazione tra le autorità di notifica di tutti gli Stati membri.

 

Sono stati istituiti anche il Comitato europeo per l’Intelligenza Artificiale e un forum consultivo per fornire competenze tecniche e consulenza al Consiglio e alla Commissione. Ciascuna autorità nazionale competente nomina almeno un’autorità di notifica e almeno una di vigilanza del mercato; esse svolgono i propri poteri in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi, in modo da salvaguardare l’obiettività delle attività e dei compiti e da assicurare l’applicazione e l’attuazione del regolamento.

Sono state anche definite eventuali sanzioni e le procedure per comminarle, stabilendo che esse vanno calcolate in base al fatturato annuo o a importo fisso applicando il valore più alto tra i due.

4. La classificazione dei sistemi di IA

Il criterio per la classificazione dei sistemi di IA è legato alla delicatezza dei compiti affidati a essi. In questo senso, il principio in base al quale sono stati definiti i sistemi di IA è stato quello del livello di rischio che impone la loro utilizzazione, intendendo per rischio «la combinazione della probabilità che si verifichi un danno e della gravità di tale danno». Sono stati, quindi, definiti quattro livelli:

  1. rischio inaccettabile, per i sistemi IA riferiti a pratiche vietate, che costituiscono una minaccia per la sicurezza, i mezzi di sussistenza e i diritti delle persone;

  2. rischio alto perché possono interferire con la sicurezza o con i diritti fondamentali delle persone. Pur ammessi, sono tenuti a rispettare obblighi prima di poter accedere a mercati e servizi;

  3. rischio limitato, con i sistemi che devono rispettare le norme sulla trasparenza;

  4. rischio minimo o nullo, per cui i sistemi di IA non hanno obblighi specifici, ma i fornitori aderiscono volontariamente a codici di condotta.

Nel primo livello, ovvero rischio inaccettabile, rientrano quei sistemi che possono manipolare il comportamento delle persone e riguardano: lo sfruttamento delle vulnerabilità di categorie per la loro età, disabilità, condizione economica per modificarne il comportamento; la classificazione delle persone in base al loro comportamento sociale (social scoring); le identificazioni biometriche remote in tempo reale e in spazi pubblici. Per questi ambiti il divieto è assoluto e privo di deroghe e si applicano le massime sanzioni ricordate.

I sistemi ad alto rischio rientrano nel secondo livello e sono classificati in otto aree tematiche: biometria, infrastrutture critiche, istruzione e formazione, lavoro e occupazione, servizi pubblici essenziali, forze dell’ordine, migrazione e controllo frontiere, giustizia. Questi sistemi possono essere sviluppati e utilizzati, ma sono soggetti a obblighi stringenti di conformità, documentazione e monitoraggio.

Per l’alto rischio sono previsti: l’analisi preventiva, per anticipare eventuali problemi; la trasparenza, con informazioni tecniche per il controllo; l’affidabilità, nel senso di robustezza e sicurezza anche nelle situazioni critiche; la qualità dei dati, per ridurre gli errori; la comprensibilità, per comprenderne le funzioni; la conformità alle leggi, verificata in anticipo; il tracciamento dell’intero percorso delle attività; la possibilità dell’intervento umano con immediatezza; il registro pubblico UE per l’inserimento del database.

Per i sistemi con rischio limitato il riferimento riguarda soprattutto i rischi associati alla necessità di trasparenza sull’uso dell'IA, per i quali sono introdotti obblighi specifici di divulgazione che garantiscano le informazioni necessarie e preservino condizioni di fiducia.

Infine, per il rischio minimo o nullo non sono introdotte particolari norme: si tratta dei sistemi più largamente e diffusamente utilizzati nell’UE.

La particolare delicatezza della questione ha necessariamente posto il problema dell’alfabetizzazione digitale, che assume indubbiamente un ruolo centrale, ma anche quello più generale del rapporto tra istruzione e formazione e sistemi e modelli di IA. Viene, infatti, richiamata l’opportunità di promuovere una formazione specifica, soprattutto per produttori e utilizzatori, al fine di ridurre il livello di rischio. Si legge nel Regolamento:

 

(56). La diffusione dei sistemi di IA nell'istruzione è importante per promuovere un'istruzione e una formazione digitali di alta qualità e per consentire a tutti i discenti e gli insegnanti di acquisire e condividere le competenze e le abilità digitali necessarie, compresa l'alfabetizzazione mediatica, e il pensiero critico, per partecipare attivamente all'economia, alla società e ai processi democratici. Tuttavia, i sistemi di IA utilizzati nell'istruzione o nella formazione professionale, in particolare per determinare l'accesso o l'ammissione, per assegnare persone agli istituti o ai programmi di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli, per valutare i risultati dell'apprendimento delle persone, per valutare il livello di istruzione adeguato per una persona e influenzare materialmente il livello di istruzione e formazione che le persone riceveranno o a cui potranno avere accesso o per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove, dovrebbero essere classificati come sistemi di IA ad alto rischio, in quanto possono determinare il percorso d'istruzione e professionale della vita di una persona e quindi può incidere sulla sua capacità di garantire il proprio sostentamento. Se progettati e utilizzati in modo inadeguato, tali sistemi possono essere particolarmente intrusivi e violare il diritto all'istruzione e alla formazione, nonché il diritto alla non discriminazione, e perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale.

5. L’attuazione dell’AI Act

La fase successiva ha visto l’UE impegnata nella prima attuazione del Regolamento AI Act procedendo alla ricerca di maggiori certezze nel settore proprio partendo da una classificazione in grado di chiarire ancor di più le tematiche dei sistemi di IA e gli aspetti della loro utilizzazione.

Dopo la sua istituzione, il 10 settembre 2024 si è svolta anche la prima riunione del Comitato europeo per l’Intelligenza Artificiale. L’organismo è stato composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, con il Garante europeo della privacy come osservatore e con la partecipazione dell’Ufficio dell’IA.

Sono stati poi diffusi, a cura della Commissione UE, a Bruxelles il 29 luglio 2025 due importanti documenti considerati vere e proprie linee guida per aspetti dell’IA, il primo dedicato a chiarimenti sul Regolamento, il secondo alla proposta di una classificazione non vincolante sul rischio.

Per il primo aspetto, il punto di partenza è stata la definizione dei sistemi di IA nel Regolamento UE:

 

II. Obiettivo e principali elementi della definizione di sistema di IA

(8) L'articolo 3, punto 1), del regolamento sull'IA fornisce la seguente definizione di sistema di IA:

"'sistema di IA": un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;".

(9) Tale definizione comprende sette elementi principali: 1) un sistema automatizzato, 2) progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, 3) che può presentare adattabilità dopo la diffusione, 4) e che, per obiettivi espliciti o impliciti, 5) deduce dall'input che riceve come generare output, 6) quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, 7) che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Il regolamento sull'IA non si applica a tutti i sistemi, ma solo a quelli che soddisfano la definizione di "sistema di IA" ai sensi dell'articolo 3, punto 1), di tale regolamento. La definizione di sistema di IA è pertanto fondamentale per comprendere l'ambito di applicazione del regolamento sull’IA.

Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione sulla definizione di sistema di intelligenza artificiale stabilita dal regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull’IA), Bruxelles 29 luglio 2025.

 

Il secondo documento riguarda la definizione dei livelli di rischio dei sistemi di IA per la quale l’UE sta procedendo con una certa prudenza perché la loro evoluzione è in questa fase inarrestabile, ma anche perché l’adozione di criteri troppo rigidi potrebbe avere effetti controproducenti e questa rigidità potrebbe escludere dalla partecipazione nella definizione di nuovi orientamenti gli attori più piccoli e meno forti. Sono stati così diffusi nuovi orientamenti sui rischi:

 

(2) Il regolamento sull'IA segue un approccio basato sul rischio, classificando i sistemi di IA in quattro diverse categorie di rischio:

(I) rischio inaccettabile: i sistemi di IA che presentano rischi inaccettabili per i diritti fondamentali e i valori dell'Unione sono vietati a norma dell'articolo 5 del regolamento sull'IA;

(II) rischio alto: i sistemi di IA che presentano rischi elevati per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali sono soggetti a una serie di requisiti e obblighi. Tali sistemi sono classificati come "ad alto rischio", conformemente all'articolo 6 del regolamento sull'IA in combinato disposto con i suoi allegati I e III;

(III) rischio relativo alla trasparenza: i sistemi di IA che presentano un rischio di scarsa trasparenza sono soggetti a obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 50 del regolamento sull'IA;

(IV) rischio minimo o nullo: i sistemi di IA che presentano un rischio minimo o nullo non sono disciplinati, ma i fornitori e i deployer possono aderire volontariamente a codici di condotta volontari.

Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione relativi alle pratiche di intelligenza artificiale vietate ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'IA), Bruxelles 29 luglio 2025.

 

6. Il Piano d’Azione per il Continente sull’Intelligenza Artificiale

Dopo la definizione del Regolamento l’azione dell’UE è proseguita con l’istituzione nel maggio 2024 dell’Ufficio europeo per l’IA per l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo coerenti con la norma approvata.

In quello stesso anno sono iniziati i lavori in 19 fabbriche di IA di 16 Stati europei, per raccogliere in supercomputer dati, strutture formative, università, start-up e capitale umano e creare un grande ambiente di innovazione tecnologica. Di tali fabbriche, 13 antenne complementari sono state impegnate per rafforzare gli ecosistemi nazionali di IA ed estenderanno l’accesso alle risorse di supercalcolo ottimizzate per l’IA nell’UE.

Dal 2 febbraio 2025 sono scattati i primi obblighi previsti dal Regolamento (AI Act) per le aziende, chiamate a eliminare l’uso di sistemi di IA vietati e attivare programmi di AI literacy per i propri dipendenti e collaboratori. Dal 2 agosto 2025 sono entrati in vigore altri obblighi e sanzioni per i fornitori di modelli Generative AI / GPAI e le norme di governance. Il 2 agosto 2026 l’AI Act diventa applicabile a tutti i nuovi sistemi di IA immessi sul mercato, mentre dal 2 agosto 2027 i sistemi ad alto rischio già in uso dovranno essere conformi agli standard del Regolamento.

La velocità con la quale si sviluppano le ricerche e la concorrenza tra le potenze mondiali anche per le applicazioni in campo sociale, economico e di difesa stanno costringendo tutti gli Stati a una affannosa corsa alla ricerca di risultati nel settore con la conseguente proliferazione ed evoluzione di normative specifiche che conservano una validità effimera.

In questo quadro, anche la Commissione europea ha presentato il 9 aprile 2025 il Piano d’Azione per il Continente sull’’Intelligenza Artificiale, finalizzato a consolidare la posizione dell’Europa come leader mondiale dell’IA. Si tratta di una strategia molto impegnativa, che va ricondotta agli orientamenti politici 2024-2029 e alla Bussola per la competitività, e che si concretizza in una serie di investimenti per infrastrutture avanzate in un quadro di tutela dei diritti fondamentali e competitività economica.

Il Piano si regge su cinque pilastri:

  • realizzazione di infrastrutture di calcolo su larga scala, con la creazione di almeno 13 Fabbriche di IA entro il 2026 con computer europei di alto livello e di 5 Giga-fabbriche di IA con oltre 100.000 processori IA avanzati;

  • incremento dell’accesso a dati di alta qualità, con la creazione di un mercato unico dei dati raccolti con la «Strategia per l’Unione dei Dati»;

  • promozione dell’IA in settori strategici: partendo dal dato che solo il 13,5% delle aziende europee utilizza l’IA, sarà promossa la strategia «Apply AI» per settori quali la sanità, la pubblica amministrazione e la manifattura avanzata con la creazione di Fabbriche di IA e di Poli Europei dell’Innovazione Digitale (EDIHs);

  • rafforzamento delle competenze e dei talenti, con l’offerta di formazione e riqualificazione come risposta alla grande richiesta di professionisti dell’IA;

  • semplificazione normativa per l’attuazione dell’AI Act, con la creazione di Service Desk in grado di dare informazioni e indicare orientamenti.

La Commissione ha sottoposto il Piano a tre consultazioni pubbliche: la prima per raccogliere pareri idee e opinioni sullo sviluppo dei cloud e dell’IA, la seconda per individuare priorità e soluzioni per l’adozione dell’IA e la terza per raccogliere pareri e idee sulla «Strategia per l’Unione dei dati».

Nel frattempo, l’UE ha pubblicato il 10 luglio 2025 il General-Purpose AI Code of Practice (Codice di Condotta per le Intelligenze Artificiali a Uso Generale, GPAI), strumento volontario ma riconosciuto per permettere ai fornitori di modelli di IA di conformarsi all’AI Act. Il Codice, che si articola nelle tre sezioni di trasparenza, copyright, sicurezza, è stato accompagnato anche, nell’ottobre 2025, dall’avvio dello sportello di servizio e dalla piattaforma di informazione unica per il Regolamento sull’IA e dalla pubblicazione delle Linee guida sulla portata degli obblighi per i modelli di IA generici stabiliti dalla legge sull’IA.

In merito, la Commissione chiarisce che:

 

(2) I modelli di IA per finalità generali svolgono un ruolo significativo per quanto riguarda l’innovazione nell'intelligenza artificiale e la diffusione dell'IA nell'Unione, in quanto possono essere utilizzati per una molteplicità di compiti ed essere integrati in un'ampia gamma di sistemi di IA a valle. I fornitori di modelli di IA per finalità generali hanno pertanto un ruolo e una responsabilità particolari lungo la catena del valore dell'IA, anche nei confronti dei fornitori a valle, che devono avere una buona comprensione dei modelli e delle loro capacità in modo da poter integrare tali modelli nei loro prodotti e adempiere i rispettivi obblighi a norma del regolamento sull'IA.

Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione relativi all'ambito di applicazione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1689, Bruxelles, 19 novembre 2025.

7. Dall’AI Act al Digital Omnibus

L’applicazione del Regolamento AI Act ha, tuttavia, incontrato molte difficoltà e, a volte, contrasti, soprattutto nel confronto con le legislazioni dei Paesi membri UE. Infatti, molte disposizioni si configurano, malgrado il richiamo all’adesione volontaria, come vincoli per gli stessi operatori dei sistemi IA. Questa forte resistenza, associata a quella di altre realtà straniere non disposte ad accettare le regole europee, ha spinto i nostri governanti a rallentare l’applicazione dell’AI Act nei tempi previsti. Lo stesso Draghi, nella Relazione al Parlamento europeo, nell’invitare a ridurre la frammentarietà della normativa UE del settore, ha raccomandato di sospendere o, almeno, di rivedere regole, dati e cybersicurezza, sistemi IA ad alto rischio, perché c’è il pericolo che si verifichi una stagnazione delle ricerche, mentre in altri Paesi si conseguono progressi in grado di mettere in crisi le capacità competitive dell’UE.

Proprio allo scopo di evitare il blocco della situazione, sono stati definiti degli spazi di de-regolazione per favorire le sperimentazioni, ricercare l’innovazione, controllare e ridurre i costi delle operazioni.

È stata introdotta anche la cosiddetta «spinta gentile» (gentle nudge) per favorire l’applicazione dei sistemi, incentivando i costruttori ad aderire volontariamente all’AI Act e a operare il più possibile in conformità alle leggi: l’intento di questa opzione è ampliare la mappatura dei sistemi ad alto rischio e promuovere consapevolezza, anche sostenendo l’alfabetizzazione digitale tra il personale.

Su tali considerazioni, è nata l’opportunità di rivedere l’AI Act e di proporre da parte della Commissione europea il Digital Omnibus all’interno della Strategia 2024-2028, prevedendo per la fine del 2025 e gli inizi del 2026 la fase di negoziazione e di confronto, per poi giungere a marzo 2026 alla definizione della proposta, alla sua applicazione dal 2 febbraio 2027 alle nuove pratiche IA vietate e dal 2 agosto 2027 all’applicazione di tutte le nuove norme.

La sfida che l’UE ha intrapreso richiede un grandissimo impegno e la capacità di saper normare un settore delicatissimo e in forte evoluzione. La regolamentazione e la governance non consistono solo nella definizione di nuove norme e di nuovi organismi di gestione e di controllo, ma richiedono anche la capacità di orientare processi complessi, promuovere formazione, creare abilità, avere capacità istituzionali insieme a quelle tecnologiche, sostenere l’implementazione dei sistemi, coordinarne lo sviluppo, destinare risorse, avere le capacità sociali per promuovere l’alfabetizzazione alla cittadinanza digitale, con la consapevolezza che i sistemi di IA non sono solo gli strumenti tecnologicamente più avanzati, ma costituiscono una grande leva politica, sociale, economica e di potere da cui dipenderà il futuro dell’uomo.

Il processo di transizione è sistemico e non può contare su meccanismi stabilizzanti. Si tratta di processi evolutivi inarrestabili che richiedono una gestione asimmetrica che coinvolge tutti e tutto, dal mondo economico alla pubblica amministrazione e ai meccanismi stessi di produzione della cultura. D’altra parte, l’IA ha una natura globale, non richiudibile in confini prestabiliti, per cui la regolamentazione e la governance non possono riguardare solo le tensioni e i rapporti interni agli Stati, ma devono interessare anche i legami con tutti gli Stati del mondo.

Come evidenziato in precedenza, l’UE sta procedendo con prudenza in questa ridefinizione del quadro giuridico dell’IA, sia per la fase inarrestabile in cui si trova la sua evoluzione sia perché un’eccessiva rigidità dei suoi criteri potrebbe escludere gli attori più piccoli e meno forti dalla definizione di nuovi orientamenti.

La stessa UE ha, nel frattempo, annunciato il 10 ottobre 2025 l’adozione di due nuove strategie per accelerare la diffusione dei sistemi di IA negli Stati membri, la prima «Apply AI Strategy» per i servizi pubblici e l’industria, la seconda «Science AI Strategy» per la ricerca scientifica.

È stata annunciata anche la creazione di una «Apply AI Alliance» per l’unione di società civile, università, imprese, pubblico, università, altri, e quella di un «AI Observatory», per rilevare orientamenti, tendenze, impatti settoriali e gap tecnologici.

Uno dei più recenti interventi della Commissione europea è quello del 3 giugno 2026 quando è stato presentato un pacchetto di azioni per rafforzare l’autonomia e la sovranità dell’UE in ambito tecnologico, che si dovrebbe concretizzare in quattro iniziative finalizzate a promuovere una prospettiva integrata tra innovazione, sostenibilità e sicurezza. Le iniziative riguardano:

  • Chips Act 2.0, per consolidare la capacità produttiva europea, migliorare la catena di approvvigionamento, stimolare la domanda interna;

  • Cloud and AI Development Act (CADA), per sviluppare il cloud computing e l’IA per rendere più efficienti, innovativi e sostenibili gli ecosistemi industriali europei,

  • Strategia open source, per rafforzare la collaborazione e la trasparenza nella realizzazione di software, e ridurre le dipendenze tecnologiche;

  • tabella di marcia per la Digitalizzazione e l’IA nel settore energetico, collegando transizione ecologica e trasformazione digitale.

Infine, l’UE molto recentemente ha stabilito che tutte le aziende coinvolte nell’utilizzo dell’IA promuovano percorsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nell’uso di tali applicativi.

Il regolamento di modifica e semplificazione dell’AI Act entra in vigore da luglio, dopo il voto del Parlamento UE del 20 giugno. Il documento apporta varie modifiche alla versione precedente che comunque non interrompe il suo percorso di attuazione.

Le modifiche più rilevanti sono relative alla diversa calendarizzazione dell’entrata in vigore delle norme per i sistemi di IA ad alto rischio, relativamente alla biometria, alle infrastrutture critiche, all’istruzione, all’occupazione, alla migrazione e al controllo delle frontiere, che è posticipata a partire dal 2 dicembre 2027, mentre per i sistemi integrati le norme si applicheranno a partire dal 2 agosto 2028. Tale scelta è legata al fatto di dover stabilire preventivamente gli standard tecnici e gli altri strumenti di supporto.

Oltre alla pubblicazione già avvenuta del Codice di condotta sui contenuti generati dalla IA, viene confermato il divieto di utilizzo dei sistemi di IA che generano contenuti sessualmente espliciti e intimi non consensuali o materiale pedopornografico. Altro divieto o uso intenzionale, in vigore dal 2 dicembre 2026, riguarda i sistemi di IA che generano o manipolano materiale realistico delle parti intime di una persona reale o attività sessualmente esplicite e abusi sessuali su minori, sia per la generazione in sé sia per l’assenza di misure tecniche di sicurezza.

Sarà facilitata, anche sviluppando un modello o uno strumento automatizzato, la conformità per le aziende in materia di tutela dei dati, la possibilità di trattare particolari categorie di dati personali per il rilevamento delle distorsioni, e la Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA), cioè la valutazione di impatto sui diritti fondamentali, che potrà essere assorbita nella Data Protection Impact Assessment (DPIA), cioè la valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Altre novità riguardano la semplificazione di registrazione di alcuni sistemi ad alto rischio e alcune semplificazioni per le piccole imprese estese anche a quelle medie.

Per evitare duplicazioni tra le norme di settore e quelle sull'IA, è stata chiarita l’interazione tra tali fonti sulla sicurezza dei prodotti e il Regolamento Macchine. È stato creato uno sportello di assistenza sulla legge sui sistemi IA e altre linee guida sulla classificazione di quelli ad alto rischio e sugli obblighi di trasparenza.

Al fine di rimuovere ostacoli burocratici e normativi, senza però compromettere sicurezza, diritti fondamentali e privacy dei cittadini, è stata confermata la creazione di uno spazio di sperimentazione normativa (regulatory sandbox) controllato e circoscritto per promuovere l’innovazione e sperimentare nuove tecnologie a imprese e start-up per un periodo limitato e sotto il controllo delle autorità competenti e con garanzie di certezza giuridica. Le regulatory sandbox diventeranno operative dal 2 agosto 2027.

Oltre a chiarire i termini di cooperazione con le altre autorità nazionali per i sistemi IA ad alto rischio, la Commissione ha rinunciato a un implementing act, un atto giuridicamente vincolante con un modello obbligatorio, regole precise, struttura standardizzata, monitoraggio, a favore della pubblicazione di linee guida e un modello non vincolante entro il 2 settembre 2027.

Vengono rafforzati i poteri dell’AI Office per centralizzare la supervisione dei sistemi di IA integrati in piattaforme online e motori di ricerca, escludendo i sistemi di IA per le quali sono più adatte a intervenire le autorità nazionali. Nel Regolamento era stato previsto:

 

Art. 75. Assistenza reciproca, sorveglianza del mercato e controllo dei sistemi di intelligenza artificiale di uso generale

1. Qualora un sistema di intelligenza artificiale sia basato su un modello di intelligenza artificiale di uso generale e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'Ufficio per l'IA ha il potere di monitorare e vigilare la conformità di tale sistema di IA agli obblighi previsti dal presente regolamento. Per svolgere i suoi compiti di monitoraggio e vigilanza, l'Ufficio per l'IA ha tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato previsti dalla presente sezione e dal regolamento (UE) 2019/1020.