L’Esame di Stato del secondo ciclo d’istruzione

L’Esame di Stato del secondo ciclo d’istruzione

1. Cenni storici

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è stato riformato con l’emanazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Fino ad allora, gli studenti continuavano a sostenere «l’esame di maturità», introdotto sperimentalmente nel lontano 1969. Con il DPR 23 luglio 1998, n. 323 il Ministero dell’Istruzione ha attuato quanto previsto dalla legge 425/1997, disciplinando tempi, procedure e prove del nuovo esame. L’impianto generale contemplato nel Decreto 323/1998 è tuttora vigente, anche se negli ultimi vent’anni ha conosciuto alcune sostanziali modifiche.

Inizialmente l’esame comprendeva tre prove scritte, due a carattere nazionale (lingua italiana e la seconda prova di indirizzo) e la terza elaborata dalle commissioni d’esame, il cosiddetto «quizzone».

La priva prova, come oggi, era finalizzata ad accertare la padronanza della lingua italiana; la seconda, a rilevare le conoscenze delle materie caratterizzanti il corso di studio; la terza, a carattere pluridisciplinare, a integrare conoscenze e competenze relative alle discipline dell’ultimo anno di corso. Nell’art. 4 del DPR 323/1998 si afferma che la terza prova

consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti […] La prova è strutturata in modo da consentire anche l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

Con il colloquio, teso a verificare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e collegarle criticamente a diversi temi posti dalla commissione, si concludevano, di fatto, gli impegni richiesti a ogni candidato. 

Nel DPR 323/1998, all’articolo 6, sono stati fissati principi e criteri riguardanti l’esame degli studenti con disabilità, rimasti sostanzialmente gli stessi indicati da tutte le ordinanze successive.

Uno degli interventi riformatori più significativi dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado è rappresentato dal decreto legislativo 62/2017, attuativo della legge 107/2015, nel quale il Capo III della norma è interamente dedicato all’esame del secondo ciclo di istruzione, in cui si riconfermano sostanzialmente le modalità di svolgimento dell’esame precedentemente illustrate.

La novità più rilevante è contenuta nell’art. 17 del decreto in cui si prevede che l’esame non comprenda più tre prove scritte, ma solo le prime due a carattere nazionale. La terza prova è stata abolita. Inoltre, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, si prevede l’emanazione di un apposito decreto per definire le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi relativi alla prima e alla seconda prova scritta.

2. I caratteri dell’esame di Stato: OM 55/2024

Dall’a.s. 2022-2023, dopo la parentesi degli anni della pandemia, lo svolgimento dell’esame è stato rispristinato con le modalità precedenti all’irruzione del Covid.

In questo senso, l’ordinanza ministeriale 22 marzo 2024, n. 55 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023-2024) ha confermato in larga misura le procedure previste dall’OM 45/2023 dell’anno precedente. L’esame di Stato del secondo ciclo si svolge, pertanto, nel rispetto della normativa primaria, di cui al decreto legislativo n. 62/2017, che ha attuato una delle otto deleghe indicate nella legge 107/2015. L’unica eccezione è costituita dal requisito della frequenza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Infatti, per quanto concerne l’amissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, essa può essere disposta, diversamente da quanto previsto nel d.lgs. 62 (art. 13, comma 2, lettera c), anche in assenza dello svolgimento delle attività relative ai PCTO. Inoltre, come negli anni precedenti, le istituzioni scolastiche valutano anche eventuali deroghe rispetto al requisito della frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (art. 13, comma 2, lettera a del d.lgs. 62/2017).

Relativamente, invece, al rapporto fra la partecipazione alle prove nazionali dell’INVALSI e l’ammissione all’esame di Stato, già nella nota informativa 30 dicembre 2022, n. 2860 (Esame di Stato 2023 conclusivo del II ciclo di istruzione), si precisava che tale partecipazione continua a costituire requisito di ammissione all’esame, anche se non sono previste connessioni fra i risultati delle prove e gli esiti dell’esame.

Il candidato poi, per essere ammesso all’esame deve aver conseguito una valutazione minima di sei/decimi in tutte le materie. Sono previste però eccezioni a tale criterio.

Nell’art. 13 del d.lgs. 62/2017, lettera d) si afferma quanto segue:

nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.

L’ammissione è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente per le scuole statali e dal coordinatore per le scuole paritarie o da un loro delegato.

Dall’anno scolastico 2022-2023, passata l’emergenza sanitaria, dovuta al Covid-19, lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si è riconfigurato secondo le disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (art. 12 e seguenti).

Nel frattempo, l’esame di «maturità» è stato implicitamente modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha trasformato l’alternanza scuola-lavoro in Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), riallineando la durata degli stessi come segue:

  • non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

  • non inferiore a 150 ore  nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; 

  • non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Un’ulteriore modifica poi è intervenuta con l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica (legge n. 92/2019). Sia i PCTO che l’insegnamento dell’educazione civica costituiscono momenti ineludibili della prova orale dell’esame di Stato.

Continua a risultare di fondamentale importanza il Documento del 15 maggio (art. 10 dell’O.M.), a cura di ogni consiglio delle classi coinvolte, in quanto in esso vengono esplicitati i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Non ci sono novità circa la determinazione del credito scolastico (art. 11), attribuito a partire dal terzo anno, se non la precisazione che per i candidati dei corsi quadriennali esso è calcolato a partire dal termine della classe seconda.

Lo stesso dicasi per la composizione delle commissioni d’esame (una ogni due classi), che sono presiedute da un presidente esterno e composte da tre membri esterni e tre membri interni (art. 12 dell’O.M.).

Considerevole risultano, poi, la correttezza e completezza di quanto previsto nella riunione preliminare (art. 16), che ogni commissione è tenuta a svolgere prima delle date delle prove scritte.

In particolare, tra i molteplici adempimenti previsti, si sottolinea la centralità:

  • del documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità, in particolare dei candidati che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.lgs. 62/2017;

  • dell’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), con l’individuazione degli studenti che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 13, del D.lgs. 62/2017.

Come già sottolineato, nel corso della pandemia, l’esame conclusivo del II ciclo di istruzione ha conosciuto sospensioni, prove a distanza e modifiche sostanziali che, nel frattempo, sono state fortunatamente accantonate.

Pertanto, sulla scorta delle norme sopra richiamate, l’esame di Stato conclusivo dell’istruzione di secondo grado previsto per l’a.s. 2023-2024 comprende due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio.

3. Le prove scritte

Come precedentemente sottolineato le prove scritte sono due, entrambe a carattere nazionale.

La prima prova scritta non deve solo accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento ma anche le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche della studentessa o dello studente. Essa consiste

nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico (art. 17, comma 3).

Nello specifico, le tipologie della prova di italiano sono:

  • Tipologia A (due tracce): analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;

  • Tipologia B (tre tracce)analisi e produzione di un testo argomentativo;

  • Tipologia C (due tracce)riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

La seconda prova, scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica

ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo (art. 17, comma 4).

Più che di seconda prova, sarebbe più appropriato parlare di seconde prove, visto che ce n’è una diversa per ogni indirizzo di studi, nell’ambito dei tre ordini di scuola superiore.

Le griglie di valutazione relative alla seconda prova scritta si riferiscono alla valutazione complessiva dell'elaborato senza distinzione tra le diverse parti che possono caratterizzare la struttura e la tipologia della prova medesima.

Si rammenta che nel D.lgs. 62/2017, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, sono state previste le griglie nazionali di valutazione per l’attribuzione dei punteggi nelle singole prove. Conseguentemente, con il decreto ministeriale 26 novembre 2018, n. 769 sono stati adottati i Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

I Quadri di riferimento e Griglie di valutazione sono stati elaborati per i seguenti percorsi di studio:

  • licei: tutti i percorsi, gli indirizzi, le opzioni, le sezioni;

  • istituti tecnici: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore economico e del settore tecnologico;

  • istituti professionali: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore servizi e del settore industria e artigianato.

Sono coerenti con le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida, le quali, in relazione a ciascun percorso di studio, definiscono le competenze attese in esito al percorso scolastico dello studente.

I quadri di riferimento forniscono indicazioni relative alle caratteristiche e alla struttura delle prove d'esame; ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi delle prove; alla valutazione delle prove. Per quanto concerne la seconda prova scritta, le griglie si riferiscono alla valutazione complessiva dell'elaborato senza distinzione tra le diverse parti che possano caratterizzare la struttura e la tipologia della prova.

Per gli istituti professionali, il Ministero, con DM 15 giugno 2022 n. 164, ha adottato i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi relativi alla seconda prova riguardanti il nuovo ordinamento, in attuazione del decreto legislativo n. 61/2017.

Le griglie di valutazione relative alla seconda prova scritta si riferiscono alla valutazione complessiva dell'elaborato senza distinzione tra le diverse parti che possono caratterizzare la struttura e la tipologia della prova medesima. Si rammenta che le seconde prove devono essere elaborate dai singoli consigli di classe e inserite nel Documento del 15 maggio.

4. Il colloquio

Il colloquio accerta il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente e si articola in alcuni momenti che verranno di seguito descritti, a partire dall’analisi, da parte del candidato di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline.

Le modalità di svolgimento del colloquio sono descritte nell’art. 22 dell’O.M. 55/2024, in cui si precisa che la commissione d’esame deve preliminarmente tenere conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

Il candidato, nel corso del colloquio, deve dimostrare:

  • di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di saper utilizzare le conoscenze apprese e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica le tematiche che vengono affrontate, anche in lingua straniera;

  • di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;

  • di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

Il colloquio inizia con la discussione, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione, chiamata a curare in modo equilibrato le varie fasi del colloquio stesso.

La commissione predispone e assegna i materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento deliberato nel mese di maggio da ciascun consiglio di classe.

La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, con riferimento alla griglia di valutazione allegata all’ordinanza medesima (si veda Tabella 1).

Tabella 1

Griglia di valutazione del colloquio

Indicatori

Livelli

Descrittori

Punti

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

0.50-1

 

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1.50-2.50

 

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

3-3.50

 

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

4-4.50

 

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

5

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato.

0.50-1

 

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato.

1.50-2.50

 

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline.

3-3.50

 

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata.

4-4.50

 

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita.

 5

Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico.

0.50-1

 

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti.

1.50-2.50

 

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti.

3-3.50

 

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti.

4-4.50

 

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti.

 5

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato.

0.50

 

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato.

1

 

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.

1.50

 

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato.

2

  V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.

2.50

Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato.

0.50

 

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato.

1

 

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali.

1.50

 

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali.

2

 

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali.

2.50

Punteggio totale della prova .................

 

Nel rinnovato quadro normativo definito dalle Linee guida per l’orientamento, emanate con il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328, in attuazione della riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si colloca anche la valenza orientativa del colloquio dell’esame di Stato che, nella sua dimensione pluridisciplinare, consentirà a ciascun candidato di approfondire aspetti delle aree disciplinari a lui più congeniali. A questo proposito, la commissione d’esame terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente (dal quale emergono le esperienze formative del candidato nella scuola e in contesti non formali e informali). Nella parte del colloquio dedicata alle esperienze svolte durante i percorsi dei PCTO, il candidato potrà evidenziare il significato di tale esperienza in chiave orientativa.

Si ricorda, infine, che nell’articolo 2 del Decreto del MIM 26 gennaio 2024, n. 10 (Individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta per l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 2023/2024 e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame), si dedica molto spazio allo svolgimento del colloquio, disciplinato dall’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Vengono ripresi tutti i momenti sopra illustrati e si ribadisce che la commissione d’esame deve tenere nel dovuto conto le informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

5. Il Curriculum dello studente: tempistica delle operazioni

Il Curriculum dello studente è stato introdotto dalla legge 107/2015 e disciplinato dal Decreto legislativo 62/2017.  Si tratta di un documento rappresentativo dell’intero profilo della studentessa e dello studente e di esso tiene conto la commissione in sede d’esame.

«Debutta» nell’anno scolastico 2020/2021, finalizzato solo all’esame di Stato del secondo ciclo. L’adozione di tale documento viene perfezionata con decreto ministeriale 8 agosto 2020, n. 88, in cui sono stati introdotti i modelli del Diploma finale e del Curriculum dello studente, rilasciati entrambi al termine dell’esame di Stato del II ciclo. Le informazioni presenti nel Curriculum sono desunte dall’E-portfolio (vedi paragrafo 7), introdotto dalle Linee guida per l’orientamento (DM 328/2022).

Il Diploma attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea.

Il Curriculum riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale relative al percorso di studi seguito. Nell’a.s. 2023/2024, a seguito della pubblicazione delle Linee guida per l’orientamento (2022), la Direzione degli Ordinamenti scolastici ha emanato la nota 22 febbraio 2024, n. 7757, nella quale si evidenzia che l’E-Portfolio, quale strumento di supporto all’orientamento, è messo a disposizione degli studenti all’interno della Piattaforma «Unica».

Il Curriculum è composto di tre sezioni:

  • la prima: Istruzione e formazione è di competenza della scuola. Comprende percorso di studi, titolo di studio, altri titoli e altre informazioni;

  • la seconda: Certificazioni. È inerente alle certificazioni linguistiche, informatiche, ecc. ed è a cura sia delle istituzioni scolastiche sia dello studente;

  • la terza: Attività extrascolastiche, a cura dello studente. Si chiede ad alunne e alunni di precisare le attività professionali, culturali, artistiche e musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato.

Il Curriculum è uno strumento che riveste un rilevante valore formativo e risulta estremamente importante per la presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo. Sono interessati alla predisposizione del Curriculum gli studenti, interni ed esterni, candidati agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. Attraverso il Curriculum ogni studente può descrivere le esperienze più significative del proprio percorso formativo, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio d’esame.

Come già sottolineato, Le Linee guida per l’orientamento, adottate con il D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, hanno introdotto a partire dall’a.s. 2022-2023 l’E-Portfolio. Come indicato nelle stesse Linee guida,

l’E-Portfolio rappresenta un’innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il “consiglio di orientamento”, per la scuola secondaria di primo grado, e il “curriculum dello studente”, per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendoli altresì in un’unica, evolutiva interfaccia digitale.

Di conseguenza, a partire dall’a.s. 2022-2023 sono state modificate le modalità di predisposizione da parte degli studenti e di rilascio del Curriculum dello studente.

Con la nota 10 febbraio 2023, n. 4608 (Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione – a.s. 2022-2023. Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente), sono state fornite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) indicazioni operative circa la predisposizione di tale documento, per quanto concerne gli impegni delle istituzioni scolastiche, degli studenti e dei docenti, prima, durante e dopo lo svolgimento dell’esame di Stato (si veda Tabella 2).

Tabella 2

Tempistica del Curriculum dello studente

Riferimento

Operazione

Tempistica

Scuole

abilitazione docenti e candidati interni/esterni all’esame

dal momento dell’apertura delle funzioni fino al consolidamento pre-esame

 

consolidamento pre-esame

prima dell’insediamento delle Commissioni

 

consolidamento post-esame

dopo l’esame di Stato, quando è disponibile il numero del diploma

Studenti

eventuale integrazione parte seconda e compilazione parte terza

dal momento dell’abilitazione da parte della scuola fino al consolidamento pre-esame

 

acquisizione Curriculum

dopo il consolidamento post-esame

Docenti

visualizzazione del Curriculum degli studenti

a cura della segreteria della scuola

 

Come precisato nella nota del MIM del 22 febbraio 2024, n. 7557 (Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione a.s. 2023/24 – indicazioni operative per la predisposizione e il rilascio del Curriculum dello studente), ai sensi del D.M. n. 10/2024 sopra richiamato,

nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente.

Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla commissione, tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi.

Il Curriculum, come già sottolineato, viene allegato al Diploma, il cui modello è stato introdotto dal DM n. 88/2020.

6. L’esame degli studenti con disabilità, DSA e BES

La normativa riguardante l’esame di Stato dei candidati con disabilità è ormai consolidata da oltre un quarto di secolo e risale alla legge di riforma dell’esame di Stato della legge n. 425/1997. Di fatto, è il consiglio di classe che, nel Documento del 15 maggio, indica alla commissione d’esame le tipologie delle prove equipollenti che la studentessa o lo studente devono sostenere.

A questo proposito nell’articolo 20 del d.lgs. 62/2017 si sottolinea che le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nel rispetto di quanto stabilito dal consiglio di classe nel Documento del consiglio di classe e degli obiettivi esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Nell’art. 20, comma 2 del d.lgs. 62/2017 si afferma che

la commissione d’esame, sulla base dell documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esse previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Il medesimo orientamento vale anche per i candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA), che sono ammessi all’esame sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). Anche in questo caso, le modalità e gli strumenti dello svolgimento delle prove scritte e del colloquio sono esplicitati dal consiglio di classe.

La commissione d’esame agisce sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe e individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. I candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

Gli studenti eventualmente esonerati dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, svolgeranno prove non equipollenti e saranno valutati per conseguire un attestato di credito formativo. Gli studenti invece dispensati dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e svolgeranno prove equipollenti e conseguiranno il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. In relazione agli studenti con bisogni educativi speciali, nell’OM 55/2024 si riafferma quanto indicato nell’ordinanza 45/2023.

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuate dal consiglio di classe,

il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

7. L’E-Porfolio e il Capolavoro dello studente

La riforma dell’orientamento, prevista nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al DM 328/2022 e alle Linee guida, contiene un’importante novità: la compilazione di un E-Portfolio, strumento che integra e completa il percorso formativo degli studenti dell’istruzione di secondo grado.

Le parti fondamentali che caratterizzano l’E-Portfolio sono le seguenti:

  • il percorso di studi compiuti;

  • lo sviluppo documentato delle competenze in prospettiva del proprio personale progetto di vita culturale e professionale. In tale spazio possono essere riportate, ad esempio, anche le competenze sviluppate in attività svolte nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei o, per gli studenti della secondaria di II grado, dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO);

  • le riflessioni in chiave valutativa, auto-valutativa e orientativa sul percorso svolto;

  • la scelta di almeno un prodotto riconosciuto criticamente dallo studente, in ciascun anno scolastico e formativo, come il proprio «capolavoro».

È compito del docente tutor (figura introdotta dalla riforma e che ciascuna scuola deve individuare secondo un rapporto di 1 docente ogni 50 allievi) aiutare gli studenti a organizzare le sopra riportate parti fondamentali del portfolio digitale.

Il MIM nella nota del 17 maggio 2024, n. 1616 (E-Portfolio. Linee operative per la compilazione della sezione “Capolavoro”) esplicita le procedure che il docente tutor e lo studente devono seguire per predisporre il cosiddetto «Capolavoro».

Il Capolavoro è un prodotto personale, che può essere realizzato in molteplici forme, nel quale vengono rappresentati i progressi e le competenze maturate nel corso degli anni scolastici. È rivolto agli studenti del triennio delle scuole secondarie superiori nella misura di almeno uno per ogni anno scolastico. Può essere, ad esempio, un progetto, un’attività sportiva, un servizio di volontariato, un’opera artistica, ecc. Va caricato da parte della studentessa e dello studente sulla piattaforma «Unica», cliccando nella sezione dedicata all’E-portfolio. Il Capolavoro non è obbligatorio, ma è raccomandabile.

Prima della nota n. 1616/2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva fornito indicazioni circa la predisposizione di questa opera.

La nota del MIM 11 ottobre 2023, n. 2790 (Caricamento del “Capolavoro dello studente” nella piattaforma UNICA) richiama quanto affermato nella legge 10 agosto 2023, n. 112 (Piattaforma “UNICA” per la fruizione dei servizi messi a disposizione di studentesse, studenti, famiglie e principali indicazioni operative) in cui il MIM si impegna a promuovere la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma «Famiglie e studenti», indicata dalla legge 112/2023 all’art. 21, commi 4-ter- 4-sexies. La piattaforma rappresenta un canale unico di accesso al complesso delle informazioni del Ministero medesimo e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali.

Nella nota 2790/2023 si ribadisce che dal 2023-2024 il percorso scolastico e il correlato sviluppo delle competenze devono essere documentati attraverso l’E-Portfolio presente nella piattaforma «Unica», nuovo punto di accesso ai servizi digitali messi a disposizione di famiglie, studentesse e studenti.

Tra i vari servizi offerti e studenti e famiglie nella medesima nota vengono richiamati:

  • l’E-Portfolio, strumento digitale che accompagna nell’individuazione dei punti di forza delle studentesse e degli studenti e aiuta a compiere scelte consapevoli. Lo strumento consente di seguire l’andamento del percorso di studi e lo sviluppo delle competenze a seguito delle attività svolte in ambito extrascolastico;

  • il Servizio «Docente tutor», servizio digitale volto ad agevolare lo svolgimento deicompiti assegnati al docente che ricopre il ruolo di docente tutor, come previsto dalle Linee guida per l’orientamento allegate al DM 328/2022, al fine di supportare studentesse e studentinel percorso di studi e nella compilazione dell’E-Portfolio.

Nella successiva nota del MIM 21 dicembre 2023, n. 5432, si afferma che il Capolavoro dello studente, all’interno dell’E-Portfolio, è un

servizio digitale attraverso cui, in via sperimentale, studenti e studentesse possono caricare in stato di bozza il proprio “capolavoro”, ovvero una propria opera, individuata autonomamente, particolarmente significativa per rappresentare i progressi che ha compiuto e le competenze che ha raggiunto durante il proprio percorso scolastico. I docenti e i docenti tutor, al contempo, possono visualizzare quanto caricato in bozza dagli utenti visualizzando l’E-Portfolio degli stessi sul sito Unica.

[…] Si ricorda che l’utilizzo di questo strumento è facoltativo, pertanto gli studenti e le studentesse potranno visualizzare quanto sopra descritto solo se il tutor ha deciso di attivare lo strumento.

Nella nota 5432/2023 si sottolinea che il Capolavoro dello studente è un prodotto di qualsiasi tipologia, realizzato anche al di fuori della scuola, rappresentativo dei progressi compiuti e delle competenze acquisite. Entro il termine dell’anno scolastico, lo studente è chiamato a individuare «criticamente» almeno una e al massimo tre sue creazioni ritenute significative. Il capolavoro può essere un’azione, un’impresa, un comportamento, una performance, ecc. frutto anche di attività cooperative e collaborative.

In vista dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell’a.s. 2023-2024 si chiede ai docenti tutor per le classi del triennio di monitorare il caricamento del Capolavoro in modo che, entro il termine delle attività didattiche, il lavoro sia stato portato a termine in modo completo (per l’a.s. 2023-2024, la data fissata è stata il 5 giugno 2024). Occorre, infatti, assicurare il termine di caricamento del Capolavoro deve consentire di permettere il passaggio di dati, da parte della segreteria della scuola, nel Curriculum dello studente in vista dell’Esame di Stato.

In sintesi, possiamo sottolineare che gli studenti non utilizzano più la piattaforma Curriculum dello studente, perché tutto è integrato nell’E-portfolio.

8. Valutazione finale, rilascio del diploma e dell’Europass

Ciascuna commissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima sottocommissione. A ogni candidato è assegnato un punteggio finale in centesimi, così ripartiti:

  • credito scolastico, massimo 40 punti;

  • primo elaborato scritto, massimo 20 punti;

  • seconda prova, massimo 20 punti;

  • colloquio, massimo 20 punti.

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta/centesimi.

Fermo restando il punteggio massimo di cento/centesimi, la commissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova d’esame pari a trenta punti.

Inoltre, la commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione fino a un massimo di cinque punti, a condizione che:

  • abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;

  • abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.

Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano, per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma, il Supplemento Europass al Certificato. Si tratta di uno strumento multilingue che permette a ogni studente di documentare le competenze e le eventuali qualificazioni acquisite, creando in tal modo un profilo personale. Il rilascio dell’Europass è stato avviato negli esami del 2016 e rappresenta un documento standard, diffuso e riconosciuto nell’Unione Europea, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF (Il quadro europeo delle qualificazioni), le competenze generali e di indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale.

Di fatto, l’Europass integra il diploma senza sostituirlo; non rappresenta neanche una certificazione delle competenze. Si aggiunge agli altri documenti del portafoglio Europass (Curriculum Vitae, Europass Mobilità, Passaporto delle lingue, ecc.) previsti dall’Unione Europea per facilitare l’inserimento nel lavoro e la mobilità al di fuori del proprio Paese.

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni all’albo dell’istituto sede della sottocommissione. In caso di esito negativo, cioè di non superamento dell’esame, si farà ricorso alla sola dicitura «Non diplomato».

Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.

Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.

9. Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato, sulla scorta di quanto affermato nell’art. 31 dell’OM 55/2024, sono consegnati dal Presidente della commissione con apposito verbale al dirigente scolastico/coordinatore o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dunque, oltre alla normativa di rango legislativo (legge n.241/1990), trova applicazione quanto indicato in tutte le ordinanze che il Ministero emana ogni anno. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente scolastico, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.
Non è, pertanto, indispensabile la presenza del presidente della Commissione. Una volta ottenuto il chiarimento, il dirigente potrà, alternativamente: respingere motivatamente l’istanza, oppure, notificare l’istanza «in parte qua» ai controinteressati, acquisire le loro osservazioni (e la loro eventuale opposizione) e quindi decidere definitivamente alla luce di quanto emerso nell’istruttoria.

In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente scolastico/coordinatore, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico contenente le prove dell’esame, redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.

Si rammenta, infine che, avverso una richiesta di annullamento di un’eventuale «bocciatura», l’interessato potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo. In questa seconda eventualità, risulta opportuno coinvolgere il presidente della commissione, affinché predisponga, in tempo utile, una relazione sui fatti da inviare alla competente Avvocatura dello Stato, che difende in giudizio l’amministrazione statale.

10. Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: a.s. 2024-2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’ordinanza emanata il 31 marzo 2025, n. 67 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024-2025) ha disposto le procedure relative allo svolgimento dell’esame dell’a.s. 2024-2025 per le studentesse e gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. L’ordinanza contiene anche l’allegato A riguardante la griglia di valutazione della prova orale.

L’articolazione dell’esame non prevede cambiamenti di particolare rilevanza. Vengono però inasprite, rispetto agli anni precedenti, alcune misure riconducibili al voto di comportamento, introdotte dalla legge 1° ottobre 2024 n. 150.

Infatti, nell’art. 3 dell’Ordinanza si dettano i seguenti requisiti per l’ammissione all’esame:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche, in base a quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122, possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a tale limite;

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;

c) svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Quest’anno, in forza di quanto stabilito dal DM del 12 novembre 2024, n. 226, anche per i candidati esterni l’ammissione all’esame è subordinata allo «svolgimento di attività assimilabili ai PCTO»;

e) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del D. lgs. 62/2017 – introdotto dall’art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell’elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell’area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.

Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

La valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale.

Il punto d) costituisce una novità contemplata nella legge n. 150/2024 che ha modificato, rispetto alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 62/2017, i requisiti di ammissione all’esame. Pertanto, in caso di una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame. Ma anche la valutazione pari a sei decimi comporta un impegno aggiuntivo: la predisposizione da parte dello studente di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale. Questo elaborato dovrà essere discusso nel corso del colloquio.

La valutazione della condotta inciderà anche sui crediti per l’ammissione all’esame di Stato, perché il punteggio più alto potrà essere assegnato esclusivamente agli studenti che avranno ottenuto un voto di comportamento pari o superiore a nove decimi. Su questo punto, però, mancano ancora i regolamenti che dovranno essere approvati nei prossimi mesi.