L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (NEW – marzo 2026)

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (NEW – marzo 2026)

1. L’ammissione all’esame

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nel marzo 2026 è stata pubblicata una pagina informativa che sintetizza norme, modalità di ammissione, struttura delle prove e criteri di valutazione, che regolano lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In particolare, vengono richiamati il decreto legislativo (d.lgs) 62 del 13 aprile 2017 e il decreto ministeriale (D.M.) 3 ottobre 2017, n. 741, che regolano lo svolgimento dell’esame.

Il primo ciclo di istruzione, si legge sul sito del MIM, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, si conclude con un esame di Stato obbligatorio per tutti gli studenti, compresi quelli che si avvalgono dell’istruzione parentale, che lo sostengono in qualità di privatisti. Il superamento dell’esame dà accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell’istruzione e formazione professionale regionale.


Secondo la normativa richiamata dal Ministero, in particolare l’articolo 2 del Decreto ministeriale n. 741/2017, gli alunni possono essere ammessi all’esame se:

  • hanno frequentato almeno i tre/quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

  • hanno partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese, predisposte dall’INVALSI. Questo requisito obbligatorio vale anche per i candidati privatisti;

  • non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bisdel Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, cioè quando l’alunno sia stato oggetto di un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Si ricorda che, mentre le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, per un periodo inferiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio di classe, quelle superiori a 15 giorni, che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono deliberate dal Consiglio di istituto;

  • hanno conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento. Questo requisito è stato introdotto dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150 (Revisione della disciplina in materia di valutazione) e dal successivo decreto ministeriale 9 gennaio 2025, n. 3, nel quale si afferma che

 

in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

 

Durante lo scrutinio finale il Consiglio di classe assegna il voto di ammissione espresso in decimi, tenendo conto dell’intero percorso svolto nel triennio e sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. In presenza di una valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, il Consiglio di classe, a maggioranza, può deliberare la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

2. La commissione d’esame

L’articolo 5 del D.M. n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell’esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento.

Sono sedi di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe (art. 2 del d.lgs. 62/2017) e presieduta dal dirigente scolastico dell’istituzione statale e dal coordinatore delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie.

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli Consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche (per le istituzioni scolastiche paritarie) definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d’esame e in particolare le date di svolgimento:

  • della riunione preliminare della commissione;

  • delle prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;

  • del colloquio;

  • di eventuali prove suppletive.

Durante la riunione preliminare, si stabilisce nell’articolo 5 del D.M. 741/2017,

 

sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

 

Spetta alla commissione, sempre nell’ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d’esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

3. Le prove scritte

Come sottolineato nell’articolo 6 del D.M. 741/2017,

 

le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche n funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo cielo di istruzione.

 

Dall’anno scolastico 2026-2027, con l’entrata in vigore del testo delle Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (MIM, Decreto del 9 dicembre 2025, n. 221, di adozione delle nuove Indicazioni), nella scuola secondaria di primo grado, l’espressione «traguardi per lo sviluppo delle competenze» è stata sostituita con «competenze attese al termine della classe terza».

L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio, che si svolgono in giornate diverse, anche non consecutive.

 Le prove scritte sono relative:

  • alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;

  • alle competenze logico matematiche;

  • alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, con verifiche di comprensione e produzione scritta in inglese e nella seconda lingua comunitaria.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

 

Prova scritta di italiano

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto e appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione è tenuta a predisporre almeno tre tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

  • testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

  • testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

  • comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie e, nel giorno di effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta agli studenti. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

 

Prova scritta di matematica

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite

dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni;

dati e previsioni, con possibile riferimento anche ai metodi del pensiero computazionale.
La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

  • problemi articolati su una o più richieste;

  • quesiti a risposta aperta.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

 

Prova scritta relativa alle lingue straniere

Relativamente a questa prova, si riporta in sintesi quanto contenuto nel D.M. n. 741/2017.

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, verifica la comprensione e la produzione scritta al Livello A2 per l’inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria.

È articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle seguenti tipologie:

  • questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

  • completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

  • elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;

  • lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

  • sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento dell’italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento a una sola lingua straniera.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

4. Il colloquio

Nell’articolo 10 del D.M. 741/2017 si sottolinea che il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Nella nota del Ministero dell’Istruzione e del merito 7 febbraio 2023, n. 4155 (Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa) si ribadisce che il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione,

 

valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

 

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Dunque, il colloquio non deve ridursi a una forma di interrogazione sulle singole discipline, ma diventare un’occasione in cui l’alunna/o personalizza questo importante momento, attraverso la presentazione di un artefatto culturale di natura interdisciplinare.  La consueta prova orale «a canne d’organo» potrà essere sostituita da uno strumento che veda il ragazzo protagonista di quest’ultima fase dell’esame.

Nelle scuole più attente a evitare la vecchia formula dell’interrogazione, al candidato viene richiesto di presentare un progetto, partendo da un tema affrontato in classe, che sia risultato di particolare interesse per l’alunna/o.

Ad esempio, nell’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina, due comuni dell’Appennino reggiano, il Collegio dei docenti ha deliberato il seguente percorso, che sotto forma di «istruzioni per l’uso», viene consegnato ad ogni studentessa e studente che sosterrà l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

1.Progetta il tuo percorso. Parti da un argomento affrontato in classe, da un’esperienza o da un progetto scolastico che rappresenti i tuoi interessi e rientri nella programmazione d’esame delle discipline.

2. Approfondisci. Spiega perché hai fatto questa scelta e in che cosa ti rappresenta facendo riferimento alla tua esperienza.

3. Crea. Presentalo con un tuo elaborato, che potrà essere cartaceo (es. cartellone, scrapbook, poesia, ecc.) digitale (video, infografica, presentazione di immagini, ecc.), un’esibizione artistico-musicale, un oggetto, un modellino, una scatola con oggetti rappresentativi, un gioco, ecc.

4. Collega. Affrontalo in vari ambiti (umanistico, scientifico-tecnologico, artistico-musicale, linguistico) cercando di sviluppare i collegamenti.

5. Rifletti. Soffermati su una tematica di Educazione civica.

6. Presenta. Esponi l’argomento in modo creativo e personale: puoi predisporre una traccia della tua esposizione (mappa, indice, ecc.).

 

Pertanto, lo studente viene direttamente coinvolto nella preparazione della prova orale, non in una forma anonima, ma pienamente personalizzata.

5. Gli alunni con disabilità e disturbi specifici d’apprendimento (DSA)

L’articolo 14 del D.M. 741/2017 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) affronta in modo dettagliato il problema della valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (con disabilità, DSA e BES).

Gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono, secondo modalità coerenti con il proprio Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque un titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento sostengono le prove in coerenza con il Piano Didattico Personalizzato. La commissione può deliberare di riservare loro tempi più lunghi di quelli ordinari. Può consentire, inoltre, l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Qualora gli alunni con DSA siano stati dispensati dalla prova scritta di lingua straniera, possono sostenere una prova orale sostitutiva; nei casi di esonero dall’insegnamento delle lingue, la commissione può predisporre prove differenziate, come per gli studenti con disabilità, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento del’esame di Stato e del conseguimento del diploma.

L’ordinanza ministeriale n. 64/2022 (Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022) ribadisce che

 

per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

 

Pertanto, solo gli alunni certificati con Bisogni Educativi Speciali (BES) vengono valutati alla stregua degli allievi con DSA.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

L’articolo 15 del D.M. 741/2017 (Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare) afferma che

 

l'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

 

In questo caso, la commissione è formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Le modalità di effettuazione dell’esame di Stato degli alunni ricoverati in ospedale si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola.

 

In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati.

6. Valutazione delle prove e voto finale

L'articolo 8 del d.lgs. n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. A sua volta l’art. 13 del D.M. 741/2017 recita:

 

ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

 

In sintesi, per ogni prova scritta e il colloquio viene assegnato un voto in decimi. Il voto finale deriva dalla media tra:

  • il voto di ammissione (per i candidati interni);

  • la media dei voti delle quattro prove d’esame.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. La sottocommissione determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente con frazione decimale e senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale. Il risultato viene arrotondato all’unità superiore se la frazione è pari o superiore a 0,5. Ad esempio, 6,5 viene arrotondato a 7; 6,4 viene arrotondato a 6.
L’esame si considera superato con una valutazione di almeno 6/10, che verrà riportata sul diploma. Se il voto finale è 10/10, la commissione può attribuire la lode, ma solo con decisione unanime, su proposta della sottocommissione.

Gli esiti dell’esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l’esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura «esame non superato», senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Anche per gli alunni con disabilità, con disturbo specifico dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali, ai sensi della Direttiva 27 dicembre 2012, l’esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti come per tutti gli altri candidati.

7. La certificazione delle competenze

L’articolo 9 del d. lgs.13 aprile 2017, n. 62 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze che è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest’ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l’esame di Stato).

Il D.M. del 3 ottobre 2017, n. 742 (Finalità della certificazione delle competenze) e la circolare del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) del 10 ottobre 2017, n. 1865 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione) dettano le modalità di rilascio della certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al D.M. 3 ottobre 2017. n. 742.

Pertanto, si legge sul sito del MIM, al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato viene rilasciata una certificazione delle competenze che attesta la capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati (D.M. 3 ottobre 2017, n. 742).

Sulla base di quanto stabilito dal decreto del MIM 30 gennaio 2024, n. 14 (Nuovi modelli di certificazione per il primo ciclo, l’obbligo di istruzione, i CPIA), che ha recepito le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 (Competenze chiave per l’apprendimento permanente), le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione e i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) certificano l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dagli studenti e dagli adulti attraverso i modelli di cui al D.M. 14/2024.

La certificazione descrive, ai fini dell’orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.

Con il decreto n. 14 del 30.01.2024 i modelli di certificazione delle competenze vigenti sono raccordati e hanno tutti come base comune di riferimento le competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018, mentre si differenziano, necessariamente, nella descrizione analitica delle competenze.

Il modello, allegato al D.M. 14/2024 è ancorato alle otto competenze chiave della Raccomandazione europea del 22 maggio 2018 e ispirato al profilo finale delle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012.

Le competenze sono certificate su quattro livelli di padronanza: Iniziale, Base, Intermedio, Avanzato, il cui significato è sinteticamente descritto.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario. da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto dall’alunna e dall’alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione. sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Per approfondire l’argomento è possibile consultare il seguente contributo, presente in piattaforma nella sezione «Valutazione»: Rondanini L. (2025), La valutazione degli apprendimenti e del comportamento nel primo ciclo di istruzione, Grandangolo, Erickson.