Indice
1. Cenni storici
L’esame di terza media è stato introdotto dal ministro dell’Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai, nell’a.s. 1940-1941. Infatti, in applicazione della «Carta della Scuola», voluta dallo stesso ministro, in quell’anno è stato inaugurato il primo corso della Scuola Media Inferiore, finalizzata a unificare, in un unico ordinamento, i vari corsi sino ad allora esistenti. La Scuola Media voluta da Bottai non era obbligatoria e vi si accedeva con un esame di ammissione dopo aver conseguito il diploma di licenza elementare.
L’esame di terza media è stato riconfermato nell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della scuola media statale), con la quale è stata approvata una delle norme più importanti del nostro sistema di istruzione: la scuola media unica e obbligatoria fino al compimento del quattordicesimo anno di età. Nell’art. 5 si afferma che «al termine del triennio si sostiene l’esame di licenza». Si precisa, nell’articolo successivo, che esso si configura come «Esame di Stato».
L’esame di licenza media è stato parzialmente rivisto nella legge 16 giugno 1977, n. 348 (Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 sulla istituzione e l’ordinamento della scuola media statale). Nell’art. 3 della legge 348 vengono riconfigurate, rispetto all’impianto iniziale, le materie dell’esame, che risultano essere le seguenti:
italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica. L’esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie.
L’intervento normativo (legge 348/1977) e i successivi Programmi di insegnamento approvati con il D.M. 9 febbraio 1979 hanno posto l’esigenza di rivedere l’impostazione anche dell’esame conclusivo di Stato. Così, con il decreto ministeriale 26 agosto 1981 sono stati dettati nuovi criteri orientativi per il corretto svolgimento degli esami di licenza media.
Nella Premessa del Decreto si afferma che l’aspetto fondamentale dell’esame deve essere
la sua caratterizzazione educativa in quanto, a conclusione della scuola obbligatoria, deve essere offerta all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte successive.
Il decreto ministeriale 26 agosto 1981 costituisce ancora oggi un riferimento fondamentale, nonostante negli ultimi quarant’anni siano intervenuti inevitabili cambiamenti e integrazioni.
Dopo circa vent’anni dal decreto del 1981, l’articolo 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (cosiddetta «Riforma Moratti») ha previsto che, oltre alle prove predisposte dalle commissioni, l’esame comprendesse prove gestite dall’INVALSI. Inoltre, il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, attuativo della legge 53/2003, all’art. 11 ha introdotto il criterio della frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato per essere considerato valido. Di conseguenza, tale principio vale anche per l’ammissione o meno all’esame di Stato.
Ma la norma che ha inciso in modo sostanziale sul nostro sistema di istruzione e anche sullo svolgimento dell’esame di Stato del primo ciclo di istruzione (anche del secondo) è stata la legge 107/2015, in particolare uno dei decreti attuativi, il d.lgs. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato).
2. Aspetti generali
Nella legge 107/2015 (art. 1, commi 180 e 181, lettera i), è contenuta una specifica delega al Governo, che demanda all’organo esecutivo il compito di legiferare in materia di «valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato». Il provvedimento attuativo di questa norma, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha rivisto contenuti e procedure relative all’esame di Stato sia del primo che del secondo ciclo di istruzione.
Relativamente all’esame di «licenza media», in un ulteriore atto amministrativo, il decreto ministeriale del 3 ottobre 2017, n. 741 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione), il Miur ha provveduto a fornire dettagliate istruzioni circa lo svolgimento delle prove dell’esame del primo ciclo di istruzione.
Le sessioni di esame del 2020, del 2021 e, in parte, del 2022 sono state fortemente condizionate dai vincoli derivanti dall’emergenza sanitaria, causati dal Covid 19, per cui questo tradizionale appuntamento ha conosciuto sospensioni e modalità di svolgimento eccezionali.
Con la nota 7 febbraio 2023, n. 4155, il Ministro dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha riconfigurato le prove scritte (italiano, logico-matematica e lingue straniere) e il colloquio secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 62/2017 e successivi provvedimenti attuativi: decreti ministeriali nn. 741 e 742 del 3 ottobre 2017 e nota 10 ottobre 2017, n. 1865. In quest’ultima circolare, tra le varie disposizioni, vengono fornite dettagliate informazioni circa i candidati che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura.
Gli alunni ricoverati in ospedali o luoghi di cura senza soluzione di continuità
sostengono le prove con una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte. Qualora non presenti, sono scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza (Nota 1865/2017).
Il DM 741/2017 ha tradotto i principi indicati nel decreto legislativo 62/2017, i cui aspetti fondamentali sono di seguito illustrati.
Requisiti di ammissione all’esame
In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
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aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
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non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
-
aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. Quest’ultimo requisito era stato sospeso nel corso dell’evolversi della situazione pandemica, mentre, dall’a.s. 2022-2023, con la nota informativa del 7 febbraio 2023, n. 4155 è stato reintrodotto.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
Voto di ammissione
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.
Si ricorda poi che, per l’attribuzione del voto di ammissione all’esame, si conferma l’opportunità di considerare il percorso scolastico compiuto dall’alunno più che sterili medie aritmetiche dei voti conseguiti nelle diverse discipline.
Sedi di esame e Commissioni
La commissione di esame è l’organo collegiale preposto allo svolgimento delle procedure di esame previsto al termine della conclusione del primo ciclo di istruzione.
Presso ciascuna istituzione scolastica, statale o paritaria, è costituita una commissione composta da tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, compresi gli insegnanti di sostegno e di strumento musicale. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
La Commissione è strutturata in sottocommissioni, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al proprio interno un insegnante coordinatore.
I lavori della Commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. La partecipazione ai lavori delle Commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. Pertanto non è consentito rifiutare o abbandonare l’incarico salvo casi di legittimo impedimento.
Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto. Questa disposizione è contemplata dall’art. 8 del d.lgs.62/2017, nel quale si afferma che
per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di presidente il dirigente scolastico o un docente collaboratore del dirigente stesso.
Prima del decreto legislativo 62/2017, il compito di presiedere la Commissione era affidato a un dirigente scolastico esterno.
Per le scuole paritarie le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative didattiche.
Il Presidente ha principalmente il compito di garantire il regolare svolgimento della Commissione di esame; coadiuvato dal segretario, è responsabile della regolare compilazione dei verbali.
In particolare ha il compito di:
-
orientare verso scelte corrette sul piano del rispetto delle disposizioni nazionali e provinciali e della valutazione delle singole prove;
-
promuovere un clima di tranquillità e di collaborazione tra i membri facenti parte della commissione d’esame e delle sottocommissioni;
-
garantire la regolarità e la correttezza delle procedure;
-
armonizzare le diverse competenze presenti in Commissione affinché il colloquio mantenga la sua natura interdisciplinare.
3. Le prove scritte
L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il dispositivo contenuto nel D.lgs. 62/2017 è stato oggetto di una nota informativa del 7 febbraio 2023, n. 4155 nella quale, dopo gli anni della pandemia, si ripristinano le procedure dello svolgimento dell’esame del primo ciclo, con le modalità previste nel sopra richiamato decreto.
Il dirigente scolastico definisce il calendario delle prove d’esame, che viene presentato nella riunione preliminare, nella quale sono deliberate le regole di svolgimento delle prove stesse: la durata oraria di ogni prova (che non deve superare le quattro ore), l’ordine di successione delle classi per i colloqui, le modalità di svolgimento delle prove riguardanti gli alunni con disabilità, DSA e BES.
Le tracce delle prove sono predisposte dai docenti della Commissione in sede di riunione preliminare, mentre è competenza delle singole sottocommissioni mettere a punto le prove differenziate per gli alunni con disabilità, con disturbo specifico di apprendimento e con bisogni educativi speciali.
L’esame è costituito da tre prove scritte e un colloquio. Esse sono:
-
prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
-
prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
-
prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.
Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento dell’inglese o per potenziare l’italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento a una sola lingua straniera (art. 9, comma 4 del d.lgs 62/2017).
Come già sottolineato, le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare, da parte dei candidati:
-
la padronanza della lingua;
-
la capacità di espressione personale;
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il corretto e appropriato uso della lingua;
-
la coerente e organica esposizione del pensiero.
Essa si articola nelle seguenti tipologie:
-
testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
-
testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, sulla base delle indicazioni fornite nella traccia;
-
comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico.
La Commissione è tenuta a predisporre almeno tre terne di tracce per ognuna delle tre tipologie. Il giorno della prova, ne viene estratta una. Tra le tracce della terna estratta, gli studenti devono scegliere quella che ritengono più vicina alle loro conoscenze.
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).
Le tracce sono riferite a entrambe le seguenti tipologie:
-
problemi articolati su una o più richieste;
-
quesiti a risposta aperta.
Possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
Ad esempio, potrà interessare un problema di geometria solida, un compito di probabilità e statistica (calcolo della media, della frequenza, rappresentazione di dati in un grafico), equazioni di primo grado, problematiche di scienze. La prova dura tre ore e di solito è consentito l’uso della calcolatrice, anche se la decisione deve essere presa dai commissari.
La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).
Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:
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questionario di comprensione di un testo;
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completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;
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elaborazione di un dialogo;
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lettera o e-mail personale;
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sintesi di un testo.
4. Il colloquio
Il colloquio (DM. 741/2017, art. 10) è condotto collegialmente dalla sottocommissione, che valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel Profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
Il colloquio, si sottolinea nella nota ministeriale n. 4155/2023, accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», introdotto dalla legge 169/2008.
Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio, è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
La votazione finale (DM 741/2017, art. 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Risulta, pertanto, molto importante il peso del voto di ammissione, che incide per il 50% sulla valutazione finale.
Supera l’esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi. La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.
Nell’ordinanza ministeriale 6 luglio 2023, n. 128 relativa al calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2023-2024, si ribadisce che
l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2023/2024, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2024, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.
Nell’art. 3 dell’OM 128/2023 si dettano istruzioni anche per l’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello (conseguimento del diploma di «licenza media») per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che si effettua, in via ordinaria, entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
5. Le prove d’esame per gli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
Nell’art. 11 del D.lgs. 62/2017 viene dettagliato lo svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. Nel comma 5 dell’art. 11 si afferma che le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove d’esame al termine del primo ciclo di istruzione
con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato.
Sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), la sottocommissione predispone, se necessario,
prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
Nel decreto legislativo 62/2017 è contenuta una novità rispetto alle ordinanze degli anni precedenti: ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale. Dunque, il candidato che non si presenta all’esame non può ripetere l’anno.
Per quanto concerne gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la partecipazione all’esame deve essere coerente con il piano didattico personalizzato (PDP), predisposto dal consiglio di classe.
Nel d.lgs. 62/2017 (art. 11, comma 11) si ribadisce che, relativamente allo svolgimento dell’esame del primo ciclo di istruzione,
la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame.
[…] Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa della prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.
Per gli alunni individuati come BES dal consiglio di classe, non in possesso di specifica certificazione, ma che manifestino difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato (MI, O.M. n. 64/2022, art. 2, comma 8).
Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l’esame (voto finale non inferiore a sei/decimi) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove differenziate.
6. L'esame relativo ai percorsi di istruzione degli adulti
L’ordinanza ministeriale n. 64/2022, all’art. 7, si occupa dell’esame conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico degli studenti frequentanti i Centri Provinciali di istruzione per gli Adulti (CPIA). L’OM si richiama a quanto affermato nel DPR n. 263/2012 (Regolamento recante norme generali per la definizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali).
L’organizzazione dei corsi dei CPIA si articola in:
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percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
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percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Sono altresì previsti percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa.
I percorsi di primo livello sono articolati in due periodi didattici così strutturati:
-
il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
-
il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici (non i percorsi liceali).
L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico – è costituito da:
-
prova scritta, in italiano, relativa all’asse dei linguaggi o all’asse storico-sociale;
-
prova scritta relativa all’asse matematico;
-
colloquio pluridisciplinare.
Le prove scritte e il colloquio tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti, rispettivamente, dall’allegato A.1 delle Linee guida allegate al decreto interministeriale 12 marzo 2015 per il «passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti». Tali esiti sono declinati nel curricolo di istituto e nella programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello.
Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese o a una seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’educazione civica.
L’esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all’articolo 5 del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell’adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell’apprendimento permanente.
Al candidato che ottiene un voto finale pari almeno a sei/decimi sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze. Per il candidato, invece, che ottiene un voto inferiore a sei/decimi, il consiglio di classe comunica alla commissione (articolo 5 del DPR 263/2012) le carenze individuate ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di studio personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo.
7. La certificazione delle competenze
Ai candidati interni che superano l’esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica del ciclo successivo o a un Centro dell’istruzione e formazione professionale (IeFP).
I modelli nazionali di certificazione delle competenze, relativamente alla scuola primaria e secondaria di primo grado, sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 (Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione).
Tale modello faceva, però, riferimento alle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente della Raccomandazione europea del 2006 che, nel frattempo, è stata aggiornata e sostituita dalla Raccomandazione del 22 maggio 2018.
Nell’ambito delle azioni previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono state adottate le nuove Linee guida sull’orientamento (decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328, Decreto di adozione delle Linee guida per l’orientamento, relative alla riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», nell’ambito della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU), in cui si afferma che i modelli di certificazione delle competenze in uso devono essere raccordati tra loro.
Conseguentemente il MIM ha approvato il decreto ministeriale 30 gennaio 2024, n. 14 (Adozione dei modelli di certificazione delle competenze) tramite il quale si è provveduto ad aggiornare i modelli precedenti allegati al DM n. 742/2017.
Nelle Linee guida sull’orientamento viene ribadito che
la certificazione delle competenze riveste una particolare importanza nelle annualità del biennio per favorire il riorientamento e il successo formativo, consentendo il passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado in maniera più flessibile, riconoscendo la possibilità che la scelta effettuata durante l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado possa essere rivista.
Nell’articolo 1 del decreto ministeriale n. 14/2024 si afferma che
le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione e i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) certificano l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dagli studenti e dagli adulti attraverso i modelli di cui al presente decreto.
[…] Con il presente decreto i modelli di certificazione delle competenze vigenti sono raccordati e hanno tutti come base comune di riferimento le competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018, mentre si differenziano, necessariamente, nella descrizione analitica delle competenze.
Nell’art. 3 del D.M. 14/2024 il MIM ha provveduto ad adottare il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria (Allegato A) e nell’art. 4 è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (Allegato B). Il modello, di cui all’allegato B, come previsto dal D.M. 742/2017, è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese a esito della prova scritta nazionale, prevista nell’art. 7 del decreto legislativo n. 62/2017.
Nell’art. 5 del D.M. 14/2024 è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze in assolvimento dell’obbligo di istruzione (Allegato C). Infine, nell’art. 6, il MIM ha provveduto ad adottare il modello nazionale di certificazione delle competenze in uscita dai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, primo periodo didattico (Allegato D).
La certificazione, redatta in sede di scrutinio finale dai docenti della classe e dal consiglio di classe, nel primo ciclo di istruzione, è consegnata alla famiglia. Una copia deve essere trasmessa all’istituzione scolastica del grado successivo. Per gli studenti che superano l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione deve essere inserita anche nell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.
Lo stesso dicasi per gli studenti delle scuole in assolvimento dell’obbligo di istruzione. La certificazione delle competenze nelle annualità del primo biennio della scuola secondaria di II grado è finalizzata a favorire il riorientamento e il successo formativo.
La certificazione delle competenze rilasciata agli adulti che superano l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione di primo livello primo periodo didattico, frequentanti i CPIA, è redatta in sede di scrutinio finale dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe ed è consegnata all’adulto o, nel caso di utenti minorenni, alla famiglia.
Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
L’armonizzazione dei modelli di certificazione, contenuta negli allegati al D.M. 14/2024, è rappresentata dalla Tabella 1, che si richiama, a sua volta, alla Raccomandazione europea del 22 maggio 2018.
TABELLA 1
Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
COMPETENZA CHIAVE |
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE |
LIVELLO* |
Competenza alfabetica funzionale |
Padroneggiare la lingua di scolarizzazione in modo da comprendere enunciati di una certa complessità, esprimere le proprie idee, adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. |
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Competenza multilinguistica |
Utilizzare la lingua inglese a livello elementare in forma orale e scritta (comprensione orale e scritta, produzione scritta e produzione/interazione orale) in semplici situazioni di vita quotidiana relative ad ambiti di immediata rilevanza e su argomenti familiari e abituali, compresi contenuti di studio di altre discipline (Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). Riconoscere le più evidenti somiglianze e differenze tra le lingue e le culture oggetto di studio Utilizzare una seconda lingua comunitaria* a livello elementare in forma orale e scritta (comprensione orale e scritta, produzione scritta e produzione/interazione orale) in semplici situazioni di vita quotidiana in aree che riguardano bisogni immediati o argomenti molto familiari (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue) * specificare la lingua: Lingua…………………………………………. |
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria |
Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizzare il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano situazioni complesse. |
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Competenza digitale |
Utilizzare con consapevolezza e responsabilità le tecnologie digitali per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con le altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. |
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare |
Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. Utilizzare conoscenze e nozioni di base in modo organico per ricercare e organizzare nuove informazioni. Accedere a nuovi apprendimenti in modo autonomo. Portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. |
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Competenza in materia di cittadinanza |
Comprendere la necessità di una convivenza civile, pacifica e solidale per la costruzione del bene comune e agire in modo coerente. Esprimere le proprie personali opinioni e sensibilità nel rispetto di sé e degli altri. Partecipare alle diverse funzioni pubbliche nelle forme possibili, in attuazione dei principi costituzionali. Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Osservare comportamenti e atteggiamenti rispettosi dell’ambiente, dei beni comuni, della sostenibilità ambientale, economica, sociale, coerentemente con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. |
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Competenza impreditoriale |
Dimostrare spirito di iniziativa, produrre idee e progetti creativi. Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto e fornirlo quando necessario. Riflettere su se stesso e misurarsi con le novità e gli imprevisti. Orientare le proprie scelte in modo consapevole. |
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali |
Orientarsi nello spazio e nel tempo e interpretare i sistemi simbolici e culturali della società, esprimendo curiosità e ricerca di senso. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, esprimersi negli ambiti più congeniali: motori, artistici e musicali. |
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L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: ............................................................................................................................................... |
Il Dirigente scolastico
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(*) Livello e indicatori esplicativi
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A – Avanzato: l’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli;
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B – Intermedio: l’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite;
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C – Base: l’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese;
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D – Iniziale: l’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
Per le istituzioni scolastiche paritarie, la certificazione è rilasciata dal Coordinatore delle attività educative e didattiche.
Con l’approvazione dei modelli di certificazione delle competenze allegati al decreto ministeriale 30 gennaio 2024, n. 14 si conclude un iter molto lungo e particolarmente accidentato che ha caratterizzato questa materia. Tale istanza, infatti, era già stata contemplata nel DPR 275 del 1999 (art. 10, comma 3), in cui si afferma che il Ministero della Pubblica istruzione provvederà ad adottare «i nuovi modelli per le certificazioni», le quali indicano «le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite dagli alunni».
C’è voluto un quarto di secolo per arrivare a un provvedimento definitivo!
8. Il consiglio orientativo
In uscita dalla scuola secondaria di primo grado è previsto che, a ogni famiglia, venga rilasciato il consiglio di orientamento sul percorso di formazione da intraprendere nel secondo ciclo di istruzione. La formalizzazione di tale documento risale al DPR 14 maggio 1966, n. 362, in esecuzione della legge del 1962, che ha istituito la scuola media unica. Il consiglio di classe, si afferma nel DPR sopra richiamato,
esprime, per gli ammessi all'esame, un consiglio di orientamento sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vincolante.
Tale documento viene consegnato alle famiglie in un momento molto importante della vita dello studente: il passaggio da un grado scolastico a un altro, successivo, completamente diverso.
Pur non essendo vincolante, il parere espresso dal consiglio di classe, risulta, in ogni modo, importante. Infatti, questa fase di transizione può costituire una significativa opportunità, quella di supportare l'alunna/o nella scelta dell’indirizzo dell’istruzione superiore, ma anche un’occasione di riflessione che porti la studentessa e lo studente a riflettere, in termini autovalutativi, sulle proprie potenzialità e sulle proprie criticità.
Possibili punti di attenzione di questo processo autoriflessivo possono essere:
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la costanza dell’impegno nelle attività scolastiche;
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l’autonomia nell’organizzazione dello studio, anche negli impegni pomeridiani;
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l’esplicitazione degli interessi prevalenti;
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la manifestazione di interesse verso le discipline nelle quali l’alunno si sente più preparato e in quali meno.
Sulla scorta delle informazioni «di ritorno», potrà essere richiesto allo studente di manifestare un’opzione verso la tipologia di studi a lui più gradita (area liceale, istruzione tecnica, istruzione professionale).
A sostegno delle riflessioni sin qui svolte, occorre sottolineare che, nel decreto ministeriale del MIM 22 dicembre 2022, n. 328 (Linee guida per l’orientamento), si ribadisce la dimensione orientativa della scuola secondaria di primo grado, dimensione, si afferma che
va potenziata, garantendo agli studenti l'opportunità di attività opzionali e facoltative infra ed extra scolastiche (quali ad esempio attività culturali, laboratoriali creative e ricreative, di volontariato, sportive, ecc.). Esse hanno lo scopo di consentire agli studenti occasioni per autenticare e mettere a frutto attitudini, capacità e talenti nei quali reputino di poter esprimere il meglio di sé.
Per rafforzare le azioni sottese a sostenere l’orientamento, nelle Linee guida sopra richiamate, si prevede che le scuole secondarie di primo grado, unitamente alle classi terze, quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, attivino a partire dall’a.s. 2023-2024, moduli di orientamento formativo della durata di almeno 30 ore, anche extracurricolari, per anno scolastico e per tutte le classi.
Inoltre il Ministero ha attivato una Piattaforma digitale unica per l’orientamento in cui, nel passaggio dal primo al secondo ciclo di studi, genitori e figli potranno contare sulle opportunità dell’offerta formativa in questa specifica materia. Per quanto concerne, invece, la scuola secondaria di secondo grado, sulla Piattaforma verrà resa disponibile la documentazione territoriale e nazionale riguardante il passaggio dal secondo ciclo all’offerta formativa del sistema terziario (distribuzione degli ITS Academy e dei corsi di laurea di Università, Istituzioni AFAM, ecc.).
Quanto sopra esposto viene sintetizzato in un modello di consiglio orientativo messo a punto da tutte le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione della provincia di Reggio Emilia (si veda Tabella 2).
TABELLA 2
Modello di consiglio orientativo adottato dalle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione della provincia di Reggio Emilia
COMPETENZA | VALUTAZIONE |
METODO DI LAVORO Da intendere come acquisizione dei metodi specifici delle singole discipline, riferiti in particolare alla conoscenza teorica delle fasi del lavoro ed alla corretta applicazione delle indicazioni operative. |
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PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE Complesso degli atteggiamenti dell’alunno nei confronti del lavoro comune durante le varie attività proposte dagli insegnanti. |
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IMPEGNO Capacità di organizzare i tempi e i modi del proprio lavoro -con particolare riferimento ai compiti di casa- negli aspetti di continuità, puntualità, precisione, anche formale. |
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STRATEGIE DI APPRENDIMENTO Da intendersi come operazioni, comportamenti che vengono messi in atto dall’alunno per facilitare, ottimizzare i propri processi di apprendimento. |
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ATTITUDINE PER AMBITO |
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Sulla scorta della valutazione svolta, il consiglio di classe delle terze formula la proposta orientativa per l’istruzione superiore di ogni studente.