Indice
1. Le finalità e i contenuti delle Linee guida
Il decreto legislativo 66/2017, attuativo della legge 107/2015, integrato dal D.lgs. 96/2019, ha previsto l’emanazione, da parte del Ministero della salute, di nuove Linee guida riguardanti la certificazione, in età evolutiva, della bambina o del bambino con disabilità (art. 5, comma 6 del D.lgs. 66/2017).
A causa anche delle incombenze non previste causate dall’emergenza pandemica, la redazione di questo documento ha subito un notevole ritardo, tanto da essere pubblicato il 10 novembre 2022.
Nel frattempo, nella legge 22 dicembre 2021, n. 227, Delega al Governo in materia di disabilità, il Parlamento ha delegato il governo ad approvare uno o più decreti legislativi inerenti alle nuove modalità di certificazione e ai criteri per la redazione del profilo di funzionamento.
Dopo 5 anni, si è così completato l’iter della definizione delle nuove modalità di certificazione della disabilità e della predisposizione del modello nazionale del Profilo di funzionamento, che interessa, oltre al mondo sanitario, anche quello scolastico, essendo propedeutico alla progettazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Le Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie e della classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute dell’OMS sono state redatte da un gruppo di lavoro interministeriale che si è avvalso anche della consulenza di esperti esterni. Dal titolo dei capitoli del documento si comprende la cornice generale del nuovo percorso, articolato nei seguenti temi:
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accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
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ICD, ICF e il modello biopsicosociale alla base della descrizione del funzionamento;
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certificato medico diagnostico funzionale;
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verbale di accertamento medico-legale;
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profilo di funzionamento ai fini dell’inclusione scolastica.
Dai punti sopra elencati, si evince che i primi quattro capitoli riguardano la formulazione delle nuove certificazioni sanitarie ad opera delle commissioni riviste nelle loro composizioni. Tutta questa materia investe la responsabilità delle nuove commissioni sanitarie.
Solo il quinto capitolo, concernente la formulazione del Profilo di Funzionamento, coinvolge anche le famiglie e il docente della scuola alla quale l’alunno è iscritto.
La finalità esplicitate nelle Linee guida riguardano la definizione dei seguenti aspetti:
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i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS;
- i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto di ICF dell'OMS.
Il Decreto legislativo n. 66 del 2017 introduce nel preesistente percorso di accertamento dei bisogni dell’età evolutiva per l’inclusione scolastica alcune sostanziali novità, rispetto alle quali le nuove Linee Guida, emanate dal Ministero della salute nel novembre 2022, intendono costituire garanzia di uniformità interpretativa e operativa sul territorio nazionale. I passaggi più importanti in esse contenuti sono:
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una nuova composizione della commissione per la certificazione della condizione di disabilità. Vengono, in particolare, individuate specifiche competenze mediche specialistiche per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap, nel caso in cui i controlli riguardino persone in età evolutiva;
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una modalità valutativa che tiene conto dei criteri del modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF, 2001), utile a fornire elementi per la descrizione dell’interazione fra un individuo con problemi di salute, i suoi limiti e le sue potenzialità con la specificità del contesto reale in termini di barriere e facilitatori;
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il modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) che costituisce il comune denominatore di tre momenti sequenziali che stanno alla base della predisposizione della nuova documentazione:
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descrizione del funzionamento;
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accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
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redazione del Piano educativo individualizzato;
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la predisposizione di nuovi documenti a cura delle Aziende sanitarie e dell’INPS:
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il certificato medico diagnostico-funzionale che correda la domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. I criteri che sottendono alla redazione del certificato medico-diagnostico si rifanno a strumenti finalizzati alla formulazione di una corretta diagnosi clinica, ma anche alla descrizione del funzionamento riferito ai quattro domini: apprendimento, comunicazione, relazione e socializzazione, autonomia personale e sociale;
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il verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Il verbale di accertamento medico-legale è redatto dalle competenti commissioni con modalità telematiche proposte dall’INPS. È sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e approvato all’unanimità o a maggioranza, specificando le motivazioni dei concordi e non concordi.
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il profilo di funzionamento: è necessario ai fini della predisposizione del Piano educativo individualizzato, ed è parte integrante del Progetto individuale (PI, di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328) (vedi paragrafo 5).
Nelle Linee guida del Ministero della salute viene poi evidenziata l’opportunità dell’utilizzo di supporti informatici per la redazione dei nuovi documenti, finalizzato a garantire uniformità di forma e di contenuto sull’intero territorio nazionale e la necessità di:
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fare riferimento a due classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF);
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tenere concatenate e coerenti tra di loro la descrizione del funzionamento di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti e l’individuazione e l’articolazione delle misure di sostegno indicate nel PEI.
2. La centralità del profilo di funzionamento
I passaggi fondamentali del D.lgs. 66/2017 e delle Linee guida del 10 novembre 2022 da parte del Ministero della Salute possono ripresi dall’art. 5 del Decreto medesimo:
successivamente all’accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, è redatto il Profilo di funzionamento secondi i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del:
Progetto individuale
Piano Educativo Individualizzato
Il profilo di funzionamento, sostitutivo della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale risalenti alla legge 104/1992, deve essere redatto successivamente all’accertamento della condizione di disabilità e rappresenta uno dei momenti chiave del nuovo quadro documentale riguardante l’inclusione degli alunni con disabilità (vedi paragrafo 5). Esso, come già sottolineato, è propedeutico alla predisposizione del Piano educativo individualizzato e del progetto di vita. Pertanto, in tale documento sono definite le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie non solo per l’inclusione scolastica, ma anche per gli altri contesti di vita.
È redatto con la collaborazione dei genitori del/la bambino/a, dell’alunno/a e della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata e viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Il profilo di funzionamento pone, pertanto, le premesse della promozione di contesti inclusivi, che comprendono sia la normalità, intesa come bisogno di essere come gli altri, sia la specialità, cioè l’accoglienza dei bisogni educativi individuali, propri di ciascun bambino.
Siccome costituisce la base di riferimento per l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, gli obiettivi educativi e didattici indicati nel Profilo si ripercuoteranno conseguentemente sia nel progetto individuale che nel PEI.
Collegare il modello ICF al profilo di funzionamento e, quindi, al Piano Educativo Individualizzato, significa ribadire che l’approccio bio-psico-sociale dell’OMS guarda alla persona in condizione di disabilità non singolarmente ma in relazione alla complessità delle relazioni familiari, scolastiche, amicali, sociali, ecc.
Per queste ragioni, l’applicazione nella scuola del modello ICF consente di ri-leggere il processo d’inclusione in una prospettiva completamente nuova.
3. L’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva
Nelle Linee guida vengono riviste la procedura valutativa, la composizione e il funzionamento delle unità di valutazione di base.
La richiesta di certificazione (da parte della famiglia) deve pervenire all’INPS, corredata da un certificato medico diagnostico. In un secondo tempo, la domanda sarà esaminata dalla Commissione medico-legale ASL/INPS che potrà rilasciare:
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verbale di accertamento dell’invalidità civile, cecità e sordità (e benefici collegati);
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verbale di accertamento della situazione di handicap con evidenziazione delle menomazioni e dello svantaggio sociale (e benefici collegati);
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verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica con evidenziazione dell’entità della potenziale restrizione di partecipazione.
Per quanto concerne l’inclusione scolastica, il rilascio del verbale di cui al terzo punto consente al genitore/tutore (D.lgs. 66/2027, art. 5 comma 4, lettera c), all’Unità di valutazione multidisciplinare nell’ambito del SNN (D.lgs. 66/2027, art. 5 comma 3) e al dirigente scolastico o al docente specializzato sul sostegno didattico (D.lgs. 66/2027, art. 5 comma 4, lettera c) di redigere il profilo di funzionamento che, si ribadisce nelle Linee guida,
subentra alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico-funzionale previsti dalla normativa preesistente (decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”), unificandone le informazioni ed integrandole con ulteriori elementi coerenti con il modello descrittivo del funzionamento alla base di ICF e secondo lo schema valutativo introdotto dalle presenti Linee Guida.
L’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica riguarda i bambini, gli alunni e gli studenti della scuola dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Tale accertamento non è sostitutivo ma integrativo della valutazione relativa all’invalidità (riferita alla ridotta capacità) e alla condizione di handicap (svantaggio sociale). Rappresenta, in un continuum valutativo, il raccordo tra l’accertamento della condizione di svantaggio di cui alla legge 104/1992 e i concreti «accomodamenti ragionevoli» indicati nella legge 3 marzo 2009 n. 18 (che ha recepito la Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006). «Gli “accomodamenti ragionevoli”», si sottolinea nelle Linee guida, «sono prospettabili solo nell’analisi dell’interazione fra l’individuo, con i suoi limiti e potenzialità, e della specificità del contesto reale in termini di barriere e facilitatori».
È richiesto per accertare se l’interazione tra la situazione di handicap (comprovante la menomazione duratura prevista dalla definizione di persona con disabilità della legge 3 marzo 2009, n. 18 ) e fattori ambientali di diversa natura ponga il soggetto in una situazione di potenziale restrizione di partecipazione in ambito scolastico tale da richiedere una significativa modificazione e personalizzazione della programmazione didattica e/o degli strumenti che devono essere utilizzati per poter accedere ai contenuti didattici attraverso la predisposizione di un Piano educativo individualizzato.
Di seguito vengono sintetizzati i vari momenti della «nuova» certificazione della disabilità.
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA
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Presentazione della domanda da parte dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale;
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la domanda deve essere introdotta dal certificato medico diagnostico-funzionale, redatto telematicamente dal servizio sanitario pubblico o accreditato che ha in carico il soggetto in età evolutiva;
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l’accertamento della condizione di disabilità è effettuato dalle competenti Commissioni, così come stabilito dalla legge 80/2006 (art. 6, c. 1);
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il verbale di condizione di disabilità sarà redatto dalle competenti Commissioni esclusivamente in modalità telematica;
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Il verbale costituirà il presupposto per la redazione del Profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base di ICF, ai fini della successiva formulazione del Piano Educativo Individualizzato.
4. Le novità dell’ICD-11
In relazione all’accertamento della condizione della disabilità, la Classificazione internazionale delle malattie, l’ICD (International Classification of Diseases) è uno dei tre raggruppamenti di riferimento della famiglia delle Classificazioni Internazionali dell’OMS, insieme a quella del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) e all’International Classification of Health Interventions (ICHI).
L’ICD-10, decima versione della classificazione internazionale ICD, delle malattie e dei problemi correlati, comprendeva circa 2.000 malattie. La traduzione ufficiale in lingua italiana, effettuata a cura dell'ISTAT e dell'Ufficio di Statistica del Ministero della Salute, è stata pubblicata dall'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra nel 2000 e a Roma nel 2001.
Rispetto alla versione ICD-9, in quella ICD-10 è stato utilizzato un codice alfanumerico, in sostituzione del precedente codice numerico.
Nell’ambito dei processi di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e di redazione del Profilo di funzionamento, considerata la prassi di codifica attualmente in uso, si potrà fare riferimento anche alla classificazione ICD-10 e non a quella più aggiornata, l’ICD-11.
La Classificazione internazionale delle malattie secondo l’ICD venne introdotta nel 1900 e fu approvata allora da 43 nazioni che facevano parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Dopo alcuni tentativi a metà Ottocento, la prima vera Classificazione risale al 1893, anno nel quale la Conferenza dell’Istituto Internazionale di Statistica (Chicago) approvò la Classificazione internazionale delle cause di morte.
L’Italia avviò l’adozione di tale classificazione, per le statistiche sulla mortalità, a partire dal 1924.
Il modello ICD fu adottato per la prima volta nel 1948 dall’Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, da allora, viene sottoposto a continue revisioni, fino a quella attuale.
L’obiettivo dell’ICD è quello di fornire uno standard universale di classificazione comprendente un linguaggio comune per codificare le informazioni relative alla morbilità e mortalità in modo da disporre di dati comparabili per le statistiche e il monitoraggio epidemiologico.
L’OMS nel 2018 ha completato un lavoro di aggiornamento della Classificazione internazionale delle malattie: dall’ICD-10 all’ICD-11; l’undicesima versione, entrata in vigore nel gennaio 2022, comprende nuove malattie, quali la ludopatia (gaming disorder), la dipendenza da videogame e da giochi digitali.
In particolare, la ludopatia è caratterizzata da una condizione di «gravità sufficiente a causare una compromissione significativa nelle aree di funzionamento personali, familiari, sociali, educative, professionali o di altro tipo». Per queste compromissioni, entra a pieno titolo nella classificazione patologica.
Altra novità è rappresentata dagli aggiornamenti riguardanti la salute sessuale; ora contiene delle realtà che prima erano state catalogate tra i disturbi mentali.
L’ICD-11, in formato totalmente elettronico, fornisce, come già sottolineato, un linguaggio comune agli operatori sanitari, consentendo loro di condividere informazioni mediche.
Le modifiche dell'International Classification of Diseases vanno di pari passo con le nuove conquiste della medicina e gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche come, ad esempio, i dati relativi alla resistenza ai farmaci, uno dei problemi più scottanti per la sanità internazionale.
L’ICD-11 è stato anticipato nel 2013 dal DSM-5, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, derivante dall'originario titolo dell'edizione statunitense Diagnostic and Statistical Manual of Mental, redatto dall'American Psychiatric Association (APA).
È uno degli strumenti diagnostici dei disturbi mentali più utilizzati dai medici, psichiatri, psicologi nel mondo.
Il DSM-5, rispetto alla versione precedente (DSM-4), si caratterizza per il riconoscimento che un sistema categoriale eccessivamente rigido non coglie l’esperienza clinica o importanti osservazioni scientifiche. Infatti, l’obiettivo, avallato un tempo, di identificare popolazioni omogenee per il trattamento e la ricerca, ha dato origine a categorie diagnostiche ristrette che non colgono appieno la realtà clinica della persona. Ad esempio, i disturbi mentali presentano più livelli di eterogeneità di quanto la sottotipizzazione del DSM-4 intendeva avallare.
Pertanto, l’ultima versione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali si caratterizza per la strutturazione di un sistema categoriale meno rigido, introducendo un approccio che comprende molteplici dimensioni per permettere una più accurata descrizione delle manifestazioni del paziente e accrescere la validità della diagnosi.
L’ICD-11 intende fornire i più recenti aggiornamenti in ambito diagnostico in merito ai temi della disabilità e dei disturbi specifici di apprendimento. Per quanto concerne questi ultimi, l’ICD-11 presenta significative novità. Infatti, rispetto all’ICD-10, cambia il nome della categoria generale: non più disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche, ma Disturbi Evolutivi dell’Apprendimento (Developmental Learning Disorder).
Si tratta di un cambio rilevante, in quanto viene avallata una concezione ampia dell’apprendimento; quest’ultimo non è collegato solo alla scuola, ma più in generale agli ambienti esistenziali in cui si svolge la vita di una persona. Le abilità di lettura, scrittura, calcolo, in questo senso, non sono impiegate esclusivamente nelle attività didattiche, ma anche in molte azioni delle attività che svolgiamo nei contesti informali e non formali.
5. Il modello nazionale del Profilo di funzionamento
Nelle Linee guida del Ministero della Salute viene ripreso quanto affermato nel D.lgs. 66/2017; il profilo di funzionamento, si afferma,
subentra alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, […] unificandone le informazioni e integrandole con ulteriori elementi con il modello descrittivo del funzionamento alla base dell’ICF.
Il profilo di funzionamento descrive con maggiore dettaglio, rispetto a quanto già presente nel Certificato medico diagnostico-funzionale e nel Verbale di accertamento, l’interazione del soggetto con i fattori ambientali, in riferimento allo svolgimento di una selezione di attività all’interno di domini essenziali: apprendimento, comunicazione, relazione e socializzazione, autonomia personale e sociale.
Ad esempio, per quanto concerne il dominio «apprendimento» e il sottodominio «uso intenzionale dei sensi», le attività considerate sono: guardare, ascoltare, usare intenzionalmente altri sensi.
Relativamente al dominio «Comunicazione» e al sottodominio «comunicazione (comprensione e produzione di messaggi)», sono state selezionate le seguenti attività: comprendere la lingua parlata, comprendere messaggio non verbali, comprendere messaggio nella Lingua dei segni, comprendere la lingua scritta, parlare, produrre messaggi non verbali, ecc.
Come già sottolineato, Il Profilo di funzionamento (PF) può essere considerato l’architrave del Piano educativo individualizzato e del Progetto individuale. Pertanto, esso è preparatorio dei due fondamentali documenti che determinano concretamente il percorso formativo personale, scolastico e sociale dell’alunna/o con disabilità.
Nelle Linee guida del Ministero della salute si sottolinea che il Profilo descrive, con maggiore dettaglio rispetto a quanto indicato nel Certificato medico-diagnostico e nel Verbale di accertamento, l’interazione della persona disabile con i fattori ambientali, in riferimento ai domini considerati (apprendimento; comunicazione; relazione e socializzazione; autonomia personale e sociale) e adatti a superare le eventuali difficoltà nelle attività che la scuola propone.
Il nuovo PF è redatto dalla unità di valutazione multidisciplinare nell’ambito del SSN (Servizio Sanitario Nazionale), con la collaborazione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale e la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno della scuola ove è iscritto il bambino/alunno/studente.
L’unità di valutazione multidisciplinare è composta da:
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uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia del minore;
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almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente territoriale di competenza.
Il Profilo di funzionamento si aggiorna al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Si riferisce a un determinato momento della vita di una persona nel percorso scolastico e, con diversi gradi possibili di approfondimento, apre la possibilità a un suo utilizzo per monitorare i cambiamenti evolutivi dello studente in condizione di disabilità. La valutazione di questi cambiamenti può riguardare eventuali aggiornamenti legati alla storia naturale del problema di salute, opportune modifiche indotte dai trattamenti e dagli interventi posti in essere relativi al funzionamento a scuola e le azioni correttive nei confronti dei «fattori barriera» presenti negli ambienti scolastici.
Per quanto concerne i contenuti, nella Linee guida del novembre 2022, si sottolinea che il Profilo di Funzionamento:
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va redatto tenendo in considerazione i fattori ambientali propri del contesto scolastico e della loro interazione con il soggetto in età evolutiva in condizioni di disabilità e sulla base dello schema descrittivo del funzionamento e della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, riportato nelle Linee Guida;
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nei casi di soggetti in età evolutiva in condizioni di disabilità già frequentanti la scuola, la redazione del PF può avvalersi delle osservazioni effettuate nel corso del tempo durante la vita scolastica, anche in relazione a percorsi di inclusione già in atto;
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nei casi di soggetti in età evolutiva in condizioni di disabilità, che inizino il percorso scolastico, è opportuno svolgere un periodo di osservazione, finalizzato alla raccolta degli elementi utili a descrivere il funzionamento nello specifico ambiente scolastico e integrarli con informazioni, desumibili da tutti gli altri ambienti di vita.
6. L’articolazione del Profilo
Nello specifico, nelle Linee guida del Ministero della salute, viene descritto il modello nazionale del profilo di funzionamento, articolato nelle seguenti sezioni:
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Sezione 1: Dati identificativi e anagrafici del soggetto;
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Sezione 2: Elementi clinici o Anamnesi essenziale o Osservazione clinica, valutazioni testali o strumentali effettuate e risultati, in particolare relativamente all’ambito cognitivo, neuropsicologico e dell’apprendimento, della comunicazione e del linguaggio, sensoriale e motorio, delle autonomie personali e sociali, della socializzazione/relazione/interazione etc. o Diagnosi, comprensiva di livello di gravità della patologia e eventuali comorbilità o altre patologie associate o Prognosi attesa ed evolutività nel tempo;
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Sezione 3: Punti di forza del soggetto. Specifici punti di forza del soggetto (attitudini, interessi, motivazioni, talenti, consapevolezza, perseveranza, resilienza, curiosità, etc.) e ulteriori informazioni utili relative al soggetto;
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Sezione 4: Elementi attinenti alla descrizione del funzionamento Descrizione dell’entità delle difficoltà in termini di capacità e performance nei 4 domini dell’Apprendimento, della Comunicazione, Relazioni e socializzazione, dell’Autonomia personale e sociale in ambito scolastico e dei relativi sottodomini come declinati nella Tabella 4 delle presenti Linee Guida. In essa sono specificati i domini, sottodomini e le attività del protocollo descrittivo del funzionamento e della disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica.
I domini descritti, ripresi dall’art. 3 e 12 della legge 104/1992, sono:
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Apprendimento;
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comunicazione;
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relazione e socializzazione;
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autonomia personale e sociale.
I sottodomini riguardano:
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l’apprendimento: l’uso intenzionale dei sensi, l’apprendimento di base e applicazione delle conoscenze, istruzione;
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la comunicazione: comunicazione (comprensione e produzione di messaggi);
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le relazioni e la socializzazione: relazioni interpersonali e sociali;
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autonomia personale e sociale: compiti e richieste personali, mobilità, cura della propria persona e degli oggetti domestici.
Quanto sopra esposto viene dettagliato nei seguenti contenuti: dati identificativi e anagrafici del soggetto; elementi clinici; punti di forza; elementi attinenti alla descrizione del funzionamento (Vedi Tabella 1).
Tabella 1
Articolazione del profilo di funzionamento
(Ministero della salute, Linee guida, novembre 2022)
SEZIONE 1 |
Dati identificativi e anagrafici del soggetto |
SEZIONE 2 |
Elementi clinici
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SEZIONE 3 |
Punti di forza del soggetto Specifici punti di forza del soggetto (attitudini, interessi, motivazioni, talenti, consapevolezza, perseveranza, resilienza, curiosità, ecc.) e ulteriori informazioni utili relative al soggetto. |
SEZIONE 4 |
Elementi attinenti alla descrizione del funzionamento Descrizione dell'entità delle difficoltà in termini di capacità e performance nei 4 domini dell'Apprendimento, della Comunicazione, delle Relazioni e socializzazione, dell'Autonomia personale e sociale in ambito scolastico. |
Nelle Linee guida del Ministero della Salute si afferma che la redazione del Profilo di funzionamento tiene conto dei fattori ambientali propri del contesto scolastico e della loro interazione con il soggetto in età evolutiva in condizioni di disabilità.
Per gli alunni in età evolutiva in condizioni di disabilità che già frequentano la scuola, la redazione del Profilo di funzionamento è facilitata e può avvalersi di osservazioni effettuate nel corso del tempo durante il percorso scolastico.
Nel caso, invece, di soggetti in età evolutiva in condizioni di disabilità che inizino il percorso scolastico, sarà opportuno dedicare un periodo di tempo alla raccolta degli elementi utili per descrivere il funzionamento nello specifico ambiente scolastico e per integrarli con informazioni valutative riferite ad altri setting di vita del soggetto.
I medesimi suggerimenti riguardano anche agli alunni che già frequentano la scuola e che vengono certificati per la prima volta. Per questa particolare tipologia di bambine e bambini, si sottolinea,
sarà opportuno dedicare un periodo di tempo alla raccolta degli elementi utili per descrivere il funzionamento nell’ambiente scolastico e per integrarli con informazioni valutative riferite ad altri setting di vita del soggetto.
7. Modalità di redazione
Ai fini dell’inclusione scolastica, come specificato nell’art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 66 del 2017 e successive modificazioni, il Profilo di funzionamento è redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare nell’ambito del SSN, la cui composizione è stata descritta nel paragrafo 5.
Il Profilo di funzionamento, si sottolinea nelle Linee guida,
è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico e/o coordinatore della scuola paritaria ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente.
Come precedentemente sottolineato, il Profilo di funzionamento ai fini dell’inclusione scolastica è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Sulla scorta del modello ICF del 2001, la progettazione del profilo di funzionamento è incentrata sul rapporto tra le condizioni di vita della persona e le interazioni con i vari contesti: familiare, scolastico, gruppale, sociale, ecc.
L’aggiornamento dello stesso, nei casi di soggetti in età evolutiva in condizioni di disabilità che già frequentano la scuola, può avvalersi delle osservazioni raccolte sistematicamente nel corso della vita scolastica sia dai docenti che da altri operatori (educatori, assistenti, tutor, ecc.) coinvolti nel processo di inclusione.
Qualora, invece, si sia all’inizio del percorso formativo, risulta di particolare importanza la raccolta di tutti gli elementi utili per descrivere il «funzionamento» della bambina e del bambino con disabilità nello specifico ambiente scolastico e per integrarli con informazioni valutative riferite ad altri setting di vita del soggetto.
Anche nei casi di soggetti in età evolutiva, che già frequentano la scuola e che vengano certificati per la prima volta in condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica in un determinato momento del percorso d’istruzione, risulta estremamente importante dedicare molta attenzione alla raccolta di informazioni dai vari soggetti che si occupano del progetto di vita della persona in condizione di disabilità.
Questa fase iniziale coincide con la valutazione diagnostica, che indica la descrizione qualitativa e quantitativa dei comportamenti degli allievi, su cui si esprimono dei giudizi di valore inerenti sia alla situazione individuale che alle condizioni ambientali in cui si svolge il processo inclusivo. In particolare, la valutazione iniziale riveste una finalità educativa, che non si limita ad una mera raccolta di osservazioni in chiave adempitiva, ma che, in un’ottica proattiva, si pone l’obiettivo di aiutare gli alunni a superare ogni problema che dovesse insorgere nella propria crescita e maturazione personale.