Le Linee guida dell’istruzione parentale

Le Linee guida dell’istruzione parentale

1. Premessa

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), con la nota del 17 dicembre 2025, n. 6440, ha trasmesso le Linee guida sull’istruzione parentale. Il documento si articola nelle seguenti parti:

  • premessa;

  • la normativa di riferimento;

  • indicazioni per i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale);

  • indicazioni per le istituzioni scolastiche;

  • lo svolgimento degli esami di idoneità;

  • esami conclusivi dei cicli di istruzione e istruzione parentale.

Nella Premessa si sottolinea che

 

con la locuzione “istruzione parentale”, altrimenti detta scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education, si intende l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori (ovvero da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) o da persona da loro delegata. Si intende svolta in regime di istruzione parentale anche la frequenza di scuole non statali non paritarie iscritte negli albi regionali.

 

Le modalità sopra richiamate sono riconosciute dalla normativa e sono finalizzate ad assicurare l’adempimento dell’obbligo di istruzione, di durata decennale, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L’obbligo di istruzione inizia con la scuola primaria, che può essere assolto nelle scuole statali, nelle scuole paritarie, ovvero attraverso l’istruzione parentale.

Dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’obbligo di istruzione si assolve nelle seguenti modalità:

  • frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e  quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) organizzati dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dagli istituti professionali in sussidiarietà;

  • sottoscrizione, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato;

  • istruzione parentale.

La principale fonte che configura l’istruzione parentale è la Costituzione. Infatti, nell’articolo 30 della Costituzione si afferma che

 

è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se sono nati fuori del matrimonio. Nel caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

 

Dunque, l’istruzione parentale si configura come un diritto costituzionalmente garantito. La libertà educativa accordata ai genitori trova un bilanciamento nella previsione da parte dello Stato di approntare strumenti di verifica affinché vengano assicurate le condizioni di un’istruzione di qualità.

2. La normativa di riferimento

Come precedentemente sottolineato, il fondamento giuridico primario dell’istruzione parentale si ritrova nell’articolo 30 della Costituzione. A sua volta, nell’art. 34 viene ribadito il principio dell’obbligatorietà dell’istruzione

 

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

 

Nelle Linee guida si richiama altresì la Dichiarazione Universali dei Diritti Umani del 1949 in cui, all’art. 26, si afferma che

 

  • Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.

  • L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

  • I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

 

Viene richiamata inoltre anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000 in cui si sottolinea all’art. 14, comma 3, che

 

la libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

 

Le Linee guida riprendono poi una serie di norme approvate dal nostro Parlamento negli ultimi decenni. I provvedimenti richiamati sono i seguenti:

  • il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 111, dedicato alle modalità di adempimento dell’obbligo scolastico, nel quale si ribadisce che l’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità;

  • il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 che, all’art. 1, comma 4, definisce le norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, in cui si riporta che:

 

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

 

  • la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all’articolo 1, comma 662, disciplina l’adempimento dell’obbligo di istruzione, sottolineando quanto segue:

 

l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. […] L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito Regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione.

 

Il Regolamento richiamato nella citazione è stato approvato dall’allora ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni, con decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139;

 

  • il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62L’articolo 23 del decreto è specificamente riferito all’istruzione parentale. In esso si dispone quanto segue:

 

in caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

 

L’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 62/2017 riporta che

 

in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

 

  • il Decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218 disciplina gli esami di idoneità e in più passaggi richiama gli aspetti operativi riferiti all’istruzione parentale, ricordando sia per il primo sia per il secondo ciclo di istruzione che

 

gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

 

Nelle circolari annuali per le iscrizioni il MIM richiama gli adempimenti cui i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono attenersi per potersi avvalere dell’istruzione parentale.

  • il Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni con la legge 13 novembre 2023, n. 159 ha introdotto nuove misure in tema di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, inasprendo le sanzioni (che prevedono la reclusione fino a due anni) nei confronti dei responsabili.

3. Indicazioni per i genitori

I genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale), nel momento in cui intendono avvalersi dell’istruzione parentale, come modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione, sono tenuti a provvedere essi stessi all’istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata. Inoltre, devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento, a una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma.

Sulla scorta di quanto stabilito dall’ordinanza annuale sulle iscrizioni, i genitori presentano al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che assume il ruolo di «scuola vigilante») una comunicazione preventiva, in forma cartacea. Alla domanda devono essere allegati:

  • la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei propri figli;

  • il progetto didattico-educativo che si intende far seguire al minore in corso d’anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo.

La comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, deve essere rinnovata entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell’istruzione parentale, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

I genitori, inoltre, devono presentare la domanda di iscrizione all’esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. Tale domanda va inoltrata entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento per l’idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l’idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione.

I genitori sono tenuti a comunicare all’istituzione scolastica vigilante la scuola prescelta come sede d’esame, per gli opportuni accordi ai fini della verifica dell’assolvimento.

Al riguardo, viene sottolineato nelle Linee guida,

 

si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l’esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.

 

Nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il 20 marzo i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare, per conto dei propri figli, la domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

Per quanto concerne ragazzi o ragazze che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione.

Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti.

4. Indicazioni per le istituzioni scolastiche

Relativamente agli adempimenti delle istituzioni scolastiche, le Linee guida si limitano a fornire una serie di informazioni di natura prettamente formale.

Nel documento si sottolinea quanto segue:

 

dal momento della ricezione della comunicazione preventiva da parte dei genitori (o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) relativa alla decisione di avvalersi dell’istruzione parentale, la scuola è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione del minore e a mettere in atto tutte le misure funzionali allo scopo, garantendo una corretta gestione amministrativa e un adeguato supporto informativo.

 

Vengono poi richiamate alcune specifiche prerogative del dirigente della scuola vigilante, il quale

 

prende atto della scelta espressa dai genitori di avvalersi dell’istruzione parentale nell’esercizio di un diritto loro riconosciuto, senza entrare nel merito della richiesta (salvo verificare che la comunicazione sia formalmente corretta) e senza la necessità di rilasciare alcun atto formale di autorizzazione.

 

Non deve essere, pertanto, richiesta alcuna documentazione aggiuntiva a supporto della dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei minori (a titolo esemplificativo, documentazione relativa a titoli di studio dei genitori, curricula, dati reddituali o ISEE).

Il dirigente scolastico provvede a informare i genitori, per iscritto, in merito agli adempimenti cui sono tenuti per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (presentazione ogni anno della domanda di iscrizione agli esami di idoneità e partecipazione agli stessi, rinnovo della comunicazione preventiva nei termini previsti nel caso vogliano continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale).

Inoltre, la scuola vigilante provvede a registrare correttamente la scelta effettuata dai genitori (o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) nel sistema informativo del Ministero (SIDI).

È lasciata libera scelta ai genitori di individuare l’istituzione scolastica presso cui far svolgere gli esami di idoneità.

Relativamente agli adempimenti cui sono tenuti i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale per quanto concerne la partecipazione agli esami conclusivi, le istituzioni scolastiche statali e paritarie devono aggiornare prontamente l’anagrafe nazionale degli alunni nel SIDI inserendo l’esito dell’esame, per consentire il monitoraggio efficace del percorso educativo e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte dei soggetti preposti alle opportune verifiche.

Nelle Linee guida si precisa che la scuola prescelta come sede d’esame (se diversa dalla scuola vigilante) diventa corresponsabile rispetto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. Nel caso in cui l’esame di idoneità venga svolto in un’istituzione scolastica diversa da quella vigilante, si sottolinea l’opportunità di un tempestivo scambio di informazioni tra le due scuole interessate.

Al momento della ricezione della domanda di iscrizione all’esame di idoneità la scuola prescelta come sede d’esame ne dà comunicazione alla scuola vigilante (indipendentemente dal fatto che analogo onere di comunicazione sia a carico delle famiglie). Parimenti, dopo lo svolgimento dell’esame di idoneità, la scuola sede d’esame procede ad inserire gli esiti nel SIDI e a comunicare le risultanze alla scuola vigilante.

In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti, è onere della scuola vigilante sollecitarne l’inoltro, stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine fissato, il dirigente scolastico provvede a segnalare l’inadempimento al sindaco del comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, per quanto di competenza, unitamente al dirigente scolastico medesimo.

5. Lo svolgimento degli esami di idoneità

Come già sottolineato, i minori che si avvalgono dell’istruzione parentale devono sostenere annualmente presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, gli esami di idoneità, allo scopo di accertare l’acquisizione degli obiettivi descritti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i minori sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, come candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria.

 

Esami di idoneità a classi del primo ciclo di istruzione

I genitori dei minori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. 

Nel caso di minori con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA) che vogliano avvalersi durante l’esame di idoneità delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) allegano alla domanda copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

L'esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.

 

La commissione per gli esami di idoneità del primo ciclo di istruzione

La commissione per gli esami di idoneità è nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si articola in:

  • prova scritta relativa alle competenze linguistiche;

  • prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

  • colloquio.

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola in:

  • prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;

  • prova scritta di matematica;

  • prova scritta di inglese;

  • colloquio pluridisciplinare.

Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo, redatto in maniera conforme alle Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione, e il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato, laddove presenti, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento.

L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

 

Esami di idoneità a classi del secondo ciclo di istruzione

I genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) presentano, entro il termine fissato dalle singole istituzioni scolastiche, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di secondo grado al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente alla programmazione seguita nel corso dell’anno.

Nel caso di minori con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi durante l’esame delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) allegano alla domanda copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato.

L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.

Il dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

 

La commissione degli esami di idoneità del secondo ciclo di istruzione

La commissione per gli esami di idoneità è nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche ed è formata da docenti che rappresentano tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità, sulle quali il candidato deve sostenere gli esami. Nel caso di minori con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

All’inizio della sessione d’esami ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.

Gli esami di idoneità sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione nelle discipline oggetto di verifica.

Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

L’esame di idoneità è superato se il candidato consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

6. Esami conclusivi dei cicli di istruzione e istruzione parentale

 

Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

Il minore in istruzione parentale, in sostituzione dell’esame di idoneità alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, può sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidato/a privatista, secondo quanto stabilito nel decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741. Entro il 20 marzo dell’anno di riferimento i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, che può essere anche diversa rispetto a quella prescelta come scuola vigilante.

Un requisito di ammissione all’esame di Stato è la partecipazione alle prove nazionali standardizzate predisposte da INVALSI.

 

Esami di maturità

Per lo studente che ha assolto l’obbligo di istruzione, è possibile sostenere l’esame di maturità in qualità di candidati esterni, secondo quanto contemplato nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e nelle annuali ordinanze relative alle modalità di svolgimento dell’esame.

Sono ammessi a sostenere l’esame di maturità in qualità di candidati esterni coloro che:

  • compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;

  • siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età.

L’ammissione all’esame di maturità dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi degli anni per i quali non siano in possesso dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

Si rammenta, inoltre, che l’ammissione all’esame di maturità dei candidati esterni è subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI e allo svolgimento di attività assimilabili alla formazione scuola-lavoro. Qualora risulti che lo svolgimento di tali attività non sia sufficiente a raggiungere il monte ore minimo previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale 12 novembre 2024, n. 226 il candidato esterno non è ammesso all’esame preliminare.