Indice
1. L’Autorità Garante delle persone con disabilità
Sulla scorta dei principi stabiliti nella Convenzione delle Nazioni Unite, relativa ai diritti della persona con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Parlamento italiano (legge 3 marzo 2009, n. 18), è stata istituita nel nostro Paese l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Tale provvedimento fa seguito alla delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 finalizzata alla revisione e al riordino delle disposizioni sulla disabilità, in linea con la Convenzione dell’ONU e le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
L’obiettivo della legge è quello di mettere al centro la persona, garantendo l’effettivo godimento dei diritti fondamentali e l’inclusione in tutti gli ambiti della vita.
Uno dei punti qualificanti della legge 227 è l’elaborazione del Progetto di vitaindividuale e partecipato, adottato con il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 e l’istituzione del Garante nazionale affidata al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20.
Tale Autorità è un soggetto autonomo e costituisce un’articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone in condizione di disabilità. Questo organismo è composto, come recita l’articolo 2 del decreto, dal presidente e da due componenti, scelti
tra persone di notoria indipendenza e specifiche comprovate professionalità e esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione delle persone con disabilità.
Si tratta, dunque, di un organo collegiale, che ha sede a Roma, in un luogo pienamente accessibile e fruibile dalle persone con disabilità.
2. Le funzioni
Tra i molteplici compiti attribuiti, il Garante, con riferimento a quanto contemplato nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 20/2024, esercita le seguenti funzioni:
a. vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
b. contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole;
c. promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, impedendo che esse siano vittime di segregazione;
d. riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone fragili, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l’attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l’accessibilità. L’Autorità, all’esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone in condizione di disabilità, esprime con delibera collegiale pareri motivati;
e. svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
f. richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104);
g. formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
h. promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative e azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
i. promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme;
j. assicura, in coerenza con l’articolo 4, paragrafo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne e azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
k. trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità sull’attività svolta;
l. visita, con accesso illimitato ai luoghi, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni;
m. effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);
n. agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
o. definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
p. collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
Ai sensi si quanto previsto alla lettera g), il Garante ha formulato la Raccomandazione del 24 ottobre 2025, n. 1 (si veda Paragrafo 4). Si tratta del primo provvedimento emesso da questa Autorità e riguarda una materia di particolare rilevanza: l’accesso alla classe da parte di professionisti sanitari.
3. I Pareri e gli interventi di accomodamento ragionevole
L’articolo 5 del decreto legislativo 20/2024 definisce le procedure con le quali il Garante valuta e verifica l’esistenza di eventuali comportamenti discriminatori e lesivi dei diritti o di interessi legittimi delle persone con disabilità.
Il Garante, previa valutazione dei fatti e audizione dei soggetti destinatari delle proposte, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esprime con delibera collegiale pareri motivati.
Ad esempio, nel caso in cui un’amministrazione pubblica adotti un provvedimento o un atto amministrativo in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite.
L’accomodamento ragionevole è un adattamento necessario apportato per garantire alle persone con disabilità il pieno godimento e l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, su base di uguaglianza con gli altri, senza imporre oneri sproporzionati o eccessivi a chi li attua (datore di lavoro, scuola, pubblica amministrazione, ecc.). Può riguardare:
-
l’ambiente fisico: sistemazione di locali e rimozione di barriere architettoniche;
-
l’organizzazione del lavoro: adattamento di orari, mansioni, postazione di lavoro con strumenti specifici;
-
tecnologie e strumenti: fornitura di attrezzature, software, dispositivi specifici;
-
supporti: tutoraggio sul posto di lavoro, formazione personalizzata, assistenza;
-
modalità lavorative: telelavoro, permessi supplementari, smart working.
L’accomodamento, proprio perché è ragionevole, presenta dei limiti. Ad esempio, l’onere e i costi devono essere proporzionati alle risorse e alle dimensioni dell’organizzazione. Inoltre, la misura adottata deve essere efficace e adatta alla situazione specifica. Infine, la persona con disabilità ha il diritto di essere coinvolta nel processo di individuazione dell’accomodamento medesimo.
In caso di eliminazione di barriere architettoniche, il Garante può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere gli ostacoli e vigilare sugli stati di avanzamento.
Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave, il Garante può, anche d’ufficio, proporre l’adozione di misure provvisorie. La proposta è trasmessa senza indugio alle pubbliche amministrazioni procedenti.
Le proposte di accomodamento ragionevole, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, possono essere rese conoscibili sul sito del Garante o con ogni altro opportuno mezzo di pubblicità al fine di favorire la diffusione di buone pratiche.
4. I motivi della Raccomandazione n. 1 del 2025
Come richiamato nel Paragrafo 2, il Garante il 24 ottobre 2025 ha formulato la Raccomandazione n. 1. Si tratta del primo provvedimento emesso da questa Autorità e riguarda una materia di particolare rilevanza: l’accesso alla classe da parte di professionisti sanitari.
L’intervento è stato assunto dopo che una madre di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico, frequentante l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, aveva denunciato l’impossibilità di garantire la continuità delle prestazioni terapeutiche al figlio a causa della mancata autorizzazione all’accesso dello specialista alla struttura scolastica da parte degli altri genitori della classe.
Il caso, secondo quanto dichiarato dal Garante, non costituirebbe un fatto isolato, perché in diverse istituzioni scolastiche il dirigente, per motivi legati al rispetto della privacy, una volta ricevuta la comunicazione del calendario d’accesso da parte dell’esperto sanitario, provvede a far consegnare alle famiglie il modulo di consenso informato per l’accesso di professionisti esterni.
Nel caso in questione, come già sottolineato, i genitori della classe interessata avevano negato l’autorizzazione. Tale diniego ha sollecitato il Garante a intervenire, precisando la natura giuridica del problema.
L’Autorità nazionale non ha messo in discussione le norme sulla privacy, ma si è focalizzata su alcune peculiarità giuridiche che riguardano le persone con disabilità. Infatti, nella Raccomandazione n.1/2025, il Garante sottolinea che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso all’aula di esperti esterni a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con il diritto di
assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali.
Con tale provvedimento, dunque, l’Autorità nazionale, attraverso l’esercizio delle prerogative riconosciute dal decreto legislativo n. 20/2024, ha ottemperato al compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite, nei quali si garantisce «l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, al pari degli altri cittadini».
Il diritto allo studio e il diritto alla salute sono coessenziali alla vita di tutte le persone, in particolare dei soggetti in condizione di fragilità. Tali diritti risultano, pertanto, prevalenti rispetto a qualsiasi altro interesse. Nel caso in questione, la tutela della salute è strettamente collegata alla promozione del diritto all’apprendimento dell’alunno con disturbo dello spettro autistico (Rondanini, 2025).
Entrambe si realizzano assicurando un’effettiva qualità dell’inclusione scolastica, attraverso la predisposizione di adeguate misure di sostegno alle quali concorrono, nell’ambito delle rispettive competenze, oltre alla scuola, gli enti locali e i servizi delle Aziende sanitarie.
Il testo della Raccomandazione n. 1/2025 è consultabile nell’Appendice in calce al presente articolo.
5. La definizione del progetto terapeutico
Nella Raccomandazione si sottolinea che
il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
Il piano terapeutico, sottoscritto dai genitori dell’alunna/o con disabilità, deve essere indicare:
-
le ragioni, le motivazioni e le finalità della «prestazione» specialistica;
-
la durata della presenza in classe (giorni e orari richiesti) del professionista;
-
la garanzia della flessibilità organizzativa a cui l’esperto dovrà adeguarsi.
In tale contesto, i “professionisti sanitari esterni”, incaricati dall’ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o autorizzate, possono entrare in classe per operare esclusivamente con l’alunna/o con disabilità, senza sottostare ad alcun parere dei genitori. Inoltre, il Garante afferma che l’accesso di specialisti sanitari esterni in aula “non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli altri studenti, anche minorenni” (Rondanini, 2025).
La Raccomandazione chiarisce, poi, che l’ingresso di un professionista dell’ASL è finalizzato a tutelare la continuità terapeutica unicamente dell’alunno con disabilità, che l’attività dell’esperto si svolge alla presenza del docente e che si realizza, con la massima discrezione, nel rispetto dell’organizzazione didattica stabilita dagli insegnanti.
Nella parte conclusiva della Raccomandazione, dopo aver illustrato le ragioni di accoglimento delle istanze dei genitori dell’alunno direttamente chiamato in causa, il Garante ha riaffermato che l’autorizzazione all’ingresso in aula deve essere rilasciata dal dirigente scolastico,
previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza.
Le disposizioni impartite nella Raccomandazione dovranno essere rispettate da tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.
Il provvedimento, infatti, uniforma le procedure di accesso degli specialisti sanitari sull’intero territorio nazionale.
In sintesi, l’autorizzazione è rilasciata unicamente dal dirigente scolastico previa:
-
comunicazione scritta del calendario di accesso da parte dell’ente sanitario;
-
nota informativa ai genitori e ai docenti della classe interessata;
-
acquisizione della dichiarazione di riservatezza da parte del professionista.
Bibliografia di riferimento
Garante Nazionale Disabilità, Raccomandazione 10 gennaio 2025, n.1. URL: www.garantedisabilita.it.
Rondanini L. (2025), L’inclusione scolastica e l’accesso alla classe dei professionisti sanitari, Notizie della scuola, Napoli, Tecnodid.
Appendice
Raccomandazione 24 ottobre 2025 n. 1
OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico obbligatorio.
Detta interruzione - sino ad oggi - del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
- ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
In particolare, i genitori devono dichiarare:
- “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere “d’accordo con tale attività”;
- “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati Raccomandazione n. 1/2025 internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle persone con disabilità.
Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità.
La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti incaricati.
L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente raccomandazione:
- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.
Il Collegio
Maurizio Borgo
Francesco Vaia
Antonio pelagatti