Indice
1. Il nuovo assetto dell’istruzione tecnica
Il riordino dell’istruzione superiore, avviato nel 2008, si è concluso nel 2010 con l’emanazione di tre regolamenti, DD.PP.RR. 87, 88, 89 che hanno riformato rispettivamente gli istituti professionali, gli istituti tecnici e i licei.
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 ha provveduto a riordinare l’istruzione tecnica in due settori, economico e tecnologico, articolati il primo in due e il secondo in nove indirizzi.
A differenza dell’istruzione professionale che ha conosciuto negli anni successivi significativi cambiamenti, gli istituti tecnici sono stati investiti da rilevanti mutamenti solo dopo il periodo della pandemia da Covid.
In particolare, nel decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito dal Parlamento nella legge 17 novembre 2022, n. 175, recante il titolo Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si prevede la revisione dell’istruzione tecnica (art. 26) e professionale (art. 27), entrambe inserite nelle misure del P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e affidate a più decreti attuativi.
Nell’articolo 26 della legge 175 si sottolinea che la revisione dell’assetto ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica è orientata alle innovazioni introdotte dal piano nazionale Industria 4.0, in un’ottica di sostenibilità ambientale.
Per rafforzare la continuità tra istruzione secondaria e formazione terziaria, viene potenziato il collegamento con i percorsi degli istituti tecnici con quanto disposto dalla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), che ha rivisto il sistema di formazione post-secondario, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori, che assumono la denominazione di «Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)».
La finalità di questi ultimi è quella di promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, e di potenziare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza.
Nei provvedimenti attuativi della legge 175/2022 (si veda Paragrafo 2), si prevede che il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica debba strutturarsi in un’area di:
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istruzione generale nazionale, che comprende le discipline di base, comuni a tutti gli indirizzi;
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indirizzo flessibile, differenziata tra i settori economico e tecnologico, comprensiva di una eventuale area territoriale. Quest’ultima prevede specifiche macro aggregazioni disciplinari:
- scienze sperimentalie tecnologie di base al biennio;
- elementi di base dell’indirizzodel biennio e gli elementi caratterizzanti l’indirizzo del triennio.
Il monte ore complessivo è organizzato in un primo biennio, un secondo biennio e in quinto anno. I criteri che caratterizzano questa articolazione sono i seguenti:
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il primo biennio è indirizzato al consolidamento delle competenze di base e all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, nonché all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio;
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il secondo biennio, a partire dal quale l’indirizzo si declina nelle articolazioni di cui all’articolo 26-bis della legge n. 79/2025, è finalizzato a promuovere l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionalizzanti, in una logica di connessione e integrazione tra saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici, anche attraverso la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, svolti mediante l’affidamento agli studenti di compiti di realtà preferibilmente in contesti produttivi;
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il quinto anno, utilizzando gli spazi di autonomia e flessibilità, è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio, proponendo azioni di orientamento attivo nella transizione tra la scuola e l’università o la formazione terziaria non accademica, o anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all’orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi;
- realizzare il consolidamento delle competenze del profilo attraverso un rafforzamento dei raccordi con il mondo del lavoro e dei contesti produttivi di livello locale, nazionale e internazionale;
- consentire la possibilità di svolgere le attività didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente. A tal fine gli istituti tecnici possono stipulare convenzioni con ITS Academy, imprese e università finalizzate alla realizzazione di specifici percorsi per l'orientamento personalizzato.
2. I provvedimenti attuativi
Le trasformazioni sociali che caratterizzano l’attuale periodo dipendono in modo rilevante dal cambiamento del paradigma tecnologico, che pone l’istruzione tecnica e professionale al centro dell’attenzione e richiede un ripensamento dell’assetto didattico e organizzativo di questi ambiti formativi.
La finalità, sottolinea Paolo Gallana, è quella
di rispondere in modo efficace alle nuove sfide e di assolvere pienamente alla propria funzione educativa e formativa. Anche per questo la riforma è rientrata tra gli obiettivi principali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un obiettivo, tuttavia, segnato da lentezze e incertezze che rischiano di comprometterne la portata innovativa (Gallana, 2025).
Dopo l’emergenza sanitaria, il Decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022 (convertito nella legge 17 novembre 2022, n. 175) ha segnato l’avvio della revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici, per giungere poi al Decreto legge n. 45 del 7 aprile 2025 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026).
La legge 5 giugno 2025, n.79 ("PNRR Scuola"), di conversione del Decreto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2025, avvia la riforma dell’istruzione tecnica in Italia. Il provvedimento introduce un riordino dei percorsi dell’istruzione tecnica con nuovi profili educativi, culturali e professionali (P.E.Cu.P), risultati di apprendimento aggiornati per i settori economico e tecnologico-ambientale, e prevede una riorganizzazione basata su nuovi indirizzi e quadri orari.
La legge 79/2025 introduce l’importante novità di prevedere un monte ore rilevante nelle aree d’indirizzo messo a disposizione della scuola. Nel primo biennio tale quota è di 66 ore annue, nel secondo biennio di 99 ore annue e nel quinto anno di 231 ore. Nel primo e secondo biennio, le ore a disposizione dell’istituto possono essere distribuite in modo diverso nei due anni. Questa previsione accresce l’autonomia degli istituti e rende possibili percorsi più aderenti alle esigenze del territorio e alle aspettative degli studenti.
Il Decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29, (Attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi), provvede a disciplinare la revisione dell’assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, che verrà avviato a partire dalle classi prime nell’anno scolastico 2026-2027.
La Circolare del 13 marzo 2026 n. 1397, che fornisce alcune indicazioni operative circa l’applicazione del D.M. 29/2026, ribadisce in premessa che il decreto si muove in un’ottica di valorizzazione delle esperienze delle scuole ove sono presenti indirizzi di istruzione tecnica.
Tale provvedimento, si sottolinea, «non interviene stravolgendo la forte identità dell’istruzione tecnica, ma definisce alcune innovazioni a distanza di 15 anni dall’emanazione del precedente regolamento», contemplato nel D.P.R. 88/2010.
Infine, si rammenta che il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e in materia di politiche di coesione), adottato in vista della fase conclusiva del PNRR e convertito in legge il 15 aprile 2026, chiarisce definitivamente le modalità di utilizzo della quota di flessibilità del curricolo nel primo biennio, introducendo un vincolo fondamentale per le scuole: l’obbligo di non creare soprannumerari o esuberi di personale.
Il provvedimento approvato consente alle istituzioni scolastiche di utilizzare la quota di autonomia e flessibilità curricolare proprio per riequilibrare la distribuzione delle ore tra le discipline. Di conseguenza, i dirigenti degli istituti tecnici, nella fase di predisposizione della proposta di organico, potranno modulare il monte ore complessivo in modo da mantenere inalterate le cattedre esistenti.
Inoltre, il decreto sposta l’anno di riferimento per il calcolo del numero massimo di classi attivabili all’anno scolastico 2024/2025, anziché a quello precedente.
3. Il Decreto ministeriale 29 del 2026
Il nuovo Decreto ministeriale, sottolinea Paolo Davoli,
trova il suo fondamento nelle riforme previste dal PNRR, nate con l’obiettivo di aggiornare i curricoli degli istituti tecnici in linea con la transizione tecnologica e ambientale e in sintonia con le competenze richieste dal mercato del lavoro. In particolare il provvedimento attua quanto previsto dagli articoli 26 e 26-bis del D.L. 144/2022, recentemente integrati dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45 (Davoli, 2026).
Viene nuovamente sottolineato che uno degli elementi caratterizzanti la riforma è un forte investimento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, principio cardine del D.P.R. 275/99, regolamento attuativo dell’art. 21 della legge 59/1997.
In sintesi, la circolare n. 1397/2026 ribadisce che l’obiettivo della riforma non è un cambiamento radicale dell’impianto del 2010, bensì la valorizzazione dell’identità dell’istruzione tecnica, puntando su un rilevante investimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, chiamate a gestire con gradualità la transizione.
Per quanto concerne il settore economico, tale quota sarà destinata preferibilmente al potenziamento dello studio della geografia e/o della seconda lingua comunitaria.
In relazione, invece, al settore tecnologico-ambientale, dovrà essere data priorità alle discipline scientifiche e alle scienze sperimentali. Per queste ultime viene suggerito il ricorso alla progettazione interdisciplinare e a moduli didattici impostati per Unità di Apprendimento (UdA).
Nel caso in cui gli istituti decidano di introdurre discipline nuove che potrebbero essere affidate a classi di concorso diverse, la circolare 1397/2026 stabilisce che l’insegnamento venga assegnato prioritariamente alle classi di concorso già presenti, al fine di assicurare la continuità didattica e la stabilità delle risorse professionali.
Nell’ottica di un’attuazione graduale della riforma, potranno essere formate cattedre interne anche con orario inferiore alle 18 ore, con l’esplicito impegno a contemplare tale possibilità nell’ambito delle indicazioni agli Uffici Scolastici regionale sulla formazione degli organici per il 2026/27. Ciò costituisce un’ulteriore misura a garanzia della salvaguardia delle titolarità dei docenti e della continuità didattica per gli studenti coinvolti.
Si prospetta, pertanto, un’attuazione progressiva della revisione dell’istruzione tecnica, in modo da non stravolgere l’impianto esistente.
La riforma si prefigge l’obiettivo dell’internazionalizzazione degli istituti tecnici. A questo proposito, dal terzo anno di corso, è previsto l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina di indirizzo tramite la metodologia CLIL. Inoltre, le studentesse e gli studenti degli istituti tecnici dovranno essere incoraggiati a frequentare stage all’estero, scambi internazionali e il conseguimento di certificazioni linguistiche.
Il Profilo educativo, culturale e professionale viene aggiornato per includere un potenziamento delle discipline STEM, lo studio trasversale dell’educazione civica e moduli dedicati allo sviluppo sostenibile.
Infine, il decreto 29/2026 tende a valorizzare un modello didattico per competenze, capace di superare la frammentazione disciplinare a favore di una progettazione trasversale organizzata per Unità di Apprendimento e di uno sviluppo da parte degli studenti di compiti di realtà.
4. Autonomia e flessibilità
La revisione dell’istruzione tecnica costituisce il pilastro portante della Riforma 1.1, inserita nella Missione 4 del PNRR, che si pone l’obiettivo di valorizzare pienamente l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Uno degli elementi distintivi di questo riordino è l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca sperimentazione sviluppo, come esplicitato nel D.P.R. n. 275 del 1999, nel quale viene affermato che la flessibilità curricolare, riconosciuta a ogni scuola, è finalizzata al raggiungimento del successo formativo delle studentesse e degli studenti.
Tale forma di autonomia indica l’insieme delle norme che regolamentano il potere decisionale delle scuole, attribuendo a ogni istituto, nell’ambito del sistema unitario nazionale di istruzione, il compito di rispondere a specifici bisogni educativi delle studentesse e degli studenti espressi dalle esigenze del territorio.
Il riconoscimento dell’autonomia introdotto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (art.21), attuato con il Regolamento D.P.R. dell’8 marzo 1999 n. 275, rafforza la logica del decentramento amministrativo, cioè lo spostamento di potestà deliberativa dagli organi centrali del Ministero dell’Istruzione e del merito (MIM), a quelli periferici delle singole unità scolastiche. Questa logica si basa sul fatto che è proprio a livello locale che dirigenti, docenti, amministratori, ecc., posseggono una conoscenza più diretta dei bisogni da soddisfare.
Nel nostro Paese, tale processo è stato inaugurato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) relativa all’autonomia degli Enti Locali, confluita successivamente nel Testo Unico (decreto legislativo n. 241 del 2000) e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo (legge sulla trasparenza). In quest’ultimo provvedimento sono stati affermati i tre principi cardine dell’azione amministrativa: l’economicità, l’efficacia, la pubblicità.
L’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo si colloca in questo ambito di intervento: conferire alle scuole una reale capacità deliberativa, pur nel rispetto di una cornice nazionale di azione.
In questo senso, la novità più rilevante del D.M. 29/2026, dal punto di vista didattico, è, come anticipato, la quota del curricolo a disposizione della scuola.
A tal proposito, l’art. 3 del D.M. n. 29/2026 (Assetto didattico e progettazione del curricolo di istituto) definisce l’assetto didattico dei percorsi di istruzione tecnica, che si struttura sulla metodologia per competenze e sulla
progettazione interdisciplinare e multidisciplinare da realizzarsi, tra l’altro, attraverso una progressiva organizzazione della didattica per unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione o alla mobilitazione di conoscenze e abilità necessarie per promuovere e sviluppare competenze che consentano di gestire compiti di realtà attraverso la partecipazione attiva e autonoma degli studenti.
Nell’articolo 3 del D.M. 29/2026 si sottolinea altresì che il Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) della studentessa e dello studente
tiene conto del quadro europeo e nazionale di riferimento con particolare richiamo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, al potenziamento delle discipline STEM come definite dalle Linee Guida adottate con decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 184, all’introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, all’insegnamento trasversale dell’educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019 n. 92 come meglio definito dalle Linee guida adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183 e alle attività di orientamento di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.
Il D.M. 29/2026 ridefinisce alcuni indirizzi e rinomina qualche articolazione. Restano infatti confermati i due settori esistenti dell’istruzione tecnica e gli undici indirizzi attuali: 2 nell’area economica e 9 nell’area tecnologica-ambientale (non più solo tecnologica).
Non si tratta, come scrive Paolo Davoli, di un aggiustamento puramente nominalistico, ma di un cambiamento che interessa i P.E.Cu.P. di tutti gli indirizzi.
Nella Meccanica, ad esempio, troviamo l’obiettivo di condurre i processi rispettando la transizione ecologica; nell’Informatica l’adozione di soluzioni sostenibili per un ridotto impatto ambientale e in Amministrazione, in Finanza e Marketing la valutazione degli impatti economico-ambientali delle strategie aziendali.
Le «opzioni» vengono eliminate e quelle più significative innalzate al rango di articolazioni (ad esempio, «Tecnologie del legno nelle costruzioni» diventa un’articolazione in «Costruzioni Ambiente e Territorio»).
5. L’assetto didattico del curricolo
Come già sottolineato, nell’articolo 3 del D.M. 29/2026 si prevede che l’assetto didattico dei percorsi di istruzione tecnica sia strutturato con riferimento alla metodologia didattica per competenze e all’integrazione dei saperi. Coerentemente con tale approccio, le istituzioni scolastiche godono di un’importante flessibilità relativamente alla programmazione curricolare.
Di conseguenza, si passa da una rigida separazione disciplinare a una progettazione per competenze scientifiche trasversali, dove la scelta dei temi è funzionale al percorso di specializzazione scelto dallo studente.
La progettazione del curricolo di istituto si svilupperà attraverso una visione interdisciplinare e multidisciplinare da realizzarsi, tra l’altro, mediante una progressiva organizzazione della didattica per Unità di Apprendimento
finalizzate all’acquisizione o alla mobilitazione di conoscenze e abilità necessarie per promuovere e sviluppare competenze che consentano di gestire compiti di realtà attraverso la partecipazione attiva e autonoma delle studentesse e degli studenti.
Inoltre potranno essere previsti interventi personalizzati, individuali o per gruppi-classe anche con l’impiego di metodologie differenziate, attraverso una riorganizzazione delle compresenze dei docenti di cui ai quadri orari (Allegati C1-C11 del Decreto),
secondo una gestione funzionale allo sviluppo, approfondimento e recupero di specifiche competenze del curricolo, sulla base di quanto definito dalla programmazione collegiale e dal Piano triennale dell’offerta formativa.
Per ogni indirizzo dei due settori (economico e tecnologico-ambientale) è previsto un quadro orario flessibile. La quota di flessibilità del curricolo nel primo biennio, per riequilibrare la distribuzione delle ore tra le discipline, non deve creare soprannumeri o esuberi di personale.
Di conseguenza, i dirigenti scolastici, nella fase di predisposizione della proposta di organico, potranno modulare il monte ore complessivo in modo da mantenere inalterate le cattedre esistenti, evitando che la riforma si traduca in tagli lineari al personale.
Gli istituti tecnici, nella loro autonomia, elaborano il curricolo di istituto con riferimento al Profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente e ai profili di indirizzo/articolazione, nei limiti del monte ore definito per le singole aree e per i singoli indirizzi. Anche oggi le scuole possono esercitare ampi margini di autonomia, si tratta però di una prerogativa finora poco utilizzata.
Nei quadri orari esplicitati nel D.M. 29/2026, le istituzioni scolastiche sono tenute a progettare il curricolo di istituto in modo prescrittivo. La quota a disposizione delle scuole, nell’arco del quinquennio, prevede un pacchetto di 2+2+3+3+7 ore settimanali (rispettivamente dalla prima alla quinta classe) che le istituzioni scolastiche devono obbligatoriamente destinare a insegnamenti dell’area di indirizzo da loro identificati.
Si tratta di una novità assoluta per l’istruzione tecnica che comporta due conseguenze immediate:
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la rimodulazione delle discipline ordinarie;
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l’obbligo di scelta progettuale. Le scuole non potranno più limitarsi a recepire passivamente i quadri orario nazionali, ma dovranno necessariamente deliberare, all’interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), quali attività o insegnamenti attivare con questa quota.
Il settore che nell’immediato, relativamente al primo biennio, è maggiormente interessato a tenere conto dei quadri orari indicati nel D.M. 29/2026 è quello tecnologico-ambientale. Questo percorso cessa di essere sostanzialmente unitario e si specializza sin dal primo anno attraverso l’inserimento di insegnamenti caratterizzanti.
La revisione rimodula il peso delle discipline. Ad esempio, «Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica» viene mantenuta in entrambi gli anni solo in alcuni indirizzi, mentre in altri subisce una riduzione. Parallelamente, entrano in gioco materie d’indirizzo già in prima classe, come «Chimica applicata», «Fondamenti di meccanica», «Fondamenti di progettazione edilizia» o «Laboratorio di tecniche creative per il tessile».
6. L’organizzazione per ambiti
Come sottolineato nel Paragrafo 1, la programmazione dei quadri orari del D.M. 29/2026 (Allegati C) introduce una novità fondamentale: l’accorpamento delle discipline in Ambiti.
Questa scelta richiama l’impostazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (MIM, decreto ministeriale del 9 dicembre 2025, n.221), in cui, però, tale eventualità viene demandata al potere decisionale delle singole istituzioni scolastiche.
Nell’istruzione di secondo grado, tradizionalmente suddivisa in rigidi insegnamenti disciplinari, tale possibilità può rappresentare uno strumento di particolare importanza proprio contro la frammentazione dei saperi.
Come sottolinea Gianluca Bocchinfuso nell’articolo Il nuovo volto dell’istruzione tecnica,
l’ambito delle Scienze sperimentali – che integra Fisica, Chimica, Biologia e Scienze della terra – è da considerarsi una materia unica nel senso trasversale e interdisciplinare del termine: competenze e microcompetenze comuni, linguaggi interconnessi, metodologie trasferibili, strategie di apprendimento-insegnamento condivise, processi valutativi e autovalutativi in un’ottica orientativa (Bocchinfuso, 2026).
Il D.M. 29/2026 sottolinea questa nuova impostazione attraverso una nota specifica ai quadri orario nella quale si afferma che l’Ambito delle scienze sperimentali, comprendente gli insegnamenti di «Scienze della Terra, Biologia, Chimica, Fisica», è da considerarsi disciplina unica.
L’obiettivo primario, si afferma, è promuovere la padronanza del metodo scientifico, favorendo la consapevolezza ambientale degli studenti attraverso lo studio di temi legati alla vita quotidiana e al mondo del lavoro. L’approccio, pertanto, si basa su una didattica che collega i diversi insegnamenti attraverso un linguaggio comune e propone, sul piano metodologico, attività interdisciplinari.
Tale approccio, pertanto, consente di adottare un linguaggio che permetta allo studente di padroneggiare il metodo scientifico non come concetto astratto, ma come strumento operativo legato alla soluzione di problemi quotidiani e del lavoro.
7. Il raccordo con l’istruzione terziaria
Le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica, nell’ambito della progettazione del curricolo di istituto, dovranno prevedere interventi volti a facilitare il raccordo con i corsi dell’istruzione terziaria degli ITS Academy, riorganizzati con la legge 15 luglio 2022, n. 99. Potranno altresì stabilire collegamenti con i percorsi delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti), che si occupa delle lauree professionalizzanti abilitanti all’esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. L’art. 2 recita:
l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
L’obiettivo è quello di assicurare una prospettiva di continuità degli apprendimenti «al fine di definire una offerta formativa orientata al progressivo innalzamento di competenze tecnico professionali».
Tali interventi, si sottolinea nell’articolo 4 del D.M. 29/2026,
tengono conto dell’affinità e della coerenza delle aree di attività economica e dei settori tecnologici cui si riferiscono i percorsi di istruzione tecnica con i percorsi ITS Academy e le lauree professionalizzanti e delle specifiche esigenze e vocazioni rilevate in connessione con il tessuto socioeconomico-produttivo locale e nazionale. Sono inoltre programmati in sinergia con le attività di orientamento a sostegno degli studenti e favorendo il coinvolgimento continuo e partecipato dei partner economici e sociali.
Queste azioni di collegamento con le opportunità produttive presenti nei territori impegneranno dirigenti e docenti degli istituti tecnici a organizzare attività formative rivolte ai docenti delle discipline professionalizzanti e per gli insegnanti tecnico pratici, prevedendo periodi di osservazione in aziende delle filiere produttive di riferimento e di affiancamento tutoriale.
Possono, inoltre, essere promosse azioni formative per l’uso di modalità didattiche laboratoriali innovative che tengano in considerazione le specificità dei contesti territoriali.
8. Patti educativi 4.0
La flessibilità curricolare, finalizzata a mitigare la rigidità degli insegnamenti tradizionali in favore di un’integrazione tra l’area di istruzione generale e quella di indirizzo, è strettamente collegata alla promozione dei Patti educativi 4.0.
Infatti, nell’articolo 6 del D.M. 29/2026 si prevede la possibilità per gli istituti tecnici di promuovere o aderire, singolarmente o in rete, ad accordi denominati Patti educativi 4.0, che potranno essere stipulati a livello regionale o interregionale in cui figuri la partecipazione degli ITS Academy, delle università e dei centri di ricerca, degli enti di formazione accreditati dalle regioni, delle imprese che operano nel sistema produttivo del territorio, nonché del mondo delle professioni e di tutti i soggetti istituzionali che, a livello centrale o locale, concorrono alla formazione tecnico-professionale dei giovani.
La finalità precipua di questi partenariati è quella di
supportare i processi di innovazione didattica, rafforzare la funzione orientativa dei percorsi di istruzione tecnica e favorire l’acquisizione delle competenze specifiche e trasversali funzionali allo sviluppo della professionalità in ambito lavorativo o alla prosecuzione degli studi nell’istruzione terziaria.
I Patti educativi 4.0 possono costituire una struttura di supporto per la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione scuola-lavoro, il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni e la programmazione delle attività formative rivolte ai docenti.
In questa nuova architettura, sottolinea Domenico Ciccone,
le istituzioni scolastiche sono chiamate a farsi interpreti delle eccellenze territoriali, raccordandosi organicamente con il tessuto produttivo attraverso l’utilizzo strategico di una quota di autonomia del 20%, che può estendersi fino a spazi di flessibilità del 30% nell’anno conclusivo del percorso di studi (Ciccone, 2026).
Lo strumento dei Patti educativi 4.0 è stato concepito nella legge 175/2022 per favorire una simbiosi operativa e la condivisione di risorse professionali e laboratoriali d’avanguardia con i soggetti deputati a programmare le prospettive più innovative dell’istruzione tecnica, tra cui, come già rilevato, gli ITS Academy, le università e le imprese del settore.
Nei prossimi mesi, oltre al decreto relativo alle classi di concorso, il MIM dovrà emanare le Linee Guida per il primo biennio.
Per quanto riguarda il triennio, dove si concentreranno le scelte didattiche più caratterizzanti, la definizione delle Linee Guida appare meno urgente.
Uno dei punti controversi della riforma riguarda la gestione degli organici. Il MIM sottolinea l’importanza di utilizzare la quota di autonomia del curricolo in modo da garantire il mantenimento dei posti di lavoro, evitando soprannumero o esubero a livello provinciale.
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2026-2027, anno di transizione, con una progressiva entrata a regime nei cinque anni di corso.
Va sottolineato, in ogni caso, che la revisione dell’ordinamento dell’istruzione tecnica conoscerà un percorso in progress, che prevederà aggiustamenti e correzioni anche dei provvedimenti sin qui adottati.
Bibliografia di riferimento
Bocchinfuso G. (2026), Il nuovo volto dell’istruzione tecnica, «Scuola 7», n. 472. URL: https://www.scuola7.it/2026/472/il-nuovo-volto-dellistruzione-tecnica/
Ciccone D. (2026), Nuova istruzione tecnica, tra desideri e limiti, «Scuola 7», n. 466. URL: https://www.scuola7.it/2026/466/nuova-istruzione-tecnica-tra-desideri-e-limiti/
Davoli P. (2026), Nuovo volto degli istituti tecnici, «Scuola 7», n. 470. URL: https://www.scuola7.it/2026/470/nuovo-volto-degli-istituti-tecnici/
Gallana P. (2025), L’istruzione tecnica in Italia: una riforma in sospeso, ADI. URL: https://adiscuola.it/pubblicazioni/listruzione-tecnica-in-italia-una-riforma-in-sospeso/

