Indice
1. Il provvedimento formale
L’assegnazione dei docenti alle classi costituisce uno degli atti amministrativi di natura gestionale tra i più importanti che il Dirigente scolastico (DS) è tenuto ad assolvere.
La materia presenta un’elevata complessità in quanto interessa norme non sempre coerenti tra loro. Inoltre, occorre aggiungere che la decisione del Dirigente non coinvolge solo gli insegnanti, ma anche gli studenti i quali hanno il diritto di vedere tutelate le migliori condizioni per il loro apprendimento.
Tale provvedimento richiede, pertanto, equilibrio, accuratezza e capacità decisionale da parte del Dirigente scolastico.
Benchè il Decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta) abbia modificato molti articoli del Testo Unico sul pubblico impiego (D.lgs. 165/2001), per quanto concerne l’assegnazione dei docenti alle classi vigono tuttora i criteri stabiliti negli articoli 164 e 396 del Decreto legislativo n. 297/1994, rubricati rispettivamente Formazione delle classi e Funzione direttiva.
L’articolo 164 del Testo Unico del 1994 recita:
Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.
L’articolo 164 va letto contestualmente a quanto sottolineato nell’art. 10 del medesimo decreto, in cui, tra le attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto, è prevista l’indicazione dei «criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti».
L’articolo 396 si occupa della funzione direttiva e, tra i vari compiti in esso delineati, spetta al capo di istituto:
[…]
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti.
Questi due articoli, tuttora vigenti, vanno letti e interpretati alla luce dei cambiamenti intervenuti successivamente, con particolare riferimento al riconoscimento dell’autonomia scolastica (legge 59/1997, art. 21 e Regolamento di attuazione 275/1999) e all’istituzione della funzione dirigenziale dei «vecchi» direttori didattici e presidi con il Decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59, che disciplina la qualifica dirigenziale dei capi d'istituto.
Successivamente e coerentemente con questa nuova veste dei dirigenti scolastici, l’articolo 5 (Potere di organizzazione) del Decreto legislativo n. 165/2001 ha stabilito che le amministrazioni pubbliche assumano ogni determinazione organizzativa rispondente al pubblico interesse dell’azione amministrativa. Gli organi preposti alla gestione degli uffici esercitano la loro attività «con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro».
Inoltre, l’art. 25 del medesimo decreto legislativo (Dirigenti delle istituzioni scolastiche) recita:
Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
Pertanto, il Dirigente scolastico non ha un potere discrezionale nell’assegnare le classi a questo o quel docente, in quanto è tenuto a rispettare «le competenze degli organi collegiali».
In ogni caso, da quanto sopra esposto, consegue che l’atto di assegnazione dei docenti alle classi, di natura privatistica, rientra nei «poteri autonomi di direzione del dirigente scolastico», il quale però è tenuto a rispettare, in via ordinaria, quanto stabilito negli articoli 10, 164 e 396 del Decreto legislativo n. 297/1994.
Le determinazioni dirigenziali, pertanto, devono essere disposte sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte formulate dal collegio dei docenti.
In genere, tra i criteri indicati dal consiglio di istituto c’è la continuità didattica del docente sulla medesima classe. Il rispetto di questo criterio è indicato anche nella nota MIUR del 1° settembre 2011, n. 6900 (Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi).
Come precisato nel decreto del MIUR 26 marzo 2009, n. 37, le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa prevista dal D.P.R. 275/99, organizzano le attività educative e didattiche e decidono, ogni anno, sulla base delle apposite analisi dei bisogni formativi, l’integrazione, la distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività.
2. La legge 107/2015
In base a quanto disposto dall’articolo 25 del D.lgs. 165/2001, spetta al Dirigente scolastico assicurare l’unitarietà dell’organizzazione della scuola, garantendo la qualità dei processi formativi, attraverso i provvedimenti di gestione delle risorse materiali e del personale. Nel provvedimento di assegnazione dei docenti alle classi, egli effettuerà tale operazione nell’ottica di garantire condizioni che assicurino il pieno sviluppo del diritto allo studio degli studenti.
Un significativo cambiamento relativo alla materia di cui ci stiamo occupando è contenuto nella legge n. 107/2015 (Buona Scuola) in cui viene introdotto l’organico dell’autonomia (art. 1, comma 5). Ogni istituzione scolastica è tenuta a predisporre il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), «documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale», in cui si esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare di ogni singola scuola.
Nel PTOF viene indicato il fabbisogno:
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di posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia;
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dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
Nell’art. 3, comma 5 del CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) 2022-2025 si afferma che, in applicazione dell’art. 1, comma 5 della legge 107/2015,
al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. […] Ferme restando le prerogative dei dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto alla sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto.
Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente scolastico. Anche la legge 107/2015 lascia invariato il sistema dell’assegnazione degli insegnanti alle classi così come previsto dal Decreto legislativo n. 297/1994.
L’assegnazione dei docenti però si complica per il fatto che il Dirigente scolastico deve assegnare indifferentemente docenti, facenti parte dell’organico dell’autonomia, ad attività di insegnamento curricolare o di potenziamento senza con ciò ledere i diritti dei docenti titolari nella scuola.
Le tipologie di organico (posto comune e posto su potenziamento) hanno causato, in determinate circostanze, contenziosi tra le determinazioni del Dirigente scolastico e l’assegnazione degli insegnanti.
Ad esempio, il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Napoli, con sentenza n. 24533/2016 rigettava il ricorso di un docente perché non accettava di essere spostato dall’insegnamento curricolare ad attività di potenziamento. Il giudice però giustificava pienamente legittimo il provvedimento del Dirigente che aveva agito in coerenza con le esigenze della scuola, scaturite dal Piano triennale dell’offerta formativa, dal Rapporto di autovalutazione (RAV) e dal Piano di miglioramento (PdM).
È del tutto evidente che un provvedimento di assegnazione dei docenti alle classi, disposto dal Dirigente scolastico, senza tener conto delle proposte e dei criteri stabiliti dagli organi collegiali (collegio dei docenti e consiglio di istituto), risulta illegittimo. Non esiste, pertanto, un potere esclusivo del Dirigente in questa specifica materia.
Peraltro i criteri deliberati dal consiglio di istituto devono essere pubblicati all’albo (oggi sito) dell’istituzione scolastica, come previsto dall’art. 43, comma 1 del Decreto legislativo n. 297/1994.
La trasparenza della delibera del consiglio di istituto sui criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal collegio dei docenti sono d’obbligo anche perché l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con delibera n. 430 del 2016, ha specificato che tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche c’è anche l’assegnazione dei docenti alle classi.
3. Nello specifico
Riassumendo quanto sino ad ora illustrato, la procedura riguardante l’assegnazione dei docenti alle classi è la seguente:
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il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione a esse dei singoli docenti (art. 10 del D.lgs. 297/94);
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il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione a esse dei docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94);
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il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d’istituto e delle successive proposte fatte dal collegio dei docenti, procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni (art. 396, comma 2-lettera d), del D.lgs. 297/94).
I docenti possono presentare domanda di assegnazione a specifiche classi, ai plessi e alle succursali, che dovrà essere inviata al Dirigente scolastico, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente anno.
Nella nota MIUR del 1° settembre 2011, n. 6900 (Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi), si afferma che il Dirigente scolastico, in relazione ai criteri stabiliti dal Consiglio di circolo/istituto e conformemente al Piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti, procede all’assegnazione degli insegnanti, in base ai seguenti criteri:
il rispetto della continuità educativo-didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario;
nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico-organizzativa elaborata nel Piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti.
Nel caso di assegnazione di insegnanti a classi/plessi ubicati in comuni diversi da quella della sede principale (sede di organico), il Dirigente deve tener conto della disposizione di cui all’articolo 3 comma 5 del CCNI 2022/25 sulla mobilità e secondo la quale la predetta assegnazione avviene:
sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del collegio docenti;
garantendo la continuità didattica;
sulla base del criterio del maggior punteggio nella graduatoria interna di istituto;
tenuto conto delle modalità e dei criteri definiti in contrattazione di istituto;
salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25 sulla mobilità.
A quanto detto, naturalmente, si aggiungono i criteri definiti in contrattazione di Istituto, ferma restando la salvaguardia delle precedenze.
È bene ricordare che la legge n.150/2009 (Riforma Brunetta) sottrae alla contrattazione d’Istituto la questione dell’assegnazione dei docenti alle classi. Le proposte formulate dal Collegio dei Docenti sono oggetto di informazione alla parte sindacale, ai sensi del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) Istruzione e Ricerca 2016-18, mentre i criteri per l’assegnazione di personale ai plessi costituiscono materia di confronto.
4. L’azione esclusiva del Dirigente scolastico
Può il Dirigente scolastico non tenere conto dei criteri del consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti? La risposta è affermativa. Si tratta però di casi eccezionali che devono essere adeguatamente motivati, in riferimento ai presupposti di fatto e diritto che hanno spinto il DS a discostarsi da quanto stabilito dagli organi collegiali.
Il provvedimento, come detto, va motivato con elementi oggettivi e riscontrabili (per esempio, incompatibilità di vario genere con genitori o alunni).
L’obbligo di motivazione si fa risalire alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e nel rispetto degli artt. 1175 e 1375 del codice civile («comportamento secondo correttezza» e «esecuzione di buona fede»). Nell’articolo 3 della legge 241/1990, si afferma che
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato […]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
In questo senso si è espresso il Tribunale di Agrigento: il giudice del lavoro nella sentenza 3 dicembre 2003, n. 2778 ha sostenuto che in ordine alle decisioni adottate dal Dirigente sarebbe stata opportuna «la sussistenza di una adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione». Conseguentemente l’atto del Dirigente scolastico di assegnazione dei docenti alle classi, nella sentenza succitata, veniva annullato.
La materia è comunque complessa e oggetto di decisioni giurisprudenziali talvolta difformi tra loro.
Sul fatto se i criteri stabiliti dal consiglio di istituto siano vincolanti per il Dirigente scolastico, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11548/2020 ha respinto un ricorso del Ministero che sosteneva che il Dirigente scolastico «gode di autonomia decisionale» e che le determinazioni del Consiglio d’Istituto e del collegio dei docenti, «pur concorrendo alle sue decisioni, non hanno carattere imperativo».
Invece, la Corte ha ricordato come la competenza nell’assegnazione alle classi non deve essere considerata atto discrezionale. Dunque, va esercitata nel rigoroso rispetto delle competenze degli organi collegiali, nonché delle norme procedurali contenute nel Testo Unico della Scuola.
L’atto di assegnazione dei docenti alle classi, pur identificandosi come atto di natura privatistica, è soggetto a principi di ordine amministrativo, quali la pubblicità e la trasparenza, l’imparzialità e la parità di trattamento che non possono essere in nessun modo eluse da atti unilaterali.
Anche nell’assegnazione degli insegnanti di sostegno devono essere rispettati i criteri definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi, favorendo per quanto possibile il criterio della continuità didattica.
5. Il diritto degli studenti o l’interesse dei docenti?
In un contesto educativo, qual è la scuola, l’assegnazione dei docenti alle classi è un processo fondamentale che influisce direttamente sull’apprendimento degli studenti e sull’efficacia dell’insegnamento. Oltre al rispetto delle procedure, occorre tenere presente che la corretta assegnazione dei docenti alle classi può favorire un ambiente di apprendimento positivo e stimolante, oltre a massimizzare il potenziale di ogni studente.
Il criterio della continuità didattica, che costituisce la scelta prioritaria dei consigli di istituto, è finalizzato a tutelare il diritto di apprendimento degli alunni e dovrebbe essere obiettivo primario rispetto alla stabilità del docente nella classe. Tuttavia la norma non dice che la continuità didattica debba essere un criterio assoluto e vincolante.
Sappiamo, purtroppo, che per una molteplicità di tutele sia contrattuali che sindacali, tale principio spesso viene disatteso.
In ogni caso, il Dirigente scolastico deve considerare anche l’anzianità di servizio, la competenza e l’esperienza dell’insegnante nella disciplina specifica di insegnamento.
I docenti, infatti, devono essere assegnati alle classi in cui possiedono una solida conoscenza disciplinare e le competenze necessarie per insegnarla in modo efficace. Questo garantirà le condizioni di un apprendimento di qualità e di una maggiore motivazione da parte degli studenti.
Il bilanciamento tra le competenze degli insegnanti e le esigenze degli studenti è un’operazione di non facile soluzione. Almeno in determinati casi. Un approccio equilibrato che consideri sia le competenze dei docenti che le differenti necessità degli studenti può portare a risultati significativi e soddisfacenti per tutte le parti coinvolte nel processo educativo.
In ogni caso, si possono creare situazioni di incompatibilità in cui ci sono motivi oggettivi di impossibilità per un insegnante di continuare a svolgere il proprio servizio in una determinata classe. In questo caso il Dirigente scolastico può discostarsi dai criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi, motivando una scelta diversa.
Occorre sottolineare che l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 responsabilizza il DS ad adottare provvedimenti che garantiscano la qualità dei processi formativi, principale obiettivo dell’azione dirigenziale. Pertanto, in casi eccezionali egli può compiere scelte difformi dai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. D’altronde, nel comma 4 della suddetta norma legislativa è scritto che spetta al Dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. E, in base al comma 2, il Dirigente scolastico è responsabile dei risultati del servizio che la scuola fornisce.
Come precedentemente sottolineato, la Corte di Cassazione (sezione lavoro) con ordinanza n. 11548 del 15 giugno 2020 ha ribadito che il provvedimento di assegnazione del Dirigente, pur rientrando nelle prerogative decisionali dello stesso, non ha carattere imperativo. Pertanto, quando per particolari ragioni, egli decide di discostarsi da quanto stabilito dagli organi collegiali deve motivare adeguatamente tale scelta.
Il docente che dovesse, sulla scorta dei criteri stabiliti dagli ordini collegiali, non ritenersi soddisfatto del provvedimento del capo di istituto potrà legittimamente richiedere al Dirigente di chiarire le ragioni della propria decisione, riservandosi di adire le vie legali. Al Dirigente scolastico l’onere di motivare adeguatamente il proprio discostamento dai criteri.
Certo, l’arbitraria assegnazione dei docenti alle classi non rientra tra le facoltà del Dirigente scolastico. Solo una lettura superficiale dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001 può aver indotto qualche Dirigente ad agire esclusivamente come organo monocratico, svincolato da qualsiasi limite.
