L’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti

L’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti

1. La Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione e il PNRR

La costante accelerazione dei cambiamenti che la nostra società sta attraversando a livello nazionale e globale impone una riflessione sulle modalità e sui luoghi della formazione in tutti i settori lavorativi. Considerata la rapidità delle trasformazioni in atto, viene richiesta una particolare attenzione alle attività formative in servizio delle persone. Infatti, è necessario potenziare la crescita professionale di ciascuno per raggiungere un livello di capitale culturale sempre più solido ed elevato.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha posto un obiettivo comune a tutti gli ambiti di intervento: rimettere al centro delle politiche pubbliche i soggetti e le loro competenze.

Nel 2017, quando non si parlava di PNRR, il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in attuazione della legge 107/2015, con il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (art. 16-bis), ha provveduto a istituire la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione (SAFI), con lo scopo di promuovere e coordinare la formazione del personale scolastico, con un focus sull’analisi e sullo sviluppo di competenze specifiche e pratiche. 

Il PNRR ha rafforzato le funzioni della SAFI, inserite nella Missione 4 e finalizzate a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale scolastico dell’intero sistema nazionale di istruzione.

Con la legge 29 giugno 2022, n. 79, il Ministero dell’Istruzione (ministro Patrizio Bianchi) ha avviato una riforma della SAFI, portata a termine dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) negli anni successivi.

Nelle Linee triennali di indirizzo della SAFI 2023-2025, si sottolinea che

 

Il PNRR considera la formazione uno strumento essenziale per favorire il potenziamento e lo sviluppo del capitale umano nell’ambito degli obiettivi della transizione digitale, amministrativa ed ecologica posti dal programma Next Generation EU (NGEU). Tale programma, infatti, prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

 

L’obiettivo della Scuola

 

è quello di elevare la qualificazione professionale e di potenziare le competenze del personale scolastico, «garantendo elevati standard di qualità uniformi a livello nazionale», obiettivi da ritenersi come indicatore di un modello di expertise che si snoda nel tempo, con flessibilità, per aderire al cambiamento sociale e culturale.

 

La SAFI si pone, pertanto, come organismo qualificato, deputato a indirizzare e coordinare la formazione del personale scolastico, asse portante di un sistema di istruzione di qualità, in grado di fronteggiare i cambiamenti culturali e sociali del nostro tempo.

Nello specifico la qualità professionale degli insegnanti costituisce il primario asse di intervento della Commissione Europea e la Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione ha il compito di promuovere e orientare un continuo sviluppo professionale del personale scolastico al fine di garantire elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale.

Le finalità che la Scuola persegue sono molteplici; in particolare è tenuta ad assicurare una formazione specialistica, pedagogica, didattica del personale scolastico e garantire le condizioni di una conoscenza approfondita delle discipline di insegnamento. Tutto ciò avrà ricadute positive sui processi di apprendimento degli studenti, contribuendo ad alleggerire i livelli di dispersione scolastica, che in Italia continuano a essere particolarmente elevati.

2. L’anno di formazione e prova: requisiti

A dieci anni dalla riforma introdotta con il decreto ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, le attività di formazione e prova dei docenti neoassunti sono disciplinate dal decreto ministeriale 16 agosto 2022 n. 226, integrato da quanto contenuto nella legge 29 aprile 2024, n. 56 (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza  PNRR). In base a quanto previsto dalla legge 56/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In Italia l’anno di formazione e prova è stato ripensato nell’ambito dell’applicazione della legge 107/2015. Il Decreto ministeriale n. 850/2015, attuativo della 107, ha previsto la partecipazione obbligatoria alle attività formative pari a 50 ore complessive, così organizzate:

  • incontri: propedeutico e restituzione finale: 6 ore;

  • laboratori formativi: 12 ore;

  • osservazione peer to peer in classe: 12 ore;

  • formazione online, corrispondente alla redazione del portfolio professionale digitale: 20 ore.

Il Decreto ministeriale n. 226/2022 ha confermato l’impostazione precedente che è stata solo aggiornata.

Prima di entrare nel merito delle attività di formazione previste nelle 50 ore, precisiamo la tipologia degli insegnanti tenuti a frequentare tali attività. Si tratta dei docenti:

  • che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;

  • per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

  • per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;

  • i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto legislativo n. 59/2017, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

I requisiti formali per superare l’anno di prova sono i seguenti:

  • svolgimento del servizio per almeno 180 giorni effettivi nell’anno scolastico, di cui 120 destinati alle attività didattiche;

  • superamento del test finale, previsto al termine del percorso;

  • valutazione positiva, che include il periodo di prova e la formazione svolta.

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio rientrano tutte le attività connesse alla funzione docente, compresi:

  • i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (per esempio, festività e chiusure programmate);

  • gli esami e gli scrutini;

  • ogni altro impegno legato al servizio scolastico;

  • il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza.

Non sono inclusi nel calcolo dei 180 giorni:

  • i periodi di congedo ordinario o straordinario;

  • i periodi di aspettativa concessi a qualsiasi titolo.

Nel conteggio dei 120 giorni di attività didattiche rientrano:

  • i giorni di effettivo insegnamento;

  • i giorni dedicati ad attività programmate finalizzate al miglioramento dell’azione didattica, quali: attività valutative; attività progettuali; iniziative formative; riunioni degli organi collegiali.

Per i docenti con una prestazione lavorativa inferiore all’orario pieno, il Decreto ministeriale n. 226/2022 stabilisce che i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica devono essere proporzionati alla riduzione autorizzata. La corrispondenza si calcola in base alle ore settimanali di insegnamento effettivamente svolte rispetto a quelle previste per un incarico a tempo pieno.

Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti.

Come già sottolineato, dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà.

3. Le finalità

Come precisato nel paragrafo precedente, l’anno di formazione e prova è disciplinato dal decreto ministeriale del 16 agosto 2022, n. 226, integrato dalle disposizioni contenute nella Legge 29 aprile 2024, n. 56 e si articola in quattro momenti principali: incontri in presenza; laboratori formativi; attività di peer to peer e osservazione in classe; formazione online.

Nell’ambito di ciascun Ufficio Scolastico Territoriale esistono una o più scuole polo, con il compito di organizzare le attività formative specifiche per i docenti in periodo di prova. In particolare, le scuole polo organizzano e gestiscono gli incontri in presenza, le attività dei laboratori formativi e i moduli di lavoro delle 20 ore online, fornendo adeguato supporto tecnologico e logistico. 

Le attività di cui sopra, sulla base di quanto previsto nell’articolo 4 del Decreto ministeriale n. 226/2022, sono finalizzate a verificare la padronanza degli standard professionali dei docenti neoimmessi in ruolo con riferimento ai seguenti ambiti:

  • possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico-didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

  • possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;

  • possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;

  • osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla funzione docente;

  • partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

L’anno di formazione e prova è finalizzato in particolare a promuovere le condizioni affinché le conoscenze teoriche e disciplinari possano tradursi in competenze pratiche.

A tal fine, il dirigente scolastico assicura al docente neoassunto la disponibilità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), del Rapporto di Aautovalutazione (RAV), del Piano di Miglioramento (PdM) e di tutta la documentazione didattica relativa alle classi in cui opera. Il docente, in tal modo, è messo nella condizione di redigere la propria programmazione annuale, in cui potrà specificare, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive e di sviluppo delle potenzialità degli alunni, gli strumenti e i criteri di valutazione.

Nel corso dell’anno di formazione e prova è valutata altresì la capacità collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’abilità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva a specifiche attività e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.

4. Il bilancio delle competenze

Il bilancio delle competenze per i docenti neoassunti è previsto nel Decreto ministeriale del 27 ottobre 2015, n. 850 (Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova). Nell’articolo 5 del Decreto si afferma che

 

il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.

 

Nella successiva circolare esplicativa del 5 novembre 2015, n. 36167 (Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Primi orientamenti operativi), si sottolinea che

 

la concreta formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente curerà con l'ausilio del suo tutor (art. 5 del DM 850); a tal fine sarà fornito un modello digitale all'interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare la elaborazione di questo primo profilo; il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico.

 

Nel corso degli anni successivi, il modello del bilancio è stato messo a punto in ambiente digitale e in un formato nazionale. In ogni caso, allora come oggi, la predisposizione del bilancio delle competenze coinvolge, oltre al docente neoimmesso in ruolo, l’insegnante tutor e il dirigente scolastico.

In particolare, con riferimento a quanto indicato nell’articolo 5 del Decreto ministeriale n. 226/2022, il docente neoassunto, ai fini della personalizzazione delle attività formative stesse, predispone «un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, in collaborazione con il tutor».

Tale bilancio, messo a punto entro il secondo mese dalla presa di servizio,

 

consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con i risultati dell’analisi compiuta.

 

Il dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell’istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative nell’ambito delle 50 ore complessive dell’anno medesimo.

L’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), dall’a.s. 2023-2024, ha preordinato il modello nazionale di Bilancio iniziale delle competenze, finalizzato a supportare il docente neoimmesso nei processi di autovalutazione delle competenze possedute, coerente con le attività che verranno individuate nell’anno di formazione. Il bilancio iniziale è propedeutico alla formulazione del patto formativo. Il formato dell’Indire, solo in versione digitale, prende in esame 8 standard e 36 indicatori nelle seguenti aree:

  • didattica (area delle competenze didattiche, metodologiche e relazionali). Vengono descritti 4 standard;

  • istituzione-comunità (area delle competenze relative alla partecipazione alla vita della scuola e del contesto sociale), comprendente 3 standard;

  • professione (area della formazione continua, della cura della professionalità e dello sviluppo di nuove responsabilità), articolata in un solo standard.

Per ogni indicatore, il docente dovrà indicare le competenze possedute o meno, esplicitando la propria padronanza su cinque valori:

  • nessuna: la competenza non è stata mai sperimentata (Livello 0);

  • iniziale: la competenza è in fase di avvio del processo di acquisizione e di prima formazione (Livello 1);

  • in corso di formazione: la competenza è in via di consolidamento e in progressione verso gli standard attesi (Livello 2);

  • standard atteso: la competenza è consolidata, consapevole e sicura (Livello 3);

  • esperto: la competenza è matura e accreditata e può essere messa a disposizione dei/delle colleghi/e e della scuola (Livello 4).

5. Esempio di standard con relativi indicatori

Ogni standard rappresenta la descrizione del livello ottimale atteso per ogni docente. Ad esempio, nell’area Didattica lo standard minimo n. 1 è il seguente:

 

Progettare e gestire situazioni di apprendimento che promuovano le otto competenze chiave europee per un apprendimento permanente, trasformando l’insegnamento in esperienze significative e critiche, anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e didattici in presenza e a distanza, e utilizzando strumenti di lavoro per documentare, valutare e certificare le competenze personali di studenti e studentesse, anche in prospettiva orientativa.

 

Gli indicatori delle competenze professionali che descrivono lo standard sono 8, come evidenziato dalla Tabella 1. Il docente, in ambiente online, dovrà indicare il livello di posizionamento, da 0 a 4.

 

Tabella 1

Esempio di standard nell’area Didattica

A DIDATTICA 

Area delle competenze didattiche, metodologiche e relazionali

Indicatori delle competenze professionali

Posizionamento livello

(scala: 0 - 1 - 2 - 3 - 4)

Progettare percorsi di apprendimento in coerenza con le indicazioni ministeriali e con i traguardi delle competenze previsti dal curricolo d’Istituto facendo particolare attenzione all’individualizzazione e alla personalizzazione dei percorsi.

 

Integrare nella progettazione didattica i traguardi di competenza previsti dalla normativa per l’Educazione civica.

 

Pianificare e organizzare attività di orientamento formative.

 

Individualizzare e/o personalizzare i percorsi di apprendimento a seconda dei diversi bisogni di studenti e studentesse adattando l’insegnamento e le attività in funzione delle differenze individuali e delle diverse modalità di apprendimento e degli obiettivi di apprendimento raggiunti dal gruppo-classe.

 

Attuare l’insegnamento seguendo un piano organizzato e strutturato che associ contenuti a relativi obiettivi di apprendimento.

 

Gestire i tempi di svolgimento di un’attività di apprendimento e il passaggio tra un’attività e un’altra.

 

Utilizzare mediatori didattici, tecnologie digitali, ambienti virtuali e approcci innovativi come strumenti compensativi quali azioni/strumenti di supporto all’insegnamento e alle attività didattiche.

 

Organizzare ambienti e spazi di apprendimento finalizzati all’implementazione di strategie per l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento sia per far emergere i diversi talenti di studenti e studentesse sia per favorire l’inclusione di studenti e studentesse con BES, DSA o disabilità.

 

 

Come precedentemente accennato, il dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell’istituzione scolastica, stabiliscono un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative.

Il portfolio del docente prevede due bilanci: iniziale e finale. In quest’ultima versione, nel bilancio finale, l’insegnante neoimmesso, con il supporto del tutor, dovrà esplicitare i miglioramenti che nel corso delle attività formative sono stati conseguiti.

6. L'articolazione delle attività formative

Relativamente all’organizzazione delle attività formative, il Decreto ministeriale 16 agosto 2022, n. 226 (Regolamentazione nuovo percorso formazione e prova personale docente ed educativo) conferma l’impianto a suo tempo definito nel Decreto ministeriale n. 850/2015. Pertanto, nell’articolo 6 del Decreto n. 226 si prevede che le attività formative, nel percorso di formazione e prova per il personale docente ed educativo, abbiano una durata complessiva di 50 ore, organizzate in quattro fasi:

  • incontri propedeutici e di restituzione finale;

  • laboratori formativi;

  • peer to peer e osservazione in classe;

  • formazione online.

Dopo l’emergenza sanitaria causata dal Covid, eccezion fatta per la formazione online, gli incontri delle 30 ore restanti si tengono quasi ovunque in presenza.

Come precedentemente sottolineato, all’incontro propedeutico iniziale e a quello finale sono riservate 6 ore.

Le ore dei laboratori formativi ammontano complessivamente a 12 ore.

Nella nota del MIM 26 novembre 2024, n. 202382 (Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’anno scolastico 2024-2025), si precisa che i laboratori formativi verteranno sulle attività previste dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, con il quale all’art.14 si prevede che:

A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste, […] erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tali attività dovranno essere svolte e registrate online sulla piattaforma «Scuola futura» nell’area riservata.

I laboratori formativi riguardano le seguenti aree tematiche:

  • inclusione sociale e dinamiche interculturali;

  • bisogni educativi speciali;

  • innovazione nella didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento;

  • buone pratiche nelle didattiche disciplinari;

  • gestione della classe e prevenzione di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni;

  • competenze relazionali e trasversali;

  • contrasto alla dispersione scolastica;

  • orientamento e didattica orientativa;

  • insegnamento dell’educazione civica, con particolare attenzione alle nuove Linee Guida (D.M. n. 183/24) e alla loro integrazione nei curricoli;

  • valutazione didattica degli apprendimenti e del comportamento;

  • valutazione di sistema, autovalutazione e miglioramento;

  • educazione alla sostenibilità.

La formazione online, della durata di 20 ore, è gestita attraverso un ambiente dedicato predisposto da Indire. Le attività in rete sono strettamente correlate agli incontri in presenza e consentono di:

  • documentare il percorso svolto;

  • riflettere sulle competenze acquisite;

  • costruire una visione organica del lavoro svolto.

Per quanto concerne le attività peer to peer, si rimanda al paragrafo successivo.

7. Il tutor e le attività peer to peer

Il ruolo del tutor, nominato dal dirigente scolastico su indicazione del collegio dei docenti, ha avuto, dal 2015 ad oggi, un peso crescente, in quanto questo insegnante deve affiancare, durante tutto il periodo di formazione e prova, il docente neoassunto con funzioni di collaborazione e di supervisione professionale.

Il profilo si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari, impegnati nei tirocini formativi attivi.

Nella nota dell’USR Campania 4 dicembre 2024, n. 78447, si afferma quanto segue:

 

L’individuazione del Tutor compete al Dirigente scolastico, attraverso l’opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti, prospettando l’impegno e gli adempimenti previsti, in particolare per quanto riguarda la progettazione, l’attività di confronto, la documentazione delle esperienze e l’eventuale partecipazione agli incontri iniziali e finali.

 

A ogni docente in periodo di formazione e prova il dirigente scolastico assegna un tutor di riferimento, preferibilmente della medesima disciplina, area o tipologia di cattedra, e operante nel medesimo plesso.

Per i docenti che devono ripetere l’anno di formazione e di prova, il Ministero suggerisce di nominare un tutor diverso da quello che li ha accompagnati nel primo anno di servizio.

Il numero massimo di insegnanti nell’anno di formazione e prova attribuibili allo stesso tutor non potrà superare il numero di 3.

Il tutor svolge un ruolo di primaria importanza nelle 12 ore (possono essere anche di più) riservate alle osservazioni in classe (peer to peer), disciplinate dall’art. 9 del Decreto miniteriale n. 226/2022.

Nella nota del MIM n. 202382 del 26 novembre 2024, viene ribadito che a ogni docente neoimmesso in ruolo è affiancato un docente tutor della scuola, individuato dal Dirigente scolastico con il coinvolgimento del collegio dei docenti.

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado il tutor appartiene alla medesima classe di concorso del docente in periodo di prova a lui affidato, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. Il docente tutor segue il collega neoassunto in tutti i momenti più importanti dell’anno di formazione: predisposizione del bilancio iniziale delle competenze e del successivo patto formativo per lo sviluppo professionale, osservazione reciproca nelle classi in cui operano entrambi, presentazione delle risultanze e delle esperienze svolte al Comitato per la valutazione nel mese di giugno.

Inoltre il tutor collabora con il Dirigente scolastico nell’organizzazione delle attività di accoglienza, formazione, tutoraggio e supervisione, favorisce l’integrazione nella comunità scolastica del docente neoassunto, progetta, realizza e rielabora momenti di osservazione reciproca (peer to peer), adotta strategie educativo-didattiche per intervenire su punti critici del docente neoimmesso in ruolo, ecc.

Infine, come vedremo, tra i suoi compiti rientra anche la partecipazione al processo di valutazione conclusiva. Il docente tutor, infatti, partecipa alla valutazione finale integrando il Comitato di Valutazione: durante il colloquio del neoassunto, il docente tutor presenta le evidenze raccolte nell’istruttoria e contribuisce alla valutazione complessiva.

Nella nota del MIM 26 novembre 2024, n. 202382, sopra richiamata, si sottolinea che

 

al fine di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente scolastico come iniziative di formazione previste dall’art. 1 comma 124 della L.107/2015.

 

Nell’articolo 9 del Decreto ministeriale n. 226/2022 (Peer to peer – formazione tra pari e verifica in itinere) si afferma che

 

l’attività di osservazione in classe, svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli alunni, sulla costruzione di ambienti di apprendimento positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

 

Come precedentemente sottolineato, alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore. In relazione al patto di sviluppo professionale, possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti osservativi con il docente tutor o con altri docenti.

8. La formazione online e il portfolio

Nel Decreto ministeriale n. 226/2022 si ribadisce che la formazione online del docente in periodo di prova ha la durata di 20 ore e consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

  • analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;

  • elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;

  • compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;

  • libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.

L’Indire ha predisposto un’apposita piattaforma che controlla e monitora le attività svolte dai docenti, che assicurano il migliore collegamento tra le varie fasi. Tali attività del docente neoassunto confluiscono nel portfolio professionale finale.

Il lavoro online, pertanto, si configura in modo strettamente connesso con quello in presenza, consentendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite e dare un «senso» coerente all’agire complessivo degli insegnanti nell’anno di prova.

Il portale dell’Indire è stato in questi ultimi anni ridisegnato e reingegnerizzato al fine di migliorare l’esperienza online dei docenti neoimmessi in ruolo.

L’anno di formazione e prova si conclude con la presentazione del portfolio, da parte del docente neoimmesso in ruolo, nel corso dell’incontro con il Comitato per la valutazione.

Il portfolio è un dispositivo che, oltre a raccogliere le evidenze più significative che hanno caratterizzato le attività svolte durante l’anno di prova, è finalizzato a facilitare la riflessione professionale dell’insegnante.

Dal 2015, oltre 350.000 docenti lo hanno predisposto durante il periodo di prova.

Possiamo individuare 3 principali funzioni di questo strumento:

  • la documentazione selettiva di materiali che attestano particolari e significative esperienze maturate nell’anno di prova;

  • la narrazione di tali esperienze, accompagnata dalle riflessioni e dalla valorizzazione delle competenze maturate;

  • l’apertura del proprio percorso professionale al dialogo con i colleghi, il docente tutor e altre figure di riferimento.

Il portfolio si caratterizza, pertanto, per una funzione prevalentemente formativa sia nell’anno di prova sia nella formazione in servizio. In entrambe le situazioni costituisce uno strumento utilizzato in chiave autoformativa e collaborativa, a sostegno dei processi di miglioramento e crescita del proprio sviluppo professionale. 

Al centro dell’ultima innovazione (a.s. 2024-2025) c’è un’apposita applicazione che guida l’insegnante nella sua realizzazione. Il portfolio è costruito attorno a due pilastri:

  • gli standard minimi (vedi paragrafi 4 e 5);

  • le esperienze formative da documentare.

Gli standard minimi rappresentano il quadro di riferimento delle competenze professionali dei docenti, finalizzati alla predisposizione del bilancio iniziale, mentre le esperienze formative da documentare costituiscono l’aspetto centrale del portfolio stesso, che dovrà essere presentato al Comitato per la valutazione.

La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione conclusiva, come avveniva prima dell’introduzione di questo nuovo strumento.

9. La valutazione del percorso di formazione per i docenti neoassunti e test finale

Gli articoli 13 e 14 del Decreto ministeriale n. 226/2022 definiscono tempi e modalità di valutazione dell’anno di formazione e prova degli insegnanti neoimmessi in ruolo.

Nell’articolo 13 si afferma che

 

nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell'anno scolastico, il Comitato per la valutazione è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. A tal fine, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

 

L'assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

Spetta al Comitato verificare l’acquisizione di competenze didattiche pratiche del docente neoassunto, consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico.

La durata e la composizione del Comitato per la valutazione dei docenti sono state riformulate dall’articolo 1, comma 129 della legge 107/2015. In esso è previsto che il Comitato, presieduto dal dirigente scolastico, abbia durata triennale (non più annuale) e sia costituito:

  • da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

  • due rappresentanti dei genitori per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

  • un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Per quanto concerne le incombenze relative alla valutazione dell’anno di formazione e prova, il Comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed è integrato dal docente cui sono state affidate le funzioni di tutor.

L’articolazione della documentazione e dei momenti osservativi a cura del Dirigente Scolastico e del docente tutor terrà conto dell’allegato A del Decreto ministeriale n. 226/2022 che rappresenta uno strumento fondamentale per la valutazione del docente in anno di formazione e prova.

Nell’Allegato A è esplicitato un quadro strutturato di indicatori e descrittori utili a verificare il possesso delle competenze professionali richieste, suddivise tre in ambiti specifici:

Competenze didattiche e metodologiche:

  • capacità di pianificare lezioni e percorsi formativi coerenti con gli obiettivi educativi;

  • uso di strategie didattiche diversificate e innovative per favorire l’apprendimento;

  • attenzione alle esigenze di personalizzazione e inclusività nei confronti degli studenti con bisogni educativi speciali (BES) o con disabilità;

  • capacità di gestire il tempo didattico in modo efficace.

 

Competenze relazionali e gestionali:

  • gestione delle dinamiche relazionali in classe, con particolare attenzione alla prevenzione di fenomeni di bullismo e conflitti;

  • promozione di un clima di apprendimento positivo e motivante;

  • capacità di coinvolgere gli studenti attraverso attività partecipative;

  • relazione costruttiva con i colleghi, le famiglie e gli altri attori della comunità scolastica.

 

Competenze valutative e riflessive:

  • capacità di elaborare strumenti di valutazione coerenti con gli obiettivi didattici;

  • analisi critica dei risultati degli studenti per migliorare l’efficacia del processo di insegnamento;

  • attitudine a riflettere sul proprio operato e ad adottare strategie di miglioramento continuo;

  • utilizzo del feedback per stimolare l’apprendimento e la crescita personale degli studenti.

 

Nell’articolo 13 del Decreto ministeriale n. 226/2022 viene sottolineato che il Comitato verifica altresì la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari, attraverso un test finale sottoposto al docente

 

consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.

 

Il test, dunque, non deve essere inteso come una prova ulteriore. Si tratta piuttosto della risultanza della documentazione presentata al Comitato, in esito alle attività realizzate nel corso dell’anno scolastico. La finalità del test è quella di dimostrare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi individuati tramite la messa a punto del Bilancio iniziale.

Pertanto, il test finale si svolge durante il colloquio ed è finalizzato a:

  • discutere le evidenze della documentazione raccolta (relazione del Tutor e del Dirigente scolastico);

  • verificare le competenze acquisite dal docente, con riferimento specifico alle osservazioni effettuate durante l’anno di prova.

10. Il provvedimento del Dirigente scolastico

Il colloquio rappresenta il momento centrale della valutazione. Il docente presenta al Comitato:

  • le attività di insegnamento e formazione svolte;

  • il portfolio professionale;

  • le schede di osservazione dell’Allegato A.

All'esito dell’attività relativa alla documentazione sopra descritta, il Comitato esprime il parere richiesto.

Il docente tutor espone le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto.

Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

Si rammenta che il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

Il Dirigente scolastico, una volta acquisito il parere del Comitato, procede alla valutazione del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova sulla base dell’istruttoria compiuta. 

Nell’articolo 14 del Decreto ministeriale n. 226/2022 si sottolinea quanto segue:

 

In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

 

Più complessa la situazione, qualora per il docente neoassunto si verifichi il mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, basato su gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il Dirigente scolastico emette un decreto motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi e individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Il riscontro, quindi, di inadeguatezza al termine del primo anno di prova, comporta la proroga di un secondo anno, come stabilito dall’articolo 1, comma 119 della legge 107/2015.

Nel corso del secondo anno di formazione e prova, viene obbligatoriamente disposta una verifica affidata a un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova.

Anche nella ripetizione dell’anno di formazione e prova, devono essere accertata la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche dell’insegnante.

La conseguente valutazione potrà prevedere:

  • il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;

  • il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

L’articolo 1, comma 119 della legge 107/2015 prevede che il personale docente possa usufruire di una sola proroga, qualora non superi l’anno di prova, che può essere prorogato più volte per motivi di salute e per periodi di astensione obbligatoria.

Come precedentemente sottolineato, nel corso del secondo anno, è obbligatorio disporre una verifica, affidata a un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione del dirigente tecnico dovrà essere trasmessa al Comitato per la valutazione.

Qualora, al termine del secondo anno, il docente neoassunto non dovesse superare la prova, l’insegnante verrà restituito al ruolo di provenienza, qualora l’anno di prova riguardi il passaggio di ruolo. Diversamente, il Dirigente scolastico, in forza di quanto stabilito nell’articolo 25 del Decreto legislativo n. 165/2001, avvierà il procedimento di dispensa dal servizio, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro. Il Dirigente scolastico è tenuto a notificare formalmente all’interessato i provvedimenti adottati entro il termine perentorio del 31 agosto, pena la nullità dell’atto.

La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità a carico del dirigente stesso.

Si tratta, in ogni caso, di un iter molto complesso, limitato a situazioni eccezionali, oggetto quasi sempre di ricorsi da parte del neodocente.