Indice
1. ll nuovo procedimento di «certificazione» della disabilità
La riforma delle procedure inerenti al tema della disabilità è stata introdotta con la legge delega 22 dicembre 2022, n. 227 (Delega in materia di disabilità), in cui si prevedeva la predisposizione di alcuni decreti legislativi riguardanti:
-
la riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità;
-
l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;
-
la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Tali decreti sono stati emanati, consentendo il raggiungimento della Missione 5, Componente 2, del PNRR e, segnatamente, della Riforma 1.1, «Legge quadro per le disabilità».
Il provvedimento che sta investendo direttamente anche la scuola è il Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), che ha avviato un processo di modifica delle disposizioni contenute nella legge-quadro 104/1992, tra le quali anche le procedure relative alla definizione della condizione di disabilità.
Tale condizione, nell’articolo 2 del decreto è così definita:
una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
Sulla base di questa descrizione, il D.lgs. 62/2024 ha modificato l’articolo 3 della legge 104/1992 secondo il quale la «persona handicappata» presenta una minorazione di varia natura (fisica, psichica, sensoriale), stabilizzata o progressiva, che determina difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. Questa condizione è frequentemente causa di svantaggio sociale e di emarginazione.
La definizione attuale, contenuta nell’articolo 3 del Decreto legislativo 62/2024 è la seguente:
è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertare all’esito della valutazione di base.
L’articolo 3 del decreto ha poi ribadito il diritto alle prestazioni della persona con disabilità in relazione alle necessità di sostegno, correlate ai domini della Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF, OMS 2001).
La condizione di gravità, nella legge n. 104/1992, era collegata alla necessità di assicurare alla persona handicappata un «intervento assistenziale permanente», dovuto alla riduzione dell’autonomia personale della persona stessa.
Nel decreto 62/2024, la situazione di gravità è così definita:
Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Permangono, anche nella versione attuale, le due dimensioni fondamentali della condizione di gravità: la riduzione dell’autonomia e la necessità di assistenza permanente.
La risposta a questa condizione deve essere garantita con un «sostegno intensivo» e il riconoscimento di uno stato di priorità nei programmi dei servizi pubblici. Tale precedenza era presente anche nell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
2. La sperimentazione della riforma
La complessità dei cambiamenti in atto ha indotto il Governo ad avviare un percorso sperimentale, prima dell’entrata in vigore delle nuove modalità di accertamento della condizione di disabilità, fissata per il 1° gennaio 2027.
Si rammenta che, a questo proposito, è in corso la sperimentazione delle nuove modalità di riconoscimento della condizione di disabilità, in vigore dal 1° gennaio 2025, in alcune province italiane: Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste.
Dal 30 settembre 2025 si sono aggiunte anche le province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, la Provincia autonoma di Trento e Aosta (legge 21 febbraio 2025, n. 15).
La sperimentazione in atto durerà fino al 31 dicembre 2026. Per il resto del Paese, come già sottolineato, i nuovi criteri di riconoscimento entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027.
Le modalità, previste dal Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, affidano l’intero iter di accertamento della condizione di disabilità e dell’invalidità esclusivamente all’INPS.
Il tutto partirà da un’unica valutazione di base, che riguarderà contemporaneamente:
-
i livelli di sostegno e di sostegno intensivo;
-
l’invalidità civile;
-
la cecità civile;
-
la sordità civile;
-
la legge 12 marzo 1999, n. 68;
-
l’inclusione scolastica di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2017, n. 66.
La valutazione di base e la conseguente valutazione multidimensionale della disabilità costituiscono i requisiti necessari per la predisposizione e realizzazione di un «progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato» e di vita indipendente, entrambi correlati al principio di informatizzazione e archiviazione telematica.
La valutazione di base, che si applica anche ai minori, come specificato nel D.lgs. 62/2024, è il procedimento volto ad accertare, attraverso l’utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei collegati strumenti tecnici, la condizione di disabilità ai fini dell’accesso al sostegno, che potrà essere:
-
lieve
-
medio
-
intensivo
-
elevato
-
molto elevato.
La valutazione multidimensionale delinea il profilo di funzionamento della persona con disabilità,
all’interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita (D.lgs. 62/2024, art. 2).
Una delle novità principali della riforma sarà l’avvio dell’intero iter a partire dall’invio all’INPS del nuovo certifiicato medico introduttivo, che dovrà essere redatto dal medico certificatore.
Tale certificato potrà essere rilasciato da:
-
medici in servizio presso aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
-
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), medici in quiescenza iscritti all'albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate.
Si rammenta che, sulla base di quanto affermato nell’articolo 8 del D.lgs. 62/2024, il certificato medico introduttivo costituisce il presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base.
Alla luce del nuovo iter, l’INPS ha quindi predisposto, oltre alla modalità per il rilascio del certificato medico introduttivo, anche una procedura per la sua modifica, attraverso il certificato medico integrativo.
3. Il messaggio dell’INPS relativo al certificato medico integrativo
Infatti, il 23 giugno 2025, l’INPS (Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità) con il messaggio n. 1980, nell’ambito della riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal D.lgs. 62/2024, ha comunicato alle province coinvolte nella sperimentazione il rilascio di una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti nel certificato medico introduttivo già inviato all'INPS.
Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, che integra il precedente, definito, come già sottolineato, certificato medico integrativo.
Quest’ultimo, scrive l’INPS nel messaggio sopra richiamato, potrà essere utilizzato per:
-
integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
-
aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
-
aggiornare informazioni relative all'intrasportabilità.
Non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenza e al domicilio dell’interessato.
La data di decorrenza dell’iter sanitario, e dunque dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo, ma rimane invariata e definita dal certificato medico introduttivo precedentemente inviato all’INPS.
In sintesi, il certificato medico integrativo può costituire la modifica o l’integrazione del certificato medico introduttivo, descritto ampiamente nell’articolo 8 del Decreto legislativo n. 62/2024.
Le rettifiche possono essere effettuate fino alla data della convocazione a visita dell’interessata/o da parte dell'INPS.
