Indice
1. La nota esplicativa n. 2867/2025
A supporto dell’ordinanza ministeriale del 9 gennaio 2025, n. 3, riguardante la valutazione didattica nella scuola primaria e del comportamento nella secondaria di I grado, il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) ha emanato la nota esplicativa 23 gennaio 2025, n. 2867, recante il titolo Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.
Nella nota vengono ripresi i punti chiave dell’OM 3/2025. Il Ministero ripercorre la cronistoria dell’ultimo periodo, partendo dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
La legge 150 è intervenuta rivedendo la valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e la valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, modificando e integrando gli articoli 2 e 6 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
L’articolo 2 si occupa della valutazione nel primo ciclo di istruzione e l’articolo 6 dell’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo gradoe all’esame conclusivo del primo ciclo.
La legge 150/2024 ha previsto che la materia richiamata negli artt. 2 e 6 del D.lgs. 62/2017 fosse rinviata a un’apposita ordinanza che il Ministero dell’istruzione e del merito ha emanato il 9 gennaio 2025, per l’appunto l’OM n. 3, registrata dalla Corte dei conti in data 20.01.2025 con n. 92 e trasmessa alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione.
Con la nota n. 2867/2025, il MIM ha fornito indicazioni utili al fine di definire i criteri di valutazione da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), in coerenza con le novità introdotte dalla normativa.
Viene ribadito che l’anno scolastico 2024-2025 coincide con un periodo di transizione. Infatti, si sottolinea nella nota,
al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di apportare le necessarie modifiche ai criteri di valutazione già definiti nel PTOF, di adeguare i registri elettronici e i documenti di valutazione sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria di primo grado e di fornire alle famiglie degli alunni opportuna informazione sulle novità introdotte dalla norma, l’allegata ordinanza ministeriale prevede che le nuove modalità di valutazione siano applicate a partire dall’ultimo periodo dell’anno scolastico 2024/2025 definito in base all’autonoma determinazione di ciascuna istituzione scolastica (trimestre, quadrimestre o pentamestre).
Pertanto, in coincidenza con la fine dell’a.s. 2024-2025 «cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172 e alle relative Linee guida».
2. Nel merito
Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, la nota richiama quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto legislativo 62/2017, nel quale si afferma che
la valutazione documenta lo sviluppo dell’identità personale dell’alunno e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo, insieme alla valutazione del processo formativo, al graduale raggiungimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo in coerenza con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.
Viene, pertanto, sottolineata l’ottica della valutazione per l’apprendimento, che utilizza le informazioni rilevate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, in una prospettiva di personalizzazione e valorizzazione dei talenti di ciascuno.
Le nuove disposizioni contenute nell’OM 3/2025 intervengono sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo i giudizi descrittivi con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.
Nella nota del MIM n. 2867/2025, si ribadisce che, rispetto alle modalità indicate nella precedente ordinanza (172/2020),
per esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti dei genitori e degli alunni, i giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione sono individuati dall’ordinanza in una scala decrescente di sei livelli - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente.
Sono, in ogni caso, confermate le disposizioni contenute nell’articolo 3 del Decreto legislativo 62/2017, che si riporta integralmente.
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Pertanto, nella scuola primaria, la non ammissione dell’alunna/o alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di I grado può essere assunta in casi eccezionali e all’unanimità, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.
Nell’OM n. 3/2025, nell’Allegato A, i sei giudizi sintetici (ottimo, distinto, ecc.) vengono descritti tenendo in considerazione diversi aspetti:
-
la padronanza e l’utilizzo dei contenuti disciplinari;
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le abilità e delle competenze maturate;
-
l’uso del linguaggio specifico;
-
l’autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse;
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la capacità di espressione e rielaborazione personale.
Spetta a ciascuna istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto del presidente della Repubblica 275/1999, riguardante l’autonomia didattica, declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso, attraverso griglie, tabelle e rubriche di valutazione, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 e i curricoli di istituto inseriti nei Piani triennali dell’offerta formativa.
In questo modo, si intende confermare e valorizzare il lavoro delle istituzioni scolastiche nell’individuare e inserire nel PTOF gli obiettivi di apprendimento, oggetto di valutazione periodica e finale per ogni classe e ogni disciplina, ritenuti indispensabili per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.
3. Esemplificazioni
Prendendo a riferimento i descrittori per ognuno dei sei giudizi sintetici (si veda Tabella 1) del ministro Valditara, nella nota n. 2867/2025 vengono fornite «alcune possibili impostazioni del documento di valutazione che possono essere utilizzate secondo modalità individuate dalle singole istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia».
Tabella 1
L’Allegato A all’ordinanza ministeriale n. 3/2025
Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria Giudizio sintetico |
Descrizione |
Ottimo |
L’alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale. Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto. |
Distinto |
L’alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili. Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto. |
Buono |
L’alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto. |
Discreto |
L’alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi non particolarmente complessi. Si esprime correttamente, con un lessico semplice e adeguato al contesto. |
Sufficiente |
L’alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente. È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza. Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza. |
Non sufficiente |
L’alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente. Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti. Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto. |
In una delle esemplificazioni allegate alla nota ministeriale (si veda Tabella 2) il giudizio sintetico viene integrato da alcune precisazioni che l’istituzione scolastica può autonomamente individuare.
Nello specifico, il giudizio viene ricondotto ad alcuni obiettivi di apprendimento relativi alla lettura e alla comprensione di brevi testi di vario tipo di una classe prima.
Tabella 2
Un esempio di giudizio riportato nella nota del MIM 2867 del 23 gennaio 2025
Classe prima – Disciplina: Italiano DISCIPLINA |
GIUDIZIO SINTETICO |
DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO |
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO |
Italiano |
Ottimo |
L’alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili, in modo originale e personale. Si esprime correttamente con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modo adeguato al contesto. |
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Nella nota vengono riportati altri esempi, tra cui quello relativo alla matematica di una classe terza (si veda Tabella 3). Come nell’esempio di Italiano, anche in questo caso, la descrizione del giudizio viene riferita ad alcuni obiettivi di apprendimento.
Tabella 3
Esempio di giudizio sintetico di matematica di una classe terza della primaria
Classe terza – Disciplina: Matematica DISCIPLINA |
GIUDIZIO SINTETICO |
DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO |
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO |
Matematica |
Buono |
L’alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto. |
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Nella nota 2867/2025 si confermano le disposizioni sulla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione).
Per la valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento i giudizi sintetici delle discipline andranno correlati a quanto previsto, rispettivamente, dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.
4. La valutazione del comportamento
Nella nota 2867/2025 il MIM conferma, per quanto concerne la scuola primaria, le norme sulla valutazione del comportamento espressa tramite un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, come esplicitato negli articoli 1 e 3 del Decreto legislativo 62/2017.
La legge 150/2024 ha apportato, invece, significative novità in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado.
È stato, infatti, modificato l’articolo 6 del Decreto legislativo n. 62/2017, relativo alle modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado non viene più espressa mediante un giudizio sintetico (come nella primaria), ma con un voto in decimi.
Così, si sottolinea nella nota,
come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell’articolo 4 del DPR 275/1999, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.
Il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell’intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Come prescritto nella legge 150/2024, il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell’alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo. Il voto inferiore a sei può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l’anno scolastico.
La nota ministeriale 2867/2025 ribadisce quanto segue:
considerato che le modifiche normative intervengono, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado, ad anno scolastico già avviato, è opportuno che le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, prestino particolare attenzione a garantire coerenza e continuità tra le valutazioni dell’ultimo periodo didattico e le valutazioni in itinere e periodiche già effettuate.
Si raccomanda, pertanto, ai dirigenti scolastici e ai docenti di garantire un’efficace informazione ai genitori sulle novità introdotte, curando con particolare attenzione le modalità e i tempi della comunicazione scuola-famiglia attraverso riunioni, assemblee di classe, uso eventuale del registro elettronico, ecc.
Nella nota si precisa inoltre che, per quanto concerne la valutazione in itinere, spetta ai singoli docenti decidere le modalità di raccolta degli elementi maggiormente significativi ai fini delle valutazioni periodiche e finali. È importante, però, che forme e strumenti utilizzati siano comprensibili agli alunni e alle famiglie, conformemente ai criteri definiti nel collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
In ogni caso, la valutazione in itinere, espressa dagli insegnanti nelle forme ritenute più opportune nel corso delle settimane, deve registrare il progresso negli apprendimenti delle alunne e degli alunni, consentendo ai docenti di rimodulare la progettazione curricolare anche ai fini dell’individualizzazione e della personalizzazione dei percorsi formativi.
5. L’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2024-2025
La valutazione del comportamento è stata ripresa anche per quanto concerne lo svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Infatti, con il D.M. 28 gennaio 2025, n. 13, il MIM ha stabilito le discipline oggetto della seconda prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione: latino per il liceo classico, matematica per lo scientifico e altre discipline per i tutti i restanti indirizzi.
Nell’articolo 2 del Decreto ministeriale, vengono ribadite alcune essenziali disposizioni riguardanti il colloquio che, sulla base di quanto disciplinato dall’articolo 17, comma 9, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Si precisa, inoltre, che, nello svolgimento dei colloqui, la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
Nel corso del colloquio lo studente deve dimostrare:
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di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
-
di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
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di aver maturato le competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.
È compito della commissione curare in modo equilibrato le diverse fasi della prova orale (esame di un testo, un documento, un progetto, un problema; presentazione di un’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO); possesso delle competenze dell’educazione civica, ecc.). Si tratta di un «protocollo» che conferma le disposizioni contenute nelle ordinanze degli anni precedenti.
Invece, la novità che è stata introdotta, in anticipo di un anno sul previsto, è l’applicazione dell’articolo 1 della legge 150 del 2024 in cui si prevede che,
nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe.
Si configura, pertanto, per la prima volta, per i candidati ai quali è stato attribuito un sei in condotta, un supplemento della prova orale. Considerato che aspetti legati all’insegnamento dell’educazione civica fanno già parte del colloquio, si può ragionevolmente ipotizzare che il voto di sufficienza nel comportamento costituirà un evento eccezionale.
Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
Pertanto, dal 2025 il comportamento assume un peso rilevante nell’esito dell’esame. Infatti, non solo un cinque in condotta porta all’esclusione dall’ammissione all’esame, ma anche chi ottiene un voto inferiore a nove, durante il triennio, rischia di non raggiungere il punteggio massimo nell’attribuzione del credito scolastico, che può arrivare fino ad un massimo di 40 punti su 100 complessivi.
In merito alla valutazione del comportamento, le prossime annuali ordinanze sull’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione potranno apportare qualche ulteriore precisazione.