La valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

La valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

1. Cronistoria

Nel nostro Paese il problema degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è stato sottovalutato fino agli inizi del XXI secolo. Anche in ambito clinico il problema era scarsamente conosciuto. Fece scalpore agli inizi degli Anni Ottanta una delle prime testimonianze di un padre alle prese con la dislessia del figlio.

Mio figlio non sa leggere (1981) è la storia di Umberto, figlio di Ugo Pirro, scrittore e sceneggiatore italiano, che cercò risposte alle difficoltà che la sua famiglia stava incontrando, risposte però che non arrivarono da nessun interlocutore a cui egli si rivolgeva. 

Mi perdevo nella varietà delle congetture che insorgevano dentro di me e che scoprivo nei libri. Provavo una sensazione di sgomento sempre più acuta, mano mano che indagavo (Pirro, 1981).

Per la mancanza di servizi specialistici, la vita dei genitori che avevano figli dislessici e/o discalculici si trasformava in un inferno. Ugo Pirro è stato uno dei primi in Italia a raccontare la paura e lo smarrimento provati in quegli anni difficili. 

Finalmente nell’ultimo decennio del secolo scorso si registrò una svolta decisiva. Giacomo Stella, psicologo e psicolinguista, fondò nel 1997 a Bologna l’Associazione Italiana Dislessia (AID). Da quel momento, alcuni ambiti del Servizio sanitario nazionale, Università e Istituti di ricerca avviarono progetti pioneristici di formazione con scuole ed enti locali particolarmente sensibili al problema dei ragazzi che incontravano enormi difficoltà nella lettura e nella scrittura.

Mentre prima della nascita dell’AID molti alunni venivano «catalogati» genericamente come soggetti difficili, con ritardo mentale, non motivati o, peggio, svogliati e fannulloni, dopo la costituzione dell’Associazione si cercò di capire meglio gli ostacoli che questa particolare tipologia di studenti incontrava nello studio.

Da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, le istanze dell’AID e di singole famiglie furono finalmente recepite nel 2004. In una nota, che esamineremo nel paragrafo 4, si afferma che la dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento che riguarda il leggere e lo scrivere. Diversamente dalla storia che ha interessato gli alunni con disabilità, non fu una legge del Parlamento a occuparsi degli alunni con DSA, ma una semplice nota ministeriale. Il Miur invitava i docenti a promuovere strategie didattiche personalizzate, volte a favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali mediante un’organizzazione didattica centrata sulla specificità dei bisogni educativi del singolo alunno.

2. La valutazione clinica

Nel gennaio 2022 sono state pubblicate a cura dell’Istituto Superiore di Sanità le Linee guida per la gestione dei disturbi specifici di apprendimento. Si tratta di un volume ponderoso di oltre 800 pagine, che comprende le versioni più aggiornate di Associazioni e Società Scientifiche di tutti gli aspetti inerenti a questa materia.

Nell’introduzione del testo si afferma che i DSA rappresentano

una costellazione di condizioni cliniche (in particolare: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia), che spesso tendono ad associarsi tra loro (ma che possono occorrere anche isolatamente), in relazione a probabili comuni basi genetiche e ad anomalie parzialmente condivise dei circuiti neurofunzionali che impegnano le abilità di lettura, scrittura e calcolo.

Quindi, i DSA sono disturbi circoscritti a domini cognitivi specifici, di origine neurobiologica, che non interessano il funzionamento cognitivo più generale. Però, qualora non si adottino interventi riabilitativi precoci e strategie educativo-didattiche adeguate, possono diventare pervasivi e interessare molti ambiti del funzionamento cognitivo, come anche dell’adattamento personale e sociale. A carico degli studenti con DSA si registrano, infatti, effetti persistenti e spesso invalidanti, come, ad esempio, bocciature e prematuro abbandono scolastico, difficoltà lavorative, ecc. Inoltre, la dislessia e la discalculia possono incidere negativamente sulla sfera psicologica del soggetto (bassa autostima, senso di impotenza appresa, forme anche gravi di ansia e depressione) e del comportamento con difficoltà di adattamento sociale.

I disturbi specifici di apprendimento più frequentemente diagnosticati, anche in base a quanto precisato nella legge 170/2010, sono la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia.

Dal sito dell’AID, forniamo le definizioni di ognuno dei quattro disturbi sopra richiamati.

  • Dislessia – disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella lettura accurata e fluente di un testo in termini di velocità e correttezza. Questa difficoltà, a causa della fatica nella lettura, si riflette spesso nella comprensione del testo.

  • Disortografia – disturbo specifico della scrittura che è legato ad aspetti linguistici e consiste nella difficoltà di scrivere in modo corretto.

  • Disgrafia – disturbo specifico della grafia che riguarda la componente motoria della scrittura per cui scrivere risulta difficoltoso e poco veloce. È come per un mancino scrivere con la mano destra e viceversa: si fa una fatica enorme e la scrittura risulta spesso incomprensibile.

  • Discalculia – disturbo specifico che riguarda una difficoltà nella manipolazione dei numeri, i calcoli veloci a mente e il recupero dei risultati nelle diverse operazioni aritmetiche.

Il disturbo specifico di apprendimento non va confuso con ordinarie difficoltà, anche gravi, che si possono incontrare normalmente nelle attività di studio.

Si tratta di disturbi del neuro-sviluppo che interessano particolari capacità: leggere, scrivere, calcolare in modo corretto e fluente. Dipendono, quindi, da un diverso funzionamento delle reti neuronali coinvolte nelle capacità sopra richiamate.

La dislessia, ad esempio, è caratterizzata da errori fonologici, dalla lettura molto lenta e scorretta, dalla sostituzione di lettere, dall’omissione di grafemi, inversioni, ecc. Tali disturbi hanno un’alta frequenza e perdurano nel tempo.

3. La diagnosi

La diagnosi di dislessia e disortografia viene redatta alla fine della seconda classe della scuola primaria, mentre quella di disgrafia e discalculia al termine del terzo anno del medesimo grado scolastico. Lo «screening», però, deve essere avviato già nella scuola dell’infanzia.

La diagnosi fa riferimento ai criteri di classificazione ICD-10 (oggi ICD-11), individuati dalla Consensus Conference nel documento di revisione PARCC (2011), esplicitando i codici diagnostici come di seguito:

  • F 81.0: disturbo specifico della lettura (dislessia);

  • F 81.1: disturbo specifico della compitazione (solo disortografia);

  • F 81.2: disturbo specifico delle abilità aritmetiche (discalculia);

  • F 81.3: disturbo misto delle capacità scolastiche (dislessia e/o disortografia e/o discalculia);

  • F 81.8: altri disturbi evolutivi delle capacità scolastiche (disgrafia).

Il criterio di fondo utilizzato dai clinici è quello di discrepanza tra il livello intellettivo generale (QI) e le prestazioni nelle «prove dominio» specifiche degli apprendimenti scolastici.

Come già sottolineato, l’attenzione dei docenti ai problemi dei bambini «potenziali» DSA, a cominciare dalla scuola dell’infanzia, viene esplicitamente richiamata nelle Linee guida, allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, attuative della legge 170/2010. In esse si afferma che

il bambino che confonde suoni, non completa le frasi, utilizza parole non adeguate al contesto o le sostituisce, omette suoni o parti di parole, sostituisce suoni, lettere (p/b…) e ha un’espressione linguistica inadeguata, va supportato con attività personalizzate all’interno del gruppo. Il bambino che mostra, a cinque anni, queste difficoltà, può essere goffo, avere poca abilità nella manualità fine, a riconoscere la destra e la sinistra o avere difficoltà in compiti di memoria a breve termine, ad imparare filastrocche, a giocare con le parole. Questi bambini vanno riconosciuti e supportati adeguatamente: molto si può e si deve fare. Solo in una scuola vissuta come contesto di relazione di apprendimento si può stabilire un rapporto positivo tra bambino ed adulto che ascolta, accoglie, sostiene e propone.

I soggetti che hanno titolo a rilasciare la diagnosi clinica sono psicologi, neuropsichiatri infantili, i quali sono tenuti a utilizzare specifici test standardizzati, in linea con le indicazioni della Consensus Conference (Montecatini, 2007), del PARCC (Panel di aggiornamento e Revisione della Consensus Conference, Raccomandazioni cliniche sui DSA, Bologna, 2011) e delle Linee guida del 2022 da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Il PARCC, in particolare, ha evidenziato la distinzione tra disturbo e caratteristica. Ognuno di noi impara in modi differenti, seguendo tempi e modalità specifiche, soprattutto per quanto concerne le abilità fondamentali (lettura, scrittura, calcolo).

Il termine «disturbo» fa riferimento a un lessico di natura tecnica e viene utilizzato in ambito specialistico. È, infatti, riconducibile ai sistemi di classificazione internazionale (DSM-V e ICD-11) per la condivisione dei criteri diagnostici da parte della comunità scientifica.

L’espressione «caratteristica», invece, è riferita a un diverso funzionamento intellettivo; risulta, pertanto, meno marchiante. Di conseguenza, dislessia, disortografia, discalculia possono essere definite «caratteristiche dell’individuo» e rappresentano una condizione non stigmatizzante come il termine «disturbo». Sul piano pedagogico la parola «caratteristica» privilegia un approccio educativo, che valorizza le differenze individuali.

4. La personalizzazione dell’azione educativa

Per l’emanazione del primo provvedimento normativo riguardante gli alunni con DSA, da parte del Miur, bisogna attendere il 2004. Il Ministero, con la nota 5 ottobre 2004, n. 4099, Iniziative relative alla dislessia, affrontò con un atto ufficiale il problema della dislessia. Nella nota si afferma che

la dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento che riguarda il leggere e lo scrivere e che può verificarsi in persone per altri aspetti normali. Tali soggetti non presentano, quindi, handicaps di carattere neurologico o sensoriale o comunque derivanti da condizioni di svantaggio sociale.

Nella nota si suggerisce agli insegnanti l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative, che rappresentano ancora oggi i dispositivi più frequentemente impiegati.

La data che segna, però, una svolta nella storia degli alunni con DSA è il 2010. Infatti, il Parlamento italiano il 18 ottobre 2010 approva la legge 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Nell’art. 1 della legge vengono definiti quattro disturbi specifici: dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia (vedi paragrafo 2).

Nell’articolo 3 della 170 si prevede quanto segue:

la diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

Per quanto concerne le strategie educative e didattiche che i docenti sono tenuti ad assicurare, nell’art. 5 della legge si afferma il principio della personalizzazione e l’utilizzo di «forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico» che tengano conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti con DSA. Inoltre, viene ribadita l’importanza dell’impiego di «strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».

Il Miur, il 12 luglio 2011, ha approvato con il decreto ministeriale n. 5669 le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. In questo provvedimento vengono resi applicativi i principi fondamentali della legge 170/2010 e della didattica personalizzata, incentrata sulla «specificità e unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo».

La didattica personalizzata, si afferma,

si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.

La scuola è tenuta a garantire ed esplicitare nei confronti di studenti con DSA

interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

Il Piano Didattico Personalizzato è un documento dettagliato, predisposto dal team dei docenti (scuola primaria) e dal consiglio di classe (scuola secondaria di I e di II grado), che ricevono una diagnosi di DSA o altro disturbo dell’apprendimento redatta da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura accreditata.

Le Linee Guida, allegate al Decreto Ministeriale 5669/2011, forniscono le indicazioni fondamentali per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative, che vanno indicati nel PDP.

Nella predisposizione del Piano Didattico Personalizzato, il consiglio di classe può richiedere il supporto del docente referente DSA d’istituto, che può aiutare i colleghi sulla conoscenza della normativa, sulle strategie, sugli strumenti e tecnologie utilizzabili.

Il PDP rappresenta il riferimento essenziale della valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni con DSA.

5. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative

A seguito della legge 170/2010 e delle Linee guida del luglio 2011, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il 25 luglio 2012 è stato siglato l’Accordo Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento.

Nell’art. 1 dell’Accordo si sottolinea che Ministero dell’Istruzione, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano convengono sulla necessità che la diagnosi di DSA debba essere il più possibile tempestiva. I servizi pubblici e i soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome avviano il percorso diagnostico in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference, in tempi utili in modo che possano essere attivate le misure didattiche previste dalla legge 170/2010.

Sulla base di tale Accordo, le singole regioni hanno legiferato su questa specifica materia.

Gli interventi riguardanti i DSA coinvolgono trasversalmente i servizi sanitari specialistici e la scuola: un’azione di corretta riabilitazione comporta, quindi, un approccio interdisciplinare di differenti figure cliniche.

Per questo motivo, è stata operata la scelta dello strumento della Consensus conference (in particolare il PARCC di Bologna, 2011) per rispondere a una serie di quesiti medico-sanitari. La strategia della Consensus conference ha consentito di valorizzare una discussione il più possibile estesa e condivisa tra varie figure professionali.

Nel Piano didattico personalizzato, i docenti individuano le modalità e le forme più efficaci per assicurare le condizioni affinché tutti gli alunni possano apprendere senza incontrare ostacoli facilmente eliminabili.

Strumenti compensativi e misure dispensative rappresentano alcuni dei principali dispositivi per garantire un effettivo diritto allo studio agli studenti con DSA

Strumenti compensativi

  • La sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;

  • la registrazione di una prova in formati «mp3», che consente allo studente di ascoltare il testo, senza dover ricorrere alla lettura;

  • i programmi di video scrittura con correttore grafico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori da parte dello studente;

  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali calcolatrice, tabelle, formulari, mappe concettuali, schemi, ecc.

Misure dispensative

Le misure dispensative sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.

Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

Consentire allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo lo impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di codifica degli items della prova.

A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell’allievo, un tempo aggiuntivo o la riduzione di materiale di lavoro. […] Una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo (Linee guida, 2011).

Non è però sufficiente garantire gli strumenti compensativi o le misure dispensative con l’obiettivo di tutelare solo gli studenti con DSA. Al contrario, è necessario, assicurare una didattica compensativa, che superi il semplice impiego di strumenti e strategie rivolti esclusivamente a loro. Occorre coinvolgere tutta l’attività di insegnamento/apprendimento in un’ottica inclusiva, come specificato dalla normativa ministeriale prodotta dopo il varo della Legge 170/2010, attraverso l’organizzazione di nuovi ambienti di apprendimento, nei quali si promuova l’innovazione didattica, metodologica, organizzativa, l’utilizzo di tecnologie informatiche e di software didattici in modo da facilitare l’apprendimento di tutti gli studenti e quindi anche degli alunni con DSA. 

In questo senso, la legge 170/2010 e le Linee guida del luglio 2011 costituiscono i riferimenti normativi che hanno ispirato tutti i provvedimenti successivi, compreso il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, relativo alla valutazione e alla certificazione delle competenze, attuativo della legge 107/2015.

Nel D.Lgs. n. 62 la materia riguardante la valutazione degli alunni con DSA viene affrontata negli artt. 11 (primo ciclo d’istruzione) e 20 (scuola secondaria di secondo grado).

6. La valutazione didattica degli alunni con DSA nel primo ciclo di istruzione

Nell’art. 11 del decreto legislativo 62/2017 si afferma che

per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Si specifica, inoltre, che le istituzioni scolastiche sono tenute ad adottare le modalità che consentano all’alunna/o di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, di cui alla legge 170/2010 e alle Linee guida del 2011, indicati nel Piano didattico personalizzato.

Lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli alunni con DSA deve essere coerente con gli obiettivi, le modalità e gli strumenti specificati nel PDP, predisposto dal consiglio di classe.

Come precisato nel decreto ministeriale 3 ottobre 2027, n. 741, applicativo del decreto legislativo 62/2017, la Commissione d’esame, in caso di candidati con DSA, certificati ai sensi della legge 170/2010, può:

  • riservare tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, in particolare per l’accertamento delle competenze nella/e lingua/e straniera/e;

  • consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. La sottocommissione, nella valutazione, adotta criteri che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PDP, più attenti alla sostanza che alla forma. Inoltre, nelle Linee guida, allegate al DM 5669/2011, si afferma che «in sede di programmazione didattica si dovrà assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte».

Nello svolgimento delle prove scritte gli alunni con DSA potranno usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi registrati in formati «mp3». La Commissione potrà, inoltre, prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate coerenti con il percorso svolto.

In questo caso, per la verità molto remoto, nell’art. 11, comma 13, del decreto legislativo n. 62/2017 si sottolinea che

la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. […] Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Per quanto concerne, invece, gli alunni con DSA la cui certificazione abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera «la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera» (art. 11. comma 12 del d.lgs. 62/2017).

In ogni caso, il superamento dell’esame comporta l’attribuzione di un voto finale non inferiore a sei/decimi.

Per quanto concerne la partecipazione delle alunne e degli alunni con DSA alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI, nella nota Miur 10 ottobre 2017, n. 1865 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione), si afferma che esse/i partecipano alle prove INVALSI, come specificato nel decreto legislativo 62/2017, precisando quanto segue:

per lo svolgimento delle suddette prove, il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove nazionali.

7. La valutazione delle studentesse e gli studenti con DSA nella scuola secondaria di secondo grado

I principi contenuti nelle norme relative al primo ciclo di istruzione si ripropongono in larga misura anche nella scuola secondaria di secondo grado. In particolare, Le linee guida per il diritto allo studio degli studenti disturbi specifici di apprendimento, allegate al Decreto ministeriale del 12 luglio 2011, n. 5669, oltre ai principi generali per tutti gli ordini di scuola, contengono una sezione relativa alla scuola secondaria di I e di II grado, in cui vengono forniti suggerimenti e indicazioni sui seguenti aspetti:

  • disturbo di lettura;

  • disturbo di scrittura;

  • area del calcolo;

  • didattica per le lingue straniere.

Le indicazioni fornite nelle Linee guida 2011 sono state costantemente riprese nelle norme successive. Nell’art. 20 del decreto legislativo 62/2017 si afferma che le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge 170/2010, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sulla base del Piano didattico personalizzato. Pertanto, la commissione d’esame, considerati gli elementi che il consiglio di classe ha fornito, tiene in debita considerazione le situazioni soggettive adeguatamente certificate, riguardanti in particolare le modalità didattiche e le forme di valutazione.

Relativamente alle prove scritte, vale quanto sottolineato per l’esame di Stato del primo ciclo e cioè che studentesse e studenti con DSA possono usufruire di tempi più lunghi di quelli ordinari e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP, già impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque funzionali allo svolgimento dell’esame medesimo. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

Nell’art. 20 del D.Lgs. 62/2017, comma 12, si precisa che

per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

Di questa sostituzione non viene fatta menzione nel diploma finale. In caso di particolari situazioni di gravità, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere. In questo caso, seguono un percorso didattico differenziato e in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate, a differenza di quanto previsto per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, solo al rilascio dell’attestato di credito formativo e non del diploma finale. Il riferimento all’effettuazione di tali prove è indicato nell’attestazione, ma non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove nazionali predisposte dall’INVALSI, il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano didattico personalizzato. Per quanto riguarda le prove nazionali dell’Invalsi, le studentesse e gli studenti con DSA, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento di suddetta lingua non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le annuali ordinanze relative alle modalità di svolgimento dell’esame di Stato del II ciclo d’istruzione confermano quanto stabilito nel decreto legislativo 62/2017.

Nell’art. 25 dell’O.M. 22 marzo 2024, n. 55 (Esame di Stato conclusivo dei corsi del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2023/2024), si confermano tempi, criteri, modalità indicati nel D.Lgs. 62/2017 e nelle Ordinanze ministeriali precedenti. La commissione d’esame, si afferma,

sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, come indicato nelle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale.

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è, come per tutti i candidati, di sessanta/sessantesimi.

Relativamente alla partecipazione delle studentesse e degli studenti con DSA alle prove INVALSI, nell’art. 20, comma 14, del decreto legislativo n. 62/2017 si afferma che, per lo svolgimento di suddette prove,

il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

8. La valutazione degli alunni con DSA: sintesi

Relativamente agli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA), sia del primo che del secondo ciclo di istruzione, occorre che i docenti definiscano chiaramente l’oggetto della misurazione-valutazione e sappiano tenere conto delle difficoltà legate allo specifico disturbo (dislessia, discalculia, ecc.).

In questo senso, si dovrà prestare più attenzione alle competenze, alle conoscenze acquisite e ai processi attivati, più che alla forma e al «prodotto» elaborato.

Nello svolgimento di compiti e prove, risultano di estrema importanza l’uso delle tecnologie informatiche e la scelta di software e programmi coerenti con gli obiettivi fissati nel Piano didattico personalizzato.

Per quanto concerne i compiti in classe, è opportuno che gli stessi risultino chiari ed essenziali. Gli insegnanti, per supportare gli alunni con DSA, possono fornire indicazioni sullo svolgimento di determinate verifiche, anche durante l’effettuazione delle prove. In particolare, è importante aiutare lo studente nella fase iniziale, con griglie, mappe, schemi, ecc., per evitare forme di abbattimento e demotivazione proprio nella fase cruciale dell’effettuazione della prova.

Nel caso di domande a risposta breve, risulta particolarmente utile predisporre lo spazio per la risposta dopo ogni domanda. Evitare, in ogni caso, di sovraccaricare richieste e impegni con troppe domande a risposta aperta, alternandole anche con test a risposta multipla.

Va poi evitata la somministrazione di prove con troppi esercizi: eventualmente l’assegnazione del compito può essere data una parte per volta. In questo senso, è opportuno suddividere prove di una certa difficoltà in vari step, in modo che l’alunno abbia più possibilità di portarli a termine con successo.

È consigliabile, inoltre, come sottolineato nelle Linee guida 2011, preferire prove orali a quelle scritte. Le interrogazioni devono essere programmate, evitando che nello stesso giorno se ne possano accumulare troppe.

I docenti dovranno dimostrare pazienza e disponibilità nell’utilizzare strategie facilitanti, riproponendo le richieste in modo da renderle più chiare possibili.

Gli alunni con DSA si trovano a proprio agio quando, sia nelle prove orali che scritte, viene incoraggiata la comunicazione visiva, con l’utilizzo anche di supporti informatici. Come per tutti gli studenti, per gli allievi con DSA devono essere valutati i progressi che si stanno raggiungendo, valorizzando la consapevolezza delle proprie capacità ed evitando osservazioni negative, soprattutto in presenza di impegno, costanza, tenacia da parte degli allievi stessi.

Di fronte, poi, agli errori che vengono commessi, occorre fare di tutto per individuarne le cause, riconducibili a diversi fattori: impiego di strategie sbagliate, affaticamento, difficoltà dovute alla mancanza di studio, ecc.

Come precedentemente precisato, il disturbo specifico di apprendimento non è una malattia e neanche un deficit intellettivo, ma un diverso neuro funzionamento del cervello. Questa caratteristica è innata e accompagna la persona per tutto il corso della vita.

Dai disturbi specifici di apprendimento non si «guarisce», ma le difficoltà connesse alle loro manifestazioni possono essere efficacemente risolte con una buona attività riabilitativa ed efficaci strategie educativo-didattiche.