Indice
- Il grande cambio
- La valutazione secondo PEI
- I criteri della valutazione
- Il decreto legislativo 62/2017: primo ciclo di istruzione
- La valutazione degli studenti con disabilità nell’istruzione di 2° grado
- L’esame di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione
- L’E-portfolio per gli studenti con disabilità
- Le prove equipollenti
- La funzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e del consiglio di classe
- Le novità del Decreto Ministeriale 153/2023
- Il ritorno del «voto in condotta»
1. Il grande cambio
Fino agli anni Settanta del Novecento il nostro Paese ha adottato modelli di educazione dei ragazzi «minorati» simili a quelli tuttora presenti in ambito europeo e internazionale: scuole e classi speciali, classi differenziali e, nei casi di particolare gravità, istituti per bambini con deficit.
Va detto però che le scuole speciali erano presenti quasi esclusivamente nei capoluoghi di provincia. Di conseguenza, la maggior parte dei bambini «handicappati» viveva in famiglia, assistita esclusivamente dai genitori, in una condizione di completo analfabetismo.
La rottura di questo modello avvenne in Italia (e in nessun altro Paese) nei primi anni Settanta, quando il parlamento approvò la legge 30 marzo 1971, n. 118 (Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), nella quale si affermò che per tutti i bambini, salvo i casi di soggetti
affetti da gravi deficienze intellettive o da minorazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere difficoltoso l’apprendimento, […] l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica.
Questo provvedimento segna un netto spartiacque tra un archetipo segregante e un approccio co-educativo che si affermerà gradualmente in tutti i gradi scolastici del nostro sistema di istruzione, nel giro di 10-15 anni.
In base a quanto stabilito nella legge 118, l’allora Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) insediò un’apposita Commissione di studio, presieduta dalla senatrice Franca Falcucci, che gettò le basi della legge 4 agosto 1977, n. 517 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico).
La 517, all’art. 2, sottolinea che, nell’ambito di attività integrative e di un’organizzazione didattica innovativa, aperta alla formazione di gruppi di allievi della stessa età e anche di età diverse,
la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati […]. Devono, inoltre, essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolare di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali.
Con la legge 517/1977, l’Italia avviò un processo di integrazione che si è affermato come uno dei riferimenti educativi più apprezzati a livello mondiale. Furono soppresse le scuole e le classi speciali, le classi differenziali istituite negli anni Sessanta sia nella scuola elementare che media, e gradualmente anche gli istituti per i «minorati» gravi. L’assetto riformatore, inaugurato in quel periodo, è tuttora l’architrave del nostro ordinamento scolastico, la cui irreversibilità è stata confermata da tutti gli atti legislativi e amministrativi che, nell’arco di un mezzo secolo, sono stati emanati.
La legge 517 interessava solo le classi della scuola dell’obbligo (elementare e media). Per la scuola materna statale, occorrerà aspettare il 1982, quando la legge 270 consentì la nomina di insegnanti di sostegno in questo segmento educativo.
Per quanto concerne l’istruzione superiore, dopo la Sentenza n. 215/1987 della Corte Costituzionale, fu possibile attuare, dall’a.s. 1987-1988, i primi inserimenti di studenti con disabilità anche in questo grado scolastico. Con tale Sentenza, i giudici della Corte stabilirono che
l’apprendimento e l’integrazione nella scuola sono funzionali ad un più pieno inserimento dell’handicappato nella società e nel mondo del lavoro […] favorendo un più ricco sviluppo delle potenzialità del giovane svantaggiato.
In particolare, nella Sentenza viene dichiarata incostituzionale un’affermazione contenuta nella legge 118/1971, in cui si affermava che la frequenza dell’istruzione superiore dei ragazzi con disabilità doveva essere «facilitata». I giudici della Corte, invece, decretarono che tale frequenza doveva essere «assicurata».
Nella medesima Sentenza poi viene sancito un principio inerente alla valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità, che verrà perfezionato nelle norme degli anni successivi e cioè che
capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazioni […]. Il precludere agli studenti con disabilità l’inserimento negli istituti di istruzione superiore significherebbe dare per dimostrato ciò che va concretamente verificato onde assicurare pari opportunità a tutti.
Il quindicennio 1977-1992, si conclude con la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Tale norma costituisce ancora oggi il riferimento chiave di tutto l’ordinamento riguardante i diritti delle persone handicappate, dalla nascita alla vita adulta, anche se essa è stata rivista dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale).
Nella legge-quadro del 1992, l’espressione «portatore di handicap» viene sostituita con «persona handicappata». Nel Decreto n. 62/2024 del MIM è stata coniata definitivamente, sulla falsariga di quanto stabilito nella Convenzione ONU del dicembre 2006, l’espressione «persona con disabilità».
L’inclusione è una costruzione complessa ben rappresentata dal 53° Rapporto Censis del 2019, nel quale, prima della pandemia, è stata utilizzata l’immagine dei «muretti in pietra a secco» per fotografare una realtà molto ricca di iniziative, proposte, esperienze promosse da una società in cui operano gruppi, movimenti, associazioni che caratterizzano la vita delle persone nel nostro Paese.
2. La valutazione secondo PEI
Il principio sancito dalla Corte Costituzionale, secondo la quale, «capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari», viene ripresa e meglio precisata nella legge 104/1992.
Nell’art. 16 della legge si afferma che
nella valutazione degli alunni handicappati, da parte degli insegnanti, è indicato, sulla base del Piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
Sulla base del principio della valutazione individualizzata richiamato nell’articolo 16 della legge, si stabilisce quanto segue:
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nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli obiettivi esplicitati nel PEI, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali;
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nella scuola secondaria di secondo grado, per gli studenti con disabilità, sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
Questa distinzione stabilita nella legge 104/1992 è stata confermata in tutte le norme successive e, di fatto, costituisce ancora oggi il riferimento fondamentale della valutazione degli alunni con disabilità nei differenti gradi scolastici. Il principio della valutazione individualizzata viene integralmente riportato anche nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel quale all’art. 318 (Valutazione del rendimento e prove d’esame) si riporta quanto stabilito nell’articolo 16 della legge 104.
Nel comma 4 dell’art. 318 del D.lgs. 297/1994 si afferma inoltre che
gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.
Alcuni anni dopo, i criteri relativi alla valutazione degli studenti con disabilità della scuola di secondo grado, prefigurati nella legge 104/1992 e nel decreto legislativo 297/1994, vengono confermati nel DPR 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante ladisciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).
Il decreto n. 323/1998 è il provvedimento di attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, che ha riformato la funzione e la struttura del cosiddetto «esame di maturità», risalente al 1969.
La commissione d’esame, si afferma nel Decreto (art. 6),
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto la preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame.
Quanto sopra affermato è stato costantemente riconfermato nelle ordinanze degli esami di Stato del secondo ciclo sino ad oggi.
Nel DPR 323/1998 si sottolinea altresì che per lo svolgimento dell’esame, se necessario, la commissione si avvale dei medesimi operatori che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.
Si precisa, infine, che i testi della prima e della seconda prova scritta a carattere nazionale sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille, nel caso di deficit visivo.
I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dall’art. 16 della legge 104/1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. Solo in casi eccezionali, tenuto contro della situazione di gravità e della relazione del consiglio di classe, le prove scritte possono svolgersi in un numero maggiore di giorni.
3. I criteri della valutazione
Le norme esaminate nel paragrafo precedente stabiliscono che il Piano educativo individualizzato (PEI) costituisce la base di riferimento su cui poggia la valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti in condizione di disabilità. Nel PEI devono essere indicati gli obiettivi di apprendimento di ciascun alunno: la valutazione sarà riferita agli obiettivi personalizzati e non a quelli programmati per la classe.
Inoltre, il quadro normativo di riferimento, dalla Sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale alla legge-quadro 104/1992, indica un preciso criterio nella valutazione degli alunni in situazione di disabilità: il progresso dell’allievo in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Questo principio si ritrova anche in un ambito più squisitamente tecnico. Infatti, in ambito docimologico, per formulare un giudizio o un voto, vengono solitamente prospettati tre criteri.
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CRITERIO ASSOLUTO: si basa sul confronto tra i risultati di una prova e un modello prefissato (valutazione criteriale) (nomotetica);
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CRITERIO RIFERITO AL SÉ: basato sul confronto delle prestazioni del singolo alunno rispetto alla situazione iniziale. L’attenzione è posta sul progresso individuale (massimo individualmente possibile) (valutazione idiografica);
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CRITERIO RIFERITO AL GRUPPO: basato sul confronto tra le prestazioni di ogni alunno e quelle della classe (valutazione normativa).
La valutazione criteriale (nomotetica) si basa su un principio predeterminato di accertamento degli esiti di apprendimento. I risultati conseguiti sono prima verificati con la somministrazione di prove (fase della misurazione) e successivamente valutati (valutazione vera e propria) sulla base di obiettivi predefiniti dai docenti. La valutazione criteriale ha il vantaggio di rilevare l’effettivo livello conseguito da ogni studente indipendentemente da altri fattori; nasconde, però, il rischio di una certa arbitrarietà del comportamento dell’insegnante.
La valutazione idiografica è incentrata sul confronto diacronico fra la situazione iniziale e gli esiti conseguiti nel momento in cui le prove vengono somministrate. Evidenzia il progresso personale in relazione alla situazione iniziale; essa può risultare non gradita agli altri compagni di classe, in quanto il voto o il giudizio vengono stabiliti sulla base di una condizione strettamente personale.
La valutazione normativa si basa sul confronto sincronico tra la prestazione del singolo e quella della classe.
L’impostazione criteriale si incentra su una predizione generale, in base a un percorso di studio che l’alunno ha affrontato. Nel criterio idiografico, invece, la valutazione non risponde a un principio generale ma soggettivo.
Fra i due orientamenti si possono stabilire collegamenti sia sul piano educativo che didattico. Ad esempio, diversi esperti consigliano di far prevalere inizialmente la valutazione idiografica per dare, strada facendo, più spazio a quella criteriale. Il principio idiografico si concentra principalmente sull’andamento tendenziale di un alunno e, guardando in proiezione, scommette sul suo futuro.
In questo modo, si concede all’allievo una sorta di credito aggiuntivo, che però deve confrontarsi con il conseguimento di esiti effettivi: in questo caso la valutazione criteriale risulta più attendibile di quella idiografica.
Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità, sulla base delle norme che nel tempo sono sempre state confermate, il criterio più coerente con quanto indicato nel PEI è quello idiografico, cioè riferito al sé.
4. Il decreto legislativo 62/2017: primo ciclo di istruzione
La norma che ha innovato in modo significativo il tema della certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e, più in generale, della valutazione degli alunni con disabilità è il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato), attuativo della legge 107/2015.
I principi basilari esplicitati nell’articolo 1 sono riconducibili alle seguenti espressioni chiave.
La valutazione:
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ha per oggetto i risultati di apprendimento;
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concorre al miglioramento degli apprendimenti;
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documenta lo sviluppo dell’identità personale;
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promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Relativamente al primo ciclo di istruzione, per quanto concerne la valutazione degli alunni certificati ai sensi della legge 104/1992, nell’art. 11 del Decreto 62 si prevede che essa sia riferita «al comportamento, alle discipline e alle attività svolte». I docenti, sia nell’ammissione alla classe successiva, sia all’esame di Stato perseguono l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, in cui si afferma quanto segue:
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il Piano educativo individualizzato.
Per quanto concerne la partecipazione alle prove nazionali dell’Invalsi, nell’art. 11 del decreto si ribadisce che le alunne e gli alunni con disabilità dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado partecipano a tali prove, con le seguenti precisazioni:
il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.
Relativamente allo svolgimento dell’esame di Stato, si afferma che gli alunni con disabilità sostengono le prove con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato.
Come affermato nel D.lgs. 297/1994, all’art. 318, nello svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione,
la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, […] prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
Nell’esame del primo ciclo le sottocommissioni sono composte da tutti i docenti dei vari consigli di classe, compresi gli insegnanti sostegno, di religione cattolica (per gli alunni avvalentesi dell’IRC, L’Insegnamento della Religione Cattolica) e delle attività alternative.
Le prove corrispondenti, rubricate nel decreto legislativo 62/2017 come «differenziate equivalenti», previste dalla legge 104/1992, sono state ancora una volta riconfermate. Esse fanno riferimento agli obiettivi indicati nel PEI e, salvo situazioni di particolare gravità, danno titolo al conseguimento del «diploma di licenza media». Tali prove devono essere idonee a valutare l’allieva/o in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. In ogni caso, l’alunno con disabilità deve essere ammesso o non ammesso all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, come previsto per tutti gli altri allievi.
Nella nota esplicativa del Miur 10 ottobre 2017, n. 1865 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione), si precisa quanto sottolineato nel D.lgs. 62/2017. In merito alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami,
fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Pertanto, nel caso in cui l’alunno non consegua il diploma, gli verrà rilasciato un attestato di credito formativo utile all’iscrizione e alla frequenza dei percorsi nella scuola di secondo grado o nei corsi dell’IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) regionali.
5. La valutazione degli studenti con disabilità nell’istruzione di 2° grado
Relativamente alla valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, il D.Lgs. 62/2017 non introduce significative novità rispetto a quanto previsto nelle norme sin qui esaminate. Si riafferma, infatti, quanto stabilito nell’art. 318 del D.lgs. 297/1992, secondo il quale
nella scuola secondaria di secondo grado, per gli studenti con disabilità sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
La valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità nel secondo ciclo di istruzione presenta elementi di maggiore complessità rispetto a quanto richiesto nella scuola primaria e secondaria di primo grado.
Infatti il consiglio di classe, nel corso del primo anno, deve stabilire il tipo di percorso che l’alunna/o potrà seguire, che risulterà:
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corrispondente agli insegnamenti globalmente impartiti. In questo caso, lo studente seguirà un percorso «per obiettivi minimi», con la possibilità di conseguire la qualifica oppure il diploma alla stregua di tutti gli altri studenti;
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non corrispondente agli insegnamenti globalmente impartiti. In questo caso, lo studente seguirà un percorso differenziato «secondo PEI» e non potrà ottenere il titolo di studio, ma solo una certificazione delle competenze raggiunte.
Tale decisione, in alcune situazioni, è relativamente semplice e può essere ricondotta anche al consiglio orientativo rilasciato dagli insegnanti della «scuola media». In altri casi, essa si presenta più difficile, in quanto gli elementi in possesso del consiglio di classe non facilitano la scelta sia nel primo caso che nel secondo.
D’accordo con i genitori, il consiglio di classe può procrastinare di qualche mese l’assunzione di tale decisione in modo da acquisire dati e informazioni più precise. Nel caso il consiglio di classe decida per un percorso secondo PEI differenziato, tale risoluzione dovrà essere comunicata per iscritto alla famiglia. In caso di diniego espresso dai genitori, l’alunno non può essere considerato in condizione di disabilità ai soli fini della valutazione. Potrà, pertanto, continuare ad avere il sostegno didattico, ma la valutazione degli apprendimenti verrà effettuata con le modalità previste per tutti gli altri studenti.
La scelta della tipologia del percorso nella scuola di secondo grado discende dal parere espresso n. 348 del 1991 da parte del Consiglio di Stato, nel quale si afferma che
non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisito. [...] Il titolo di studio non può essere conseguito da chi rimane al di sotto di quella soglia di competenze che è necessaria per il conseguimento del titolo.
La decisione del consiglio di classe risulta, pertanto, molto importante e dovrà essere attentamente e adeguatamente soppesata. È fondamentale nelle situazioni più complesse che la scelta sia sostenuta da un’effettiva collegialità e corresponsabilità dei docenti che compongono il consiglio di classe.
Nel Decreto Ministeriale del MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), 1° agosto 2023, n. 153 (Vedi paragrafo 10), si afferma che gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati, su richiesta dei genitori, possono rientrare in un percorso didattico personalizzato e, quindi, per «obiettivi minimi».
6. L’esame di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione
Il decreto legislativo 62/2017 conferma le disposizioni relative agli alunni con disabilità che sostengono l’esame di Stato conclusivo dell’istruzione superiore, contenute nel Regolamento 323/1998. Per tutti gli studenti, ma in particolare per quelli con disabilità, assume un’importanza basilare il documento del 15 di maggio che ogni consiglio di classe è tenuto a redigere.
Nell’art. 10 dell’Ordinanza ministeriale 22 marzo 2024, n. 55 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2023-2024), si ribadisce quanto affermato nelle ordinanze degli ultimi anni pre-Covid.
Entro il 15 maggio 2024 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Nella riunione preliminare, prima dell’inizio delle prove scritte, la commissione esamina:
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il documento del consiglio di classe;
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il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti;
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l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Il documento del 15 maggio costituisce, dunque, il riferimento più importante per la commissione d’esame, che è tenuta a operare sulla base di quanto stabilito dal consiglio di classe. Questo criterio, sancito nel Regolamento 323/1998, è stato confermato in tutte le norme successive, compreso il decreto legislativo 62/2017 (art. 20)
Il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.
La Commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI […] (commi 1 e 2).
Di fatto è il consiglio di classe che indica alla commissione d’esame le tipologie delle prove, la presenza o meno dell’insegnante di sostegno (o di altre figure: personale ATA ed educativo) come supporto alle prove scritte e/o al colloquio, le caratteristiche delle prove equipollenti, l’eventuale necessità di tempi più lunghi. Si precisa che l’insegnante di sostegno può essere impegnato come figura di aiuto, non come membro della commissione. La sua funzione deve essere indicata nel documento del 15 maggio. La nomina è effettuata dal presidente della Commissione; egli partecipa alla riunione preliminare, svolge assistenza alle prove scritte e/o al colloquio, è retribuito con un compenso forfettario. Come già sottolineato, non partecipa alle operazioni di valutazione, in quanto non fa parte della commissione d’esame.
Si rammenta inoltre che, secondo quanto indicato nell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 62/2017, alle studentesse e agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte prove non equipollenti sulla base del PEI differenziato o che non partecipano all’esame viene rilasciato un attestato di credito formativo. Dunque, come per il primo ciclo, anche per la scuola secondaria di 2° grado, l’assenza durante lo svolgimento delle prove d’esame determina l’automatica attribuzione del credito formativo.
7. L’ E-portfolio per gli studenti con disabilità
Le Linee guida per l’orientamento adottate dal MIM con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328 prevedono l’obbligo di redazione dell’E-portfolio individuale per ogni studente frequentante le classi terze, quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, con possibilità di adozione di questo strumento anche da parte degli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, in base alle scelte autonome di ogni singola scuola.
Così come per tutti gli studenti, a maggior ragione per l’alunno con disabilità, è intrinseca al suo processo di crescita la finalità di promuovere lo sviluppo di tutte le potenzialità.
Nelle Linee guida sopra richiamate, nel paragrafo E-portfolio orientativo personale delle competenze, si afferma che è compito della scuola quello di «aiutare ogni studente a rivedere le parti fondamentali che contraddistinguono ogni E-Portfolio personale». In particolare, occorre prestare una particolare attenzione:
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al percorso di studi compiuti, anche attraverso attività che ne documentino la personalizzazione;
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allo sviluppo documentato delle competenze in prospettiva del proprio personale progetto di vita culturale e professionale. In questo spazio, trovano una peculiare collocazione le competenze sviluppate a seguito di attività svolte nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei o, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
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le riflessioni in chiave valutativa, auto-valutativa e orientativa sul percorso svolto;
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la scelta di almeno un prodotto riconosciuto criticamente dallo studente in ciascun anno scolastico e formativo come il proprio «capolavoro».
È di particolare importanza che anche lo studente con disabilità possa confrontarsi con i suoi «potenziali di apprendimento» e i suoi limiti, sapendo comunque di poter contare su un contesto di aiuto, in modo che nessuna opportunità vada sprecata.
In questa ottica, si sottolinea nelle Linee guida, l’istituzione scolastica, i docenti (in particolare la figura del tutor) devono
indirizzare lo studente a raccogliere i lavori che testimoniano le mete raggiunte (nonché le aree di debolezza ancora presenti), a riflettere criticamente su di esse, perché questa impostazione contribuisce a sollecitare in lui le capacità di autovalutazione e autoregolazione delle acquisizioni conseguite e consente di maturare indicazioni orientative attendibili.
Pur non essendo espressamente previsto, riteniamo che, anche per gli studenti con disabilità che conseguono solo l’attestato di credito formativo, venga predisposto l’e-portfolio, sulla base di quanto indicato nel PEI differenziato.
8. Le prove equipollenti
Nella scuola dell’obbligo le prove per la formulazione del giudizio o del voto devono essere corrispondenti agli insegnamenti impartiti agli altri compagni di classe.
Le forme, le modalità e gli strumenti con cui possono essere somministrate prove corrispondenti sono molteplici: semplificazione di testi, utilizzo di mappe concettuali, costruzione di semplici frasi, soluzioni di operazioni e problemi con il supporto di immagini, ecc.
Nel corso dello svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, le commissioni predispongono prove differenti in relazione al PEI, idonee a valutare i progressi del candidato in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove dovranno avere come riferimento le attività svolte, le valutazioni effettuate e, ove necessario, dovranno assicurare l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione.
Più complessa, invece, la predisposizione di prove equipollenti nella scuola di secondo grado, il superamento delle quali costituisce titolo per il rilascio del diploma finale.
L’art. 6 del DPR 323/1998 stabilisce che le prove equipollenti
possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame.
L’utilizzo di mezzi tecnici può riguardare l’impiego del PC, di software particolari, di programmi di videoscrittura, ecc.
I modi diversi possono consistere nella riduzione dei documenti per il saggio breve, formulari di matematica, diversa struttura grafica, uso di immagini, ecc.
Oltre a mezzi tecnici e ai modi diversi con cui possono essere svolte le prove nazionali, la terza tipologia di equipollenza riguarda contenuti culturali e professionali differenti dalle prove trasmesse dal Ministero. In questo caso, conformemente alle indicazioni fornite dal consiglio di classe nel documento del 15 maggio, la commissione elabora le prove scritte sulla base degli obiettivi formulati nel PEI.
I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che lo richiedono per studenti non vedenti. Per i candidati che non conoscono il Braille, possono essere richiesti ulteriori formati, autorizzando anche l’utilizzo di altri sussidi idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività ordinaria.
I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte non possono, di norma, comportare un maggior numero di giorni rispetto a quanto stabilito dal calendario degli esami.
Nella figura 1 è presentata una prova di italiano per la classe e la stessa equipollente per studenti con disabilità.
FIG. 1 Prova di italiano per la classe e la stessa nella versione equipollente per studenti con disabilità.
Per quanto riguarda il colloquio, l’equipollenza dello stesso potrà consistere nell’impiego di domande scritte, test, l’utilizzo di strumentazioni informatiche o anche di un mediatore che faccia da supporto alle risposte del candidato.
Come precedentemente sottolineato, relativamente alle studentesse e agli studenti che hanno seguito un percorso secondo il PEI differenziato, la commissione d’esame, conformemente alle indicazioni fornite nel documento del 15 maggio, predispone prove diversificate coerenti con gli obiettivi formulati nel PEI medesimo, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite.
9. La funzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e del consiglio di classe
Presso ogni istituzione scolastica è costituito il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità (GLO), composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe e con gli alunni in condizione di disabilità.
Per quanto concerne l’istruzione di secondo grado, nel GLO è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Ai componenti del Gruppo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
L’istituzione del GLO, prevista nel D.lgs. n. 66/2017, integrato da quello successivo n. 96/2019, può determinare rischi di sovrapposizione tra i compiti attribuiti al GLO e al consiglio di classe o al team dei docenti. Va precisato innanzitutto che il primo è un gruppo di lavoro, mentre il consiglio di classe e il team dei docenti (per la scuola primaria) sono organi collegiali.
Quindi, il GLO è un Gruppo di Lavoro di persone appartenenti a enti diversi, con professionalità diverse, che si riuniscono e operano insieme per affrontare e risolvere problemi che non sarebbero risolvibili dai singoli componenti. Il consiglio di classe è un organo collegiale cui spetta principalmente il compito di valutare gli apprendimenti e il comportamento degli studenti.
Il Dirigente Scolastico, su richiesta dei genitori, può autorizzare la partecipazione al GLO di esperti indicati dalla famiglia, con valore consultivo e non decisionale. Inoltre, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Gruppo anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti sanitari, psico-pedagogici, di assistenza sanitaria, oltre ai collaboratori scolastici che svolgono mansioni nell’assistenza di base.
Al Gruppo di Lavoro Operativo spetta la definizione dei PEI e la verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno (rinviata di anno in anno), tenuto conto del profilo di funzionamento.
Il GLO, convocato dal dirigente scolastico, si riunisce entro il 31 ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo e almeno altre due volte nel corso dell’anno per apportare eventuali modifiche al PEI e per predisporre la versione provvisoria entro il 30 giugno.
Come già sottolineato, è invece compito del consiglio di classe e del team dei docenti effettuare collegialmente la valutazione degli apprendimenti, guidati dal criterio del «progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali».
Dunque, tutto ciò che attiene alla valutazione del comportamento, delle discipline di studio e delle attività svolte è di esclusiva competenza dei docenti.
Pertanto, le strategie didattiche, la progettazione disciplinare, l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, le decisioni nella scuola di secondo grado del percorso di studi ricadono sotto la responsabilità degli insegnanti e non del GLO.
Una buona valutazione costituisce il requisito fondamentale di un’inclusione di qualità. La valutazione, infatti, come affermato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo – 2012,
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
Nella citazione sono comprese le tre principali funzioni della valutazione:
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diagnostico-iniziale (precede);
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formativa o di processo (accompagna);
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sommativa o di bilancio (segue).
Essa non si pone, dunque, solo come punto di arrivo di un percorso; al contrario, la fase dell’accertamento ha senso solo se vengono rispettate le due precedenti funzioni: diagnostica e formativa. La valutazione assume, pertanto, un’azione proattiva, di attribuzione di valore e di incoraggiamento a imparare.
In quanto formativa, la valutazione è implicitamente inclusiva ed è comprensiva dell’intero processo di apprendimento e della crescita affettiva e sociale, soprattutto nel momento di formulazione e approvazione del PEI. Infatti, come affermato nelle Linee guida, allegate al decreto interministeriale 153/2023, «l’osservazione dell’alunno è il punto di partenza dal quale organizzare gli interventi educativo-didattici».
10. Le novità del Decreto Ministeriale 153/2023
L’articolo 7, comma 2-ter del Decreto legislativo 66/2017 prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotti un apposito decreto per la definizione del modello nazionale di PEI e l’assegnazione delle misure di sostegno da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.
Dopo l’emanazione del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, il modello nazionale di PEI ha conosciuto un periodo di stand by, dovuto alla Sentenza n. 9795 del settembre 2021 del TAR del Lazio, che ha annullato il Decreto, comprese le Linee guida e il modello di PEI per ognuno dei quattro gradi scolastici (dall’infanzia all’istruzione superiore).
Nella primavera del 2022, il ricorso presentato a suo tempo dal Ministero dell’Istruzione al Consiglio di Stato ha avuto esito favorevole e così il DIM n. 182 è ritornato a produrre effetti nel nostro ordinamento. Tuttavia, i rilievi mossi dai giudici amministrativi non potevano non essere (anche in parte) accolti. Così, il 1° agosto 2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato il decreto interministeriale n. 153, dal titolo Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida». Il DIM 153/2023 tiene conto del parere dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, che ha provveduto ad apportare modifiche e integrazioni al precedente decreto 182/2020, ai modelli di PEI e alle Linee guida allegate. Nei 14 articoli di cui si compone il decreto 153, alcune novità interessano anche la valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità.
È stato integrato l’art. 10 del DIM. 182/2020 prevedendo che, nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Inoltre, per le studentesse e gli studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.
Infine, il nuovo articolo 10 bis prevede che per gli alunni con disabilità, che seguono percorsi didattici differenziati nell’istruzione di secondo grado, è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale,la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato per «obiettivi minimi» con apposite verifiche tramite prove equipollenti alle seguenti condizioni:
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superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
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senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.
Nelle Linee guida allegate al D.I.M. 153/2023 vengono riconfermate tutte le disposizioni riguardanti la valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità, sottolineando che «il riferimento fondamentale resta l’art. 16 della legge 104/1992 (Valutazione del rendimento e prove d'esame) della Legge 104/1992». In particolare, si confermano i seguenti punti:
1) Nella valutazione degli alunni con disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del Piano educativo individualizzato:
a. per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici [e quali siano];
b. quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2) Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3) Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni con disabilità sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
La citazione di cui sopra, ripresa dal testo delle Linee guida, allegate al decreto 153/2014, ribadisce gli orientamenti affermati agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, sia per il primo che per il secondo ciclo di istruzione.
11. Il ritorno del «voto in condotta»
Il 25 settembre 2024 il parlamento ha approvato in via definitiva la legge che ripristina, nella scuola primaria, la valutazione degli apprendimenti attraverso giudizi sintetici (insufficiente, sufficiente, […] ottimo), in sostituzione dei giudizi descrittivi introdotti con l’O.M. n, 172/2020, e il «voto in condotta» nella scuola secondaria di primo grado. La norma è attiva già dall’a.s. 2024-2025. Un’apposita Ordinanza ministeriale illustrerà in termini operativi il contenuto della norma.
Nell’articolo 1 della legge (Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti), per quanto concerne il primo ciclo di istruzione, vengono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62:
a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
Relativamente alle novità riguardanti la scuola secondaria di secondo grado, si rinvia alla sintesi sotto riportata:
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nella scuola primaria, già dall’a.s. 2024/2025, sulla base di un’Ordinanza ministeriale che ne definirà le modalità, la valutazione periodica e finaledegli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento dell’educazione civica, è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti;
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nella scuola secondaria di primo grado,
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fermo restando quanto previsto dal regolamento relativo allo Statuto delle studentesse e degli studenti, la valutazione del comportamento è espressa in decimi;
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se la valutazione del comportamento è inferiore a sei/decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
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nella scuola secondaria di secondo grado,
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nel caso di valutazione del comportamento pari a sei/decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo;
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nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei/decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
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il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.
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La revisione della valutazione del comportamento, che avverrà nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, dovrà realizzarsi riformando l’istituto dell’allontanamento della scuola per un periodo non superiore a 15 giorni, in modo che:
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l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
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l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.
La legge approvata dal nostro parlamento il 25 settembre 2024 prevede, relativamente alla valutazione del comportamento, la modifica del Regolamento di cui al DPR n. 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni), sia per gli alunni della scuola secondaria di primo grado sia per le studentesse e gli studenti della secondaria di secondo grado.
Nella legge non si fa alcun riferimento alla valutazione relativa agli alunni con disabilità e, più in generale, con bisogni educativi speciali. L’ordinanza del ministro chiarirà alcuni aspetti taciuti nel provvedimento legislativo.
Va comunque ribadito che, come sottolineato in questo contributo, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento per gli alunni e studenti in condizione di disabilità si è ormai consolidata da decenni. Per gli apprendimenti il riferimento di fondo della valutazione periodica e finale è rappresentato dal Piano Educativo Individualizzato, mentre per quanto concerne il comportamento, nelle Linee guida, allegate al decreto interministeriale n. 153/2023 (Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate Linee guida), vengono prospettate due possibili opzioni, legate alla tipologia della personalizzazione presente nel PEI medesimo. Oltre a criteri di valutazione personalizzati, dovrà essere presa in considerazione una valutazione coerente con gli obiettivi educativi riferiti alla dimensione della relazione, interazione e socializzazione del progetto stesso, in particolare per gli alunni che seguono percorsi didattici differenziati.
In ogni caso, i tempi di attuazione della nuova legge saranno relativamente brevi per le modifiche da apportare alla valutazione nella scuola primaria: per l’introduzione dei giudizi sintetici, al posto di quelli descrittivi, è prevista l’emanazione di un’apposita Ordinanza ministeriale.
Mentre, per le nuove disposizioni sul voto di condotta nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, occorre modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
Infatti, secondo la nuova legge, le modifiche da apportare al precedente regolamento (DPR n.122/2009) interessano il voto di comportamento inferiore a sei/decimi, il debito formativo (istruzione superiore) con voto sei e il rapporto, nella scuola di secondo grado, tra il punteggio del credito scolastico e il voto di comportamento che deve essere pari o superiore a nove. I tempi saranno, pertanto, più lunghi.