Indice
1. La Rappresentanza Sindacale Unitaria
La sottoscrizione dei vari Accordi Quadro che si è verificata negli ultimi tempi ha rilanciato tutte le problematiche della contrattazione collettiva spingendo a rivedere profondamente gli accordi sottoscritti nel corso degli anni, compresi quelli sulla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Tale modello di partecipazione si configura come organismo unitario di rappresentanza sindacale; esso è stato creato con il Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993 sottoscritto tra Governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL e regolamentato per quel che riguarda la costituzione e il funzionamento dall’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.
In realtà, un primo accordo sulla creazione di rappresentanze unitarie era già stato siglato il primo marzo 1991 tra CGIL, CISL e UIL nel quale tale organismo era stato definito come interamente elettivo e riservato ai sindacati confederali con possibilità di accesso all’elettorato passivo per rappresentanti di altre liste che avessero raccolto il 5% di firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto.
Il Protocollo e l’Accordo del 1993 avevano poi avviato una profonda riorganizzazione della contrattazione collettiva attraverso cui la RSU sarebbe diventata organismo di legittimazione negoziale degli accordi a livello aziendale sulle materie del CCNL oggetto di contrattazione. L’intento di fondo era quello di promuovere un maggior coinvolgimento dei lavoratori, iscritti o meno al sindacato, superando lo storico modello della RSA, già a suo tempo introdotto dallo Statuto dei lavoratori e che prevedeva le designazioni dei componenti, a quello della RSU, basato su una vera e propria elezione.
Nell’Accordo era stato previsto (art. 2) che 1/3 dei seggi sarebbe stato riservato ai candidati delle liste delle associazioni firmatarie del CCNL e i restanti 2/3 a quelli delle liste presentate:
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dalle associazioni sindacali firmatarie dell’accordo e del CCNL;
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da quelle formalmente costituite con proprio statuto, atto costitutivo, liste presentate con firme pari al 5% degli aventi diritto al voto.
La composizione dell’organismo rappresentativo risultava così composto da rappresentanti dei sindacati nazionali e da lavoratori indicati dalle organizzazioni sindacali minoritarie.
Nel corso degli anni le norme di funzionamento della RSU sono state più volte riviste, in particolare con gli accordi sindacali del 2011, del 2013 e con il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014. Tra le innovazioni più rilevanti di quella fase occorre ricordare, oltre al fatto che la RSU sarebbe stata attivata in unità lavorative con più di 15 dipendenti, il superamento del meccanismo che riservava 1/3 dei seggi ai sindacati firmatari del CCNL a favore dell’attribuzione di essi in base ai risultati dell’elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto fra i lavoratori.
2. L’Accordo Quadro del 2022
L’Accordo Collettivo Nazionale Quadro (ACNQ) sottoscritto nell’aprile 2022 ha confermato sostanzialmente gli accordi precedenti, ma aggiungendo dettagli in modo più puntuale ad alcuni dei passaggi più delicati di tale operazione. L’ACNQ definisce la RSU come organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori costituito a seguito di elezioni a suffragio universale e con voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti nelle quali va garantita la rappresentanza di genere e l’applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Il documento è composto da 37 articoli e 4 dichiarazioni congiunte; esso si articola in due sezioni: la prima disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della RSU, anche proponendo soluzioni per le possibili questioni, quali la sua composizione, i motivi di decadenza dei componenti, le modalità di adozione delle decisioni, il suggerimento della creazione di un Comitato di coordinamento per la RSU con oltre 30 componenti; la seconda aggiorna il regolamento elettorale anche alla luce delle precedenti problematiche emerse.
Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente accordo, che in continuità con l’ACNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni dà attuazione all’art. 42 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale – è strutturato in due Sezioni: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
ACNQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale sottoscritto il 12 aprile 2022.
3. Sezione prima: costituzione e funzionamento della RSU
L’Accordo, che si basa sul principio di garantire la presenza della RSU in tutte le possibili situazioni, ha previsto la possibilità di costituire particolari forme organizzative per assicurare a tutti i dipendenti il diritto alla tutela sindacale. È prevista un’unica rappresentanza per i dipendenti, anche di diverse amministrazioni fino a 15 o un differente numero minimo di lavoratori rispetto ai 15, anche per le amministrazioni che hanno più sedi o strutture periferiche presso quelle individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
È stato concordato che entro 30 giorni dall’Accordo, le organizzazioni sindacali chiedano all’ARAN (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) di avviare le trattative per regolamentare con specifici accordi eventuali integrazioni e modifiche per facilitare la costituzione della RSU nei singoli comparti definendo i seguenti punti:
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la possibilità di costituire particolari forme organizzative della RSU per assicurare a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un’unica rappresentanza per i dipendenti di diverse amministrazioni che abbiano fino a 15 dipendenti o, in alternativa, prevedendo un diverso numero minimo di lavoratori per l’elezione della RSU;
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l’opportunità di creare organismi di coordinamento tra le RSU;
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le modalità applicative per garantire nella RSU un’adeguata presenza alle figure professionali il cui comparto prevede una distinta disciplina, anche istituendo specifici collegi elettorali in base alla loro incidenza quantitativa e al numero dei componenti dell’organismo;
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l’adattamento alle reali esigenze del comparto della quantità dei rappresentanti e delle sedi ove garantire la RSU, anche istituendo specifici collegi elettorali, tenuto conto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e in misura compatibile la legge n. 300/1970.
L’Accordo ha leggermente modificato le precedenti disposizioni circa la composizione della RSU prevedendo:
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3 componenti nelle amministrazioni che hanno fino a 200 dipendenti;
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in quelle che hanno da 201 a 3.000 dipendenti 3 componenti sino a 200 più 3 ogni ulteriori 300 e frazioni di 300;
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in quelle con più di 3.000 dipendenti, ai 33 già previsti si aggiungono 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazioni di 500.
È stata prevista anche la possibilità di costituire organismi di coordinamento tra le RSU e quella di garantire un’adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche con l’istituzione di specifici collegi elettorali.
L'ACNQ 2022 riconosce alla RSU, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, la titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali; nello specifico dei diritti, essi sono vari e riguardano i permessi sindacali per l’espletamento del mandato, quelli non retribuiti ma previsti dall’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) 4 dicembre 2017, quello di indire l'assemblea dei lavoratori, quello di affissione anche nell’eventuale bacheca elettronica, il diritto alla fruizione dei locali.
Art. 17 Soggetti che possono presentare le liste elettorali
1. Possono presentare le liste elettorali:
a. organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo;b. organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al presente accordo;c. altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo (ACNQ, 2022).
Per quanto concerne l’elettorato, quello attivo è composto da tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio all’inizio della procedura elettorale, compreso quello comandato o assegnato provvisoriamente. Il personale delle istituzioni scolastiche che opera su due o più istituzioni esercita tale diritto nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orari della stessa entità, in quella che gestisce il contratto. È compito della commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di più partecipazioni al voto.
Per l’elettorato passivo, sono eleggibili i candidati nelle liste che siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio all’annuncio delle procedure elettorali, sia a tempo pieno, sia parziale. Nelle istituzioni scolastiche sono eleggibili anche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che abbiano ricevuto un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolge l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità, mentre non sono candidabili i presentatori di lista, i membri della Commissione elettorale, i dipendenti con qualifica dirigenziale.
Oltre a ricordare l’incompatibilità della nomina a RSU con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali, partiti e movimenti politici, pena la decadenza, l’Accordo definisce anche i motivi di essa, che riguardano:
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l’incompatibilità per cessazione del rapporto di lavoro, trasferimento, comando o altro tipo di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio;
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l’assenza continuativa dall’ufficio superiore a 6 mesi se tale assenza comporta che il numero dei componenti delle RSU sia inferiore al 50% di quello previsto.
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali automaticamente decade e non ha diritto alla proroga; nel caso di dimissioni o di decadenza, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti nella sua lista. Le dimissioni vanno presentate per iscritto.
In caso di decadenza entro il triennio, la RSU deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza; nelle more della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria e con gli altri componenti della RSU non dimessisi o non decaduti.
Per l'adozione delle decisioni, la natura di soggetto sindacale unitario della RSU richiede l’applicazione delle regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale, per cui le decisioni vanno assunte a maggioranza dei componenti.
Per le modalità di espressione della decisione, la RSU può definire un proprio regolamento interno; nel caso di RSU che conta più di 30 componenti, essa deve dotarsi di un regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento con funzione di portavoce della delegazione di parte sindacale. Il Comitato di coordinamento, che può prevedere fino a un massimo di 15 componenti, deve essere costituito adottando il principio di proporzionalità rispetto al numero totale di seggi ottenuti da ciascuna lista con quello di inclusività, garantendo la presenza nel Comitato di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio.
4. Sezione seconda: regolamento per le elezioni della RSU
Le modalità delle elezioni prevedono che esse siano valide se vi prende parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto; il seggio è composto da almeno due scrutatori e da un presidente nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Gli elettori possono manifestare una sola preferenza nella lista votata, due se vi sono più di 200 dipendenti; i seggi sono assegnati secondo il criterio proporzionale e in base ai voti espressi per le singole liste.
La Commissione elettorale, che è composta da almeno due scrutatori e da un presidente nominato dalla stessa Commissione al suo interno, redige il verbale con i risultati che diventano definitivi dopo cinque giorni dall’affissione all'albo; avverso alle sue decisioni, in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, è previsto il ricorso entro dieci giorni ad apposito Comitato di garanti, costituito a livello provinciale e presieduto dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato.
Una volta insediata, la RSU si pone, come già ricordato, come soggetto sindacale unitario a cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale; le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti ed è possibile adottare da parte della RSU un proprio regolamento interno per stabilire le modalità di adozione delle decisioni.
Per le istituzioni scolastiche sono stati regolamentati anche gli effetti del dimensionamento sulla RSU:
Art. 10 Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative
1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi l’accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un’unica RSU (ACNQ, 2022).
Le elezioni sono indette con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza della RSU; l’iniziativa di indizione è delle associazioni sindacali rappresentative, che possono farlo congiuntamente o disgiuntamente; tocca poi all’ARAN convocare le confederazioni sindacali rappresentative per concordare in apposito protocollo il calendario elettorale. Le elezioni, che di norma dovrebbero essere indette per tutti i comparti, se in via eccezionale riguardano un singolo comparto devono prevedere un protocollo che dovrà essere concordato con le organizzazioni sindacali di quel comparto.
Art. 16 Modalità per indire le elezioni
[…]
3. Il calendario elettorale dovrà contenere
a. il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture periferiche – di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali;
b. il termine per l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell’amministrazione del protocollo di cui alla lettera a);
c. il termine per l’invio all’ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle organizzazioni sindacali rappresentative nell’ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui alla lettera a);
d. la data dell’annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con l’avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale;
e. la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell’elenco generale alfabetico degli elettori – nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente afferenti il singolo elettore – da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta;
f. la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali;
g. il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non può essere superiore a 10 giorni dall’annuncio di cui alla lettera d);
h. il termine finale per la presentazione delle liste;
i. il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale;
j. la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i candidati nonché dell’indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari di apertura della stessa (votazione). Tale data non può essere inferiore ad 8 giorni antecedenti la data di inizio delle votazioni; (Pag. 13 k) le date di votazione;
l. la data dello scrutinio;
m. le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;
n. le date per l’invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all’Aran;
o. eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte dell’Aran (ACNQ, 2022).
L’Accordo ha, in altre parole, dettagliato in modo specifico tutto il percorso per giungere alla nomina della RSU al fine di non creare spazi di contenzioso. Il calendario elettorale dovrà essere pubblicato a cura di RSU e sindacati con l'affissione in luogo accessibile e sull’intranet dell’amministrazione; le elezioni dovranno avvenire nelle date calendarizzate di norma in due giornate, salvo particolari situazioni che richiedano il prolungamento delle operazioni nella giornata successiva.
Le liste elettorali possono essere presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative che hanno sottoscritto l’accordo e da quelle che vi aderiscono formalmente mediante specifica comunicazione all’ARAN, anche dichiarando di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche: l’ARAN rilascia a sua volta certificazione di ciò.
Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali congiunte o aggregate tra loro a meno che non siano un nuovo soggetto sindacale con statuto, quelle che hanno ceduto le proprie deleghe a soggetti nuovi a seguito di mutamenti associativi, le associazioni che non hanno finalità sindacali, i dipendenti con proprie liste.
La presentazione delle liste avviene a cura delle organizzazioni sindacali che acquisiscono le candidature mediante uno specifico modello a cui va allegata una copia del documento di riconoscimento del candidato; non è necessario che egli sia iscritto all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
Non possono essere candidati né i presentatori di lista né i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista; se è presente in più liste, la Commissione elettorale dopo la loro presentazione e prima di procedere alla loro affissione, invita per iscritto il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena l’esclusione dalla competizione.
I candidati per ciascuna lista non possono superare di oltre 1/3 i componenti della RSU da eleggere. La lista dei candidati deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo; il numero minimo di firme per la validità della lista è determinato:
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nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
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in quelle con più di 2.000 dipendenti: 40 più l’1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000, in ogni caso non più di 200 firme.
Ciascun lavoratore può firmare una sola lista, pena la nullità della firma; il presentatore di lista dipendente dell'amministrazione sede di elezione della RSU può anche essere tra i firmatari se riguarda la sua sede di lavoro. Ogni lista ha un solo presentatore, un dirigente sindacale o un dipendente delegato per iscritto con delega allegata alla lista.
Le liste devono essere presentate all’ufficio dell'amministrazione che gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale; possono anche essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se già costituita.
La firma del presentatore deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato in quanto il presentatore garantisce l’autenticità delle firme apposte dai lavoratori; in alternativa, la lista, corredata da modelli e allegati, può essere inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo PEC dell’amministrazione; nel caso di amministrazione articolata su più sedi RSU, se non c’è la PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (Posta Elettronica Ordinaria) della sede RSU con sottoscrizione a firma digitale da parte del presentatore di lista o del legale rappresentante del sindacato: i file ricevuti sono inoltrati dall’amministrazione alla Commissione elettorale. L’orario di scadenza della presentazione delle liste coincide con l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso di Posta Elettronica Certificata.
L’Accordo prevede anche la costituzione di una commissione elettorale che assicuri un ordinato e corretto svolgimento della consultazione; ciascuna organizzazione sindacale presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che, all'accettazione, dichiarerà di non volersi candidare. Tali designazioni sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione delle liste all'ufficio dell'amministrazione e la costituzione della Commissione avviene con la nomina del terzo componente.
Le Commissioni elettorali sono incrementate da altri componenti designati dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste dopo l'avvenuta costituzione delle Commissioni stesse; se le designazioni sono meno di tre, l’amministrazione invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro sette giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo.
Una volta costituite le Commissioni, l’amministrazione trasmette a esse le liste e tutti gli atti. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l’orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l’orario di lavoro. Il tempo necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.
Art. 20 Compiti della Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
- ricevimento delle ulteriori liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
- esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
- nomina dei presidenti di sezione;
- nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all’art. 23 (Scrutatori);
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all’ARAN.
2. Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell’intranet dell’amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni (ACNQ, 2022).
Alla Commissione elettorale spetta anche il compito, previo accordo con l’amministrazione, di stabilire il luogo della votazione.
Al fine di consentire l’esercizio di voto a tutti gli aventi diritto, nel caso di difficoltà per l’ubicazione delle sedi di lavoro o per il grande numero dei votanti, potranno essere stabilite più sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti, anche per garantire la contestualità delle operazioni e la segretezza del voto. Sedi e calendari della votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, con affissioni nei vari posti di lavoro o pubblicati nell’intranet dell’amministrazione almeno otto giorni prima di quello delle votazioni.
Per quanto concerne la composizione delle sezioni elettorali, è previsto che esse siano composte da almeno due scrutatori e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale al suo interno; se sono previste più sezioni, la Commissione può nominare il presidente scegliendo tra il personale dell'elettorato attivo della sezione che dovrà manifestare la volontà di accettare l’incarico.
Per l’individuazione degli scrutatori, entro i due giorni lavorativi precedenti le votazioni i presentatori di ciascuna lista ne possono designare uno per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo non candidati.
Anche la Commissione elettorale può nominare al suo interno ulteriori scrutatori, qualora le designazioni fatte non siano sufficienti, affinché il loro numero sia almeno pari a due; se sono previste più sezioni di voto e il numero degli scrutatori non è sufficiente, la Commissione nomina, d'ufficio, altri scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione non candidato.
Presidenti di sezione e scrutatori espletano le loro funzioni durante l’orario di servizio che, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali, comprende il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni. Il tempo delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.
Ciascuna sezione elettorale, oltre all'elenco completo degli elettori, dovrà avere un'urna idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata fino all’inizio dello scrutinio.
Art. 25 Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione (ACNQ, 2022).
Nell’operazione di voto, che è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona, può essere data la preferenza solo per un candidato della lista votata; nelle amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza per due candidati, sempre della lista votata: la preferenza è espressa dall’elettore scrivendo il nome e cognome del candidato sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda riporta anche i nomi dei candidati, mentre per quelle con un numero di dipendenti superiore, le liste dovranno essere affisse all’entrata della sezione. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche in assenza di un voto diretto; il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati di liste differenti, rende nulla la scheda; se si vota una lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, si considera valido solo il primo voto e nulli quelli di preferenza.
Per poter votare gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento personale o dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori della sezione con presa d'atto nel verbale delle operazioni elettorali. Gli elettori, per conferma della partecipazione al voto, dovranno firmare sull'elenco, accanto al proprio nome.
Le elezioni, ricordiamo, sono valide se vi partecipa più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto; qualora non si raggiunga il quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni sono ripetute entro 30 giorni, ma non è ammessa la presentazione di nuove liste. Nel caso di ulteriore mancato quorum, la procedura dovrà essere riattivata ex novo e conclusa entro i successivi 90 giorni.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutte le sezioni nel giorno stabilito; al termine, i risultati elettorali sono riportati a cura della Commissione elettorale sul verbale finale sottoscritto dalla Commissione stessa.
Se vi sono più sezioni, il presidente redige il verbale, lo sottoscrive con controfirma di almeno due scrutatori per ciascuna sezione: nel documento vanno riportate eventuali contestazioni. Il verbale è poi trasmesso alla Commissione elettorale che procede al riepilogo dei dati riportandoli su un apposito verbale finale sottoscritto dalla Commissione stessa.
Il verbale finale viene affisso in luogo accessibile o pubblicato nell’intranet dell'amministrazione per almeno cinque giorni, trascorsi i quali senza che vi siano stati ricorsi da soggetti interessati, l'assegnazione dei seggi viene confermata e la Commissione ne dà atto nel verbale delle operazioni elettorali.
Tutto il materiale trasmesso dalle sezioni, a eccezione dei verbali, viene sigillato in un unico plico che viene conservato come da accordi tra la Commissione elettorale e l'amministrazione, garantendone l’integrità per almeno tre mesi o, nel caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi. Successivamente, il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
I seggi sono attribuiti secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti dapprima a quelle che avranno ottenuto il quorum dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e, successivamente, fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti.
In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, il seggio è attribuito al componente del genere meno rappresentato nella RSU; a parità di genere al componente più giovane.
I seggi saranno attribuiti in base ai voti di preferenza dei candidati nelle liste e, in caso di parità di voti di preferenza, conterà l’ordine all'interno della lista. Se non sarà possibile attribuire tutti i seggi per mancanza di candidati, non si può assegnare il seggio vacante ad altra lista. Nel caso in cui il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU, le elezioni dovranno essere ripetute riattivando la procedura ex novo con conclusione entro 90 giorni. I risultati elettorali dovranno essere comunque comunicati all'ARAN.
Per le situazioni di contenzioso, è possibile presentare ricorso alla Commissione elettorale nei cinque giorni di affissione del verbale finale; in questo caso, la Commissione lo esamina entro 48 ore, inserendo nel verbale delle operazioni elettorali le sue conclusioni ed eventualmente modificandolo con successiva nuova affissione o pubblicazione nell'intranet dell’amministrazione. Una copia del verbale finale, di quello delle operazioni elettorali e, nel caso di più sezioni, dei verbali di sezione deve essere notificata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste elettorali e all'amministrazione entro 48 ore dal compimento delle operazioni.
In alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, contro le decisioni della Commissione elettorale è consentito il ricorso entro dieci giorni ad apposito Comitato dei garanti; quest’ultimo è costituito a livello provinciale, ha sede presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ed è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato stesso o da un suo delegato che possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell’amministrazione.
Il Comitato è composto da designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; se il ricorso riguarda altre decisioni della Commissione elettorale, il Comitato è composto anche da un designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale, quest'ultimo sostituito da un altro membro della Commissione se appartiene all’organizzazione sindacale ricorrente. Il Comitato pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso il suo parere che è vincolante per la Commissione elettorale.
È stato infine previsto che l’ARAN, in occasione delle elezioni generali dei comparti e per favorirne lo svolgimento, dovrà fornire alle pubbliche amministrazioni idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi relativi a locali, materiale, sicurezza. Allo stesso organismo, le commissioni elettorali e le amministrazioni dovranno trasmettere, per via telematica ed entro cinque giorni dal loro ricevimento, copie dei verbali finali e di quelli delle singole sezioni al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali, sia per accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali sia per ottenere una documentazione omogenea.
5. Dichiarazioni congiunte
Nelle quattro dichiarazioni congiunte sono indicate varie questioni che mirano a chiarire meglio alcuni aspetti dell’Accordo. Nella prima viene precisato che la decadenza dei componenti, che interviene solo se essi siano meno del numero minimo necessario al funzionamento, è finalizzata a evitare che la sua assenza prolungata comporti l’impossibilità di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU. Nella seconda si chiarisce che la Commissione elettorale deve essere formata da minimo tre componenti; nel caso di un’unica lista presentata o se malgrado i tentativi i componenti risultassero meno di tre, la Commissione elettorale può comunque essere costituita. Nella terza dichiarazione congiunta si fa riferimento al fatto che le decisioni impugnabili sono quelle assunte dalla Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti. La quarta dichiarazione precisa che, essendo già stata annunciata la procedura elettorale per le RSU, il regolamento elettorale avrà effetto a partire dai successivi rinnovi delle RSU.
6. Sviluppi più recenti
Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024 ha confermato indirettamente alcune disposizioni per la RSU sia nella contrattazione sia nel confronto sia nell’informazione; in particolare, a proposito delle cosiddette iniziative unilaterali, che consentono ai dirigenti scolastici di adottare alcune misure anche senza essere giunti a un accordo con la RSU (art. 30), è stato confermato che essi possono procedere autonomamente per i seguenti aspetti:
Art.8
comma 5, per i contingenti di personale negli scioperi;
comma 6,
c1. prevenzione e sicurezza;
c5. i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali;
c6. fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA;
c7. ripartizione risorse formazione del personale;
c8. diritto alla disconnessione;
c9. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche;
c10. il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali coincidenti con l’assemblea sindacale;
c11. risorse e compensi tutor e orientatore. E sui contingenti in caso di sciopero previsti dal comma 5].
comma 7,
c2. i criteri per la ripartizione del FMOF e per la determinazione dei compensi;
c3. i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori;
c4. compensi finalizzati alla valorizzazione del personale.
Tali scelte non sono state del tutto condivise da alcuni sindacati, i quali hanno sottolineato anche dinamiche peggiorative per le regole del confronto che prevede solo una sintesi dei lavori e delle posizioni e nel quale sono rientrati anche l’attribuzione degli incarichi specifici (art. 54, comma 3, CCNL 2024) in precedenza oggetto di contrattazione, le modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, comma 9, lett. b5) e b6), CCNL 2024).
Anche l’accordo sull’informazione è stato alla fine considerato peggiorativo per quanto concerne l’impossibilità di associare i compensi del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ai nominativi dei lavoratori che lo percepiscono (art. 30, comma 10, lett. b3), CCNL 2024).
Nel frattempo, indicazioni per le future strategie della contrattazione sono fornite dalla sottoscrizione il 6 maggio 2024 da parte dell’ARAN e dei sindacati del comparto Funzioni Locali dell’Accordo d’integrazione dell’ACNQ del 12 aprile 2022 per la costituzione delle RSU per i comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per il regolamento elettorale nel triennio 2022-2024.
Art. 1. Numero dei Componenti
- Il numero dei componenti delle RSU è pari a:
- 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
- 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
- 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
- 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
- 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
- Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300.
- Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
Accordo d’integrazione dell’ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - comparto funzioni locali, 6 maggio 2024.