La dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova

La dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova

1. La sentenza della Corte di Cassazione

Il 1° novembre 2025 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha emesso la sentenza n. 28904 in cui i giudici sono intervenuti su un tema particolarmente delicato: la dispensa dal servizio di un docente per mancato superamento del periodo di formazione e prova, ripetuto per due anni consecutivi.

La sentenza ha confermato la legittimità del licenziamento riguardante una docente che non aveva superato il periodo di formazione e prova, previsto dalla legge 107/2015, al termine del secondo anno.

Il provvedimento si è occupato non solo dell’atto conclusivo, ma anche di altri aspetti che regolano questo istituto giuridico, chiarendo l’ampiezza del potere valutativo dell’amministrazione scolastica e l’importanza della documentazione che deve supportare una decisione così complessa.

Nello specifico, la Corte è intervenuta su una situazione riguardante una professoressa della scuola secondaria di secondo grado verso la quale, al termine del primo anno di prova, sia il Comitato di valutazione dell’istituto sia il dirigente scolastico avevano espresso una valutazione negativa, concedendo la possibilità di ripetere l’anno di prova per il secondo anno presso la medesima scuola.

Le procedure relative alla valutazione dell’anno di formazione e prova sono contenute nel decreto ministeriale del Miur 27 ottobre 2015, n. 850, recante il titolo Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova. Nell’articolo 13 del decreto (Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova) si prevede che, al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato per la valutazione sia convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere riguardante il superamento del periodo di formazione e di prova.

Al termine del colloquio, sostenuto dall’insegnante,

 

il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente, comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

 

In caso di giudizio favorevole, il dirigente scolastico formula un provvedimento di conferma in ruolo per il docente neoassunto. Qualora il giudizio sia sfavorevole, il dirigente emette un atto, adeguatamente motivato, di ripetizione di tale periodo per un secondo anno.

Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi e individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Nel corso del secondo anno è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata a un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato di valutazione.

Nel caso della docente in questione, anche il secondo anno scolastico (2021-2022) si era concluso con un giudizio di inidoneità, espresso all’unanimità dal Comitato di valutazione e dagli ispettori tecnici incaricati degli accertamenti. In particolare, venivano evidenziate gravi e persistenti criticità professionali: ritardi e omissioni nella tenuta del registro elettronico, errata gestione dei tempi di comunicazione valutativa, mancata partecipazione a percorsi formativi obbligatori, lacune disciplinari, carenze metodologiche.

A seguito del secondo esito negativo, l’amministrazione aveva disposto la dispensa dal servizio, ai sensi dell’art. 14 D.M. 850/2015.

L’insegnante in questione ha impugnato il provvedimento. Il Tribunale, in primo grado, le ha dato ragione, ritenendo illegittima la dispensa. La Corte d’Appello, invece, ha confermato la legittimità del recesso del rapporto di lavoro. A sua volta, la Corte di Cassazione ha provveduto a rigettare il ricorso della docente, consolidando l’impianto argomentativo della sentenza di secondo grado.

2. Il principio di fondo

Nel ricorso, la docente ha sostenuto principalmente due argomenti:

  • violazione delle norme sull’anno di prova, in particolare del termine di cinque giorni previsto dall’art. 13 del D.M. 850/2015 per la convocazione davanti al Comitato di Valutazione. A suo dire, la violazione avrebbe inficiato l’intero procedimento;

  • erronea esclusione della prova testimoniale, che avrebbe dovuto dimostrare la natura discriminatoria e ritorsiva della valutazione.

La Corte di Cassazione ha ribadito che la dispensa dal servizio per esito negativo del periodo di prova riveste una natura discrezionalee non disciplinare.

Ciò significa che il giudizio espresso dall’amministrazione scolastica in merito all’idoneità del docente non è un provvedimento punitivo, ma una valutazione complessiva della sua capacità di svolgere la funzione docente in modo adeguato.

Proprio perché si tratta di un atto discrezionale, il sindacato del giudice non può trasformarsi in un soggetto che emette una nuova valutazione di merito della professionalità del docente.

Il controllo giurisdizionale si limita alla verifica della ragionevolezza, della non discriminazione, dell’assenza di arbitrarietà e del rispetto delle regole procedurali essenziali. Pertanto, la valutazione di idoneità è rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale dell’amministrazione scolastica. Non vi è spazio per una sindacabilità nel merito, salvo che la parte dimostri discriminazione, ritorsione o travisamento macroscopico della norma.

La Corte sottolinea, quindi, che spetta al dipendente l’onere di dimostrare l’inadeguatezza della valutazione o il carattere discriminatorio o ritorsivo del recesso. Nel caso concreto, tale onere non è stato assolto, anche perché le relazioni di tutor, ispettori e Comitato di valutazione risultavano ampie, coerenti e concordi nel descrivere gravi e persistenti criticità nelle competenze richieste.

Una parte importante del ricorso ruotava attorno alla presunta violazione del D.M. n. 850 del 2015, che disciplina la procedura dell’anno di prova, in particolare per quanto riguarda il termine minimo di preavviso per il colloquio finale. La docente sosteneva che il mancato rispetto di tali termini comportasse, di per sé, l’illegittimità del provvedimento di dispensa.

La Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo che il decreto non ha natura regolamentare in senso proprio, ma si configura come atto di direttiva amministrativa. Non costituisce, cioè, una fonte normativa secondaria idonea a introdurre vere e proprie norme di diritto, bensì uno strumento volto a garantire uniformità di comportamenti tra le amministrazioni scolastiche.

Da ciò discende una conseguenza rilevante: la violazione delle previsioni procedurali contenute nel decreto non determina in modo automatico l’illegittimità della dispensa dal servizio. Eventuali irregolarità devono essere valutate dal giudice di merito, ma non possono di per sé neutralizzare un giudizio negativo che risulti sorretto da ragioni sostanziali, analitiche e motivate.

Il fulcro della decisione resta, quindi, la tenuta complessiva della valutazione di inidoneità, non la ricerca di un vizio formale isolato in un contesto altrimenti coerente.

Il secondo motivo, erronea esclusione della prova testimoniale, è stato dichiarato inammissibile, in quanto la Corte territoriale aveva motivato compiutamente circa le ragioni dell’inutilità della prova testimoniale. Si è basata, infatti, sulla pluralità e coerenza degli elementi già raccolti nei due anni di servizio.

3. La natura del Decreto ministeriale n. 850/2015

Relativamente alla natura del D.M. 850/2015, la Cassazione ha osservato che il Decreto:

  • non reca la denominazione «Regolamento»;

  • non ha ottenuto il parere del Consiglio di Stato;

  • non è stato soggetto a controllo della Corte dei Conti:

  • non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, non riveste una natura normativa, ma contiene direttive amministrative interne. Da ciò discende che eventuali irregolarità procedurali non determinano automaticamente l’illegittimità del provvedimento di dispensa.

La Corte richiama un orientamento costante: gli atti di indirizzo non sono assimilabili a fonti del diritto e la loro violazione non integra di per sé un vizio denunciabile in forza dell’articolo n. 360, del codice di procedura civile che, al punto 3, afferma che le sentenze, pronunciate in grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione «per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro». Non sono, pertanto, impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio.

4. Le ricadute per scuole, dirigenti e docenti

La sentenza n. 28904 del 2025 ha importanti riflessi pratici per tutti i soggetti coinvolti nel sistema scolastico.

Per i dirigenti scolastici e i Comitati di valutazione conferma che la valutazione del periodo di prova deve essere fondata su una documentazione accurata, coerente e completa, capace di rappresentare in modo oggettivo il livello di competenza del docente nelle diverse dimensioni professionali. Quando tali elementi sono presenti e la motivazione è solida, eventuali irregolarità marginali nella scansione procedurale non sono di per sé sufficienti a travolgere il provvedimento finale.

Per i docenti, la pronuncia ribadisce che il periodo di prova non è un semplice passaggio formale. È il momento in cui si verifica la reale idoneità ad assumere stabilmente il ruolo. La valutazione investe non solo le conoscenze disciplinari, ma anche la capacità di gestire la classe, progettare e valutare, comunicare efficacemente, rispettare doveri d’ufficio e scadenze, partecipare ai percorsi formativi proposti.

Per la giurisdizione, la sentenza offre una traccia nitida: il giudice di legittimità non sostituisce il proprio giudizio a quello degli organi scolastici, ma interviene solo quando la valutazione risulti viziata da violazione di legge, motivazione apparente o illogica, oppure quando sia provato un intento discriminatorio o ritorsivo.

In conclusione, la decisione della Cassazione conferma il ruolo del periodo di prova come vero presidio di qualità del sistema scolastico. Non un rituale burocratico, ma un momento decisivo in cui si misura la corrispondenza tra il profilo del docente e la responsabilità educativa che la scuola pubblica è chiamata a garantire agli studenti.

La Sentenza, pertanto, sottolinea che il D.M. 850/2025 non ha natura regolamentare: la sua violazione, a meno di elementi di discriminazione o errori manifesti, non comporta l’annullamento della dispensa dal servizio.

Si tratta, quindi, di una decisione destinata ad avere un impatto significativo sul contenzioso scolastico in materia di anno di formazione e prova e valutazione dei docenti neoassunti.

Nel corso dell’anno di formazione e prova, il docente deve dimostrare di possedere le competenze definite nel Contratto Collettivo nazione di Lavoro che sono: «disciplinariinformatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti” (art. 42, comma 1 CCNL 18/01/2024).

La norma aggiunge inoltre che «i contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola»: è dunque radicalmente escluso che il diritto costituzionale della libertà di insegnamento si possa tradurre nella libertà di insegnare male.

Stante la situazione attuale di reclutamento del personale docente, risulta per ora obbligatorio, nel prioritario interesse degli studenti, accertare, durante il periodo di prova, il possesso tutte le competenze previste dal CCNL riguardanti il profilo professionale docente. 

5. In sintesi

L’anno di formazione e prova costituisce un passaggio fondamentale per i docenti neoassunti, perché ne determina la conferma in ruolo. Tale periodo è stato riordinato con la legge 107/2015, il D.M. applicativo 850/2025 e consolidato con il D.M. 226/2022 attualmente in vigore. Il modello contemplato nella legge, rubricata come «Buona Scuola» del 2015, ha accompagnato nell’assunzione in ruolo circa un terzo dell’attuale corpo docente.

La Sentenza della Cassazione, commentata in questo articolo, ribadisce alcuni principi chiave per il personale scolastico, riconducibili in sintesi ai seguenti aspetti:

  • il carattere discrezionale della valutazione, che fa capo all’amministrazione di appartenenza, in primis l’istituzione scolastica. Tale valutazione si basa su un giudizio complessivo delle competenze professionali dell’insegnante;

  • la natura delle norme procedurali le procedure descritte nei decreti ministeriali suindicati rivestono la natura di direttiva, non di regolamento o norma di legge. La loro violazione non è sufficiente, da sola, a invalidare il provvedimento finale se questo è supportato da solide motivazioni di merito;

  • l’onere della prova: il dipendente che contesta la dispensa dal servizio ha l’onere di dimostrare non solo l’eventuale inadeguatezza della valutazione, ma soprattutto il carattere discriminatorio o ritorsivo del provvedimento adottato;

  • i limiti del ricorso in Cassazione: in sede di legittimità non è possibile chiedere una nuova valutazione dei fatti. È necessario attaccare la coerenza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata, dimostrando che il giudice di merito ha violato la legge.

La sentenza 28904/2025 della Cassazione offre una traccia nitida: il giudice di legittimità non sostituisce il proprio giudizio a quello degli organi scolastici (Comitato per la valutazione dei docenti e Dirigente scolastico), ma interviene solo quando la valutazione risulti viziata da violazione di legge, motivazione apparente o illogica, oppure quando sia provato un intento ritorsivo o discriminatorio.