Indice
1. Il quadro normativo
Il 28 gennaio 2026 il Senato ha approvato il disegno di legge (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità), che ridefinisce il profilo degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione nei servizi di inclusione scolastica rivolti agli alunni con disabilità. Il testo che modifica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, qualora non venga modificato alla Camera, diventerà definitivamente legge.
Per comprendere la finalità di questa proposta, occorre risalire all’articolo 13, comma 3 della legge-quadro n. 104/1992, in cui si prevede l’obbligo per gli enti locali di «fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicaps fisici o sensoriali».
A sua volta, nel d.lgs. 66/2017 di promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità nell’articolo 3 (comma 4) era prevista, con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione dei criteri per
una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale.
L’articolo 1 del disegno di legge sopra richiamato, con riferimento alle norme suindicate, afferma quanto segue:
È istituita la figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L’assistente per l’autonomia e la comunicazione è un operatore socioeducativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione e di supporto all’acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenendo conto delle diverse condizioni di disabilità e facilitando anche l’esercizio del diritto all’educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare.
Nel disegno di legge viene sottolineato che le caratteristiche del profilo di questa figura dovranno essere definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
In Italia, gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione sono oggi circa 68.000 (Istat 2024), con una presenza differenziata nei territori.
Si tratta, dunque, di una figura strutturale del processo inclusivo, che richiede una regolamentazione a livello nazionale e un sistematico processo di formazione di base e in servizio.
2. I requisiti di accesso
L’attività di assistente per l’autonomia e la comunicazione è svolta:
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da coloro che sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. Per questi ultimi non è richiesta l’iscrizione all’albo professionale;
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da chi ha conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, funzionale all’acquisizione delle competenze della figura di assistente per l’autonomia e la comunicazione;
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da coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
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da chi risulta in possesso del titolo di assistente per l’autonomia e la comunicazione, conseguito presso un ente qualificato, a seguito di un percorso di formazione di durata non inferiore a 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della lingua dei segni italiana, oppure hanno svolto un’esperienza minima di trentasei mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l’autonomia e la comunicazione.
La normativa vigente demanda già agli enti locali la responsabilità di garantire la presenza dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione nelle scuole di ogni ordine e grado. Le regioni, però, hanno operato in ordine sparso e con modalità diverse l’una dall’altra. L’obiettivo del disegno di legge è quello di porre fine a questa frammentazione, ipotizzando un profilo nazionale di questa figura.
Infatti, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni, verrà definito l’ambito di attività di questa figura professionale con relativo ordinamento didattico. Come precedentemente accennato, gli enti locali che forniscono la figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale e i soggetti che, mediante appalti o subappalti di servizi forniscono la predetta assistenza, riconoscono ai lavoratori coinvolti l’inquadramento e il trattamento economico normativo previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Funzioni locali.
Il disegno di legge, come già sottolineato, prevede, in fase di prima applicazione, la possibilità per regioni ed enti locali di indire una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami riservata a chi ha svolto per almeno trentasei mesi funzioni di assistenza presso gli enti territoriali o i soggetti affidatari.
La norma stabilisce una priorità nelle assunzioni per il personale con contratto di lavoro in corso al momento dell’entrata in vigore con l’ente territoriale o il soggetto affidatario del servizio.
3. L’assistenza di base e l’assistenza specialistica
Il tema dell’assistenza degli alunni con disabilità nei contesti scolastici si suddivide in due ambiti principali:
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l’assistenza di base, gestita direttamente dalle istituzioni scolastiche tramite il personale dello Stato, in primis i collaboratori (ex bidelli), i quali si occupano delle azioni legate alla vita quotidiana (igiene personale, deambulazione, ecc.);
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l’assistenza specialistica, di competenza degli enti locali (comuni o città Metropolitane), interviene per favorire l’autonomia personale dell'alunno, facilitare la comunicazione (soprattutto in caso di disabilità sensoriali o del neurosviluppo come l’autismo) e mediare le relazioni con i compagni. Non può mai sostituire né comprendere l’assistenza di base.
L’assistenza di base è illustrata nella nota del MIUR 30 novembre 2001, n. 3390 (Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap). Nella circolare viene ribadito che essa, di competenza della scuola, «va intesa come primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/1992».
Nella nota n. 3390/2001 si sottolinea che
il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica.
Premesso, pertanto, che la scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni con disabilità, nel CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) del 9 novembre 2001 (Tabella D) si afferma quanto segue:
nel profilo di tutti i collaboratori scolastici è compreso l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accessodalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento neilocali della scuola.
Per quanto concerne, invece, le attività di ausilio materiale agli alunni con disabilità per esigenze di particolare disagio, per le attività di cura alla persona e ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive attribuite dal dirigente scolastico a specifiche figure di collaboratori.
A tal fine, il dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dal CCNI per l’attribuzione di tali funzioni sulla base delle domande presentate da parte dei collaboratori scolastici medesimi.
Il dirigente scolastico, si precisa nella nota,
nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall’ordinamento.
Le attività aggiuntive del personale ATA e dei docenti vengono retribuite con il Fondo d’Istituto (FIS), risorsa del Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF), che è distribuito, con criteri proporzionali, fra il personale ATA e il personale docente dei vari ordini di scuola.
Quanto indicato nella nota del MIUR n. 3390/2001 viene confermato nel d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 nel quale all’art. 3 (comma 2c.). Il contratto più recente, sottoscritto nel 2024, riprende quanto affermato nella nota 3390 più volte richiamata.
4. L’intervento del Garante: l’assistenza igienico-personale
Il 5 marzo 2026 l’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha diffuso la Raccomandazione n. 2 sulla garanzia dell’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità non autosufficienti.
Nella premessa del documento, il Garante evidenzia di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte delle famiglie relative a situazioni che interessano le istituzioni scolastiche e che si verificano sia durante l’orario scolastico sia durante le attività educative e ricreative, extra-scolastiche.
In particolare, si sottolinea, che alunne e alunni con disabilità non autosufficienti, per i quali la necessità di assistenza igienico-personale risulta dal Piano Educativo Individualizzato, dai piani riabilitativi individuali, dal Progetto di Vita personalizzato, non ricevono un supporto adeguato. Nella Raccomandazione, a titolo esemplificativo, vengono segnalate situazioni nelle quali tali alunni:
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non ricevono assistenza igienico-personale adeguata (uso dei servizi igienici, cambio di indumenti, cura dell’igiene personale);
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vengono lasciati in condizioni incompatibili con la dignità della persona;
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sono, in alcuni casi, esclusi di fatto dalla frequenza e dalla partecipazione a ogni tipologia di attività o rimandati a casa;
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vedono le famiglie ripetutamente contattate e chiamate a intervenire «in urgenza», poiché la struttura dichiara di non disporre di personale o di non sapere «a chi spetti» l’intervento.
Le segnalazioni pervenute al Garante evidenziano incertezze e una non corretta individuazione delle responsabilità in seno all’istituzione scolastica.
L’Autorità sottolinea con fermezza che nessuna differenza di gestione amministrativa (statale, paritaria o comunale) può determinare un vuoto di tutela: il diritto dell’alunno con disabilità, si afferma, resta «unico, essenziale e inderogabile». Diritto che ogni scuola è tenuta a prendere in considerazione nell’ambito del proprio Piano per l’inclusione, di cui all’art. 8, co. 1 d.lgs. n. 66/2017.
5. La tutela del diritto allo studio
Come sottolineato, la Raccomandazione del Garante, inviata ai dirigenti delle scuole statali, paritarie e comunali, sostiene che l’assistenza igienico-personale degli alunni con disabilità non autosufficienti rappresenta un diritto essenziale e una condizione minima di inclusione.
Non è un servizio accessorio, ma costituisce una prestazione non differibile e immediatamente esigibile, la mancanza della quale «dà luogo a una forma di discriminazione indiretta». Infatti, è strettamente collegata:
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al diritto allo studio e alla frequenza effettiva;
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alla partecipazione piena alla vita scolastica ed educativa;
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alla tutela della salute, dell’igiene e dell’integrità fisica;
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al rispetto della dignità umana e della riservatezza personale.
L’Autorità ribadisce che tale assistenza rientra nell’aiuto materiale non specialistico che deve essere assicurata dalla scuola. Comprende l’accompagnamento e il supporto nell’uso dei servizi igienici e nella cura della pulizia personale, soprattutto per gli alunni per i quali tale misura è prevista nei Piano Educativo Individualizzato e nei piani assistenziali o riabilitativi individuali.
Secondo il Garante, l’omissione dell’assistenza igienico-personale, quando prevista nella progettazione individualizzata, può configurare:
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violazione del diritto all’istruzione inclusiva (art. 24 Convenzione ONU);
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discriminazione ai sensi della Legge n. 67/2006;
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negazione di misure organizzative essenziali assimilabile a un mancato accomodamento ragionevole.
Quest’ultima violazione assume «una rilevanza discriminatoria». Pertanto, il Garante enuncia i seguenti inderogabili principi:
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l’assistenza igienico-personale, quando prevista nei documenti individualizzati, è condizione essenziale della frequenza, della partecipazione attiva e dell’inclusione;
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deve essere garantita con tempestività e continuità durante l’intero orario di frequenza;
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non è ammissibile trasformarla in un onere rimesso alla famiglia;
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deve essere gestita mediante procedure chiare e personale incaricato;
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nessuna difficoltà organizzativa può tradursi in omissione.
6. L’assistenza specialistica
L’assistenza specialistica agli alunni con disabilità rappresenta un servizio di primaria importanza ed è posta a carico dell’ente locale competente. Con riferimento all’assetto normativo e giurisprudenziale consolidato, i soggetti tenuti a garantire tale supporto vanno individuati nel Comune di residenza dell’alunno, non in quello in cui è ubicato l’istituto scolastico.
Il Comune della scuola frequentata o nel quale l’alunno è domiciliato può essere coinvolto mediante accordi di programma, convenzioni o intese; ciò, però, incide sui rapporti interni tra amministrazioni e non modifica il diritto soggettivo pieno dell’alunno con disabilità a pretendere la prestazione dal comune di residenza.
Il servizio specialistico è rivolto ai bambini e agli studenti con disabilità certificati ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992 frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, che necessitano di un adeguato supporto per l’autonomia e la comunicazione.
L’assegnazione di figure chiamate a facilitare la comprensione dei linguaggi verbali e non verbali, stimolare lo sviluppo delle potenzialità cognitive, sociali e relazionali dell’alunno con disabilità e affiancare i docenti nella preparazione di materiali didattici e laboratori, rientra nell’assistenza specialistica, che deve essere affidata a personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola.
La nota del MIUR n. 3390/2001 indica, a titolo esemplificativo, le seguenti professionalità: l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni, il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.
Tale servizio può essere garantito anche attraverso convenzioni con le istituzioni
scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma sopra richiamati.
Il disegno di legge inizialmente richiamato, che modifica il d.lgs. 66/2017, mira a conseguire una progressiva valorizzazione professionale e una maggiore stabilizzazione lavorativa dell’assistente specialistico personale, anche al fine di garantire la continuità educativa.
Sul piano delle risorse economiche finalizzate ad assicurare il servizio dell’assistenza specialistica, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 83 del 2019, ha affermato che deve essere garantito dallo Stato il finanziamento pluriennale del fondo regionale per l’assistenza agli alunni con disabilità. Anche la suprema Corte afferma che questa forma di aiuto personalizzato riveste una natura fondamentale del diritto all’istruzione delle persone con disabilità, che deve essere sempre effettivamente fruibile e non può dipendere da scelte discrezionali del legislatore.
Per questa ragione, la Corte ha chiarito che è doveroso assicurare a tale servizio uno stanziamento in un orizzonte temporale pluriennale, per consentire alle Regioni una stabile programmazione dei relativi servizi in coerenza con la rilevanza dei valori costituzionali in gioco.
7. I compiti dell’ASACOM
L’assistenza specialistica rivolta gli alunni in condizione di disabilità si inquadra nel più generale obiettivo del Progetto Educativo Individualizzato che la scuola e gli enti territoriali sono tenuti a predisporre al fine di promuovere la piena inclusione scolastica e sociale dello studente. Tale servizio è complementare all’attività educativo-didattica dei docenti della classe e di sostegno.
L’Assistente Specialistico all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) rappresenta una figura professionale sempre più richiesta, sia come supporto dei bambini con deficit sensoriali (sordità, cecità) sia degli alunni con disabilità intellettive o disturbi dello spettro autistico.
In particolare, questa figura:
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promuove le condizioni per il benessere dell’alunno con disabilità, unitamente a tutti gli altri coetanei della classe;
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si pone come figura di aiuto per far sì che i minori a lei affidati possano fruire di tutte le opportunità dell’offerta formativa della scuola e della vita comunitaria;
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favorisce lo sviluppo di corrette relazioni con i compagni e con gli insegnanti;
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assicura che l’alunno con disabilità maturi una crescente autonomia personale;
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previene situazioni di rischio, creando le condizioni dell’acquisizione di comportamenti positivi;
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promuove il rapporto costruttivo tra tutti i soggetti impegnati nel realizzare il Piano Educativo Individualizzato e il Progetto di vita.
L’ASACOM deve padroneggiare competenze professionali che aiutino l’alunno con disabilità a esprimere tutte le proprie potenzialità in attività laboratoriali, artistiche, musicali e creative in genere, che molti docenti non sempre posseggono.
Inoltre, il lavoro di questa figura si esplica nell’assistenza agli alunni con disabilità nelle attività quotidiane, in modo da favorire in loro la più ampia autonomia possibile nei compiti richiesti dalla scuola. Si pensi, ad esempio, all’assistenza nell’uso di strumenti didattici e tecnologici, di particolari software, di programmi legati all’intelligenza artificiale, ecc.
L’assistente specialistico, pertanto, è una figura di sistema che partecipa al più ampio processo di inclusione scolastica e sociale.
Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 66/2017, modificato dal decreto 96/2019, l’assistente all’autonomia e alla comunicazione fa parte dei Gruppi di Lavoro Operativo (GLO), costituiti presso ogni istituzione scolastica. Infatti del GLO, oltre ai docenti, ai genitori dell’alunno con disabilità, fanno parte anche le figure professionali, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che «interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente». L’assistente specialistico, unitamente ad altri esperti, è una di queste professionalità.
Il lavoro di squadra, infatti, è indispensabile per leggere e comprendere le esigenze degli studenti in modo completo. Da qui l’estrema importanza che riveste la collaborazione tra l’assistente specialistico e gli insegnanti, gli educatori, il personale scolastico e le famiglie al fine di garantire un supporto pieno ed efficace agli studenti con disabilità.