Il contrasto al tabagismo

Il contrasto al tabagismo

Il contrasto al tabagismo

Il contrasto al tabagismo ha una lunga storia nella nostra società sviluppatasi nel corso degli anni e che ha portato alla regolamentazione del fenomeno. Il primo aspetto tradizionalmente regolamentato era stato il divieto di fumo e quello della vendita di tabacchi ai minori: una prima norma, in questo senso, era già stata definita con il regio decreto n. 2136/1934, Testo unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia, che aveva stabilito il divieto nei luoghi pubblici e quello di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni.

Sulla questione sarebbero intervenute successivamente altre norme, in particolare il decreto legge n. 158/2012 che, aggiornando l’art. 25 del regio decreto, avrebbe stabilito il divieto di vendita delle sigarette ai minori di 18 anni. Sempre l’art. 25 sarebbe stato più recentemente sostituito dall’art. 24, comma 3, del D.lgs n. 6 del 12 gennaio 2016 che avrebbe recepito la Direttiva UE del 2014 avviando il processo di armonizzazione delle norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati europei sulla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e suoi correlati, anche con l’incremento delle eventuali sanzioni. Si legge nel testo:

Art. 24. Riduzione dell'offerta e tutela dei minori

3. L'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 25. - Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.

Anche la pubblicità dei prodotti del settore era stata regolamentata dalla legge n. 165/1962 che avrebbe vietato la propaganda di prodotti legati al fumo.

Art. 1 Articolo unico

La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata.

Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Questa norma è stata successivamente integrata dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 che, oltre a regolamentare il regime fiscale di alcuni ambiti, ha anch’essa inasprito le sanzioni per l’inosservanza dei divieti sulla pubblicità dei prodotti del fumo.

Per gli aspetti della tutela dei fumatori, a regolamentare il settore è stata la legge n. 584/1975 che ha stabilito il divieto di fumo sui mezzi di trasporto e in vari luoghi pubblici quali le corsie degli ospedali, i cinema, le sale di attesa delle stazioni, le sale da ballo e i luoghi chiusi di riunioni pubbliche. Anche la scuola è stata interessata da tale provvedimento che ha sancito il divieto di fumo nelle aule scolastiche. Si legge nel testo:

Art. 1

È vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;

b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Un incremento degli sforzi per contrastare la diffusione del tabagismo si registra agli inizi degli anni ’90, quando la lotta si sposta verso il settore della produzione delle sigarette; il D.M. n. 425/1991 e il D.lgs n. 581/1993 intervengono limitando la pubblicità dei prodotti e incrementando le conseguenti sanzioni.

Con la legge n. 428/1990 vengono anche regolamentate le modalità di etichettatura dei prodotti del tabacco e con la legge n. 142/1992 la composizione delle sigarette. Su questi aspetti sarebbe intervenuto successivamente il D.lgs n. 184/2003 che avrebbe fissato per le sigarette il limite di catrame, nicotina e monossido di carbonio e stabilito l’inserimento sull’etichettatura delle frasi «Il fumo uccide» o «Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno». Ulteriore intervento sarebbe stato il D.lgs n. 300/2004 per l’attuazione della Direttiva dell’UE 2003/33/CE che avrebbe regolamentato la pubblicità e la sponsorizzazione dei prodotti del tabacco e la loro distribuzione gratuita promozionale.

Anche la questione del fumo passivo, diventata centrale nel dibattito di quegli anni, viene affrontata con il D.lgs n. 626/1994 nel quale sono prescritte in modo organico e funzionale i principi per l’adozione di misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Nello specifico del fumo, viene stabilito l’obbligo per i datori di lavoro di tutelare la salute dei lavoratori riducendo la possibilità di esposizione diretta e indiretta ad agenti cancerogeni tra i quali rientra anche il fumo. Fa poi seguito il 14 dicembre 1995 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (PCM) che estende il divieto di fumo ai locali utilizzati per i servizi pubblici dalle amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dagli stessi privati compresi quelli destinati all’accoglienza del pubblico: tale divieto sarà osservato.

Art. 1

Dalle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative; dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; dalle istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi ed associazioni; dagli enti pubblici non economici nazionali e locali; dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale.

La direttiva all’art. 4, lettera b), oltre a prevedere l’apposizione di cartelli per il divieto di fumo, ha stabilito la possibilità per i dirigenti responsabili di strutture amministrative e di servizi di nominare come preposti uno o più funzionari con poteri di contestare e verbalizzare eventuali infrazioni.

Questo complesso di provvedimenti porta alla svolta definitiva che avviene con la legge n. 3/2003 per la tutela della salute dei non fumatori; con tale provvedimento viene esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi quelli di lavoro privati o non aperti al pubblico e di svago, alle palestre, agli esercizi commerciali, compresi bar, ristoranti, pizzerie, i centri sportivi; la legge ha escluso dal divieto i locali riservati ai fumatori e gli ambienti privati.

Art. 51. Tutela della salute dei non fumatori

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Dopo l’Accordo conseguito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 luglio 2003 per la tutela della salute dei non fumatori, viene pubblicato il decreto PCM del 23 dicembre 2003 che recepisce tali accordi.

Sempre in sede di Conferenza Stato Regioni, con l’Accordo del 16 dicembre 2004 vengono confermate le norme per la lotta al tabagismo e definite le linee guida per la tutela della salute dei non fumatori.

Lo Stato e le regioni e le province autonome, pertanto, concordano che:

a) è indispensabile perseguire l'obiettivo di rendere gli ambienti lavorativi più salubri e che - oltre all'acquisizione da parte dei lavoratori di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dall'esposizione al fumo passivo - è necessario garantire il rispetto delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni;

b) al fine di garantire un'uniforme ed efficace applicazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo nei locali chiusi e di non vanificare il potere deterrente delle sanzioni, è necessario definire in modo condiviso le procedure di massima per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni stesse e le modalità di adempimento degli obblighi posti a carico del responsabile della struttura, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003.

Segue subito dopo una circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 che suggerisce indicazioni interpretative e attuative per la tutela della salute dei non fumatori.

Dopo la pubblicazione della legge 18 marzo 2008, n. 75 per la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo del 21 maggio 2003, tutte le norme sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori hanno trovato la loro sistemazione complessiva nel Testo Unico, D.lgs 9 aprile 2008 n 81, nel quale, a proposito del fumo sono individuabili varie sanzioni per le possibili inosservanze, inadempienze, violazioni.

In questo senso, per i dirigenti scolastici in quanto datori di lavoro, le violazioni possono riguardare l’art. 18, comma 1, lettera f), per la non applicazione del divieto di fumare negli ambienti dove è proibito; l’art. 64, comma 1, per la mancata garanzia della salubrità dell’aria dei locali di lavoro; l’art. 163 per l’assenza di specifica cartellonistica con il divieto di fumare; gli artt. 223. Comma 1, e 236 per la mancata valutazione del rischio da esposizione rispettivamente ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni; l’art. 235 per la mancata implementazione di misure per evitare i rischi; l’art. 237 per la mancata previsione di aree e di esposizione di segnali di divieto di fumo.

È possibile anche individuare violazioni per i preposti e per gli stessi lavoratori: per i primi l’art. 19, comma 1, per la mancata richiesta di rispetto del divieto di fumare e l’art. 237 per la mancata vigilanza sul rispetto del divieto; per i lavoratori l’art. 20, comma 2, lettera b), per mancata osservanza del divieto di fumo dove è previsto.

A integrazione delle norme antifumo è stato promulgato il decreto-legge n. 104/2013 che all’art. 4 ha stabilito il divieto di fumo in tutte le pertinenze della scuola e quello di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto delle scuole, comprese quelle che operano presso le comunità di recupero, gli istituti penali per i minorenni, i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale. Sempre l’art. 4 ha affermato che il personale scolastico preposto alla sorveglianza del divieto di fumo non può rifiutare l’incarico.

Art. 4. Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione".

1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Poco tempo dopo viene pubblicata a cura del Ministero la nota n. 527 del 27 gennaio 2014 con la quale le istituzioni scolastiche sono state invitate a dare attuazione al Decreto.

L’intento che emerge dall’analisi complessiva della normativa sul fumo è quello di proteggere la salute pubblica e sostenere la diffusione di stili di vita nella società in generale. Nello specifico della scuola tale scelta assume un valore ancora maggiore perché essa accoglie soprattutto le nuove generazioni in una fase cruciale per la loro formazione.

Le scuole devono operare per sensibilizzare l’intera comunità scolastica sulla necessità di rispettare il divieto di fumo, definendo uno specifico regolamento, organizzando attività di prevenzione, esponendo segnaletiche che richiamano al rispetto degli obblighi.

Il divieto di fumo riguarda le sigarette tradizionali e quelle elettroniche, anche se per queste ultime l’uso è vietato dal Decreto n. 104/2013 solo in alcuni luoghi pubblici per salvaguardare la salute di persone bisognose di tutela o di minori, come avviene nelle scuole ove il divieto è previsto in tutti gli ambienti interni e nelle pertinenze esterne degli edifici scolastici.

Responsabile dell’attuazione della normativa, che riguarda tutto il personale della scuola, gli studenti, i genitori, i fornitori di servizi e occasionali visitatori, è prioritariamente il dirigente scolastico il quale ha potere di sanzionare i contravventori e avviare anche procedimenti disciplinari.

Egli può nominare tra il personale scolastico specifici preposti con il compito di vigilare controllando il rispetto dei divieti: il personale nominato, che svolge funzioni di pubblico ufficiale, non può rifiutare l’incarico, che può essere revocato solo dal dirigente scolastico. In realtà, tutto il personale della scuola ha l’obbligo di vigilare sul rispetto del divieto di fumo e di segnalare le eventuali violazioni che comporteranno una serie di sanzioni.

A questo proposito, una questione non del tutto chiarita è collegata all’art. 2 della legge n. 689/1981:

Art. 2. Capacità di intendere e di volere

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

In base a tale norma, se l’autore della violazione è uno studente di età inferiore ai 18 anni, non può essere oggetto di sanzione amministrativa; scatterebbe, in questo caso, la responsabilità della scuola in quanto egli è sottoposto alla vigilanza del suo personale ma, essendo minore, anche la potestà e responsabilità dei genitori può essere chiamata in causa. La questione è oggi ancora controversa e oggetto di pronunce della giurisprudenza.

Per quanto riguarda le sigarette elettroniche, a parte il riferimento del decreto n. 104/2013, il settore è ancora in attesa che venga definita una specifica normativa.

Nel frattempo, il 31 maggio 2024 è stata celebrata, insieme all’Organizzazione mondiale della sanità OMS, la Giornata Mondiale senza Tabacco che questo anno è stata dedicata alla protezione di bambini e ragazzi e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui rischi prodotti dal marketing delle industrie del tabacco.

Novità sul fronte della Commissione UE sul fumo, sui prodotti del tabacco riscaldati e sulle sigarette elettroniche con e senza nicotina sono attese per il 2025.