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Il riconoscimento delle professioni di educatore e pedagogista

Che cosa cambia con la "Legge Iori"?

Il primo gennaio 2018, dopo un lungo iter parlamentare,, è entrata in vigore la «Legge Iori» che dà riconoscimento e tutela alle figure professionali di educatore socio-pedagogico e di pedagogista. Si tratta di una disposizione importante, che diventa il punto di riferimento per migliaia di studenti, laureati e per chi già lavora in ambito educativo.

Abbiamo raccolto una serie di domande frequenti per capire che cosa cambia.

1. Quale titolo di Laurea occorre per essere Educatori?

La Legge stabilisce che l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al possesso del diploma di un corso di Laurea nella classe di Laurea L-19 (Scienze dell’educazione e della formazione), indipendentemente dalla denominazione che ogni ateneo o corso di Laurea le attribuisca. Ciò che conta è soltanto la classe L-19.

 

2. Quale titolo di Laurea occorre per essere Pedagogisti?

Il titolo di Pedagogista è attribuito a seguito del rilascio di un diploma di Laurea abilitante nelle classi di Laurea magistrale LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche, LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education ed equipollenti.

 

3. È valido anche il possesso di una Laurea quadriennale VO (vecchio ordinamento) o in Pedagogia?

I vecchi corsi di Laurea sono equipollenti all’attuale Laurea magistrale (3+2) e consentono l’accesso ai ruoli di Pedagogista. Per le equipollenze si vedano il Decreto interministeriale del giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1998) e l’articolo 13, comma 7 del Decreto MIUR 270/2004

 

4. In quali ambiti si svolgerà il lavoro educativo e pedagogico?

Nel comma 594 si precisa che l’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socioeducativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

 

5. È previsto un esame di Stato abilitante?

No. Tutte le classi di Laurea magistrale, ed equipollenti, indicate nel testo di Legge sono abilitanti all’esercizio della professione di pedagogista. Il comma 595 stabilisce che la Laurea magistrale in Scienze pedagogiche, ed equipollenti, è abilitante e non occorrerà sostenere alcun ulteriore esame di abilitazione. L’abilitazione si intende riconosciuta anche a chi ha già conseguito il titolo (Vecchio o Nuovo ordinamento), prima dell’entrata in vigore della Legge.

 

6. La Legge prevede la costituzione di un albo o un ordine?

Nel comma 594 leggiamo che «ai sensi della Legge del 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi». Le due figure potranno essere normate ai sensi della Legge 4 del 2013, ferma restando la possibilità di iscriversi ad associazioni di categoria professionali.

 

7. Il titolo ha valore all’estero?

Sì.  Il comma 595 prevede questo: «La formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Ciò significa che il pedagogista è un professionista di livello apicale e può dirigere strutture o servizi educativi, mentre l’educatore, di livello 6, può coordinare gruppi di lavoro.

 

8. Potrò lavorare in ambito socio sanitario?

Negli ambiti indicati dalla Legge è stato eliminato il contesto sociosanitario, poiché questa era una delle condizioni per poter approvare la Legge. Tuttavia, non è esplicitamente escluso e, pertanto, si prevede la possibilità di recuperarlo, sia facendo riferimento al socio-assistenziale e all’attività motoria (contenuti nella Legge al comma 594), sia sulla base di una specifica possibile richiesta da parte delle strutture socio-sanitarie. In altri termini, la struttura può richiedere, per attività socio-pedagogiche, la presenza di un educatore socio-pedagogico.

 

9. Gli educatori che già lavorano ma sono privi della Laurea L-19, perderanno il loro posto di lavoro?

No, la Legge non ha valore retroattivo. Chi lavora non perderà il suo impiego. Ma vi sono alcune gradualità legate all’anzianità di servizio e ai titoli I commi 597 e il 598 prevedono due possibilità. A) Chi lavora avendo maturato 20 anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato, oppure chi ha 50 anni di età e almeno 10 di lavoro consegue automaticamente la qualifica senza fare alcun corso, ritenendo che l’esperienza maturata sia sufficiente garanzia di professionalità. B) Può acquisire la qualifica di educatore socio- pedagogico attraverso 60 CFU erogati soltanto dalle università (non frequentare corsi che promettono il titolo, al di fuori delle università!): – chi già lavora avendo superato un concorso pubblico; – chi ha svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi; – chi è in possesso di diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Infine, nel comma 599 si afferma che non possono essere licenziati o retrocessi nelle mansioni gli educatori socio-sanitari o socio-pedagogici che lavorano da un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi (documentati con autocertificazione); potranno cioè continuare a svolgere il lavoro nel medesimo servizio, o ente anche senza Laurea, ma se decidessero di farsi assumere da altro ente sarà richiesta la Laurea.

 

10. L’acquisizione dei 60 CFU è obbligatoria?

NO. I 60 CFU sono un’opportunità e una sicurezza, ma non sono obbligatori. Possono essere utili per chi pensa di cambiare lavoro o città e preferisce assicurarsi la qualifica di educatore, e va sottolineato che si tratta di una qualifica (conseguita annualmente) e non di una Laurea.

 

11. Quando posso frequentare questo corso?

Il 60 CFU sono conseguibili in un anno a scelta entro tre anni dall’entrata in vigore della Legge e saranno ripetuti per tre anni consecutivi a partire dall’anno accademico 2018-19. Per uniformare l’erogazione dei corsi di 60 CFU (da effettuarsi preferibilmente online per andare incontro alle esigenze di lavoro), i Direttori dei Dipartimenti di Scienze dell’educazione stanno concordando una linea comune per evitare difformità di contenuti e di costi nei diversi atenei.

 

12. Chi ha conseguito una Laurea triennale diversa dalla L-19 e una Laurea magistrale tra quelle indicate per il titolo di Pedagogista può esercitare anche il ruolo di Educatore professionale socio-pedagogico, oltre a quello di Pedagogista?

La Circolare di imminente pubblicazione dovrebbe aggiungere al comma 595 delle norme transitorie la specifica indicazione seguente: chi è in possesso di titolo per svolgere attività di Pedagogista può svolgere anche attività di Educatore. In ogni caso, chi ha acquisito CFU necessari per accedere a una LM pedagogica si presume abbia dovuto dimostrare di possedere conoscenze idonee. In via transitoria si attribuisce pertanto la qualifica di Pedagogista a chi sia in possesso di una delle LM indicate nel comma 595, anche se proviene da LT diversa dalla L19.

 

13. Le norme transitorie indicate per gli educatori sono valide anche per i pedagogisti?

La Circolare ministeriale di imminente pubblicazione chiarisce anche questo. Infatti, nei commi 598 e 599 ciò che è previsto per gli educatori avrà valore anche per i pedagogisti. Ciò al fine di salvaguardare le persone che attualmente svolgono il lavoro di pedagogista, pur in possesso di altro titolo. Ovviamente ciò vale solo per il pregresso e non per le nuove assunzioni.

 

14. Che cosa cambierà dal punto di vista salariale in seguito alla nuova legge?

La risposta non può essere fornita dalla legge, ma certamente la figura professionale consente ora di normare anche i compensi e di aprire trattative sindacali.

 

15. La legge vale solo per gli enti pubblici o anche per le cooperative sociali o altri enti del terzo settore?

La Circolare di imminente uscita dovrebbe aggiungere, al termine del comma 59, «Quanto sopra affermato ha validità sia per gli enti pubblici sia per gli Enti del Terzo settore».

 

16. E gli educatori che lavorano negli asili nido o nelle scuole dell’infanzia devono possedere i requisiti indicati dalla legge?

Preciso a riguardo che il lavoro educativo nei nidi non è normato dalla legge in oggetto; i titoli sono pertanto indicati nel D.leg. 65/2017 - Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni.

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