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La reiscrizione degli alunni con disabilità allo stesso anno scolastico: una scelta inclusiva?

Che cosa prevede il testo legislativo e gli effetti negativi per il processo inclusivo

Il cosiddetto “Decreto Scuola” (Decreto Legge 22/20, convertito con modifiche nella Legge 41/20), all’articolo 1, comma 4-ter, prevede che agli studenti con disabilità sarà consentito di essere reiscritti al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020; possibilità riconosciuta nell’anno in cui tutti gli allievi delle classi intermedie saranno automaticamente ammessi alla classe successiva a seguito dell’emergenza COVID-19, in base a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020.

Cosa prevede in particolare il provvedimento legislativo in esame?

Nello specifico la Nota n. 793 del 08.06.2020, emanata dal Ministero dell’Istruzione, ha esplicitato le modalità operative di applicazione del nuovo comma 4-ter dell’articolo 1, contenuto nel citato Decreto Legge 22/20, che recita testualmente: «Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14,  comma 1, lettera c), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato».

Per effetto di quanto sopra, dunque, gli allievi con disabilità che concludono l’anno scolastico con valutazioni negative degli apprendimenti e delle autonomie, come previsti dal loro PEI, indipendentemente dalla causa, connessa o non connessa all’emergenza Covid-19, pur ammessi alla classe successiva, possono ripetere, attraverso la reiscrizione, l’anno frequentato nel 2019/2020.

Quale procedura viene suggerita al Dirigente scolastico?

La nota suggerisce ai dirigenti scolastici di raccogliere le richieste e i pareri previsti, nel rispetto della seguente procedura proposta:

1) i dirigenti scolastici, a seguito di specifica e motivata richiesta presentata dalla famiglia di alunni con disabilità, procedono ad acquisire il parere del relativo Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) a riunire in video conferenza, stante quanto disposto all’articolo 1, comma 1, lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ai sensi del quale sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
2) il GLO rilascia parere motivato;
3) la richiesta della famiglia e il parere del GLO sono considerati in sede di scrutinio finale da parte dei docenti contitolari della classe o del consiglio di classe che, solo a seguito di accertamento e verbalizzazione del mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato e tenendo conto anche della valutazione degli interventi di natura pedagogico-didattica messi in atto, procedono a loro volta al parere, da verbalizzare quale “Proposta di reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020”, eventualmente con l’aggiunta “subordinata alla richiesta della famiglia/in acquisizione il parere del GLO”, qualora la documentazione di cui ai punti 1 e 2 non sia ancora acquisita.

È evidente che ci troviamo di fronte ad una norma eccezionale che attribuisce al Dirigente scolastico il potere di autorizzare, dopo la valutazione del Consiglio di Classe, la reiscrizione nella stessa classe

La disposizione in oggetto non riguarda, comunque, alunni e studenti con disabilità che sostengono l’Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, perché in questi casi, anche se è garantita l’ammissione a tutti, rimane nella possibilità della commissione di dichiarare non superata la prova, e consentire, in questo modo, la ripetizione della classe terminale.

Si precisa, infine, che, come ribadito dalla Nota n. 793/2020, né l’OM 16 maggio 2020, n. 11, né il comma 4-ter oggetto della presente nota riguardano la scuola dell’infanzia. Come negli anni precedenti, eventuali richieste da parte dei genitori di trattenimento di bambini con disabilità che compiono i 6 anni di età vanno esaminate dai Dirigenti Scolastici, considerando che sono decisioni che devono avere un carattere eccezionale, che va acquisito il parere favorevole di insegnanti e specialisti di riferimento e che in nessun caso sono reiterabili oltre il settimo anno di età.

Il rimedio è peggiore del male?

La norma si nutre sicuramente della nobile intenzione di dedicare una specifica attenzione agli allievi con disabilità considerati più deboli.

In realtà appare discriminante nei confronti degli stessi alunni con disabilità, che possono ripetere l’anno a differenza dei loro compagni senza disabilità, ai quali invece, senza perdere l’anno, viene riconosciuta la possibilità di recuperare a settembre apprendimenti non pienamente conseguiti a causa dell’emergenza COVID-19.

Inoltre viene sottovalutata l’importanza di proseguire il percorso scolastico possibilmente con i compagni della stessa classe; questi ultimi costituiscono, infatti, una risorsa insostituibile nel processo di socializzazione e crescita di tutti gli alunni nel campo «degli apprendimenti, della comunicazione, della socializzazione e delle relazioni», come recita l’articolo 12, comma 3 della Legge 104/92 sui diritti delle persone con disabilità.

Non è di minore importanza l’interruzione della continuità del team docente o consiglio di classe a cui è affidato l’allievo; è difficile che, reiscrivendosi alla classe frequentata nel 2019/2020, l’allievo con disabilità ritrovi l’intero corpo docente.

Come ben noto a tutti, un efficace processo inclusivo richiede la presa in carico pedagogica da parte di tutti gli insegnanti della sezione/classe e non la delega al solo docente specializzato per le attività di sostegno didattico; in questo caso probabilmente sarebbe l’unica figura che l’alunno ritroverebbe nel nuovo anno scolastico.
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