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I mini gialli dei dettati 2
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L'assegnazione delle risorse di sostegno

Che cosa cambia con la nuova legge sull’inclusione

Qual era la situazione precedente?

Secondo la legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 10, comma 5, spetta al Gruppo di Lavoro per l'integrazione scolastica (GLH), ossia al gruppo che definisce il PEI, elaborare proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal Piano Educativo Individualizzato. 

La legge 122/2010 segue di pochi mesi la sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2010 che ha ritenuto incostituzionale limitare con vincoli di spesa sul sostegno il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità in situazione di gravità, secondo l’art. 3, comma 3 della legge 104/1992, ponendo come unico principio da seguire il rispetto dei bisogni educativi e didattici dei singoli soggetti.

La legge 122 riconosceva dunque il GLH come unico organo tecnico autorizzato a definire la necessità di sostegno. Basandosi su questa norma, molti genitori hanno portato in giudizio il ministero in caso di assegnazioni inferiori alla proposta del GLH e la giurisprudenza è stata praticamente sempre per loro favorevole. Si registra però la tendenza dei vari GLH a chiedere sempre il massimo di sostegno (rapporto 1:1 per tutti), per cui poi la riduzione viene fatta di solito dagli Uffici Scolastici. 

La precedente versione del decreto, il DLgs 66 del 2017, toglieva al GLH il ruolo di organo tecnico e lo affidava al Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), ma sempre con il compito di fare proposte all’USR, non di assegnare veramente le risorse. Questa modalità ha sollevato molte proteste da parte di chi temeva di perdere ogni possibilità di azione legale. 

Cosa cambia con il nuovo decreto legislativo 66/2017?

Il decreto modifica (si potrebbe dire anche «complica») l’iter, ma nella sostanza cambia poco rispetto alla situazione precedente. Al posto del GLH c’è il Gruppo di lavoro operativo (GLO)che continua ad essere l’unico soggetto autorizzato a quantificare le necessità di sostegno del singolo alunno con disabilità. Ma chi decide è sempre l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Entra nel percorso anche il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT) ma per un semplice parere. Vengono coinvolti anche il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e il Collegio dei Docenti, chiamati ad approvare il Piano per l’Inclusione , che «definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli Piani Educativi individualizzati (PEI) di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente» (art. 8, comma 1). 

In realtà, il Piano per l’Inclusione, dovendosi occupare di come vengono usate le risorse, potrà intervenire dopo che sono state assegnate, mentre è necessario che il GLI formalizzi subito pareri e proposte di cui il dirigente, in base all’art. 10, comma 1, dovrà tenere conto quando formulerà la richiesta complessiva all'Ufficio Scolastico Regionale. 

La decisione finale, come si diceva, è sempre dell’Ufficio Scolastico che, secondo il comma 2 dell’art. 10, «assegna le risorse nell'ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno».

Questa specificazione appare in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2010 che diceva che il sostegno scolastico, indispensabile per soddisfare un diritto fondamentale come quello all'istruzione, non può essere soggetto a limiti di spesa. A seguito di quella sentenza è stata concessa ai direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali la possibilità di derogare dagli organici assegnati dal ministero istituendo quelli che sono comunemente chiamati «posti di sostegno in deroga». Il comma 2 sembra voler ripristinare la situazione precedente, ma di sicuro il MIUR dovrà continuare a tener conto di quello che ha detto formalmente la Corte costituzionale nel 2010.

Ecco uno schema della procedura per la richiesta 

Ciascun GLO...
esplicita nel PEI le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.

Il GLI elabora e il Collegio dei Docenti approva…
il Piano per l’Inclusione che definisce anche le modalità per l’utilizzo coordinato e complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni alunno con disabilità.

Il dirigente scolastico…
in base alle proposte del Piano per l’Inclusione e alle richieste dei singoli PEI, formula una prima proposta e la invia al GIT.

Il GIT…
conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio Scolastico Regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme.

Il dirigente scolastico…
raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse presenti della scuola, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

L’Ufficio Scolastico Regionale…
assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.

I tempi di attuazione

Il comma 2-ter dell’articolo 7 (quello che si occupa del PEI) prevede un decreto attuativo che dovrà definire le modalità e i criteri da seguire per la quantificazione delle misure di sostegno da parte dei GLO. Nell'attesa però il GLO, che sostituisce di fatto il GLH, rimane come prima l’organo tecnico autorizzato a quantificare le risorse.

Finché i GIT non vengono costituiti, l’assegnazione procede anche senza il loro parere (art. 19, comma 7-ter).

Domande frequenti

La procedura descritta si applica anche in caso di disabilità grave (legge 104/1992, art. 3, comma 3)?

In nessun punto del DLgs 66 le disposizioni si differenziano a seconda che ci sia o non ci sia la situazione di gravità dell’art. 3, comma 3 della legge 104. Indubbiamente la procedura si applica anche in assenza di gravità.

Che cosa dice il decreto

Questo articolo è tratto dal volume “La nuova legge sull'inclusione. Come cambia la scuola con la modifica del DLgs 66” di Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger

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